AS 2001 1579
Ordinanza sull'Ufficio centrale di compensazione, sulla Cassa federale di compensazione, sulla Cassa svizzera di compensazione e sull'Ufficio AI per assicurati all'estero (Ordinanza UCC)
Ordinanza sull’Ufficio centrale di compensazione, sulla Cassa federale di compensazione, sulla Cassa svizzera di compensazione e sull’Ufficio AI per assicurati all’estero (Ordinanza UCC)
Modifica del 23 maggio 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 1° ottobre 19991 sull’Ufficio centrale di compensazione, sulla Cassa federale di compensazione, sulla Cassa svizzera di compensazione e sull’Ufficio AI per assicurati all’estero è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 1 secondo periodo Abrogato
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2001.
23 maggio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 831.143.32
2001-0814 1579