AS 2025 46
Ordinanza concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 25 novembre 19981 concernente l’accesso alla rete ferroviaria è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 44 Le disposizioni di cui alla sezione 6 sui prezzi delle tracce si applicano anche alle tratte per le quali la Confederazione ha concluso una convenzione sulle prestazioni secondo l’articolo 51 Lferr con il gestore dell’infrastruttura o una convenzione sull’offerta secondo l’articolo 21 dell’ordinanza dell’11 novembre 20092 sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori con l’impresa di trasporto ferroviario.
Art. 3 cpv. 2, art. 4 e 5aAbrogati
Art. 5b Copertura assicurativa (art. 8d cpv. 1 lett. b Lferr)1 La copertura assicurativa è sufficiente se l’impresa:a. attesta di essere assicurata per un importo pari ad almeno 100 milioni di franchi totali per sinistro e l’importo è disponibile almeno due volte per ogni anno civile; oppure b. presenta garanzie equivalenti.2 Se la copertura assicurativa si estingue prima della data indicata nel certificato assicurativo, nel contratto d’assicurazione la compagnia d’assicurazione s’impegna a coprire le pretese di risarcimento secondo le disposizioni dello stesso fino al momento della revoca dell’autorizzazione, ma al massimo per 15 giorni dopo che l’UFT è stato informato della fine del contratto. Come data della revoca vale il giorno in cui è passata in giudicato la decisione di revoca.
Art. 9Un’impresa estera necessita di una copertura assicurativa della stessa portata di quella per le imprese svizzere.
Art. 9a cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese), lett. b ed e, nonché cpv. 21 Il piano di utilizzazione della rete contiene un grafico reticolare e in particolare i dati concernenti:b. Concerne soltanto il testo francesee. le limitazioni della capacità note e pianificabili di durata superiore a sette giorni consecutivi e che causano limitazioni del volume di traffico stimato superiori al 30 per cento al giorno nonché le loro ripercussioni sulle capacità di ogni tipo di traffico.2 Se necessario, contiene dati sugli orari previsti di arrivo, partenza e transito come pure sulle limitazioni della capacità di sette giorni consecutivi al massimo o che causano limitazioni del volume di traffico stimato inferiori al 30 per cento al giorno nonché le loro ripercussioni sulle capacità di ogni tipo di traffico.
Titolo prima dell’art. 10 Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 11 cpv. 11 L’attribuzione ordinaria delle tracce è effettuata dal servizio di assegnazione delle tracce in sintonia con la procedura in materia di orario. L’UFT fissa le scadenze per la richiesta delle tracce e la procedura d’attribuzione unitamente a quelle per la procedura in materia di orario. Le scadenze sono fissate d’intesa con il Servizio svizzero di assegnazione delle tracce, applicando lo schema di cui all’allegato VII della direttiva 2012/34/UE3. L’attribuzione ordinaria delle tracce si svolge per tutte le richieste inoltrate al servizio di assegnazione delle tracce entro la scadenza fissata per l’attribuzione ordinaria delle tracce.
Art. 11b Lavori di costruzione pianificabili1 Il gestore dell’infrastruttura presenta le richieste di capacità per eseguire lavori di costruzione pianificabili nell’ambito della definizione dell’orario della rete. 2 Deve pubblicare le limitazioni della capacità di durata superiore a sette giorni consecutivi e che causano limitazioni del volume di traffico stimato superiori al 30 per cento al giorno, per la prima volta, almeno 24 mesi prima e, per la seconda volta, in forma aggiornata almeno 12 mesi prima del cambio dell’orario della rete interessato.3 Deve annunciare alle imprese di trasporto ferroviario e ai raccordati interessati le limitazioni della capacità di sette giorni consecutivi al massimo o che causano limitazioni del volume di traffico stimato inferiori al 30 per cento al giorno sei mesi prima e, qualora necessario in forma aggiornata, almeno tre mesi prima. 4 Allo scadere dei termini validi per l’annuncio di 12 mesi secondo il capoverso 2 e tre mesi secondo il capoverso 3, il gestore dell’infrastruttura può convenire con le imprese di trasporto ferroviario e con i raccordati limitazioni della capacità senza ripercussioni sulle catene di trasporto nel traffico viaggiatori e merci e per le quali sussiste la possibilità di deviare il traffico merci su altre tratte. 5 Qualora sussista il rischio di notevoli svantaggi per il progetto di costruzione, allo scadere dei termini validi per l’annuncio di 12 mesi secondo il capoverso 2 e tre mesi secondo il capoverso 3 può disporre in via eccezionale limitazioni della capacità con ripercussioni sulle catene di trasporto nel traffico viaggiatori e merci o per le quali non sussiste la possibilità di deviare il traffico merci su altre tratte. Deve rispettare il termine per la pubblicazione degli orari modificati secondo il capoverso 6. 6 In caso di limitazione della capacità, dopo aver consultato le imprese di trasporto ferroviario e gli altri ambienti interessati nonché d’intesa con il servizio di assegnazione delle tracce, definisce il servizio sostitutivo e le deviazioni. Le catene di trasporto devono essere garantite. Gli orari modificati per i viaggiatori vanno pubblicati almeno due mesi prima. I costi supplementari non possono essere trasferiti su viaggiatori, speditori e destinatari.
