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AS 2009 887

Trattato di Singapore sul diritto dei marchi

Traduzione1

Trattato di Singapore sul diritto dei marchi

Concluso a Singapore il 27 marzo 2006 Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 6 luglio 2007 Entrato in vigore per la Svizzera il 16 marzo 2009

Elenco degli articoli Art. 1 Espressioni abbreviate Art. 2 Marchi ai quali è applicabile il trattato Art. 3 Domanda Art. 4 Rappresentante; domicilio eletto Art. 5 Data di deposito Art. 6 Registrazione unica per prodotti o servizi in più classi Art. 7 Divisione della domanda e della registrazione Art. 8 Comunicazioni Art. 9 Classificazione dei prodotti o dei servizi Art. 10 Cambiamento del nome o dell’indirizzo Art. 11 Cambiamento di titolare Art. 12 Rettifica di un errore Art. 13 Durata e rinnovo della registrazione Art. 14 Provvedimenti di sospensione in caso d’inosservanza di un termine Art. 15 Obbligo d’osservanza della Convenzione di Parigi Art. 16 Marchi di servizi Art. 17 Richiesta d’iscrizione di una licenza Art. 18 Richiesta di modificazione o cancellazione dell’iscrizione di una licenza Art. 19 Conseguenze della mancata iscrizione di una licenza Art. 20 Indicazione della licenza Art. 21 Osservazioni nel caso sia previsto un rifiuto Art. 22 Regolamento d’esecuzione Art. 23 Assemblea Art. 24 Ufficio internazionale Art. 25 Revisione o modifica Art. 26 Condizioni e modalità per diventare parte del trattato Art. 27 Applicazione del TLT del 1994 e del presente trattato Art. 28 Entrata in vigore; data di validità delle ratifiche e delle adesioni Art. 29 Riserve Art. 30 Denuncia del trattato Art. 31 Lingue del trattato; firma Art. 32 Depositario

RS 0.232.112.11

1 Dal testo originale francese (RO 2009 887).

2007-1178 887

Trattato di Singapore sul diritto dei marchi RU 2009

Art. 1 Espressioni abbreviate Ai sensi del presente trattato, e salvo quando sia indicato espressamente un diverso disposto: i) s’intende per «ufficio» l’organismo incaricato da una Parte contraente della registrazione dei marchi; ii) s’intende per «registrazione» la registrazione di un marchio da parte di un ufficio; iii) s’intende per «domanda» una domanda di registrazione; iv) s’intende per «comunicazione» ogni domanda o richiesta, dichiarazione, cor- rispondenza o altra informazione relativa a una domanda o una registrazione depositata, presentata o trasmessa all’ufficio; v) il termine «persona» designa sia una persona fisica che una persona giuri- dica; vi) s’intende per «titolare» la persona iscritta nel registro dei marchi quale tito- lare della registrazione; vii) s’intende per «registro dei marchi» la raccolta dei dati tenuta da un ufficio, che comprende il contenuto di tutte le registrazioni e di tutti i dati iscritti concernenti tutte le registrazioni, indipendentemente dai supporti su cui tali dati sono conservati; viii) s’intende per «procedura presso l’ufficio» ogni procedura intrapresa presso l’ufficio relativa a una domanda o una registrazione; ix) s’intende per «Convenzione di Parigi» la Convenzione d’Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 18832, così come è stata riveduta e modificata; x) s’intende per «classificazione di Nizza» la classificazione istituita dall’Accordo di Nizza concernente la classificazione internazionale dei pro- dotti e dei servizi, ai fini della registrazione dei marchi, firmato a Nizza il 15 giugno 19573, così come è stato riveduto e modificato; xi) s’intende per «licenza» una licenza di marchio ai sensi della legislazione di una Parte contraente; xii) s’intende per «licenziatario» la persona a cui è concessa una licenza; xiii) s’intende per «Parte contraente» ogni Stato o ogni organizzazione intergo- vernativa che fa parte del presente trattato; xiv) s’intende per «conferenza diplomatica» la convocazione delle Parti contra- enti ai fini di revisione o modificazione del trattato; xv) s’intende per «Assemblea» l’Assemblea di cui all’articolo 23; xvi) il termine «atto di ratifica» designa inoltre gli atti di accettazione e di appro- vazione;

2 RS 0.232.04 3 RS 0.232.112.9

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xvii) s’intende per «Organizzazione» l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale; xviii) s’intende per «Ufficio internazionale» l’Ufficio internazionale dell’Orga- nizzazione; xix) s’intende per «Direttore generale» il Direttore generale dell’Organizzazione; xx) s’intende per «regolamento d’esecuzione» il regolamento d’esecuzione del presente trattato di cui all’articolo 22; xxi) i termini «articolo» o «paragrafo», «comma» o «punto» di un articolo desi- gnano anche la relativa regola o le relative regole del regolamento d’esecuzione; xxii) s’intende per «TLT del 1994» il Trattato sul diritto dei marchi concluso a Ginevra il 27 ottobre 19944.

Art. 2 Marchi ai quali è applicabile il trattato 1) [Natura dei marchi] Ogni Parte contraente applica il presente trattato ai marchi costituiti da segni che possono essere registrati come marchi ai sensi della sua legi- slazione. 2) [Tipi di marchi] a) Il presente trattato è applicabile ai marchi relativi a prodotti (marchi di pro- dotti), o relativi a servizi (marchi di servizi), o sia a prodotti che a servizi. b) Il presente trattato non è applicabile ai marchi collettivi, ai marchi di certifi- cazione e ai marchi di garanzia.

Art. 3 Domanda 1) [Indicazioni o elementi contenuti nella domanda o allegati a quest’ultima] a) Ogni Parte contraente può richiedere che la domanda contenga l’insieme o una parte delle indicazioni o degli elementi seguenti: i) una richiesta di registrazione; ii) il nome e l’indirizzo del depositante; iii) il nome di uno Stato di cui il depositante è cittadino, se è cittadino di uno Stato, il nome dello Stato in cui il depositante è residente, se del caso, e il nome di uno Stato in cui il depositante ha, se del caso, uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio; iv) se il depositante è una persona giuridica, la forma giuridica di tale per- sona giuridica e lo Stato e, se del caso, la divisione territoriale di questo Stato, la cui legislazione è servita di base alla costituzione di tale perso- na giuridica; v) se il depositante ha designato un rappresentante, il nome e l’indirizzo del rappresentante;

4 RS 0.232.112.1

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vi) il domicilio eletto, se ciò è richiesto in virtù dell’articolo 4.2)b); vii) se il depositante desidera beneficiare della priorità di una domanda anteriore, una dichiarazione che rivendichi la priorità di questa doman- da anteriore, accompagnata dalle indicazioni e dai giustificativi a soste- gno della dichiarazione di priorità che possono essere richiesti secondo l’articolo 4 della Convenzione di Parigi; viii) se il depositante desidera beneficiare della protezione che risulta dalla presentazione di prodotti o di servizi ad un’esposizione, una dichiara- zione in questo senso, accompagnata dalle indicazioni a sostegno di questa dichiarazione, conformemente alle disposizioni della legislazio- ne della Parte contraente; ix) almeno una riproduzione del marchio, conformemente alle disposizioni del regolamento d’esecuzione; x) se del caso una dichiarazione, conformemente alle disposizioni del regolamento d’esecuzione, che indica il tipo di marchio e le esigenze specifiche applicabili a tale tipo di marchio; xi) se del caso, una dichiarazione, conformemente alle disposizioni del regolamento d’esecuzione, che il depositante richiede la registrazione e la pubblicazione del marchio nei caratteri standard utilizzati dall’uffi- cio; xii) se del caso, una dichiarazione, conformemente alle disposizioni del regolamento d’esecuzione, d’intenzione del depositante di rivendicare il colore come elemento distintivo del marchio; xiii) una traslitterazione del marchio o di talune parti del marchio; xiv) una traduzione del marchio o di talune parti del marchio; xv) i nomi dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta la registrazione, raggruppati secondo le classi della classificazione di Nizza; ogni grup- po di prodotti o di servizi dev’essere preceduto dal numero della classe di questa classificazione alla quale appartiene e dev’essere presentato secondo l’ordine delle classi di tale classificazione; xvi) una dichiarazione d’intenzione d’utilizzare il marchio secondo le disposizioni della legislazione della Parte contraente. b) Il depositante può presentare, al posto o in aggiunta alla dichiarazione d’intenzione d’utilizzare il marchio menzionata nel comma a)xvi), una dichiarazione d’uso effettivo del marchio e la prova corrispondente, secondo le disposizioni della legislazione della Parte contraente. c) Ogni Parte contraente può richiedere che, per la domanda, vengano pagate delle tasse all’ufficio. 2) [Domanda unica per prodotti o servizi appartenenti a più classi] Una sola e medesima domanda può riferirsi a più prodotti o servizi, anche se appartengono a una o più classi della classificazione di Nizza. 3) [Uso effettivo] Ogni Parte contraente può richiedere che, qualora sia stata deposi- tata una dichiarazione d’intenzione di utilizzare il marchio in virtù del paragrafo 1)a) xvi), il depositante fornisca all’ufficio, entro il termine fissato nella propria legisla-

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zione, fatto salvo il termine minimo prescritto dal regolamento d’esecuzione, una prova dell’uso effettivo del marchio, conformemente alle disposizioni di detta legi- slazione. 4) [Divieto di altre condizioni] Nessuna Parte contraente può richiedere che venga- no adempiute condizioni diverse da quelle menzionate nei paragrafi 1) e 3) e all’articolo 8. In particolare, non possono essere prescritte le seguenti condizioni fintanto che la domanda è pendente: i) la consegna di un certificato o di un estratto di un registro commerciale; ii) l’indicazione che il depositante esercita un’attività industriale o commer- ciale, come pure la presentazione della prova corrispondente; iii) l’indicazione che il depositante esercita un’attività corrispondente ai prodotti o ai servizi elencati nella domanda, come pure la presentazione della prova corrispondente; iv) la presentazione della prova dell’iscrizione del marchio nel registro dei mar- chi di un’altra Parte contraente o di uno Stato che fa parte della Convenzione di Parigi ma che non è una Parte contraente, a meno che il depositante non chieda l’applicazione dell’articolo 6quinquies della Convenzione di Parigi. 5) [Prove] Ogni Parte contraente può richiedere che durante l’esame della domanda vengano presentate prove all’ufficio, qualora l’ufficio possa avere ragionevoli dubbi sulla veridicità di una indicazione o di un elemento qualsiasi contenuto nella domanda.

Art. 4 Rappresentante; domicilio eletto 1) [Rappresentanti autorizzati] a) Ogni Parte contraente può richiedere che ogni rappresentante nominato ai fini di una procedura presso l’ufficio i) abbia il diritto, in virtù della legislazione applicabile, ad esercitare davanti all’ufficio per quel che concerne le domande e le registrazioni e, se del caso, sia abilitato ad esercitare presso quest’ultimo; ii) indichi come indirizzo un recapito in un territorio definito dalla Parte contraente. b) Ogni atto compiuto ai fini di qualsiasi procedura davanti all’ufficio da o in relazione a un rappresentante che soddisfi le condizioni definite dalla Parte contraente in virtù del comma a) ha gli effetti di un atto compiuto dal depo- sitante, dal titolare o da ogni altra persona interessata che abbia nominato tale rappresentante. 2) [Nomina obbligatoria di un rappresentante; domicilio eletto] a) Ogni Parte contraente può richiedere che ogni depositante, titolare o altra persona interessata che non ha un domicilio o uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio sul proprio territorio, sia rappresentata da un mandatario ai fini di una procedura davanti all’ufficio.

