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AS 2002 3984

Accordo europeo del 16 ottobre 1980 sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati (con allegato)

Accordo europeo del 16 ottobre 1980 sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati (con allegato)

RS 0.142.305; RU 1986 464

I

Campo di applicazione dell’Accordo il 29 aprile 2002, complemento1 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore

Finlandia 4 luglio 1990 1° settembre 1990 Germania* 25 gennaio 1995 1° marzo 1995 Romania* 19 luglio 2000 1° settembre 2000 * Riserve e dichiarazioni vedi qui appresso

II

Dichiarazioni Germania In virtù dell’articolo 14 paragrafo 1 dell’Accordo, qualsiasi Stato può dichiarare che: 1. il trasferimento di responsabilità secondo l’articolo 2 paragrafo 1 non avverrà per il solo motivo di aver autorizzato il rifugiato a soggiornare sul suo territorio per una durata eccedente la validità del titolo di viaggio, unicamente a fini di studio o di formazione; 2. non accetterà una domanda di riammissione presentata in base alle disposizioni dell’articolo 4 paragrafo 2. La Repubblica federale di Germania associa alla sua ratifica le riserve di cui alle cifre 1 e 2.

Romania Stesse dichiarazioni della Germania.

1 Completa le precedenti pubblicazioni in RU 1986 472, 1987 377 e 1988 1605.

3984 2002-0919

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