Art. 11c Costi e indennizzo dei lavori di costruzione pianificabili1 In caso di lavori di costruzione pianificabili il prezzo della traccia si basa sulle prestazioni effettivamente fornite.2 Se la limitazione della capacità nel traffico viaggiatori concessionario su tratte a scartamento normale dura meno di un intero anno d’orario, il gestore dell’infrastruttura si assume i propri costi e i costi del servizio sostitutivo. Le imprese di trasporto ferroviario si assumono i propri costi.3 Se la limitazione della capacità nel rimanente traffico dura meno di un intero anno d’orario, il gestore dell’infrastruttura indennizza le imprese di trasporto ferroviario per i costi supplementari: a. del servizio sostitutivo; b. delle prestazioni chilometriche connesse con una deviazione;c. dei differimenti temporali sulla tratta originaria, se ammontano almeno a 15 minuti nel trasporto espresso e a 30 minuti negli altri trasporti. 4 L’UFT disciplina il calcolo dell’indennizzo di cui al capoverso 3.5 Se la limitazione della capacità dura almeno un intero anno d’orario, il gestore dell’infrastruttura si fa carico:a. dei costi supplementari del servizio sostitutivo, risultanti dal confronto tra i costi dell’offerta ordinata per il traffico viaggiatori e quelli di un adeguato anno d’orario futuro o passato;b. dei costi del servizio sostitutivo per fermate del traffico a lunga distanza che non possono essere servite;c. dei costi supplementari del servizio sostitutivo per ogni binario di raccordo che non può essere servito.6 Se annuncia una limitazione dopo la scadenza del termine di 12 mesi di cui all’articolo 11b capoverso 2 o di tre mesi di cui all’articolo 11b capoverso 3, il gestore dell’infrastruttura indennizza con un importo forfettario le imprese di trasporto ferroviario per i costi supplementari e le perdite di proventi causati. L’UFT disciplina il calcolo dell’importo forfettario.
Art. 12 cpv. 1, 2 e 3 1 Il servizio di assegnazione delle tracce attribuisce le tracce nell’ambito dell’attribuzione ordinaria sulla base del piano di utilizzazione della rete in vigore. Tutte le tracce richieste dopo la scadenza del termine per l’attribuzione ordinaria sono attribuite nel quadro della rimanente capacità nell’ordine cronologico in cui sono giunte al servizio di assegnazione delle tracce. 2 Se il servizio di assegnazione delle tracce non attribuisce una traccia o non la attribuisce nell’orario richiesto, deve motivare la decisione nei confronti dell’impresa di trasporto ferroviario richiedente.3 Per l’attribuzione di tracce lasciate libere da un altro tipo di trasporto a un’offerta del traffico viaggiatori regolare è necessaria l’approvazione dell’UFT.
Art. 12a cpv. 5 e 6Abrogati
Art. 12b cpv. 33 Per la conclusione di un accordo quadro deve essere presentata richiesta al servizio di assegnazione delle tracce. Se nell’ambito di tali richieste quest’ultimo rileva conflitti, cerca una soluzione consensuale. Se non si perviene a una soluzione, si segue per analogia la procedura di cui all’articolo 12c capoverso 2 lettere b e c.
