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AS 2005 1449

Ordinanza della CFB sui fondi d'investimento

Ordinanza della CFB sui fondi d’investimento (OFI-CFB)

Modifica del 24 novembre 2004

La Commissione federale delle banche (CFB) ordina:

I L’ordinanza della CFB del 24 gennaio 20011 sui fondi d’investimento è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a, b, e, f, h, i, k, lbis 1 Giusta l’articolo 36 OFI, sono considerati strumenti finanziari derivati (derivati) gli strumenti il cui valore dipende da investimenti ai sensi dell’articolo 31 capoverso 1 lettere a–e OFI, da indici finanziari, da tassi d’interesse, da tassi di cambio o da valute.

2 Ai fini della presente sezione si intende per:

a. Forma basilare di derivato:

1. derivati quali:

– opzioni call o put su un’azione, su un basket di azioni, su un indice azionario, su un future su azione o su un indice azionario, su uno swap su azioni, su un’obbligazione, su un tasso d’interesse, su un d’interesse o uno swap su tassi d’interesse, su un tasso di cambio, su un future su valuta o uno swap su valuta, su un credit default swap; – swaps su azioni, su tassi d’interesse o su valute, nonché credit de- fault swaps o total return swaps; – forward o future su un’azione, su un basket di azioni o un indice azionario, un’obbligazione, un indice obbligazionario o un indice su tassi d’interesse, su una divisa; – Forward Rate Agreement (operazione a termine su tassi d’interesse).

2. La forma basilare di derivato può essere:

– standardizzata o non standardizzata (personalizzata); – una cartavalore (warrant) o un diritto valore,

1 RS 951.311.1

2005-0027 1449

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– negoziata in borsa oppure su un altro mercato regolamentato e ac- cessibile al pubblico, o conclusa fuori borsa (OTC, over-the- counter); b. Valore base: investimento, indice finanziario, tasso d’interesse, tasso di cambio o valuta da cui risulta lo strumento derivato. e. Posizione in derivati a riduzione d’impegno: posizione in derivati il cui effetto economico è paragonabile alla vendita di un valore base (p. es. vendi- ta di un’opzione call, vendita di un future, acquisto di un’opzione put, scam- bio del pagamento dell’interesse fisso contro il pagamento dell’ interesse variabile [swap di tassi d’interesse], o conclusione di un credit default swap in qualità di destinatario della garanzia). f. Posizione in derivati ad aumento d’impegno: posizione in derivati il cui effetto economico è paragonabile all’acquisto di un valore base (p. es. acqui- sto di un’opzione call, acquisto di un future, vendita di un’opzione put, scambio del pagamento dell’interesse variabile contro il pagamento dell’interesse fisso [swap di tassi d’interesse], o conclusione di un credit default swap in qualità di garante). h. Derivati asimmetrici: derivati il cui potenziale di guadagno e di perdita non è identico (p. es. opzioni o credit default swap). In caso di asimmetria positiva, il potenziale di guadagno è maggiore (p. es. opzioni call o put acquistate, oppure destinatario della garanzia in un credit default swap); in caso di asimmetria negativa, è maggiore il potenziale di perdita (p. es. opzioni call o put vendute, oppure garante in un credit default swap). i. Forward: operazione a termine non standardizzata e conclusa fuori borsa (OTC), le cui fluttuazioni di prezzo sono compensate solamente al momento del pareggio o della scadenza. k. Swap: accordo sullo scambio di pagamenti a determinate scadenze future o in caso di evento creditizio. L’entità dei singoli pagamenti è concordata de- finitivamente o fatta dipendere dal prezzo di un valore base o di più valori base. lbis. Derivato creditizio: accordo mediante il quale una parte (destinatario della protezione) trasferisce il rischio di credito a una controparte (garante).

Art. 2 cpv. 1 1 I derivati possono essere utilizzati unicamente nell’ambito della gestione efficace del patrimonio del fondo.

Art. 3 cpv. 3 lett. a n. 2 3 Per quanto la struttura e l’attività della direzione lo esigano, la direttiva interna regolamenta i punti seguenti: a. Organizzazione:

2. sistema di controllo interno (SCI) e compliance,

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Art. 4 Pubblicità 1 Nel regolamento e nel prospetto del fondo in valori mobiliari sono descritti i deri- vati che possono essere utilizzati per l’attuazione della politica d’investimento. 2 Il prospetto e il prospetto semplificato indicano se i derivati possono essere utiliz- zati per ridurre o per aumentare l’impegno. Il prospetto deve inoltre illustrare in che modo il loro utilizzo incide sul profilo di rischio del fondo in valori mobiliari. 3 Se un fondo in valori mobiliari può, per l’utilizzo di derivati, presentare un’elevata volatilità, detta caratteristica deve essere posta in particolare rilievo nel prospetto, nel prospetto semplificato e nei documenti pubblicitari. 4 Se derivati creditizi possono essere utilizzati, i loro rischi specifici devono essere menzionati nel prospetto e nel prospetto semplificato.

Art. 6 Operazioni fuori borsa (OTC) 1 Le operazioni fuori borsa (OTC) possono essere concluse unicamente sulla base di un contratto quadro standardizzato che risponda agli standard internazionali vigenti.

2 La controparte deve:

a. essere un istituto bancario o finanziario specializzato in questo genere di operazioni e soggetto a vigilanza; b. garantire un’esecuzione ineccepibile delle operazioni; e c. adempiere i requisiti di solvibilità di cui all’articolo 7 capoverso 1.

3 Un derivato fuori borsa (OTC) deve essere valutato quotidianamente in modo

affidabile e verificabile, e deve poter essere alienato, liquidato o chiuso con un’operazione di compensazione in ogni momento al valore venale. 4 Qualora per un derivato concluso fuori borsa (OTC) non sia disponibile un prezzo di mercato: a. il prezzo deve essere determinabile in ogni momento partendo dal valore ve- nale dei valori base, applicando modelli di valutazione adeguati e ricono- sciuti dalla prassi; b. prima di una conclusione devono essere raccolte le offerte concrete di alme- no due possibili controparti e deve essere accettata l’offerta più vantaggiosa tenendo conto della solvibilità, della distribuzione del rischio e della presta- zione di servizi della controparte stessa; e c. la conclusione dell’operazione e la definizione del prezzo vanno documen- tate.

Art. 8 cpv. 1 lett. b nonché cpv. 1bis e 2 1 Le posizioni in derivati a riduzione d’impegno possono essere assunte unicamente se:

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b. la direzione del fondo può disporre in ogni momento e illimitatamente dei valori base. Questi ultimi non devono essere oggetto né di operazioni di pre- stito di valori mobiliari, né di operazioni di pensione, fatta eccezione per i derivati su un tasso di cambio o su una valuta. 1bis I valori base possono essere utilizzati contemporaneamente a copertura di più posizioni in derivati a riduzione d’impegno, se tali posizioni comportano un rischio di mercato, di credito o di valuta e se si fondano sui medesimi valori di base. 2 Le posizioni in derivati a riduzione d’impegno su un indice, quale un indice azio- nario o creditizio, o su un basket, quale un basket azionario o un basket di crediti, possono essere accettate unicamente se esiste una stretta correlazione fra la compo- sizione dell’indice o del basket e la composizione dei valori base di copertura.

Art. 9 cpv. 1 lett. a nonché cpv. 2 e 3 1 Le posizioni in derivati a riduzione d’impegno su azioni e altri titoli o diritti di partecipazione sono coperte se la quantità di valori base corrisponde: a. per opzioni call, future e forward venduti e per swap: al prodotto del numero di contratti per il moltiplicatore; 2 Le posizioni in derivati a riduzione d’impegno su indici azionari, basket azionari, tassi di cambio e valute sono coperte se il valore venale dei valori base corrisponde: a. per opzioni call, future e forward venduti, nonché per swap: al prodotto del numero di contratti per il valore contrattuale; b. per opzioni put acquistate: al prodotto del numero di contratti per il valore contrattuale e per il delta. Qualora il delta non sia calcolato, si applica un va- lore delta di un’unità. 3 Per la copertura di posizioni in derivati a riduzione d’impegno su derivati su tassi d’interesse o su derivati creditizi si applicano per analogia le disposizioni di cui ai capoversi 1 o 2.

Art. 10 cpv. 4 e 5

4 Abrogato

5 I mezzi monetari possono essere utilizzati contemporaneamente a copertura di più posizioni in derivati ad aumento d’impegno, se tali posizioni comportano un rischio di mercato o di credito e se si fondano sui medesimi valori di base.

Art. 11 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 1 Le posizioni in derivati ad aumento d’impegno su azioni, altri titoli e diritti di partecipazione, indici azionari e basket azionari, sono coperte se il valore venale dei mezzi monetari corrisponde: d. per gli swap: al prodotto del numero di contratti per il valore contrattuale;

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2 Per la copertura delle posizioni in derivati ad aumento d’impegno su derivati su tassi d’interesse o su derivati creditizi si applicano per analogia le disposizioni di cui al capoverso 1.

Art. 12 titolo e cpv. 1 Derivati su tassi di cambio e valute

1 La parte a riduzione d’impegno di un derivato su un tasso di cambio o su una

valuta deve essere coperta conformemente all’articolo 9 capoverso 2.

Art. 12a Derivati creditizi 1 Un derivato creditizio ad aumento d’impegno non è considerato una fideiussione ai sensi dell’articolo 35 capoverso 2 OFI. 2 Il debitore di riferimento di un derivato creditizio deve avere in essere titoli di partecipazione, titoli di credito o diritti di credito che sono negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico.

3 Una Credit Linked Note è autorizzata quale investimento, se il corrispondente

derivato creditizio è ammissibile ai sensi della presente ordinanza. Se un versamento supplementare è esigibile alla scadenza, esso deve essere coperto da mezzi monetari.

Art. 15 cpv. 3 3 Se, per un’obbligazione convertibile, un versamento supplementare è esigibile al momento della conversione, esso deve essere coperto da mezzi monetari.

Art. 16 cpv. 1 lett. b e d 1 Ai fini dell’osservanza delle limitazioni d’investimento legali e regolamentari (limiti massimi e limiti minimi) si devono considerare: b. le liquidità ai sensi dell’articolo 32 OFI; d. i crediti nei confronti delle parti risultanti da operazioni fuori borsa (OTC).

Art. 17 cpv. 1 lett. a e b nonché cpv. 2 lett. a e b 1 Ai fini dell’osservanza dei limiti massimi legali e regolamentari, in particolare delle direttive sulla distribuzione del rischio, i derivati devono essere considerati come segue: a. per future e forward acquistati o swap (parte ad aumento d’impegno): il pro- dotto del numero di contratti per il valore contrattuale; b. per future e forward venduti o swap (parte a riduzione d’impegno): il prodot- to del numero di contratti (negativo) per il valore contrattuale; 2 Ai fini dell’osservanza dei limiti minimi regolamentari, i derivati devono essere considerati come segue:

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a. per future e forward acquistati o swap (parte ad aumento d’impegno): il pro- dotto del numero di contratti per il valore contrattuale; b. per future e forward venduti o swap (parte a riduzione d’impegno): il prodot- to del numero di contratti (negativo) per il valore contrattuale;

Art. 18 cpv. 3

3 Abrogato

Art. 20 Valutazione 1 I derivati negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico, come pure i derivati conclusi fuori borsa (OTC), per i quali sono disponi- bili i prezzi di mercato, sono valutati ai corsi attuali pagati sul mercato principale. I corsi devono provenire da una fonte esterna indipendente dalla direzione del fondo e dai suoi mandatari, specializzata in questo genere di operazioni. 2 Se per i derivati non sono disponibili i corsi attuali o se per i derivati conclusi fuori borsa (OTC) non sono ottenibili i prezzi di mercato, essi devono essere valutati, mediante modelli di valutazione adeguati e generalmente riconosciuti, facendo riferimento al valore venale dei valori base sottostanti ai derivati. Le valutazioni devono essere documentate e verificabili in ogni momento.

Art. 21 Definizione Ai sensi della presente sezione, prestito di valori mobiliari significa: negozio giuri- dico simile al mutuo con il quale la direzione del fondo, in quanto mutuante, si obbliga a trasferire temporaneamente al mutuatario la proprietà di determinati valori mobiliari, mentre il mutuatario si obbliga a restituire al mutuante valori mobiliari identici per genere (numero di valore), quantità e qualità e a trasferirgli i redditi maturati durante il prestito.

Art. 24 cpv. 2 2 La direzione non può, durante la durata delle operazioni, prestare quei valori mobi- liari che costituiscono i valori base di strumenti finanziari derivati o che sono stati accettati nell’ambito di reverse repo. I valori mobiliari che servono a copertura di derivati su un tasso di cambio o su una valuta non sono considerati vincolati.

Art. 26 Estensione e durata

1 Se la direzione deve rispettare un termine di disdetta prima di poter di nuovo

disporre giuridicamente dei valori mobiliari prestati, essa non può prestare più del

50 per cento di ogni genere di valori mobiliari (numero di valore) che possono

essere oggetto di un prestito. In questo caso, la durata effettiva del prestito di valori mobiliari è limitata a 30 giorni civili. 2 Se il mutuatario o l’intermediario garantisce contrattualmente alla direzione che, il giorno feriale stesso o quello successivo, essa potrà di nuovo disporre giuridicamen-

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te dei valori mobiliari prestati, tutti i valori mobiliari dello stesso genere (numero di valore) potranno essere oggetto di prestito. In questo caso, la durata effettiva del prestito di valori mobiliari è illimitata.

Art. 27 cpv. 3 lett. d n. 3 3 Nel contratto quadro standardizzato stipulato con il mutuatario o con l’interme- diario, la direzione del fondo conviene che: d. egli è responsabile nei confronti della direzione del fondo:

3. della restituzione, conformemente al contratto, dei valori mobiliari

identici per genere (numero di valore), qualità e quantità;

Art. 28 cpv. 2, 3 e 5 2 Qualora un emittente, rispettivamente i valori mobiliari trasferiti come garanzia, un garante o una banca terza disponga di più rating attribuiti da diverse agenzie ricono- sciute dalla CFB, sarà determinante il rating più basso. Se questo rating scende al di sotto del rating minimo necessario, devono essere date nuove garanzie che adempiano i requisiti, a meno che l’operazione non venga im- mediatamente disdetta. 5 La direzione non può prestare, costituire a sua volta in pegno o vendere le garanzie che le sono state date in pegno o cedute in proprietà, né utilizzarle nell’ambito di operazioni di pensione o a copertura di impegni in strumenti finanziari derivati.

Art. 29 lett. d Per l’esecuzione dei prestiti di valori mobiliari, la banca depositaria deve adempiere i seguenti obblighi: d. Anche durante le operazioni di prestito, compie gli atti di amministrazione previsti dal regolamento di deposito ed esercita tutti i diritti collegati con i valori mobiliari prestati, nella misura in cui non sono stati ceduti conforme- mente al contratto quadro.

Art. 31 lett. b Ai fini della presente sezione si intende per: b. Repo: negozio giuridico che indica la vendita di valori mobiliari da parte del cedente al cessionario, vincolata al contestuale riacquisto di valori mobiliari identici per genere (numero di valore), quantità e qualità, ad una data futura definita o non definita. Durante l’operazione di pensione, il cessionario deve trasferire al cedente i redditi conseguiti. Il rischio di corso dei valori mobilia- ri rimane presso il cedente.

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Art. 34 cpv. 2 2 La direzione non può, durante la validità di tali operazioni, utilizzare per operazio- ni di repo quei valori mobiliari che costituiscono i valori base di strumenti finanziari derivati o che sono stati prestati o accettati nell’ambito di reverse repo. I valori mobiliari che servono a copertura su un tasso di cambio o su una valuta non sono considerati vincolati.

Art. 35 cpv. 2, 3 e 5 2 Qualora un emittente, rispettivamente i valori mobiliari acquisiti, o un garante disponga di più rating attribuiti da diverse agenzie riconosciute dalla CFB, sarà determinante il rating più basso. 3 Se questo rating scende al di sotto del minimo richiesto, il reverse repo deve essere disdetto entro un adeguato termine di tempo salvaguardando gli interessi dell’investitore. 5 La direzione non può prestare o vendere i valori mobiliari ricevuti in relazione a operazioni di reverse repo, né utilizzarli a copertura di impegni risultanti da strumen- ti finanziari derivati.

Art. 37 Estensione e durata del repo 1 Se prima di poter di nuovo disporre giuridicamente dei valori mobiliari dati in pensione, la direzione deve osservare un termine di disdetta, per un genere di titoli (numero di valore) essa non può utilizzare per operazioni di repo più del 50 per cento di ogni categoria di valori mobiliari che può essere oggetto di repo. In questo caso, la durata effettiva del repo è limitata a 30 giorni civili. Per contro, se la controparte o l’intermediario garantiscono contrattualmente alla direzione che, il giorno bancario feriale stesso o quello successivo, essa potrà di nuovo disporre giuridicamente dei valori mobiliari dati in pensione, per un genere di titoli (numero di valore) la direzione potrà utilizzare per operazioni di repo l’intera consistenza che può essere oggetto di operazioni di repo. In questo caso, la durata effettiva del repo è illimitata.

Art. 39 cpv. 3 lett. a n. 3

3 Nel contratto quadro standardizzato stipulato con la controparte o con

l’intermediario, la direzione del fondo conviene che: a. il cessionario è responsabile nei confronti del cedente:

3. della restituzione, conforme al contratto, dei valori mobiliari identici

per genere (numero di valore), qualità e quantità.

Art. 40 lett. c Nell’espletamento delle operazioni di pensione, la banca depositaria deve adempiere ai seguenti obblighi particolari:

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c. Anche durante le operazioni di pensione, compie gli atti di amministrazione previsti dal regolamento di deposito ed esercita tutti i diritti collegati con i valori mobiliari utilizzati per l’operazione di pensione, nella misura in cui non sono stati ceduti conformemente al contratto quadro.

Art. 48 n. 1.3–1.5 I piani contabili dei fondi in valori mobiliari contengono almeno le seguenti voci:

1. Attivi

1.3 Valori mobiliari (compresi i valori mobiliari prestati e dati in pensione),

suddivisi in:

1.3.1 Obbligazioni, obbligazioni convertibili, obbligazioni a opzione,

nonché altri titoli e diritti di credito

1.3.2 Azioni e altri titoli e diritti di partecipazione

1.3.3 Quote di altri fondi di investimento

1.4 Altri investimenti

1.5 Abrogato

Art. 56 n. 1.4–1.6 e 3.4–3.6 Il conto patrimoniale e il conto economico dei fondi in valori mobiliari contengono almeno le seguenti posizioni:

1. Conto patrimoniale

1.4 Valori mobiliari (compresi i valori mobiliari prestati e dati in pensione),

suddivisi in:

1.4.1 Obbligazioni, obbligazioni convertibili, obbligazioni a opzione,

nonché altri titoli e diritti di credito

1.4.2 Azioni e altri titoli e diritti di partecipazione

1.4.3 Quote di altri fondi di investimento

1.5 Altri investimenti

1.6 Abrogato

3. Conto economico

3.4 Redditi dei valori mobiliari, suddivisi in:

3.4.1 Obbligazioni, obbligazioni convertibili, obbligazioni a opzione,

nonché altri titoli e diritti di credito 3.4.2 Azioni e altri titoli e diritti di partecipazione, compresi i redditi delle azioni gratuite

3.4.3 Quote di altri fondi di investimento

3.5 Redditi di altri investimenti

3.6 Abrogato

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Art. 62 cpv. 2 lett. i

2 Nel suo rapporto, l’ufficio di revisione della banca depositaria si pronuncia

sull’osservanza delle condizioni per l’autorizzazione quale banca depositaria e segnatamente su: i. la correttezza del controllo delle quote e dei certificati di quote (art. 53 OFI- CFB);

Art. 67 cpv. 1 lett. n n. 1 1 L’ufficio di revisione si pronuncia dapprima, nel rapporto di revisione, sotto forma di tavola sinottica con gli apprezzamenti «sì», «no» o «n/a» (non applicabile) sulle seguenti specifiche fattispecie riguardanti i fondi d’investimento: n. la completezza e l’esattezza:

1. del prospetto e, per i fondi in valori mobiliari, del prospetto semplifica-

to (art. 50 LFI; art. 77 e 77a OFI),

Art. 68 cpv. 2 lett. b n. 2

2 Essa si pronuncia inoltre sulla:

b. razionalità e l’adeguatezza dell’organizzazione, in particolare per quanto ri- guarda:

2. il Risk Management, il sistema di controllo interno (SCI), il servizio

«Compliance» (art. 12 cpv. 2 OFI) e, per quanto esistente, la revisione interna;

Art. 71a Disposizioni transitorie delle modifiche del 24 novembre 2004

1 Le direzioni di fondi e le banche depositarie devono, al più tardi entro il

31 dicembre 2005, inoltrare congiuntamente all’autorità di vigilanza per approva- zione i regolamenti dei fondi in valori mobiliari esistenti, adeguati alle disposizioni modificate. 2 Le direzioni di fondi devono, entro la data d’entrata in vigore delle modifiche dei regolamenti di cui al capoverso 1, pubblicare e inoltrare all’autorità di vigilanza i prospetti dei fondi in valori mobiliari esistenti, adeguati alle disposizioni modificate.

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2005.

24 novembre 2004 Commissione federale delle banche: Il presidente, Kurt Hauri Il direttore, Daniel Zuberbühler

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