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b) Ogni Parte contraente può richiedere, in quanto non richieda la nomina di un mandatario conformemente al comma a), che, ai fini di una procedura davanti all’ufficio, ogni depositante, titolare o altra persona interessata che non ha né un domicilio né uno stabilimento industriale o commerciale effet- tivo e serio sul suo territorio elegga un domicilio su questo territorio. 3) [Procura] a) Se una Parte contraente permette o richiede che un depositante, un titolare o un’altra persona interessata sia rappresentata da un rappresentante presso l’ufficio, essa può richiedere che la nomina del rappresentante sia effettuata in una comunicazione separata (qui di seguito denominata «procura») che recherà, a seconda del caso, il nome del depositante, del titolare o dell’altra persona. b) La procura può applicarsi a una o a più domande o a una o più registrazioni indicate nella procura o, su riserva di ogni eccezione menzionata dalla per- sona che ha nominato il rappresentante, a tutte le domande o a tutte le regi- strazioni esistenti o future di questa persona. c) La procura può limitare a certi atti il diritto d’agire del rappresentante. Ogni Parte contraente può richiedere che ogni procura che conferisce al rappre- sentante il diritto di ritirare una domanda o di rinunciare ad una registrazione contenga espressamente tale indicazione. d) Se una comunicazione viene presentata all’ufficio da una persona che si qua- lifica in tale comunicazione come rappresentante, ma l’ufficio, al momento del ricevimento della comunicazione, non è in possesso della procura richie- sta, la Parte contraente può richiedere che la procura venga presentata all’ufficio, entro il termine da essa stabilito, fatto salvo il termine minimo prescritto dal regolamento d’esecuzione. Ogni Parte contraente può stabilire che, se la procura non viene presentata all’ufficio entro il termine da essa stabilito, la comunicazione effettuata da tale persona non ha alcuna validità. 4) [Riferimento alla procura] Ogni Parte contraente può richiedere che ogni comu- nicazione indirizzata all’ufficio da parte di un rappresentante ai fini di una procedura davanti all’ufficio faccia riferimento alla procura in virtù della quale agisce il rap- presentante. 5) [Divieto di altre condizioni] Nessuna Parte contraente può richiedere che ven- gano adempiute condizioni diverse da quelle indicate nei paragrafi 3) e 4) e nel- l’articolo 8, per quanto riguarda gli elementi oggetto di tali paragrafi. 6) [Prove] Ogni Parte contraente può richiedere che vengano presentate all’ufficio prove, qualora l’ufficio possa ragionevolmente dubitare della veridicità di una qual- siasi indicazione contenuta in una delle comunicazioni di cui ai paragrafi 3) e 4).

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Art. 5 Data di deposito 1) [Condizioni autorizzate] a) Fatti salvi il comma b) e il paragrafo 2), ogni Parte contraente attribuisce quale data di deposito della domanda, la data in cui l’ufficio ha ricevuto le indicazioni e gli elementi seguenti nella lingua richiesta in virtù dell’arti- colo 8.2): i) l’indicazione, esplicita o implicita, che è richiesta la registrazione di un marchio; ii) indicazioni che permettano di stabilire l’identità del depositante; iii) indicazioni che consentano all’ufficio di entrare in contatto con il depo- sitante o con il suo eventuale rappresentante; iv) una riproduzione sufficientemente chiara del marchio di cui è richiesta la registrazione; v) la lista dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta la registrazione; vi) se l’articolo 3.1)a)xvi) o b) è applicabile, la dichiarazione di cui all’articolo 3.1)a)xvi) o la dichiarazione e la prova di cui all’arti- colo 3.1)b), rispettivamente, conformemente alle disposizioni della legislazione della Parte contraente. b) Ogni Parte contraente può attribuire quale data di deposito della domanda la data in cui l’ufficio ha ricevuto solo una parte, e non la totalità, delle indica- zioni e degli elementi di cui al comma a), o li ha ricevuti in una lingua diver- sa da quella richiesta in virtù dell’articolo 8.2). 2) [Condizioni supplementari autorizzate] a) Una Parte contraente può stabilire che la data di deposito venga attribuita solo dopo che le tasse richieste sono state pagate. b) Una Parte contraente può applicare la condizione citata nel comma a) solo se essa l’applicava al momento di diventare parte del presente trattato. 3) [Correzioni e termini] Le modalità da seguire per procedere alle correzioni nell’ambito dei paragrafi 1) e 2) e i termini applicabili in materia sono fissati nel regolamento d’esecuzione. 4) [Divieto di altre condizioni] Nessuna Parte contraente può richiedere che venga- no adempiute condizioni diverse da quelle indicate nei paragrafi 1) e 2) per quanto riguarda la data di deposito.

Art. 6 Registrazione unica per prodotti o servizi in più classi Se nella medesima domanda figurano prodotti o servizi appartenenti a più classi della classificazione di Nizza, tale domanda darà luogo a una sola registrazione.

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Art. 7 Divisione della domanda e della registrazione 1) [Divisione della domanda] a) Ogni domanda relativa a più prodotti o servizi (qui di seguito denominata «domanda iniziale») può, i) almeno fino alla decisione dell’ufficio circa la registrazione del mar- chio, ii) durante ogni procedura d’opposizione alla decisione dell’ufficio di regi- strare il marchio, iii) durante ogni procedura di ricorso contro la decisione relativa alla regi- strazione del marchio, essere divisa, dal depositante o dietro sua richiesta, in più domande (qui di seguito denominate «domande divisionali»), ripartendo i prodotti o i servizi della domanda iniziale tra le domande divisionali. Le domande divisionali mantengono la data di deposito della domanda iniziale e, se del caso, benefi- ciano del diritto di priorità. b) Fatto salvo il comma a), ogni Parte contraente è libera di imporre condizioni per la divisione della domanda, ivi compreso il pagamento di tasse. 2) [Divisione della registrazione] Il paragrafo 1) si applica, mutatis mutandis, alla divisione di una registrazione. Tale divisione è autorizzata i) durante qualsiasi procedura in cui sia contestata davanti all’ufficio la validità della registrazione da parte di terzi, ii) durante qualsiasi procedura di ricorso contro una decisione presa dall’ufficio nel quadro della citata procedura, tuttavia, una Parte contraente può escludere la possibilità di dividere le registrazioni se la sua legislazione permette a terzi di fare opposizione alla registrazione di un marchio prima che questo sia registrato.

Art. 8 Comunicazioni 1) [Modalità di trasmissione e forma delle comunicazioni] Ogni Parte contraente può scegliere la modalità di trasmissione delle comunicazioni e se accettare le comunicazioni su carta, in forma elettronica o qualsiasi altra forma di comunicazio- ne. 2) [Lingua delle comunicazioni] a) Ogni Parte contraente può richiedere che qualsiasi comunicazione avvenga in una lingua ammessa dall’ufficio. Qualora l’ufficio ammetta più lingue, il depositante, il titolare o un’altra persona interessata può essere sollecitato ad adempiere qualsiasi altro requisito linguistico applicabile per quel che riguarda l’ufficio, tenuto conto che quest’ultimo non può esigere che un’in- dicazione o un elemento della comunicazione sia redatto in più lingue.

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b) Nessuna Parte contraente può richiedere che la traduzione di una comunica- zione sia validata, dichiarata conforme da un pubblico ufficiale, autenticata, legalizzata o certificata in un’altra maniera, salvo eccezione prevista dal pre- sente trattato. c) Qualora una Parte contraente non esiga che una comunicazione avvenga in una lingua ammessa dal proprio ufficio, quest’ultimo può esigere che sia presentata, entro un termine ragionevole, una traduzione di tale comunica- zione in una delle lingue ammesse effettuata da un traduttore giurato o da un rappresentante. 3) [Firma delle comunicazioni su carta] a) Ogni Parte contraente può richiedere che una comunicazione su carta sia firmata dal depositante, dal titolare o da un’altra persona interessata. Qualora una Parte contraente richieda che una comunicazione su carta sia firmata, ammette ogni firma che adempia le condizioni definite nel regolamento d’esecuzione. b) Nessuna Parte contraente può richiedere che una firma sia validata, dichiara- ta conforme da un pubblico ufficiale, autenticata, legalizzata o certificata in un’altra maniera, salvo eccezione prevista dalla legislazione della Parte con- traente per il caso in cui la firma riguardi la rinuncia a una registrazione. c) Nonostante il comma b), una Parte contraente può richiedere che siano for- nite prove all’ufficio qualora quest’ultimo avesse motivo di dubitare del- l’autenticità di una firma di una comunicazione su carta. 4) [Comunicazioni in forma elettronica o tramite mezzi di trasmissione elettronici] Se una Parte contraente permette la trasmissione di comunicazioni in forma elettro- nica o tramite mezzi elettronici, essa può richiedere che ogni comunicazione così trasmessa adempia le condizioni definite nel regolamento d’esecuzione. 5) [Presentazione di una comunicazione] Ogni parte contraente accetta la presenta- zione di una comunicazione il cui contenuto corrisponde al relativo modello di modulo internazionale, se del caso, previsto dal regolamento d’esecuzione. 6) [Divieto di altre condizioni] Nessuna Parte contraente può richiedere che venga- no adempiute condizioni diverse da quelle indicate nel presente articolo per quanto riguarda i paragrafi da 1) a 5). 7) [Mezzi di comunicazione con il rappresentante] Nessuna disposizione del presen- te articolo definisce i mezzi di comunicazione tra il depositante, il titolare o un’altra persona interessata e il suo rappresentante.

Art. 9 Classificazione dei prodotti o dei servizi 1) [Indicazione dei prodotti o dei servizi] Ogni registrazione e qualsiasi pubblica- zione effettuata da un ufficio, che riguarda una domanda o una registrazione, e che comporta un’indicazione di prodotti o servizi, menziona tali prodotti o servizi con i relativi nomi, raggruppati secondo le classi della classificazione di Nizza, facendo precedere ciascun gruppo di prodotti o di servizi dal numero della classe della classi-

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ficazione a cui i prodotti o i servizi appartengono e presentandoli nell’ordine delle classi di detta classificazione. 2) [Prodotti o servizi della stessa classe o di classi differenti] a) Un determinato prodotto o servizio non può essere considerato simile per il fatto di figurare in una registrazione o pubblicazione dell’ufficio nella stessa classe della classificazione di Nizza. b) Un determinato prodotto o servizio non può essere considerato dissimile per il fatto di figurare, in una registrazione o pubblicazione dell’ufficio in classi differenti della classificazione di Nizza.

Art. 10 Cambiamento del nome o dell’indirizzo 1) [Cambiamento del nome o dell’indirizzo] a) Se non vi è cambiamento nella persona del titolare, ma un cambiamento del suo nome o del suo indirizzo, ogni Parte contraente accetta che la richiesta d’iscrizione del cambiamento da parte dell’ufficio nel suo registro dei mar- chi sia presentata dal titolare in una comunicazione contenente l’indicazione del numero della registrazione in questione e il cambiamento da iscrivere. b) Ogni Parte contraente può richiedere che la richiesta indichi i) il nome e l’indirizzo del titolare; ii) il nome e l’indirizzo del rappresentante, se il titolare ha un rappresen- tante; iii) se il titolare ha eletto un domicilio, il domicilio eletto. c) Ogni Parte contraente può richiedere che venga pagata all’ufficio una tassa relativa alla richiesta. d) Un’unica richiesta è sufficiente se il cambiamento riguarda più registrazioni, a condizione che i numeri di tutte le registrazioni in questione siano indicati nella richiesta. 2) [Cambiamento del nome o dell’indirizzo del depositante] Il paragrafo 1) si appli- ca, mutatis mutandis, se il cambiamento riguarda una o più domande, oppure una o più domande e una o più registrazioni; tuttavia, se una domanda non ha ancora un numero o se il suo numero non è ancora conosciuto dal depositante, la richiesta deve permettere d’identificare la domanda in altro modo, secondo le disposizioni del regolamento d’esecuzione. 3) [Cambiamento del nome o dell’indirizzo del rappresentante o del domicilio eletto] Il paragrafo 1) si applica mutatis mutandis a ogni cambiamento del nome o dell’indirizzo dell’eventuale mandatario e a ogni cambiamento dell’eventuale domi- cilio eletto. 4) [Divieto di altre condizioni] Nessuna Parte contraente può richiedere che condi- zioni diverse da quelle enumerate nei paragrafi 1) a 3) e nell’articolo 8 siano osser- vate per quanto concerne la richiesta menzionata nel presente articolo. In particolare, non può essere richiesto che venga presentato un certificato relativo al cambiamento.

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5) [Prove] Ogni Parte contraente può richiedere che vengano presentate prove all’ufficio se quest’ultimo può ragionevolmente dubitare della veridicità di una qualsiasi indicazione contenuta nella richiesta.

Art. 11 Cambiamento di titolare 1) [Cambiamento di titolare della registrazione] a) In caso di cambiamento della persona del titolare, ogni Parte contraente accetta che la richiesta d’iscrizione del cambiamento da parte dell’ufficio nel suo registro dei marchi sia presentata dal titolare o dalla persona che è diven- tata proprietaria (qui di seguito denominata «nuovo proprietario») in una comunicazione nella quale sia indicato il numero della registrazione in que- stione e il cambiamento da iscrivere. b) Se il cambiamento di titolare risulta da un contratto, ogni Parte contraente può richiedere che ciò sia indicato nella richiesta e che questa sia accompa- gnata, a scelta della parte richiedente, da uno dei seguenti documenti: i) una copia del contratto; potrà essere richiesto che questa copia sia certi- ficata conforme all’originale da un pubblico ufficiale o da ogni altra autorità pubblica competente; ii) un estratto del contratto che dimostri il cambiamento del titolare; potrà essere richiesto che questo estratto sia certificato conforme all’originale da un pubblico ufficiale o da ogni altra autorità pubblica competente; iii) un certificato di cessione non certificato conforme, preparato secondo le disposizioni del regolamento d’esecuzione per quanto riguarda la forma e il contenuto e firmato dal titolare e dal nuovo proprietario; iv) un documento di cessione non certificato conforme, preparato secondo le disposizioni del regolamento d’esecuzione per quanto riguarda la forma e il contenuto e firmato sia dal titolare che dal nuovo proprieta- rio. c) Se il cambiamento di titolare è il risultato di una fusione, ogni Parte contra- ente può richiedere che la richiesta lo indichi e che questa sia accompagnata da una copia di un documento rilasciato dall’autorità competente che con- tenga la prova di questa fusione, quale, la copia di un estratto del registro di commercio, e che questa copia sia certificata conforme all’originale, dal- l’autorità che ha preparato il documento o da un pubblico ufficiale o da un’altra autorità pubblica competente. d) Se il cambiamento riguarda la persona di uno o più contitolari, ma non tutti, e questo cambiamento risulta da un contratto o da una fusione, ogni Parte contraente può richiedere che ogni contitolare restante acconsenta espressa- mente al cambiamento in un documento da essa firmato. e) Se il cambiamento di titolare non risulta da un contratto o da una fusione ma da altro motivo, ad esempio per effetto della legge o di una decisione giudi- ziaria, ogni Parte contraente può richiedere che ciò sia indicato nella richie- sta e che questa sia accompagnata da una copia di un documento che provi questo cambiamento, e che questa copia sia certificata conforme all’origi-

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nale dall’autorità che ha preparato questo documento, o da un pubblico uffi- ciale, o da un’altra autorità pubblica competente. f) Ogni Parte contraente può richiedere che sia indicato nella richiesta i) il nome e l’indirizzo del titolare; ii) il nome e l’indirizzo del nuovo proprietario; iii) il nome dello Stato di cui è cittadino il nuovo proprietario, se è cittadino di uno Stato, il nome di uno Stato in cui il nuovo proprietario ha il domicilio, se del caso, e il nome di uno Stato in cui il nuovo proprieta- rio ha uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio, se del caso; iv) se il nuovo proprietario è una persona giuridica, la forma giuridica di tale persona giuridica e lo Stato, e, se del caso, la divisione territoriale dello Stato secondo la cui legislazione è stata costituita la persona giu- ridica; v) se il titolare ha nominato un rappresentante, il nome e l’indirizzo del rappresentante; vi) se il titolare ha eletto un domicilio, il domicilio eletto; vii) se il nuovo proprietario ha nominato un rappresentante, il nome e l’indirizzo del rappresentante; viii) se il nuovo proprietario è tenuto a eleggere un domicilio a norma dell’articolo 4.2)b), il domicilio eletto. g) Ogni Parte contraente può richiedere che venga pagata all’ufficio una tassa relativa alla richiesta. h) Una sola richiesta è sufficiente anche quando il cambiamento riguarda più di una registrazione, a condizione che il titolare e il nuovo proprietario siano gli stessi per ogni registrazione e che i numeri di tutte le registrazioni considera- te siano indicati nella richiesta. i) Se il cambiamento di titolare non riguarda la totalità dei prodotti o dei servi- zi elencati nella registrazione del titolare, e se la legge applicabile permette l’iscrizione di un tale cambiamento, l’ufficio crea una registrazione distinta che menziona i prodotti o i servizi ai quali si riferisce il cambiamento di tito- lare. 2) [Cambiamento del titolare della domanda] Il paragrafo 1) è applicabile mutatis mutandis se il cambiamento del titolare riguarda una o più domande, oppure, allo stesso tempo, una o più domande e una o più registrazioni; tuttavia, se una domanda non ha ancora un numero o se il depositante o il suo rappresentante non ne è a cono- scenza, la richiesta deve permettere l’identificazione di questa domanda in altro modo, conformemente alle prescrizioni del regolamento d’esecuzione. 3) [Divieto di altre condizioni] Nessuna Parte contraente può richiedere che venga- no adempiute condizioni diverse da quelle elencate nei paragrafi 1) e 2) e nell’articolo 8 per quanto concerne la richiesta menzionata nel presente articolo. In particolare, non possono essere prescritte le seguenti condizioni:

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i) fatto salvo il paragrafo 1)c), la consegna di un documento o di un estratto del registro di commercio; ii) l’indicazione che il nuovo proprietario svolge un’attività industriale o com- merciale, come pure la presentazione della prova corrispondente; iii) l’indicazione che il nuovo proprietario svolge un’attività che corrisponde ai prodotti o ai servizi interessati dal cambiamento di titolare, come pure la presentazione della prova corrispondente; iv) l’indicazione che il titolare ha ceduto, totalmente o in parte, al nuovo pro- prietario la sua impresa o l’avviamento corrispondente, come pure la presen- tazione della prova corrispondente. 4) [Prove] Ogni Parte contraente può richiedere che vengano fornite all’ufficio prove o, se è applicabile il paragrafo 1)c) o e), prove supplementari, se l’ufficio può ragionevolmente dubitare della veridicità di una qualsiasi indicazione contenuta nella richiesta o in ogni documento menzionato nel presente articolo.

Art. 12 Rettifica di un errore 1) [Rettifica di un errore relativo a una registrazione] a) Ogni Parte contraente accetta che la richiesta di rettifica di un errore che è stato fatto nella domanda o in un’altra richiesta trasmessa all’ufficio, errore che è stato riprodotto nel registro dei marchi o in qualsiasi pubblicazione dell’ufficio, sia presentata dal titolare in una comunicazione la quale indichi il numero della registrazione in questione, l’errore da rettificare e la rettifica da apportare. b) Ogni Parte contraente può richiedere che la richiesta indichi i) il nome e l’indirizzo del titolare; ii) se il titolare ha nominato un rappresentante, il nome e l’indirizzo del rappresentante; iii) se il titolare ha eletto un domicilio, il domicilio eletto. c) Ogni Parte contraente può richiedere che venga pagata all’ufficio una tassa relativa alla richiesta. d) Una sola richiesta è sufficiente anche quando la rettifica riguarda più regi- strazioni di cui il titolare è la stessa persona, a condizione che l’errore e la rettifica richiesti siano gli stessi per ogni registrazione e che i numeri di tutte le registrazioni in questione siano indicati nella richiesta. 2) [Rettifica di un errore relativo a una domanda] Il paragrafo 1) è applicabile mutatis mutandis, se l’errore riguarda una o più domande, oppure, allo stesso tempo, una o più domande e una o più registrazioni; tuttavia se una domanda non ha ancora un numero o se il depositante o il suo rappresentante non ne è a conoscenza, la richiesta deve permettere l’identificazione della domanda in un altro modo, confor- memente alle disposizioni del regolamento d’esecuzione.

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3) [Divieto di altre condizioni] Nessuna Parte contraente può richiedere che ven- gano adempiute condizioni diverse da quelle elencate nei paragrafi 1) e 2) e nell’articolo 8, per quanto riguarda la richiesta menzionata in questo articolo. 4) [Prove] Ogni Parte contraente può richiedere che all’ufficio vengano presentate prove, se l’ufficio può ragionevolmente dubitare che l’errore segnalato sia effettiva- mente un errore. 5) [Errori commessi dall’ufficio] L’ufficio di una Parte contraente rettifica i propri errori, d’ufficio o su richiesta, senza esigere una tassa. 6) [Errori non rettificabili] Nessuna Parte contraente è tenuta ad applicare i para- grafi 1), 2) e 5) a errori che non possono essere rettificati in virtù della sua legisla- zione.

Art. 13 Durata e rinnovo della registrazione 1) [Indicazioni o elementi contenuti nella richiesta di rinnovo o acclusi a quest’ultima; tassa] a) Ogni Parte contraente può richiedere che il rinnovo di una registrazione sia subordinata al deposito di una richiesta e che tale richiesta contenga l’insieme o una parte delle seguenti indicazioni: i) l’indicazione che viene richiesto un rinnovo; ii) il nome e l’indirizzo del titolare; iii) il numero della registrazione in questione; iv) a scelta della Parte contraente, la data di deposito della domanda da cui deriva la registrazione in questione, o la data della registrazione in que- stione; v) se il titolare ha un rappresentante, il nome e l’indirizzo del rappresen- tante; vi) se il titolare ha fatto elezione di domicilio, il domicilio eletto; vii) se la Parte contraente permette il rinnovo di una registrazione solo per alcuni prodotti o servizi iscritti nel registro dei marchi, ed è richiesto tale rinnovo, i nomi dei prodotti o dei servizi iscritti nel registro per i quali viene richiesto il rinnovo, oppure i nomi dei prodotti o dei servizi iscritti nel registro per i quali non viene richiesto il rinnovo, raggruppati secondo le classi della classificazione di Nizza; ogni gruppo di prodotti o servizi dev’essere preceduto dal numero della classe di questa classi- ficazione alla quale appartiene e deve essere presentato secondo l’ordine delle classi della citata classificazione; viii) se la Parte contraente permette che la richiesta di rinnovo venga presen- tata da una persona diversa dal titolare o dal suo rappresentante, e se la richiesta viene presentata da tale persona, il nome e l’indirizzo di questa persona. b) Ogni Parte contraente può richiedere che per la richiesta di rinnovo venga pagata una tassa all’ufficio. Una volta pagata questa tassa per il periodo cor- rispondente alla durata iniziale della registrazione o per il periodo per il qua-

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le è stata rinnovata, non può essere richiesto nessun altro pagamento per mantenere in vigore la registrazione durante il periodo in questione. Le tasse legate alla consegna di una dichiarazione o alla presentazione di una prova relativa all’uso non vengono considerate, ai fini del presente comma, come pagamenti richiesti per il mantenimento in vigore di una registrazione, e il presente comma non ha rilevanza su queste tasse. c) Ogni Parte contraente può richiedere che la richiesta di rinnovo sia presenta- ta entro il termine prescritto dalla sua legislazione, fatti salvi i termini mini- mi prescritti dal regolamento d’esecuzione, e che la tassa corrispondente, menzionata nel comma b) sia pagata all’ufficio. 2) [Divieto di altre condizioni] Nessuna Parte contraente può richiedere che altre condizioni diverse da quelle elencate nel paragrafo 1) e nell’articolo 8 vengano adempiute per quanto concerne la richiesta di rinnovo. In particolare, non possono essere richiesti i seguenti elementi: i) una riproduzione o un altro mezzo d’identificazione del marchio; ii) la presentazione di una prova attestante che il marchio è stato registrato, o che la sua registrazione è stata rinnovata in un altro registro dei marchi; iii) la consegna di una dichiarazione o la presentazione di una prova dell’uso del marchio. 3) [Prove] Ogni Parte contraente può richiedere che vengano fornite all’ufficio prove durante il periodo d’esame della richiesta di rinnovo, se l’ufficio può ragione- volmente dubitare della veridicità di una qualsiasi indicazione o elemento contenuto nella richiesta di rinnovo. 4) [Divieto di procedere a un esame quanto al contenuto] L’ufficio di una Parte contraente non può, ai fini del rinnovo, esaminare la registrazione quanto al conte- nuto. 5) [Durata] La durata iniziale della registrazione e la durata di ogni rinnovo sono di 10 anni.

