Lexipedia

AS 2025 653

Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 13 dicembre 20241 sulla guida automatizzata è modificata come segue:

Art. 50 cpv. 55 L’USTRA può disporre, su richiesta del costruttore o dell’importatore, che per l’immatricolazione di veicoli senza conducente, invece delle approvazioni del tipo internazionali, siano utilizzabili dichiarazioni di conformità del costruttore con rapporto di esame secondo l’articolo 14 l’OATV2, se è possibile dimostrare che gli esami sono stati effettuati in conformità alle regolamentazioni internazionali riconosciute dalla Svizzera di cui all’allegato 2 numeri 11 e 12 OETV3.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

15 ottobre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi