In caso di impiego di un aeromobile ai fini del presente Accordo, la Parte d’invio è responsabile della navigabilità, dell’equipaggiamento e del buon funzionamento del proprio aeromobile.
Il personale della Parte d’invio deve disporre delle particolari capacità aeronautiche previste dalla Parte ospitante per le pertinenti attività. La Parte ospitante impartisce l’istruzione necessaria affinché il personale della Parte d’invio acquisisca tali capacità.
In caso di incidente o di evento in cui sono coinvolti aeromobili, tutte le indagini e procedure tecniche sono svolte conformemente alla legislazione nazionale della Parte ospitante. In tal caso, la Parte ospitante fornisce senza indugio alla Parte d’invio i dati e le informazioni pertinenti concernenti l’incidente o l’evento. Si costituisce una commissione d’inchiesta.
I periti tecnici designati dalla Parte d’invio sono autorizzati a partecipare alla commissione d’inchiesta, ad accedere al luogo dell’incidente e a ricevere tutte le relative informazioni. Su richiesta della Parte d’invio, la Parte ospitante può incaricare periti tecnici della Parte d’invio a svolgere parte delle indagini predisposte dalla Parte ospitante. Il rapporto sui risultati di tutte le indagini è trasmesso alla Parte d’invio.
D’intesa con la Parte ospitante, la Parte d’invio ha il diritto di svolgere una propria indagine tecnica sull’incidente o sull’evento nel quale è stato coinvolto un suo aeromobile, se l’incidente o l’evento si è verificato sul territorio della Parte ospitante. I costi di tale indagine sono assunti dalla Parte d’invio.
In tal caso, solo il personale che si occupa dell’inchiesta ha accesso a tutti i dati e le informazioni scambiati tra le Parti contraenti. Qualunque altra divulgazione di dati o informazioni è soggetta all’approvazione dell’altra Parte contraente.