Art. 14 Provvedimenti di sospensione in caso d’inosservanza di un termine 1) [Provvedimenti di sospensione prima della scadenza di un termine] Una Parte contraente può prevedere la proroga di un termine fissato per il compimento di un atto in una procedura davanti all’ufficio nell’ambito di una domanda o di una regi- strazione qualora una richiesta in tale senso sia stata presentata all’ufficio prima della scadenza del termine. 2) [Provvedimenti di sospensione dopo la scadenza di un termine] Se il depositante, il titolare o un’altra persona interessata non ha osservato un termine («il termine considerato») fissato per il compimento di un atto in una procedura davanti all’ufficio di una Parte contraente nell’ambito di una domanda o di una registrazio- ne, la Parte contraente prevede uno o più dei seguenti provvedimenti di sospensione, conformemente alle condizioni definite nel regolamento d’esecuzione se è stata presentata all’ufficio una richiesta in tal senso:

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i) la proroga del termine considerato per la durata fissata nel regolamento d’esecuzione; ii) il proseguimento della procedura nell’ambito della domanda o della registra- zione; iii) il ristabilimento dei diritti del depositante, del titolare o dell’altra persona interessata alla domanda o alla registrazione se l’ufficio stabilisce che l’inosservanza del termine considerato si è verificata nonostante sia stata applicata la diligenza richiesta dalle circostanze o, a scelta della Parte con- traente, che l’inosservanza non sia stata intenzionale. 3) [Eccezioni] Nessuna Parte contraente è tenuta a prevedere i provvedimenti di sospensione di cui al paragrafo 2) nel caso delle eccezioni definite dal regolamento d’esecuzione. 4) [Tasse] Ogni Parte contraente può richiedere che per le provvedimenti di sospen- sione di cui ai paragrafi 1) e 2) venga pagata una tassa. 5) [Divieto di altre condizioni] Nessuna Parte contraente può richiedere che ven- gano adempiute condizioni diverse da quelle indicate nel presente articolo o nell’articolo 8 per quanto riguarda le provvedimenti di sospensione di cui al para- grafo 2).

Art. 15 Obbligo d’osservanza della Convenzione di Parigi Ogni Parte contraente osserva le disposizioni della Convenzione di Parigi che riguardano i marchi.

Art. 16 Marchi di servizi Ogni Parte contraente registra i marchi di servizi e applica a questi marchi le dispo- sizioni della Convenzione di Parigi che riguardano i marchi di prodotti.

Art. 17 Richiesta d’iscrizione di una licenza 1) [Condizioni relative alla richiesta di iscrizione] Se la legislazione di una Parte contraente prevede l’iscrizione delle licenze presso il proprio ufficio, tale Parte contraente può esigere che la richiesta di iscrizione i) sia presentata conformemente alle condizioni fissate nel regolamento d’esecuzione e ii) sia accompagnata dei documenti giustificativi previsti dal regolamento d’esecuzione. 2) [Tassa] Ogni Parte contraente può esigere che, per quel che concerne l’iscrizione di una licenza, una tassa sia pagata all’ufficio. 3) [Richiesta unica riferita a più registrazioni] È sufficiente un’unica richiesta anche se la licenza si riferisce a più registrazioni, a condizione che nella richiesta siano indicati i numeri di tutte le registrazioni, che il titolare e il licenziatario siano gli

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stessi per tutte le registrazioni e che l’estensione della licenza sia indicata nella richiesta conformemente al regolamento d’esecuzione per tutte le registrazioni. 4) [Divieto di altre condizioni] a) Nessuna Parte contraente può richiedere che condizioni diverse da quelle enumerate nei paragrafi 1) a 3) e nell’articolo 8 siano osservate per quanto concerne l’iscrizione di una licenza presso il proprio ufficio. In particolare, non possono essere prescritte le seguenti condizioni: i) la consegna del certificato di registrazione del marchio oggetto della licenza; ii) la consegna del contratto di licenza o di una sua traduzione; iii) l’indicazione delle modalità finanziarie del contratto di licenza. b) Il comma a) non pregiudica gli obblighi esistenti in virtù delle disposizioni della legislazione di una Parte contraente per quel che concerne la diffusione delle informazioni a fini diversi dall’iscrizione della licenza nel registro dei marchi. 5) [Prove] Ogni Parte contraente può richiedere che vengano presentate prove all’ufficio se quest’ultimo può ragionevolmente dubitare della veridicità di una qualsiasi indicazione contenuta nella richiesta o in ogni documento menzionato nel regolamento d’esecuzione. 6) [Richieste riferite a domande] I paragrafi 1) a 5) si applicano, mutatis mutandis, alle richieste di iscrizione di una licenza riferite a una domanda se le disposizioni della legislazione di una Parte contraente prevedono tale iscrizione.

Art. 18 Richiesta di modificazione o cancellazione dell’iscrizione di una licenza 1) [Condizioni relative alla richiesta] Se la legislazione di una Parte contraente prevede l’iscrizione delle licenze presso il proprio ufficio, tale Parte contraente può esigere che la richiesta di modificazione o cancellazione dell’iscrizione di una licenza i) sia presentata conformemente alle condizioni fissate nel regolamento d’esecuzione e ii) sia accompagnata dei documenti giustificativi previsti dal regolamento d’esecuzione. 2) [Altre condizioni] L’articolo 17.2) a 6) si applica, mutatis mutandis, alle richieste di modificazione o cancellazione dell’iscrizione di una licenza.

Art. 19 Conseguenze della mancata iscrizione di una licenza 1) [Validità della registrazione e protezione del marchio] La mancata iscrizione di una licenza presso l’ufficio o ogni altra autorità della Parte contraente non ha conse- guenze sulla validità della registrazione del marchio oggetto della licenza o sulla protezione di tale marchio.

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2) [Alcuni diritti del licenziatario] Una Parte contraente non può subordinare all’iscrizione di una licenza alcun diritto che il licenziatario può avere, in virtù delle disposizioni della legislazione di tale Parte contraente, d’intervenire in una procedu- ra per violazione avviata dal titolare o di ottenere, nel quadro di tale procedura, un risarcimento in seguito alla violazione del marchio oggetto della licenza. 3) [Utilizzo di un marchio se la licenza non è iscritta] Una Parte contraente non può porre l’iscrizione di una licenza come condizione affinché l’utilizzo di un marchio da parte di un licenziatario sia ritenuto un utilizzo da parte del titolare nel quadro di procedure relative all’acquisizione, al mantenimento in vigore e alla tutela dei mar- chi.

Art. 20 Indicazione della licenza Qualora le disposizioni della legislazione di una Parte contraente richiedano un’indicazione secondo cui il marchio è utilizzato nel quadro di una licenza, l’inosservanza, totale o parziale di tale condizione non ha conseguenze sulla validità della registrazione del marchio oggetto della licenza o sulla protezione di tale mar- chio, nonché sull’applicazione dell’articolo 19.3).

Art. 21 Osservazioni nel caso sia previsto un rifiuto Una domanda presentata in virtù dell’articolo 3 o una richiesta presentata in virtù degli articoli 7, 10 a 14, 17 e 18 non può dare luogo ad un rifiuto totale o parziale da parte di un ufficio, senza che sia stata data al depositante o al richiedente la possibi- lità, secondo il caso, di presentare osservazioni sul rifiuto previsto entro un termine ragionevole. Per quel che concerne l’articolo 14 nessun ufficio sarà tenuto a dare la possibilità di presentare osservazioni se il richiedente ha già avuto la possibilità di esprimersi sui fatti su cui dovrà fondarsi la decisione.

Art. 22 Regolamento d’esecuzione 1) [Contenuto] a) Il regolamento d’esecuzione allegato al presente trattato contiene regole rela- tive a: i) argomenti che, ai sensi del presente trattato, devono essere oggetto di «disposizioni del regolamento d’esecuzione»; ii) qualsiasi precisazione utile all’applicazione delle disposizioni del pre- sente trattato; iii) tutte le condizioni, questioni o procedure di ordine amministrativo. b) Inoltre, il regolamento d’esecuzione contiene modelli di moduli internazio- nali. 2) [Modificazione del regolamento d’esecuzione] Fatto salvo il paragrafo 3), ogni modificazione del regolamento d’esecuzione esige la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi.

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3) [Esigenza dell’unanimità] a) Il regolamento d’esecuzione può indicare le disposizioni la cui modificazio- ne richiede l’unanimità dei voti espressi. b) Ogni modificazione del regolamento d’esecuzione tesa ad completare o a sopprimere le disposizioni menzionate al comma a) deve essere adottata all’unanimità. c) L’unanimità è stabilita in funzione dei voti effettivamente espressi. L’asten- sione non conta come voto espresso. 4) [Divergenze tra il trattato e il regolamento d’esecuzione] In caso di divergenza, le disposizioni del presente trattato hanno la precedenza su quelle del regolamento d’esecuzione.

Art. 23 Assemblea 1) [Composizione] a) Le Parti contraenti hanno un’Assemblea. b) Ogni Parte contraente dell’Assemblea è rappresentata da un delegato che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti. Ogni delegato può rappresentare un’unica Parte contraente soltanto. 2) [Competenze] L’Assemblea i) tratta le questioni concernenti lo sviluppo del presente trattato; ii) modifica il regolamento d’esecuzione, compresi i modelli di moduli interna- zionali; iii) stabilisce le condizioni relative alla data di entrata in vigore di ogni modifica menzionata nel punto ii); iv) svolge qualsiasi altro compito che il presente Accordo comporta. 3) [Quorum] a) La metà dei Paesi membri dell’Assemblea che sono Stati costituisce il quorum. b) Nonostante le disposizioni del comma a), qualora il numero dei Paesi rap- presentati in una sessione risulti inferiore alla metà, ma uguale o superiore a un terzo dei Paesi membri dell’Assemblea che sono Stati, questa può delibe- rare; tuttavia, le risoluzioni dell’Assemblea, eccettuate quelle concernenti la procedura, divengono esecutorie solo quando siano soddisfatte le condizioni seguenti: l’ufficio internazionale comunica dette risoluzioni ai Paesi membri dell’Assemblea che sono Stati e che non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per scritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere del termine, il numero dei membri che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero dei membri mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, le dette risoluzioni divengono esecutorie, purché nel contempo sia acquisita la maggioranza necessaria.

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4) [Deliberazione nell’Assemblea] a) L’Assemblea si adopera per adottare le decisioni per consenso. b) Se non si perviene a una decisione per consenso, la decisione sulla questione in esame è messa ai voti. In tal caso i) ogni Parte contraente che è uno Stato dispone di un voto e vota unica- mente a proprio titolo, e ii) ogni Parte contraente che è un’organizzazione intergovernativa può par- tecipare alla votazione al posto dei suoi Stati membri con un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che sono Parte al presente trattato. Nessuna organizzazione intergovernativa può partecipare alla votazione se uno dei suoi Stati esercita il proprio diritto di voto e vice- versa. Inoltre, nessuna organizzazione intergovernativa può partecipare alla votazione se uno dei suoi Stati membri appartenenti al presente trattato è membro di un’altra organizzazione intergovernativa e se quest’ultima partecipa alla votazione. 5) [Maggioranze] a) Fatti salvi gli articoli 22.2) e 3), le decisioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di due terzi dei voti espressi b) Per determinare se è raggiunta la maggioranza necessaria sono considerati solo i voti espressi. L’astensione non conta come voto espresso. 6) [Sessioni] L’Assemblea si riunisce su convocazione del Direttore generale, salvo casi eccezionali, durante lo stesso periodo e nello stesso luogo come l’Assemblea generale dell’Organizzazione. 7) [Regolamento interno] L’Assemblea adotta il proprio regolamento interno, anche per quel che concerne la convocazione di un’assemblea straordinaria.