Art. 12c cpv. 2 lett. b2 Se non si perviene a una soluzione, valgono i seguenti principi: b. per richieste che non sono presentate sulla base di un accordo quadro, il servizio di assegnazione delle tracce può definire un ordine di priorità tenendo conto delle condizioni tecniche generali, delle catene di trasporto, della frequenza dei treni e delle esigenze di approvvigionamento del Paese;
Art. 14 Perturbazioni dell’esercizio e lavori di costruzione non pianificabili1 Per garantire il trasporto pubblico, il gestore dell’infrastruttura e le imprese di trasporto ferroviario sono tenuti a informarsi e prestarsi reciprocamente aiuto mettendo a disposizione personale e materiale. 2 In caso di perturbazione dell’esercizio, il gestore dell’infrastruttura ha il diritto di impartire istruzioni alle imprese di trasporto ferroviario al fine di porvi rimedio. Il gestore dell’infrastruttura informa il servizio di assegnazione delle tracce in merito alle perturbazioni intervenute nonché alla loro eliminazione.3 Se la perturbazione causa presumibilmente una limitazione della capacità di almeno tre giorni, il servizio di assegnazione delle tracce elabora, assieme ai gestori dell’infrastruttura e alle imprese di trasporto ferroviario interessati, un piano dei trasporti per il traffico viaggiatori e merci. Tale piano tiene conto delle esigenze dei diversi tipi di trasporto, considerando eventuali trasferimenti temporanei alla strada. Il servizio di assegnazione delle tracce definisce, d’intesa con i gestori dell’infrastruttura e le imprese di trasporto ferroviario interessati, le tratte alternative, le tracce e il servizio sostitutivo in un orario d’emergenza e assicura il miglior grado di utilizzo possibile della capacità disponibile sulla rete ferroviaria. Attribuisce le tracce a ogni impresa di trasporto ferroviario nel traffico merci in funzione della rispettiva quota di traffico detenuta sulla tratta interessata dalla limitazione della capacità e sulla tratta alternativa. Può procedere alla revoca di tracce già attribuite al traffico viaggiatori e al traffico merci se ciò serve ad assicurare il maggior grado di utilizzo possibile della capacità.4 Il servizio di assegnazione delle tracce mette l’orario d’emergenza a disposizione delle imprese di trasporto ferroviario e dei gestori dell’infrastruttura in modo adeguato. Le coincidenze ivi previste per il trasporto di viaggiatori devono essere garantite.5 Il gestore dell’infrastruttura informa al più presto le imprese di trasporto ferroviario interessate dell’indisponibilità di capacità a causa di lavori di costruzione non pianificabili.6 In caso di lavori di costruzione non pianificabili il prezzo della traccia si basa sulle prestazioni effettivamente fornite.
Art. 14aProgetti pilotaL’UFT può autorizzare progetti pilota temporanei, che derogano alle disposizioni delle sezioni 3a e 4, se utili all’armonizzazione a livello europeo e al collaudo di nuovi modelli di utilizzazione delle capacità, di definizione degli orari o di attribuzione delle tracce. L’UFT consulta previamente il Servizio svizzero di assegnazione delle tracce e gli ambienti interessati.
Art. 15Forma e contenuto1 La convenzione sull’accesso alla rete (art. 9c cpv. 2 Lferr) deve essere stipulata tra il gestore dell’infrastruttura e l’impresa di trasporto ferroviario. 2 Dev’essere stipulata in forma scritta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.3 Il gestore dell’infrastruttura deve pubblicare un modello o un rimando al modello di convenzione sull’accesso alla rete utilizzato come base.
Art. 15a Garanzie finanziarie per i gestori dell’infrastruttura1 Il gestore dell’infrastruttura può esigere da un’impresa di trasporto ferroviario una garanzia finanziaria per il prezzo della traccia, al fine di tutelarsi contro mancati pagamenti. La garanzia deve essere proporzionata e non discriminatoria. 2 Il gestore dell’infrastruttura disciplina i dettagli nelle condizioni fondamentali dell’accesso alla rete di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettera d.
Art. 17 e 19 cpv. 3 lett. eAbrogati
Art. 19a cpv. 2 lett. b e 62 Il fattore di prezzo per traccia stabilito in funzione della qualità moltiplica il prezzo di base per:b. 1 per le tracce del rimanente traffico viaggiatori concessionario o del traffico viaggiatori transfrontaliero in virtù di un accordo internazionale (categoria B);6 L’UFT può semplificare o stabilire forfettariamente i fattori di prezzo, i supplementi e gli sconti applicabili alle corse su tratte a scartamento ridotto, su tratte in prossimità del confine o con veicoli storici.
