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AS 2005 2527

Ordinanza sull'Ufficio centrale di compensazione, sulla Cassa federale di compensazione, sulla Cassa svizzera di compensazione e sull'Ufficio AI per assicurati all'estero (Ordinanza UCC)

Ordinanza sull’Ufficio centrale di compensazione, sulla Cassa federale di compensazione, sulla Cassa svizzera di compensazione e sull’Ufficio AI per assicurati all’estero (Ordinanza UCC)

Modifica del 24 maggio 2005

Il Dipartimento federale delle finanze ordina:

I L’Ordinanza UCC del 1° ottobre 19991 è modificata come segue:

Art. 10 Controllo dei datori di lavoro

1 La CFC controlla periodicamente i datori di lavoro che le sono affiliati.

2 D’intesa con il Controllo federale delle finanze e l’UFAS, la CFC può affidare ad organi di revisione esterni il controllo dei datori di lavoro.

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2005.

24 maggio 2005 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz

1 RS 831.143.32

2005-1096 2527

Ordinanza UCC RU 2005

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