Art. 24 Ufficio internazionale 1) [Compiti amministrativi] a) L’ufficio internazionale assicura i compiti definiti nel presente trattato. b) In particolare l’ufficio internazionale prepara le riunioni e assicura la segre- teria dell’Assemblea e dei comitati peritali e gruppi di lavoro che essa può istituire. 2) [Riunioni diverse dalle sessioni dell’Assemblea] Il Direttore generale convoca i comitati o gruppi di lavoro istituiti dall’Assemblea. 3) [Funzione dell’Ufficio internazionale nell’Assemblea e nelle altre riunioni] a) Il Direttore generale e le persone da lui designate partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea e dei comitati e gruppi di lavoro istituiti dall’Assemblea. b) Il Direttore generale o un collaboratore da lui designato è d’ufficio segretario dell’Assemblea e dei comitati e gruppi di lavoro di cui al comma a).

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4) [Conferenze] a) L’ufficio internazionale prepara le conferenze di revisione conformemente alle direttive dell’Assemblea. b) L’ufficio internazionale può consultare Stati membri dell’Organizzazione, organizzazioni intergovernative e organizzazioni non governative interna- zionali e nazionali in merito alla preparazione di tali conferenze. c) Il Direttore generale e le persone da lui designate partecipano, senza diritto di voto, alle deliberazioni delle conferenze di revisione. 5) [Altri compiti] L’ufficio internazionale assolve tutti gli altri compiti che gli sono assegnati in relazione al presente Atto

Art. 25 Revisione o modifica Il presente trattato può essere riveduto o modificato esclusivamente da una con- ferenza diplomatica. La convocazione di una conferenza diplomatica è decisa dall’Assemblea.

Art. 26 Condizioni e modalità per diventare Parte del trattato 1) [Condizioni da adempiere] Le entità seguenti possono firmare il trattato e, fatti salvi i paragrafi 2) e 3) e l’articolo 28.1) e 3), diventarne Parti contraenti: i) ogni Stato membro dell’Organizzazione per il quale possono essere registrati marchi presso il proprio ufficio; ii) ogni organizzazione intergovernativa che gestisce un ufficio presso il quale si possono registrare marchi con validità sul territorio sul quale si applica il trattato costitutivo dell’organizzazione intergovernativa, in tutti gli Stati membri o in quegli Stati membri che sono designati a tale scopo nella rispet- tiva domanda, a condizione che tutti gli Stati membri dell’organizzazione in- tergovernativa siano membri dell’Organizzazione; iii) ogni Stato membro dell’Organizzazione, per il quale possono essere registra- ti marchi solo tramite l’ufficio di un altro Stato specificato che è membro dell’Organizzazione; iv) ogni Stato membro dell’Organizzazione per il quale possono essere registrati marchi solamente tramite l’ufficio gestito da una organizzazione intergover- nativa di cui questo Stato è membro; v) ogni Stato membro dell’Organizzazione per il quale possono essere registrati marchi solo tramite un ufficio comune a un gruppo di Stati membri dell’Organizzazione. 2) [Ratifica o adesione] Ogni entità menzionata nel paragrafo 1) può depositare i) uno strumento di ratifica, se ha firmato il presente trattato, ii) uno strumento d’adesione, se non ha firmato il presente trattato.

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3) [Data di validità del deposito] La data di validità del deposito di uno strumento di ratifica o di adesione è i) se si tratta di uno Stato menzionato nel paragrafo 1) i), la data in cui lo stru- mento di questo Stato è stato depositato; ii) se si tratta di un’organizzazione intergovernativa, la data in cui lo strumento di questa organizzazione intergovernativa è stato depositato; iii) se si tratta di uno Stato menzionato nel paragrafo 1)iii), la data alla quale la seguente condizione viene adempiuta: lo strumento di questo Stato e lo strumento dell’altro Stato specificato sono stati depositati; iv) se si tratta di uno Stato menzionato nel paragrafo 1)iv), la data applicabile in virtù del punto ii) precedente; v) se si tratta di uno Stato, membro di un gruppo di Stati, menzionato nel para- grafo 1)v), la data alla quale gli strumenti di tutti gli Stati membri del gruppo sono stati depositati.

Art. 27 Applicazione del TLT del 1994 e del presente trattato 1) [Relazioni tra le Parti contraenti membri del presente trattato e del TLT del 1994] Solo il presente trattato si applica alle mutue relazioni tra le Parti contraenti del presente trattato e del TLT del 1994. 2) [Relazioni tra le Parti contraenti membri del presente trattato e le Parti contraenti del TLT del 1994 che non sono membri del presente trattato] Ogni Parte contraente membro sia del presente trattato sia del TLT del 1994 continua ad applicare il TLT del 1994 nelle sue relazioni con le Parti contraenti del TLT del 1994 che non sono membri del presente trattato.

Art. 28 Entrata in vigore; data di validità delle ratifiche e delle adesioni 1) [Strumenti da prendere in considerazione] Ai fini del presente articolo, vengono presi in considerazione solo gli strumenti di ratifica o d’adesione che sono stati depositati dalle entità menzionate nell’articolo 26.1) e che portano una data di validi- tà conformemente all’articolo 26.3). 2) [Entrata in vigore del trattato] Il presente trattato entra in vigore tre mesi dopo che 10 Stati o organizzazioni intergovernative di cui all’articolo 26.1)ii) hanno depositato i loro strumenti di ratifica o d’adesione. 3) [Entrata in vigore delle ratifiche e adesioni posteriori all’entrata in vigore del trattato] Ogni entità diversa da quelle menzionate nel paragrafo 2), è vincolata dal presente trattato tre mesi dopo la data in cui ha depositato il suo strumento di ratifica o d’adesione.

Art. 29 Riserve 1) [Tipi speciali di marchi] Ogni Stato o organizzazione intergovernativa può dichiarare per mezzo di una riserva che, nonostante l’articolo 2.1) e 2)a), le disposi- zioni degli articoli 3.1) e 5, 7, 8.5), 11 e 13 non sono applicabili ai marchi associati,

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ai marchi difensivi o ai marchi derivati. Tale riserva deve precisare le disposizioni alle quali essa si riferisce. 2) [Registrazione per più classi] Ogni Stato o organizzazione intergovernativa la cui legislazione, al momento dell’adozione del presente trattato, prevede una registra- zione per più classi per i prodotti e per i servizi può, al momento di aderire al pre- sente trattato, dichiarare per mezzo di una riserva che le disposizioni dell’articolo 6 non sono applicabili. 3) [Esame quanto al contenuto in caso di rinnovo] Ogni Stato o ogni organizzazione intergovernativa può dichiarare, per mezzo di una riserva, che, nonostante l’articolo 13.4), l’ufficio può, al momento del primo rinnovo di una registrazione che si riferi- sce a dei servizi, esaminare questa registrazione quanto al contenuto; tuttavia, tale esame si limiterà ad eliminare le registrazioni multiple, risultanti da domande depo- sitate durante un periodo di sei mesi dopo l’entrata in vigore della legislazione di questo Stato o organizzazione che ha istituito, prima dell’entrata in vigore del pre- sente trattato, la possibilità di registrare marchi di servizi. 4) [Alcuni diritti del licenziatario] Nonostante l’articolo 19.2) ogni Parte contraente o organizzazione intergovernativa può dichiarare per mezzo di una riserva di subor- dinare all’iscrizione di una licenza ogni diritto che il licenziatario può avere, in virtù delle disposizioni della legislazione di tale Stato o di tale organizzazione intergover- nativa, d’intervenire in una procedura per violazione avviata dal titolare o di ottene- re, nel quadro di tale procedura, un risarcimento in seguito alla violazione del mar- chio oggetto della licenza. 5) [Modalità] Tutte le riserve fatte in virtù dei paragrafi 1), 2), 3) o 4) devono figu- rare in una dichiarazione che accompagna lo strumento di ratifica del presente trattato o d’adesione a quest’ultimo, depositato dallo Stato o dall’organizzazione intergovernativa regionale che ha formulato tale riserva. 6) [Ritiro] Le riserve fatte in virtù dei paragrafi 1), 2), 3) o 4) possono essere ritirate in qualsiasi momento. 7) [Divieto di altre riserve] Non sono ammesse altre riserve al presente trattato se non quelle autorizzate dai paragrafi 1), 2), 3) e 4).

Art. 30 Denuncia del trattato 1) [Notifica] Ogni Parte contraente può denunciare il presente trattato a mezzo di una notifica indirizzata al Direttore generale. 2) [Validità] La denuncia è valida un anno dopo la data in cui il Direttore generale ha ricevuto la notifica. Essa non incide in alcun modo sull’applicazione del presente trattato alle domande che sono pendenti o ai marchi registrati, per quanto concerne la Parte contraente che denuncia il trattato, al momento della scadenza del termine di un anno; tuttavia, la Parte contraente che denuncia il trattato può, al momento della scadenza del termine di un anno, cessare di applicare il presente trattato a qualsiasi registrazione, a decorrere dalla data in cui tale registrazione deve essere rinnovata.

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Art. 31 Lingue del trattato; firma 1) [Testi originali; testi ufficiali] a) Il presente trattato è firmato in un solo esemplare originale nelle lingue inglese, francese, araba, cinese, russa e spagnola, tutti questi testi facendo ugualmente fede. b) Il Direttore generale prepara un testo ufficiale in una lingua non menzionata nel comma a), che è una lingua ufficiale di una Parte contraente, dopo aver consultato tale Parte contraente e ogni altra Parte contraente interessata. 2) [Termine per la firma] Il presente trattato rimane aperto alla firma presso la sede dell’Organizzazione per la durata di un anno dopo l’adozione.

Art. 32 Depositario Il Direttore generale è il depositario del presente trattato.

(Seguono le firme)

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Regolamento d’esecuzione

Indice delle regole Regola 1 Espressioni abbreviate Regola 2 Indicazione del nome e dell’indirizzo Regola 3 Precisazioni relative alla domanda Regola 4 Precisazioni relative alla nomina di un rappresentante e l’elezione di un domicilio Regola 5 Precisazioni relative alla data di deposito Regola 6 Precisazioni relative alle comunicazioni Regola 7 Modi d’identificazione di una domanda in mancanza del suo numero Regola 8 Precisazioni relative al la durata e il rinnovo Regola 9 Provvedimenti di sospensione in caso d’inosservanza di un termine Regola 10 Condizioni relative alla richiesta di iscrizione di una licenza o la richiesta di una modificazione o cancellazione dell’iscrizione di una licenza

Elenco dei modelli di moduli internazionali Modulo n. 1 Domanda di registrazione di un marchio Modulo n. 2 Procura Modulo n. 3 Richiesta d’iscrizione di cambiamento di nomi o d’indirizzi Modulo n. 4 Richiesta d’iscrizione d’un cambiamento di titolare relativa a registrazioni di marchi o a domande di registrazione di marchi Modulo n. 5 Documento di cessione relativo a registrazioni di marchi o a domande di registrazione di marchi Modulo n. 6 Documento di cessione relativo a registrazioni di marchi o a domande di registrazione di marchi Modulo n. 7 Richiesta di rettifica di errori in registrazioni di marchi o in domande di registrazione di marchi Modulo n. 8 Richiesta di rinnovo di una registrazione Modulo n. 9 Richiesta d’iscrizione di una licenza Modulo n. 10 Dichiarazione di licenza Modulo n. 11 Dichiarazione di modificazione di licenza Modulo n. 12 Dichiarazione di cancellazione di licenza

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Regola 1 Espressioni abbreviate 1) [Espressioni abbreviate definite nel regolamento d’esecuzione] Ai sensi del presente regolamento d’esecuzione, e salvo quando sia indicato espressamente un diverso disposto: i) s’intende per «trattato» il Trattato di Singapore sul diritto dei marchi; ii) la parola «articolo» rinvia all’articolo indicato del trattato; iii) s’intende per «licenza esclusiva» una licenza concessa a un unico licenziata- rio che vieta al titolare del marchio di farne utilizzo e di concedere licenze ad altre persone; iv) s’intende per «licenza unica» una licenza concessa a un unico licenziatario che vieta al titolare del marchio di concedere licenze ad altre persone ma non gli impedisce di fare uso del marchio; v) s’intende per «licenza non esclusiva» una licenza che non vieta al titolare del marchio né di farne utilizzo né di concedere licenze ad altre persone. 2) [Espressioni abbreviate definite nel trattato] Le espressioni definite all’articolo 1 ai fini del trattato hanno lo stesso significato ai fini del presente regolamento d’esecuzione.

Regola 2 Indicazione del nome e dell’indirizzo 1) [Nome] a) Se dev’essere indicato il nome di una persona, ogni Parte contraente può richiedere, i) nel caso di una persona fisica, che il nome da indicare sia il cognome o il nome principale e il nome o i nomi personali o i nomi secondari di tale persona, o che il nome da indicare sia, se questa persona lo preferi- sce, il nome o i nomi da essa usati abitualmente; ii) nel caso di una persona giuridica, che il nome da indicare sia la deno- minazione ufficiale completa di questa persona. b) Se dev’essere indicato il nome di un rappresentante e se questo rappresen- tante è uno studio di avvocati o di consulenti in proprietà industriale, ogni Parte contraente accetta che sia indicato il nome che questo studio usa abi- tualmente. 2) [Indirizzo] a) Se dev’essere indicato il nome di una persona, ogni Parte contraente può richiedere che l’indirizzo venga indicato nel modo abitualmente richiesto per una rapida consegna postale all’indirizzo in questione e che, in ogni caso, comprenda tutte le unità amministrative pertinenti, includendovi, se questo esiste, il numero civico della casa o dell’edificio.

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b) Se una comunicazione indirizzata all’ufficio di una Parte contraente viene fatta a nome di più persone che hanno indirizzi diversi, tale Parte contraente può richiedere che la comunicazione indichi un unico indirizzo quale indi- rizzo per la corrispondenza. c) L’indirizzo indicato può comprendere un numero di telefono, un numero di telefax e un indirizzo di posta elettronica, e per la corrispondenza, un indi- rizzo diverso dall’indirizzo indicato secondo il comma a). d) I commi a) e c) sono applicabili mutatis mutandis al domicilio eletto. 3) [Altri mezzi di identificazione] Ogni Parte contraente può richiedere che una comunicazione indirizzata all’ufficio sia dotata di numero o di un altro mezzo di identificazione, se del caso, sotto il quale o per mezzo del quale il depositante, il titolare, il rappresentante o ogni altra persona interessata siano registrati presso l’ufficio. Nessuna Parte contraente può rifiutare una comunicazione perché tale condizione non è adempiuta, a meno che non si tratti di una domanda depositata elettronicamente. 4) [Caratteri da usare] Ogni Parte contraente può richiedere che le indicazioni menzionate nei paragrafi 1) a 3) vengano redatte nei caratteri della lingua usata dall’ufficio.

Regola 3 Precisazioni relative alla domanda 1) [Caratteri standard] Se l’ufficio di una Parte contraente utilizza caratteri (lettere e cifre) che considera standard e se la domanda contiene una dichiarazione nella quale è espresso il desiderio del depositante di registrare e pubblicare il marchio nei carat- teri standard usati dall’ufficio, l’ufficio registra e pubblica il marchio usando tali caratteri standard. 2) [Marchio che rivendica il colore] Se una domanda contiene una dichiarazione, nella quale è espresso il desiderio del depositante di rivendicare il colore a titolo di elemento distintivo del suo marchio, l’ufficio può richiedere che la domanda indichi il nome o il codice del colore o dei colori rivendicati e, per ogni colore, gli elementi principali del marchio che presentano tale colore. 3) [Numero di riproduzioni] a) Se la domanda non contiene alcuna dichiarazione che indica che il deposi- tante desidera rivendicare il colore quale elemento distintivo del marchio, la Parte contraente non può richiedere più i) di cinque riproduzioni del marchio in bianco e nero, se secondo la legi- slazione della Parte contraente, la domanda non può contenere o non contiene una dichiarazione che esprime il desiderio del depositante di registrare e pubblicare il marchio nei caratteri standard usati dall’ufficio di tale Parte contraente; ii) di una riproduzione del marchio in bianco e nero, se la domanda con- tiene una dichiarazione che esprime il desiderio del depositante di regi- strare e pubblicare il marchio nei caratteri standard usati dall’ufficio di tale Parte contraente.

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b) Se la domanda contiene una dichiarazione che esprime il desiderio del depo- sitante di rivendicare il colore quale elemento distintivo del marchio, una Parte contraente non può esigere più di cinque riproduzioni del marchio in bianco e nero e cinque riproduzioni del marchio a colori. 4) [Marchio tridimensionale] a) Se la domanda contiene una dichiarazione nella quale è indicato che il mar- chio è un marchio tridimensionale, la riproduzione del marchio deve consi- stere in una riproduzione grafica o fotografica bidimensionale. b) La riproduzione fornita in virtù del comma a), può consistere, a scelta del depositante, in una sola immagine o in più immagini differenti del marchio. c) Se l’ufficio è del parere che la riproduzione del marchio fornita dal deposi- tante in virtù del comma a) non evidenzi sufficientemente i dettagli del mar- chio tridimensionale, può invitare il depositante a presentare, entro un termi- ne ragionevole fissato nell’invito, sei immagini diverse del marchio o una descrizione verbale di tale marchio o entrambe. d) Se l’ufficio è del parere che le diverse immagini o la descrizione del marchio di cui al comma c) non evidenzino ancora sufficientemente i dettagli del marchio tridimensionale, può invitare il depositante a presentare, entro un termine ragionevole fissato nell’invito, un modello del marchio. e) Il paragrafo 3)a)i) e b) si applica mutatis mutandis. 5) [Marchio ologramma, marchio di movimento, marchio di colore, marchio di posizione] Se la domanda contiene una dichiarazione nella quale è indicato che il marchio è un marchio ologramma, un marchio di movimento, un marchio di colore o un marchio di posizione una Parte contraente può richiedere una o più riproduzioni del marchio e relative precisazioni secondo quanto previsto dalle disposizioni della legislazione della Parte contraente. 6) [Marchio consistente in un segno non visibile] Se la domanda contiene una dichiarazione nella quale è indicato che il marchio consiste in un segno non visibile, una Parte contraente può richiedere una o più riproduzioni di tale marchio, un’indicazione del tipo di marchio e relative precisazioni secondo quanto previsto dalle disposizioni della legislazione della Parte contraente. 7) [Traslitterazione del marchio] Ai fini dell’articolo 3.1)a)xiii), se il marchio è composto, totalmente o in parte, da caratteri o da cifre diversi da quelli usati dall’ufficio, può essere richiesta una traslitterazione di questi caratteri e di queste cifre nei caratteri e nelle cifre usati dall’ufficio. 8) [Traduzione del marchio] Ai fini dell’articolo 3.1)a)xiv), se il marchio è compo- sto, totalmente o in parte, da una o più parole in una lingua diversa da quella o da quelle accettate dall’ufficio, può essere richiesta una traduzione di questa o queste parole nella lingua o in una delle lingue accettate dall’ufficio. 9) [Termine per la presentazione di una prova relativa all’uso effettivo del marchio] Il termine di cui all’articolo 3.3) non può essere inferiore a sei mesi a decorrere dalla data di accettazione della domanda da parte dell’ufficio della Parte contraente presso il quale essa è stata depositata. Il depositante o il titolare ha diritto a una proroga di

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questo termine, fatte salve le condizioni previste dalla legislazione di tale Parte contraente per periodi di almeno sei mesi ciascuno, fermo restando che la durata totale della proroga deve essere di almeno due anni e mezzo.

Regola 4 Precisazioni relative alla nomina di un rappresentante e l’elezione di un domicilio 1) [Indirizzo se viene nominato un rappresentante] Se viene nominato un rappresen- tante, una Parte contraente può considerare che l’indirizzo del rappresentante è il domicilio eletto. 2) [Indirizzo se non viene nominato un rappresentante] Se non viene nominato un rappresentante e se un depositante, un titolare o un’altra persona interessata ha indicato come proprio indirizzo un indirizzo sul territorio della Parte contraente, tale Parte contraente può considerare questo indirizzo il domicilio eletto. 3) [Termine] Il termine menzionato nell’articolo 4.3)d), è calcolato a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione citata in tale articolo tramite l’ufficio della Parte contraente interessata e non è inferiore ad un mese se l’indirizzo della persona, a nome della quale è fatta la comunicazione, si trova sul territorio di tale Parte contraente ed è di almeno due mesi se tale indirizzo si trova fuori dal territorio di tale Parte contraente.

Regola 5 Precisazioni relative alla data di deposito 1) [Procedura da seguire se le condizioni non sono adempiute] Se la domanda, al momento del ricevimento da parte dell’ufficio, non adempie una qualsiasi delle condizioni applicabili indicate nell’articolo 5.1)a) o 2)a), l’ufficio invita senza indugio il depositante ad adempiere tale condizione entro un termine indicato nell’invito, che è di almeno un mese a decorrere dalla data dell’invito se l’indirizzo del depositante si trova nel territorio della Parte contraente interessata, e di almeno due mesi se l’indirizzo del depositante si trova fuori dal territorio della Parte contra- ente interessata. L’osservanza all’invito può essere soggetta al pagamento di una tassa speciale. Anche se l’ufficio non invia l’invito menzionato, le condizioni citate rimangono valide. 2) [Data di deposito in caso di rettifica] Se, entro il termine indicato nell’invito, il depositante si conforma all’invito menzionato nel paragrafo 1), e paga ogni tassa speciale richiesta, la data di deposito è la data in cui l’ufficio ha ricevuto tutte le indicazioni e tutti gli elementi richiesti che sono menzionati nell’articolo 5.1)a) e in cui, se del caso, sono state pagate all’ufficio le tasse richieste di cui all’articolo 5.2)a). In caso contrario, la domanda viene considerata come non depositata.

Regola 6 Precisazioni relative alle comunicazioni 1) [Indicazioni accluse alla firma delle comunicazioni su carta] Ogni Parte contra- ente può richiedere che la firma della persona fisica che firma sia accompagnata i) dall’indicazione in lettere del cognome o del nome principale e del o dei nomi personali o nomi secondari di questa persona, oppure, se detta persona lo preferisce, da uno dei nomi da essa usati abitualmente;

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ii) dall’indicazione della funzione in cui tale persona ha firmato, se tale funzio- ne non emerge in modo esplicito dalla comunicazione. 2) [Data della firma] Ogni Parte contraente può richiedere che una firma sia accom- pagnata dall’indicazione della data in cui è stata apposta la firma. Se tale indicazione è richiesta ma non è stata fornita, la data che si reputa essere quella in cui è stata apposta la firma, è quella del giorno in cui la comunicazione con la firma è arrivata all’ufficio o, se la Parte contraente lo permette, una data anteriore a quest’ultima data. 3) [Firma di una comunicazione su carta] Se una comunicazione all’ufficio di una Parte contraente è fatta su carta ed è richiesta una firma, tale Parte contraente i) deve, fatto salvo il punto iii), accettare una firma autografa; ii) è libera di autorizzare, in vece di una firma autografa, l’uso di altre forme di firma, quali una firma stampata o apposta a mezzo di un timbro o l’uso di un sigillo o di un’etichetta dotata di codice a barre; iii) può richiedere, se la persona fisica che firma la comunicazione è cittadina di detta Parte contraente e ha il suo indirizzo sul territorio di quest’ultima, o se la persona giuridica a nome della quale è firmata la comunicazione è costi- tuita nel quadro della legislazione della detta Parte contraente ed è domicilia- ta o ha uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio sul terri- torio di quest’ultima, che venga usato un sigillo, in vece di una firma autografa. 4) [Firma delle comunicazioni su carta depositate tramite mezzi di trasmissione elettronici] Se una Parte contraente permette la trasmissione di comunicazioni su carta tramite mezzi elettronici, essa deve considerare una comunicazione come firmata se la rappresentazione grafica di una firma accettata da tale Parte contraente in virtù del paragrafo 3) figura sulla comunicazione così trasmessa. 5) [Originale di una comunicazione su carta depositata tramite mezzi di trasmissio- ne elettronici] Se una Parte contraente permette la trasmissione di comunicazioni su carta tramite mezzi elettronici, essa può richiedere il deposito dell’originale della comunicazione così trasmessa i) presso l’ufficio, accompagnata da una lettera che consente di identificare tale trasmissione precedente, ed ii) entro un termine di un mese almeno a decorrere dalla data in cui l’ufficio ha ricevuto la comunicazione tramite mezzi di trasmissione elettronici. 6) [Autenticazione delle comunicazioni in forma elettronica] Se una Parte contraen- te permette il deposito di comunicazioni in forma elettronica, essa può richiedere che la comunicazione così depositata sia autenticata tramite un sistema di autenticazione da essa definito. 7) [Data di ricevimento] Ogni Parte contraente è libera di stabilire le circostanze nelle quali il ricevimento da parte dell’ufficio di un documento o del pagamento di una tassa vengono considerati, rispettivamente, ricevimento del documento da parte dell’ufficio o pagamento della tassa all’ufficio, nei casi in cui il documento sia stato effettivamente ricevuto da o la tassa sia stata effettivamente pagata a

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i) un’agenzia o a un ufficio periferico di tale ufficio, ii) un ufficio nazionale che agisce per conto dell’ufficio della Parte contraente, se la Parte contraente è un’organizzazione intergovernativa menzionata nell’articolo 26.1)ii), iii) un servizio postale ufficiale, iv) un servizio di recapito della posta o un organismo indicato dalla Parte con- traente, v) un indirizzo diverso dagli indirizzi designati dall’ufficio. 8) [Deposito elettronico] Fatto salvo il paragrafo 7), se una Parte contraente permet- te il deposito di comunicazioni in forma elettronica o tramite mezzi di trasmissione elettronici, la data in cui l’ufficio di detta Parte contraente riceve la comunicazione depositata in tale forma o tramite tali mezzi costituisce la data di ricevimento della comunicazione in questione.

Regola 7 Modi d’identificazione di una domanda in mancanza del suo numero 1) [Modi d’identificazione] Se viene richiesto che una domanda sia identificata dal suo numero e che questa domanda non ha ancora il numero o che il suo numero non è ancora conosciuto dal depositante o dal suo rappresentante, l’indicazione o la presentazione di uno degli elementi seguenti è considerata sufficiente all’identifica- zione di tale domanda: i) il numero provvisorio eventualmente attribuito dall’ufficio, o ii) una copia della domanda, o iii) una rappresentazione del marchio con l’indicazione della data in cui, a cono- scenza del depositante o del suo rappresentante, l’ufficio ha ricevuto la domanda, e con un numero d’identificazione attribuito alla domanda dal depositante o dal suo rappresentante. 2) [Divieto di altre condizioni] Nessuna Parte contraente può richiedere l’adempi- mento di condizioni differenti da quelle menzionate nel paragrafo 1) per l’identifica- zione di una domanda, nel caso che questa non abbia ancora un numero o che il suo numero non sia ancora conosciuto dal depositante o dal suo rappresentante.

Regola 8 Precisazioni relative alla durata e il rinnovo Ai fini dell’articolo 13.1)c), il periodo durante il quale la richiesta di rinnovo può essere presentata e la tassa di rinnovo pagata, inizia almeno sei mesi prima della data in cui il rinnovo dev’essere effettuato e termina al più presto sei mesi dopo questa data. Se la richiesta di rinnovo viene presentata, o se le tasse di rinnovo vengono pagate dopo la data in cui il rinnovo dev’essere effettuato, ogni Parte contraente può far dipendere l’ammissione della richiesta di rinnovo dal pagamento di una tassa supplementare.

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Regola 9 Provvedimenti di sospensione in caso d’inosservanza di un termine 1) [Condizioni relative alla proroga di termini in virtù dell’articolo 14.2)i)] Se una Parte contraente prevede la proroga di un termine in virtù dell’artico- lo 14.2)i), essa può prorogare il termine per una durata ragionevole a decorrere dalla data di deposito della richiesta di proroga e pretendere che la richiesta i) comprenda l’indicazione dell’identità del richiedente, il numero della domanda o della registrazione in questione e del termine considerato, e ii) sia presentata entro un termine non inferiore a due mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine considerato. 2) [Condizioni relative al proseguimento della procedura in virtù dell’articolo 14.2)ii)] Una Parte contraente può chiedere che la richiesta di proseguimento della procedura menzionata nell’articolo 14.2)ii) i) comprenda l’indicazione dell’identità del richiedente, il numero della domanda o della registrazione in questione e del termine considerato, e ii) sia presentata entro un termine non inferiore a due mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine considerato. L’atto omesso deve essere compiu- to entro lo stesso termine, o, se previsto dalla Parte contraente, al momento in cui è presentata la richiesta. 3) [Condizioni relative al ristabilimento dei diritti in virtù dell’articolo 14.2)iii)] a) Una Parte contraente può chiedere che la richiesta di ristabilimento dei diritti menzionata nell’articolo 14.2)iii) i) comprenda l’indicazione dell’identità del richiedente, il numero della domanda o della registrazione in questione e del termine considerato, e ii) indichi i fatti e le prove che dimostrino i motivi dell’inosservanza del termine considerato. b) La richiesta di ristabilimento dei diritti deve essere presentata all’ufficio entro un termine ragionevole la cui durata è definita dalla Parte contraente a decorrere dalla data della cessazione del motivo dell’inosservanza del termi- ne considerato. L’atto omesso deve essere compiuto entro lo stesso termine, o, se previsto dalla Parte contraente, al momento in cui è presentata la richie- sta. c) Una Parte contraente può prevedere, affinché siano rispettate le condizioni menzionate nei commi a) e b), un termine massimo non inferiore ai sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine considerato. 4) [Eccezioni menzionate nell’articolo 14.3)] Le eccezioni menzionate all’articolo 14.3) sono i casi d’inosservanza di un termine i) per cui è già stata accordata una misura di sospensione in virtù dell’articolo 14.2), ii) per la presentazione di una richiesta di una misura di sospensione in virtù dell’articolo 14,

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iii) per il pagamento di una tassa di rinnovo, iv) per il compimento di un atto davanti a una commissione di ricorso o a qual- siasi altro organo di riesame costituito nel quadro dell’ufficio, v) per il compimento di un atto in una procedura inter partes, vi) per la consegna della dichiarazione menzionata nell’articolo 3.1)a)vii) o del- la dichiarazione menzionata nell’articolo 3.1)a)viii), vii) per la consegna di una dichiarazione che, in virtù delle disposizioni della legislazione della Parte contraente, fissa una nuova data di deposito per una domanda d’istanza, viii) per la rettifica o l’aggiunta di una rivendicazione di priorità.

Regola 10 Condizioni relative alla richiesta di iscrizione di una licenza o alla richiesta di una modificazione o cancellazione dell’iscrizione di una licenza 1) [Contenuto della richiesta] a) Una Parte contraente può chiedere che la richiesta di iscrizione di una licen- za menzionata nell’articolo 17.1) comprenda una parte o l’insieme delle indicazioni o degli elementi seguenti: i) il nome e l’indirizzo del titolare; ii) se il titolare ha un rappresentante, il nome e l’indirizzo del rappresen- tante; iii) se il titolare ha eletto un domicilio, il domicilio eletto; iv) il nome e l’indirizzo del licenziatario; v) se il licenziatario ha un rappresentante, il nome e l’indirizzo del rappre- sentante; vi) se il licenziatario ha eletto un domicilio, il domicilio eletto; vii) se del caso, il nome di uno Stato di cui è cittadino il licenziatario, il nome di uno Stato in cui è domiciliato il licenziatario e il nome di uno Stato in cui il licenziatario ha uno stabilimento industriale o commer- ciale effettivo e serio; viii) se il titolare o il licenziatario è una persona giuridica, la forma giuridica di tale persona giuridica e lo Stato, e, se del caso, la divisione territoria- le dello Stato secondo la cui legislazione è stata costituita la persona giuridica; ix) il numero di registrazione del marchio oggetto della licenza; x) i nomi dei prodotti o dei servizi per i quali è concessa la licenza, rag- gruppati secondo le classi della classificazione di Nizza; ogni gruppo di prodotti o di servizi dev’essere preceduto dal numero della classe di questa classificazione alla quale appartiene e dev’essere presentato secondo l’ordine delle classi di tale classificazione;

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xi) l’indicazione se la licenza è una licenza esclusiva, una licenza non esclusiva o una licenza unica; xii) se del caso, se la licenza riguarda solo una parte del territorio coperto dalla registrazione, con un’indicazione esplicita di tale parte del territo- rio; xiii) la durata della licenza. b) Una Parte contraente può chiedere che la richiesta di modificazione o can- cellazione dell’iscrizione di una licenza menzionata nell’articolo 18.1) com- prenda una parte o l’insieme delle indicazioni o degli elementi seguenti: i) le indicazioni menzionate nei punti i) a ix) del comma a), ii) se la modificazione o la cancellazione concerne una delle indicazioni o uno degli elementi di cui al comma a), la natura e la portata della modi- ficazione o della cancellazione di cui è richiesta l’iscrizione. 2) [Documenti a sostegno dell’iscrizione di una licenza] a) Una Parte contraente può chiedere che la richiesta di iscrizione di una licen- za sia accompagnata, a discrezione del richiedente, da uno degli elementi seguenti: i) un estratto del contratto di licenza che indica le parti e i diritti concessi, certificato conforme all’originale da un pubblico ufficiale o da qualsiasi altra autorità pubblica competente, o ii) una dichiarazione di licenza non certificata conforme, il cui contenuto corrisponde al modulo di dichiarazione di licenza figurante nel presente regolamento d’esecuzione firmato sia dal titolare sia dal licenziatario. b) Ogni Parte contraente può richiedere che un contitolare che non è parte del contratto di licenza consenta esplicitamente alla licenza in un documento da lui firmato. 3) [Documenti a sostegno di una modificazione dell’iscrizione di una licenza] a) Una Parte contraente può chiedere che la richiesta di modificazione dell’iscrizione di una licenza sia accompagnata, a discrezione del richieden- te, da uno degli elementi seguenti: i) documenti a sostegno della modificazione richiesta dell’iscrizione della licenza, o ii) una dichiarazione di modificazione di licenza non certificata conforme, il cui contenuto corrisponde al modulo di dichiarazione di modificazio- ne di licenza figurante nel presente regolamento d’esecuzione firmato sia dal titolare sia dal licenziatario. b) Ogni Parte contraente può richiedere che un contitolare che non è parte del contratto di licenza consenta esplicitamente alla modificazione della licenza in un documento da lui firmato.

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4) [Documenti a sostegno di una cancellazione dell’iscrizione di una licenza] Una Parte contraente può chiedere che la richiesta di cancellazione dell’iscrizione di una licenza sia accompagnata, a discrezione del richiedente, da uno degli elementi se- guenti: i) documenti a sostegno della cancellazione richiesta dell’iscrizione della licenza, o ii) una dichiarazione di cancellazione di licenza non certificata conforme, il cui contenuto corrisponde al modulo di dichiarazione di cancellazione di licenza figurante nel presente regolamento d’esecuzione firmato sia dal titolare sia dal licenziatario.

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Modello del modulo internazionale n. 1

Domanda di registrazione di un marchio presentata all’ufficio di _____________

Spazio riservato all’ufficio

Numero di riferimento del depositante5: ______________________________ Numero di riferimento del rappresentante5: ___________________________

1. Richiesta di registrazione

Si richiede con la presente la registrazione del marchio riprodotto qui di seguito.

2. Depositante(i)

2.1 Se il depositante è una persona fisica,

a) il cognome o il nome principale6: b) il nome(i) o il nome(i) secondario(i)6:

2.2 Se il depositante è una persona giuridica,

la denominazione ufficiale completa:

2.3 Indirizzo (compreso il codice d’avviamento postale e il Paese):

Numero(i) di telefono Numero(i) di telefax: (prefisso compreso) (prefisso compreso) Indirizzo elettronico

2.4 Cittadinanza (Stato):

Domicilio (Stato): Stabilimento (Stato)7:

5 Il numero di riferimento attribuito alla domanda dal depositante o dal rappresentante può essere indicato qui. 6 I nomi da indicare nelle lettere a) e b), sono sia i nomi completi del depositante che i nomi usati abitualmente da quest’ultimo. 7 Per «Stabilimento» s’intende uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio.

