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AS 2007 83

Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli

Ordinanza sull’assicurazione dei veicoli (OAV)

Modifica del 29 novembre 2006

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 20 novembre 19591 sull’assicurazione dei veicoli è modificata come segue:

Art. 3a Obbligatorietà 1 I veicoli a motore e i rimorchi destinati al trasporto di persone, compresi i semirimorchi, ad eccezione dei veicoli della Confederazio- ne e dei Cantoni, sono ammessi a circolare soltanto se l’autorità di- spone di un attestato d’assicurazione.

2 Un nuovo attestato d’assicurazione deve essere trasmesso all’autorità

se un veicolo è lasciato in circolazione o deve essere rimesso in circo- lazione: a. dopo essere stato ripreso da un altro detentore; b. dopo il trasferimento del luogo di stanza in un altro Cantone; c. dopo che le targhe di controllo sono state restituite all’autorità competente (art. 68 cpv. 3 LCStr); d. dopo che l’assicurazione ha notificato la sospensione o la ces- sazione dell’assicurazione (art. 68 cpv. 2 LCStr); e. dopo la sostituzione della targa di controllo con un’altra aven- te un numero differente.

3 Nei casi previsti nel capoverso 2 lettere a e b, l’assicuratore non può

opporre alla parte lesa la mancanza del nuovo attestato d’assicurazione sino a che il veicolo è munito della vecchia licenza di circolazione.

4 Le autorità di ammissione notificano all’Ufficio federale delle strade

secondo le disposizioni dell’allegato 1: a. l’ammissione del veicolo (notificazione del controllo); b. il ritiro dalla circolazione del veicolo.

1 RS 741.31

2006-2307 83

Ordinanza sull’assicurazione dei veicoli RU 2007

5 L’Ufficio federale delle strade inoltra i dati di cui al capoverso 4

all’assicuratore che ha rilasciato l’attestato d’assicurazione.

Art. 4 cpv. 3

3 Gli attestati d’assicurazione devono essere rilasciati in forma elettro-

nica e trasmessi dall’assicuratore al registro automatizzato dei veicoli e dei detentori (MOFIS). La forma e le modalità di trasmissione degli attestati d’assicurazione sono disciplinate dall’allegato 1.

Art. 5 cpv. 3

3 Gli attestati d’assicurazione rilasciati per gli assicurati al principio di

un mese sono trasmessi in modo che l’autorità cantonale possa mettere il veicolo in circolazione gli ultimi due giorni feriali del mese prece- dente.

Art. 6 cpv. 2

2 Gli attestati d’assicurazione sono conservati elettronicamente

dall’Ufficio federale delle strade finché sono validi e ancora per tre anni dopo la scadenza della loro validità.

Art. 7 cpv. 3 e 4

3 La revoca della licenza di circolazione non viene disposta se

l’autorità dispone di un nuovo attestato d’assicurazione.

4 Se non è a disposizione un nuovo attestato d’assicurazione e se le

targhe di controllo non sono state restituite all’autorità entro 30 giorni dalla scadenza della garanzia prevista nel contratto d’assicurazione, ai fini del ritiro le targhe di controllo sono segnalate nel sistema informa- tizzato per le indagini di polizia (RIPOL).

Art. 7a cpv. 2 e 3

2 L’autorità cantonale chiede senza indugio ai detentori del veicolo di

trasmetterle un nuovo attestato d’assicurazione o di depositare le targhe di controllo entro quattro settimane.

3 Se nel termine di cui sopra non è a disposizione un nuovo attestato

d’assicurazione o le targhe di controllo non sono pervenute all’autorità, quest’ultima ordina immediatamente la revoca della licenza di circolazione giusta l’articolo 16 capoverso 1 della legge, incarica la polizia di ritirare la licenza di circolazione e le targhe di controllo e, ai fini del ritiro, segnala le targhe di controllo nel sistema informatizzato per le indagini di polizia (RIPOL).

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Art. 9 cpv. 5

5 L’autorità può, in casi motivati, ammettere deroghe al capoverso 4

purché per il veicolo di riserva sia a sua disposizione un attestato d’assicurazione; l’attestato d’assicurazione non è però necessario per i rimorchi non adibiti al trasporto di persone.

Art. 10 cpv. 2

2 Il permesso è rilasciato per 30 giorni al massimo.

Art. 10b cpv. 5

5 Se l’attestato d’assicurazione non è stato trasmesso o non è stato

trasmesso tempestivamente, l’assicurazione di responsabilità civile valida per il veicolo iniziale si estende anche al nuovo veicolo per

30 giorni al massimo dalla sua messa in circolazione. L’assicuratore

può esercitare il regresso verso il detentore inadempiente.

Art. 19 cpv. 1

1 Ai fini dell’immatricolazione provvisoria un attestato d’assi-

curazione contrassegnato in modo speciale e di validità limitata deve essere a disposizione dell’autorità.

Art. 26 cpv. 1

1 Chi chiede una licenza di circolazione collettiva per veicoli a motore

deve trasmettere all’autorità un attestato d’assicurazione contras- segnato in modo speciale.

Art. 76b e 77 Abrogati

II

Disposizione transitoria della modifica del 29 novembre 2006 Gli attestati d’assicurazione possono essere rilasciati in forma cartacea fino al 31 di- cembre 2008.

III L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

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IV La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2007.

29 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Allegato 1

Attestati d’assicurazione

Lett. A e C n. 1

A. Attestati d’assicurazione per veicoli a motore

1. Gli attestati d’assicurazione devono contenere i seguenti dati:

– Numero dell’attestato d’assicurazione – Targa di controllo – Genere di veicolo – Marca di fabbrica/tipo – Numero di telaio – Numero di matricola – Circostanze particolari – Data d’inizio della validità – Data di scadenza – Motivo della messa in circolazione – Cognome, nome, data di nascita, Stato d’origine e indirizzo del detentore – Cognome, nome e domicilio del conducente – Luogo di stanza del veicolo – Nome, codice e indirizzo dell’assicuratore – Numero di riferimento dell’assicurazione – Tipo di targa – Numero di posti 2. Le indicazioni seguenti dell’attestato d’assicurazione devono essere trasmesse dall’assicuratore: – Dati della targa di controllo (se noti all’assicuratore) – Genere di veicolo – Marca di fabbrica e tipo – Numero di telaio (il Cantone può rinunciarvi) – Numero di matricola – Circostanze particolari – Data d’inizio della validità – Data di scadenza (se l’attestato ha validità limitata)

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Ordinanza sull’assicurazione dei veicoli RU 2007

– Cognome, nome, data di nascita e indirizzo del detentore – Cognome, nome e domicilio del conducente (solo se il domicilio non è identico all’indirizzo del detentore) – Nome, codice e indirizzo dell’assicuratore – Numero di polizza

3. All’assicuratore sono ritrasmessi per il tramite di MOFIS i seguenti dati:

– Genere di veicolo – Usi speciali – Numero di posti – Posti a sedere/posti in piedi – Velocità massima – Targa di controllo – Tipo di targa – Colore della targa – Codice della compagnia di assicurazione – Riferimento/numero di polizza – Indirizzo del detentore – Data di nascita – Stato d’origine – Luogo di stanza – Marca/tipo – Numero di matricola – Numero di telaio – Data della messa in circolazione – Data di scadenza – Motivo del cambiamento della messa in circolazione – Data di ritiro dalla circolazione – Motivo del cambiamento del ritiro dalla circolazione – Data di trasmissione – Numero certificato di tipo incl. codice supplementare – Colore del veicolo – Peso complessivo – Peso a vuoto – Forma di carrozzeria

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– Data della prima entrata in circolazione – Cilindrata – Carico utile – Carico sul tetto – Peso del convoglio – Kilowatt – Potenza in kilowatt

C. Notificazioni all’assicuratore (art. 3a cpv. 4 lett. a e b) 1. Le autorità di ammissione trasmettono per via elettronica le notificazioni del controllo (art. 3a cpv. 4 lett. a) e le notificazioni di ritiro dalla circolazione (art. 3a cpv. 4 lett. b) all’Ufficio federale delle strade il quale, a sua volta, le inoltra all’assicuratore. I dati relativi a queste notificazioni sono riprodotti uniformemente in modo analogo agli attestati d’assicurazione.

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