Lexipedia

835.120

Ordinanza relativa alla legge sull'indennizzo dei danni causati dalla natura non assicurabili (OIDN)

del 26.10.2010 (stato 01.07.2023)

Preambolo

emanata dal Governo il 26 ottobre 2010

visto l'art. 45 della Costituzione cantonale[1]

1. 1. Vigilanza

Art. 1 Presentazione dei conti

La presentazione dei conti della Cassa per i danni della natura (Cassa) deve avvenire conformemente alle raccomandazioni per i conti annuali per le assicurazioni fabbricati emanate dalla Fondazione per le raccomandazioni professionali per i conti (Swiss GAAP FER).

2. 2. Organizzazione della Cassa

Art. 2 Commissione amministrativa

La commissione amministrativa dell'Assicurazione fabbricati dei Grigioni esercita la funzione di Commissione amministrativa della Cassa.

Art. 3 Direzione *

La direzione dell'Assicurazione fabbricati dei Grigioni funge da direzione della cassa per i danni di natura. Essa la rappresenta verso l'esterno ed esegue le decisioni della commissione amministrativa. *

Art. 3a Segreteria

La gestione degli affari della Cassa e del fondo d'emergenza spetta alla segreteria designata dalla direzione.

Art. 4 Ufficio competente per le stime *

L'ufficio competente per le stime è la segreteria. *

L'Ufficio per le valutazioni immobiliari sostiene l'Assicurazione fabbricati in caso di sinistri medi e gravi. Esso accetta notifiche dall'Assicurazione fabbricati per danni causati dalla natura non assicurabili, le verifica ed elabora i sinistri. L'indennizzo si conforma alle aliquote di compensazione per prestazioni dell'Amministrazione cantonale a favore di terzi. *

*

Art. 5 Indennità

La direzione è competente per la determinazione dell'indennità di ulteriori uffici coinvolti nella stima. *

3. 3. Indennizzi

Art. 6 Aliquota di indennizzo

In caso di sinistro l'aliquota di indennizzo della Cassa ammonta all'80 per cento della somma computabile del sinistro. *

Art. 7 Danno minimo

I danni il cui importo non raggiunge i 500 franchi non vengono indennizzati. *

4. 4. Procedura in caso di sinistro

Art. 8 Notifica del danno

I danni devono essere notificati alla segreteria. *

Le notifiche di danni che pervengono alle autorità comunali o ad altri uffici devono essere trasmesse immediatamente alla segreteria. *

Art. 9 Stima del danno

Se sussiste un danno avente diritto a indennizzo ai sensi della legge, la segreteria deve determinarlo immediatamente. *

La persona danneggiata dev'essere invitata alla stima. Ha il diritto di farsi rappresentare e di invitare a proprie spese degli esperti.

La segreteria fissa le tariffe orarie per le prestazioni proprie. *

Art. 11 Decisione di indennizzo

La segreteria decide se il danno ha diritto a indennizzo ai sensi della legge.

Essa fissa l'entità dell'indennizzo in base al verbale di stima e una volta disponibile il conteggio.

Le spese incrementanti il valore non vengono riconosciute come danno computabile. *

Art. 12 Rate e anticipi

Dove sono sorti danni maggiori, la Cassa può versare delle rate corrispondenti al progredire dei lavori di ripristino.

La Cassa può anticipare del tutto o in parte i contributi del Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili oppure quelli di opere assistenziali, sulla base di rispettive promesse provvisorie di contributo.

5. 5. Finanziamento

Art. 13 Tasse alla Cassa

I proprietari di fondi e gli aventi diritto di superficie devono versare ogni anno le seguenti tasse alla Cassa:

  1. per fondi sopraedificati: 0,5 centesimi per ogni 1000 franchi della somma di assicurazione fabbricati degli edifici assicurati;
  2. per fondi non sopraedificati: lo 0,25 per mille del valore fiscale della sostanza.

6. 6. Disposizioni finali

Art. 14 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore[2] insieme alla revisione parziale della legge sull'indennizzo dei danni causati dalla natura non assicurabili del 15 giugno 2010[3].

Art. 15 Disposizione transitoria relativa alla revisione parziale del 4 aprile 2023

A sinistri verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente revisione parziale si applica il diritto previgente.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione

Entrata in vigore

Elemento

Cambiamento

Rimando AGS

26.10.2010

01.01.2011

atto normativo

prima versione

-

25.11.2014

01.01.2015

Art. 3

modifica titolo

2014-033

25.11.2014

01.01.2015

Art. 3 cpv. 1

modifica

2014-033

25.11.2014

01.01.2015

Art. 3a

introduzione

2014-033

25.11.2014

01.01.2015

Art. 4

modifica titolo

2014-033

25.11.2014

01.01.2015

Art. 4 cpv. 1

modifica

2014-033

25.11.2014

01.01.2015

Art. 4 cpv. 2

modifica

2014-033

25.11.2014

01.01.2015

Art. 4 cpv. 3

abrogazione

2014-033

25.11.2014

01.01.2015

Art. 5 cpv. 1

modifica

2014-033

25.11.2014

01.01.2015

Art. 8 cpv. 1

modifica

2014-033

25.11.2014

01.01.2015

Art. 8 cpv. 2

modifica

2014-033

25.11.2014

01.01.2015

Art. 9 cpv. 1

modifica

2014-033

25.11.2014

01.01.2015

Art. 10

abrogazione

2014-033

25.11.2014

01.01.2015

Art. 11 cpv. 3

introduzione

2014-033

26.09.2017

01.01.2018

Art. 4 cpv. 2

modifica

2017-035

22.06.2021

01.01.2022

Art. 13 cpv. 1, a)

modifica

2021-023

22.06.2021

01.01.2022

Art. 13 cpv. 1, b)

modifica

2021-023

04.04.2023

01.07.2023

Art. 6 cpv. 1

modifica

2023-006

04.04.2023

01.07.2023

Art. 7 cpv. 1

modifica

2023-006

04.04.2023

01.07.2023

Art. 9 cpv. 3

introduzione

2023-006

04.04.2023

01.07.2023

Art. 15

introduzione

2023-006

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento

Decisione

Entrata in vigore

Cambiamento

Rimando AGS

atto normativo

26.10.2010

01.01.2011

prima versione

-

Art. 3

25.11.2014

01.01.2015

modifica titolo

2014-033

Art. 3 cpv. 1

25.11.2014

01.01.2015

modifica

2014-033

Art. 3a

25.11.2014

01.01.2015

introduzione

2014-033

Art. 4

25.11.2014

01.01.2015

modifica titolo

2014-033

Art. 4 cpv. 1

25.11.2014

01.01.2015

modifica

2014-033

Art. 4 cpv. 2

25.11.2014

01.01.2015

modifica

2014-033

Art. 4 cpv. 2

26.09.2017

01.01.2018

modifica

2017-035

Art. 4 cpv. 3

25.11.2014

01.01.2015

abrogazione

2014-033

Art. 5 cpv. 1

25.11.2014

01.01.2015

modifica

2014-033

Art. 6 cpv. 1

04.04.2023

01.07.2023

modifica

2023-006

Art. 7 cpv. 1

04.04.2023

01.07.2023

modifica

2023-006

Art. 8 cpv. 1

25.11.2014

01.01.2015

modifica

2014-033

Art. 8 cpv. 2

25.11.2014

01.01.2015

modifica

2014-033

Art. 9 cpv. 1

25.11.2014

01.01.2015

modifica

2014-033

Art. 9 cpv. 3

04.04.2023

01.07.2023

introduzione

2023-006

Art. 10

25.11.2014

01.01.2015

abrogazione

2014-033

Art. 11 cpv. 3

25.11.2014

01.01.2015

introduzione

2014-033

Art. 13 cpv. 1, a)

22.06.2021

01.01.2022

modifica

2021-023

Art. 13 cpv. 1, b)

22.06.2021

01.01.2022

modifica

2021-023

Art. 15

04.04.2023

01.07.2023

introduzione

2023-006