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AS 2000 381

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm)

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm)

Modifica del 12 gennaio 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulla terminologia agricola è modificata come segue:

Art. 29 cpv. 2 e 3

2 Se il latte prodotto nella regione di montagna è trasformato in formaggio in

un’azienda di trasformazione situata fuori della regione di cui al capoverso 1 lettera b, il prodotto è considerato formaggio di montagna se sussiste un legame geografico con la regione di montagna o con la regione LIM.

3 Per formaggio di montagna s’intende anche il formaggio alpestre:

a. prodotto con latte di aziende d’estivazione della regione d’estivazione; e b. prodotto in un’azienda d’estivazione o in un caseificio situato nella regione d’estivazione.

II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2000.

12 gennaio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 910.91

1999-6364 381

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