AS 2001 2189
AS 2001 2189
Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del 24 agosto 2001
L’Ufficio federale dell’agricoltura, visto l’articolo 20 capoverso 5 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura, ordina:
I L’allegato 1 numero 13 dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sulle importazioni agri- cole è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 1° settembre 2001.
24 agosto 2001 Ufficio federale dell’agricoltura: Manfred Bötsch