Art. 19cAbrogato
Art. 19d cpv. 3 lett. b3 Su tratte saturate (art. 12a) la rimunerazione in caso di cancellazione si applica anche per la rinuncia a: b. tracce ordinate, se l’ordinazione provoca conflitti per gli utenti e il competente servizio di assegnazione delle tracce ne ha informato gli utenti interessati da almeno cinque giorni lavorativi.
Art. 20a cpv. 3, 4 e 53 Le imprese di trasporto ferroviario misurano il consumo di energia elettrica con appositi dispositivi installati sui veicoli. Per questi dispositivi devono disporre di un certificato di conformità rilasciato sulla base di una valutazione della conformità effettuata da un organismo notificato. Nel caso in cui i valori del consumo di energia elettrica non siano disponibili, siano lacunosi o siano forniti in ritardo, il gestore dell’infrastruttura può stabilire valori sostitutivi e computare il consumo di energia elettrica sulla base di questi ultimi senza supplemento. I valori sostitutivi si calcolano in base ai trasporti effettuati in precedenza su tratte e con veicoli comparabili. 4 Se lungo le tratte interoperabili di cui all’articolo 15a capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 23 novembre 19834 sulle ferrovie e lungo la tratta non interoperabile a scartamento normale Emmenbrücke-Hübeli (bif.) – Beinwil am See – Lenzburg le imprese di trasporto ferroviario rinunciano a misurare il consumo di energia elettrica, dal 1° gennaio 2020 il gestore dell’infrastruttura applica un supplemento del 25 per cento sul valore di riferimento forfettario stabilito per la categoria di treno corrispondente. L’UFT stabilisce i valori di riferimento forfettari in base alle mediane misurate per ogni categoria di treno.5 Per le corse con veicoli motore d’epoca non è applicato alcun supplemento.
Art. 22 Prestazioni supplementari1 I gestori dell’infrastruttura fissano i prezzi delle seguenti prestazioni supplementari in funzione della domanda e del valore dell’impianto, secondo l’ubicazione e senza discriminazioni, e li pubblicano: a. utilizzazione di impianti di carico pubblici (art. 62 cpv. 1 lett. f Lferr);b. occupazione del binario sulla tratta in caso di periodo d’attesa chiesto dall’impresa di trasporto ferroviario, non dovuto al traffico sistematico;c. stazionamento di veicoli ferroviari.2 I gestori dell’infrastruttura fissano i prezzi delle seguenti prestazioni supplementari, senza discriminazioni e secondo i principi di cui all’articolo 19, e li pubblicano: a. approvvigionamento stazionario di veicoli in acqua, aria compressa ed energia elettrica;b. disposizione dei percorsi di manovra; c. manovre in stazioni di smistamento;d. liberazione di una tratta al di fuori delle ore d’esercizio abituali;e. onere supplementare in caso di ordinazioni di tracce avvenute dopo le ore 17 del giorno precedente (art. 11 cpv. 3 lett. a); f. onere supplementare in caso di modifiche di tracce già attribuite;g. compiti speciali e compiti di pianificazione correlati a spedizioni straordinarie. 3 I gestori dell’infrastruttura fissano i prezzi delle seguenti prestazioni supplementari senza discriminazioni e li pubblicano, se tali prestazioni possono essere offerte con l’infrastruttura e il personale disponibili e in modo da coprire tutti i costi: a. eliminazione di rifiuti, feci e acque di scarico;b. prestazioni del servizio manovra, nella misura in cui non sono fornite in sta-zioni di smistamento;c. prestazioni per l’informazione all’utenza;d. ausili per gli accompagnatori di treni del traffico a lunga distanza volti a migliorare la gestione dell’esercizio, in particolare la videosorveglianza dei bordi dei marciapiedi. 4 Le prestazioni del servizio manovra di cui al capoverso 3 lettera b possono essere offerte come prestazioni di servizio da imprese diverse dai gestori dell’infrastruttura.
II
L’allegato 2 è abrogato.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2025.
20 dicembre 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |