AS 2008 6415
Regolamento del Tribunale federale
Regolamento del Tribunale federale (RTF)
Modifica del 24 novembre 2008
Il Tribunale federale ordina:
I Il regolamento del Tribunale federale del 20 novembre 20061 è modificato come segue:
Art. 10 cpv. 2 2 Il presidente del Tribunale federale partecipa alle sedute e alle decisioni della Conferenza dei presidenti con voto consultivo.
Art. 12 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c 1 La Commissione amministrativa svolge i compiti previsti dagli articoli 15 capo- verso 1 lettere d ed f e 17 capoverso 4 LTF. Essa è competente per adottare misure di sgravio temporanee, in particolare per: c. ridistribuire materie o gruppi d’affari per equilibrare la suddivisione del lavoro fra le corti.
Art. 24 cpv. 1 Concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 26 cpv. 3–5
3 Le corti sono composte di cinque a sei giudici ordinari.
4 Alle corti composte di sei membri vengono assegnati due giudici di lingua fran- cese, mentre alle corti composte di cinque membri vengono assegnati uno o due giudici di lingua francese.
5 Ad una corte è assegnato al massimo un giudice di lingua italiana.
1 RS 173.110.131
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Art. 29 cpv. 1 lett. g 1 La prima Corte di diritto pubblico tratta i ricorsi in materia di diritto pubblico e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti campi: g. Abrogata
Art. 34 lett. b–h La prima Corte di diritto sociale tratta i ricorsi in materia di diritto pubblico e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti campi: b. assicurazione contro gli infortuni; c. assicurazione contro la disoccupazione; d. assicurazione sociale cantonale; e. assegni familiari; f. aiuto sociale e aiuto in situazioni di bisogno secondo l’articolo 12 Cost.2; g. assicurazione militare; h. personale nel settore pubblico.
Art. 35 lett. f La seconda Corte di diritto sociale tratta i ricorsi in materia di diritto pubblico e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti campi: f. prestazioni complementari.
Art. 36 cpv. 4 Abrogato
Art. 41 Abrogato
Art. 42 Trasparenza e controllo della composizione dei collegi giudicanti (art. 13 LTF)
1 La Commissione amministrativa allestisce annualmente per la Corte plenaria una
relazione sul rispetto dell’articolo 40 del presente regolamento basandosi sui dati delle corti. 2 Il segretario generale rileva dati statistici atti a facilitare l’allestimento della rela- zione. 3 I dati statistici possono essere consultati da tutti i giudici ordinari. Tali dati sono loro comunicati, per quanto attiene alla loro corte, ogni tre mesi.
2 RS 101
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II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.
24 novembre 2008 In nome del Tribunale federale: Il presidente, Arthur Aeschlimann Il segretario generale, Paul Tschümperlin
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