La presente ordinanza disciplina la procedura di definizione e di pubblicazione degli orari delle corse regolari destinate al trasporto di viaggiatori delle imprese:
a. titolari di una concessione per il trasporto di viaggiatori secondo l’articolo 6 LTV e imprese a loro parificate in virtù di un accordo internazionale;
b. che si sottopongono volontariamente alla presente ordinanza.
L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) può accordare alle imprese deroghe agli obblighi relativi all’orario per le offerte che non sono liberamente accessibili.