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(Modulo n. 1, pag. 2)

2.5 Se il depositante è una persona giuridica, indicare:

– la sua forma giuridica: – lo Stato e, se del caso, l’unità territoriale di tale Stato la cui legislazione è servita di base per la costituzione di detta persona giuridica:

2.6 Barrare questa casella se vi sono più depositanti; in tal caso, redigerne

l’elenco su un foglio supplementare, e fornire per ciascuno di essi le indicazioni richieste nei punti 2.1 o 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5.8

3. Rappresentante

3.1 Il depositante non è rappresentato.

3.2 Il depositante è rappresentato.

3.2.1 Identità del rappresentante

3.2.1.1 Nome:
3.2.1.2 Indirizzo (compresi il codice di avviamento postale e il Paese):

Numero(i) di telefono Numero(i) di telefax: (prefisso compreso) (prefisso compreso) Indirizzo elettronico

3.2.2 L’ufficio è già in possesso della procura.

Numero d’ordine: __________ 9

3.2.3 La procura è allegata.

3.2.4 La procura verrà presentata più tardi.

3.2.5 La procura non è necessaria.

4. Domicilio eletto10

8 Se sul foglio supplementare è indicato più di un depositante con indirizzi differenti ma nessun rappresentante, l’indirizzo da utilizzare per la corrispondenza dev’essere sottolineato su tale foglio. 9 Non indicare nulla se non è stato o non è ancora stato attribuito un numero d’ordine alla procura o se il depositante o il rappresentante non ne sono ancora a conoscenza. 10 Il domicilio eletto dev’essere indicato nella rubrica 4 se il depositante ,o nel caso di più depositanti, nessuno dei depositanti, non ha un domicilio o uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio sul territorio della Parte contraente il cui ufficio è quello menzionato alla prima pagina della presente domanda, salvo quando è indicato un rappresentante nella rubrica 3.

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(Modulo n. 1, pag. 3)

5. Rivendicazione di priorità

Il depositante rivendica la seguente priorità:

5.1 Paese (ufficio) del primo deposito11:

5.2 Data del primo deposito:

5.3 Numero del primo deposito (se disponibile):

5.4 La copia certificata conforme della domanda di cui si rivendica la

priorità12

5.4.1 è allegata.

5.4.2 verrà inoltrata entro 3 mesi a decorrere dalla data di deposito della

presente domanda.

5.5 La traduzione della copia certificata conforme

5.5.1 è allegata.

5.5.2 verrà inoltrata entro 3 mesi dalla data di deposito della presente do-

manda.

5.6 Barrare questa casella se la priorità viene rivendicata sulla base di più

depositi; in tal caso, redigerne l’elenco su di un foglio supplementare, e fornire per ciascuno di essi le indicazioni richieste nei numeri 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 e i rispettivi prodotti o servizi.

6. Registrazione(i) nel Paese (ufficio) d’origine13

Il certificato o i certificati di registrazione nel Paese (ufficio) d’origine sono allegati.

11 Se la domanda della quale viene rivendicata la priorità è stata depositata presso un ufficio che non è un ufficio nazionale (per esempio, l’OAPI, l’Ufficio Benelux dei marchi e l’Ufficio d’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli)), dev’essere indicato il nome di tale ufficio in vece e luogo del nome di un Paese. In caso contrario, non indicare il nome dell’ufficio ma quello del Paese. 12 Per «copia certificata conforme» s’intende una copia della domanda di cui viene rivendicata la priorità, certificata conforme dall’ufficio che ha ricevuto tale domanda. 13 Da compilare se il depositante desidera presentare una prova in virtù dell’artico- lo 6quinquies A.1) della Convenzione di Parigi al momento del deposito della domanda.

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(Modulo n. 1, pag. 4)

7. Protezione risultante dalla presentazione a un’esposizione

Barrare questa casella se il depositante desidera beneficiare di una protezione risultante dalla presentazione a un’esposizione di prodotti o servizi. In tal caso, fornire precisazioni su un foglio supplementare.

8. Rappresentazione del marchio

8.1 Il marchio è un segno visibile.

8.1.1 Riproduzione del marchio:

(8 cm × 8 cm)

8.2 Il depositante desidera che l’ufficio registri e pubblichi il marchio nei

caratteri standard usati da quest’ultimo.14

8.3 Si rivendica il colore quale elemento distintivo del marchio.

8.3.1 Indicazione dei colori rivendicati15

8.3.2 Parti principali del marchio che hanno tali colori:

8.4 Si tratta di un marchio tridimensionale.

si allegano _______16 immagini differenti del marchio

8.5 Il marchio è un

8.5.1 marchio ologramma

8.5.2 marchio di movimento

8.5.3 marchio di colore

8.5.4 marchio di posizione

14 Il depositante non può formulare questa richiesta per marchi che si compongono in tutto o in parte di elementi figurativi. Qualora secondo il parere dell’ufficio, i marchi in questio- ne contengono effettivamente tali elementi, l’ufficio non terrà conto del desiderio del de- positante e registrerà e pubblicherà il marchio così come figura nel riquadro. 15 L’indicazione del colore può essere costituita dal nome o dal codice del colore o dei colori rivendicati. 16 Se più immagini diverse del marchio non figurano nel riquadro di cui alla rubrica 8 ma sono allegate al presente modulo, barrare questa casella e indicare il numero di tali imma- gini.

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Trattato di Singapore sul diritto dei marchi RU 2009

(Modulo n. 1, pag. 5)

8.6 Se del caso, precisazioni relative ai marchi menzionati nel punto 8.517.

8.7 si allegano ______ 18 riproduzioni del marchio in bianco e nero.

8.8 si allegano ______ 14 riproduzioni del marchio a colori.

8.9 Il marchio è un segno non visibile19.

9. Traslitterazione del marchio

Il marchio o una parte del marchio sono traslitterati come segue:

10. Traduzione del marchio

Il marchio o una parte del marchio sono tradotti come segue:

11. Prodotti o servizi

Nome dei prodotti o dei servizi20:

Barrare questa casella se lo spazio previsto più sopra non è sufficiente; in tal caso, indicare il nome dei prodotti o dei servizi su un foglio supplementare.

12. Dichiarazione sull’intenzione di usare il marchio o sull’uso effettivo del

marchio; prova dell’uso effettivo

12.1 Barrare questa casella se si allega una dichiarazione.

12.2 Barrare questa casella se si allega una prova dell’uso effettivo.

17 Per quanto concerne questi tipi di marchi, l’ufficio di una Parte contraente può richiedere una o più riproduzioni del marchio e le relative precisazioni secondo quanto previsto dalle disposizioni della legislazione della Parte contraente.

18 Indicare il numero delle riproduzioni in bianco e nero o a colori.

19 Se il marchio è un segno non visibile, l’ufficio di una Parte contraente può richiedere l’indicazione del tipo di marchio, una o più riproduzioni di tale marchio e relative preci- sazioni secondo quanto previsto dalle disposizioni della legislazione della Parte contraen- te. 20 Se i prodotti o servizi appartengono a più classi della classificazione di Nizza, essi devono essere raggruppati secondo le classi di questa classificazione. Dev’essere indicato il numero di ogni classe e i prodotti o servizi appartenenti alla stessa classe devono essere raggruppati secondo l’indicazione del numero di tale classe. Ogni gruppo di prodotti o servizi dev’essere presentato secondo l’ordine delle classi della classificazione di Nizza. Se tutti i prodotti o servizi appartengono ad una sola classe della classificazione di Nizza, dev’essere indicato il numero di tale classe.

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(Modulo n. 1, pag. 6)

13. Condizioni riguardanti le lingue

Barrare questa casella se si acclude un allegato riguardante l’adempimento di ogni condizione applicabile riguardante le lingue nei confronti dell’ufficio.21

14. Firma o sigillo

14.1 Nome della persona fisica che firma o di cui viene usato il sigillo:

14.2 Barrare la relativa casella a seconda che sia apposta la firma o sia

utilizzato il sigillo da parte del o a nome del:

14.2.1 depositante.

14.2.2 rappresentante.

14.3 Data della firma o dell’apposizione del sigillo:

14.4 Firma o sigillo:

15. Tassa(e)

15.1 Valuta e ammontare della(e) tassa(e) pagata(e) con riferimento alla presen-

te domanda:

15.2 Modo di pagamento:

16. Fogli supplementari e allegati

Barrare questa casella se si accludono allegati o fogli supplementari; indicare il numero totale dei fogli e degli allegati:

21 Non utilizzare questa casella se l’ufficio ammette solamente una lingua.

927

Trattato di Singapore sul diritto dei marchi RU 2009

Modello del modulo internazionale n. 2

Procura per le procedure davanti all’ufficio:

Spazio riservato all’ufficio

Numero di riferimento della persona che nomina il rappresentante22: _______________________________________

1. Nomina del rappresentante

Il sottoscritto nomina la persona designata nella rubrica 3 quale suo rappresentante.

2. Nome della persona che nomina il rappresentante23

3. Rappresentante

3.1 Nome:

3.2 Indirizzo (compresi il codice d’avviamento postale e il Paese):

Numero(i) di telefono Numero(i) di telefax: (prefisso compreso) (prefisso compreso) Indirizzo elettronico:

22 Si può indicare in questo spazio il numero di riferimento attribuito alla presente procura dalla persona che nomina il rappresentante. 23 Se la persona che nomina il rappresentante è il depositante (o uno dei depositanti), il nome che si deve indicare è quello del depositante come figura nella o nelle domande a cui si riferisce la presente procura. Se tale persona è il titolare (o uno dei titolari), il nome da indicare è quello del titolare, come figura nel registro dei marchi. Se tale persona è una persona interessata ma non è né un depositante né un titolare, si deve indicare il nome completo di tale persona o il nome che questa persona usa d’abitudine.

928

Trattato di Singapore sul diritto dei marchi RU 2009

(Modulo n. 2, pag. 2)

4. Domanda(e) o registrazione(i) considerate

Questa procura si riferisce:

4.1 a tutte le domande e registrazioni esistenti o future della persona che ha

nominato il rappresentante, fatte salve le eccezioni eventuali menziona- te su un foglio supplementare.

4.2 alle domande o alle registrazioni seguenti:

4.2.1 alle domande riguardanti i seguenti marchi24:

4.2.2 alle domande con i seguenti numeri,25 come pure a tutte le registrazioni che ne risultano:

4.2.3 alle registrazioni con i seguenti numeri:

4.2.4 Se lo spazio previsto nei punti 4.2.1, 4.2.2 o 4.2.3 non è sufficiente,

barrare questa casella e fornire le indicazioni su di un foglio supple- mentare.

5. Portata della procura

5.1 Barrare questa casella se il diritto del rappresentante ad agire in quanto

tale si estende a tutti gli atti della procedura, ivi compresi i seguenti atti, se la persona che nomina il rappresentante è un depositante o un titolare:

5.1.1 ritiro della(e) domanda(e)

5.1.2 rinuncia alla(e) registrazione(i)

5.2 Barrare questa casella, se il diritto del rappresentante ad agire in quanto

tale non si estende a tutti gli atti della procedura e indicare qui o su un foglio supplementare gli atti ai quali non si estendono i poteri del rappresentante:

24 Compilare se la procura è depositata presso l’ufficio unitamente alle domande. 25 Se la domanda non ha ancora un numero o se il depositante o il suo rappresentante non ne sono a conoscenza, è possibile designare la domanda nel modo seguente: i) con l’indicazione del numero provvisorio attribuito, all’occorrenza dall’ufficio, o ii) fornendo una copia della domanda, o iii) fornendo una riproduzione del marchio accompagnata dall’indicazione della data in cui, a conoscenza del depositante o del suo rappresentante, l’ufficio ha ricevuto la domanda e da un numero di identificazione attribuito alla domanda dal depositante o dal suo rappresentante.

929

Trattato di Singapore sul diritto dei marchi RU 2009

(Modulo n. 2, pag. 3)

6. Firma o sigillo

6.1 Nome della persona fisica che firma o di cui viene usato il sigillo:

6.2 Data della firma o dell’apposizione del sigillo:

6.3 Firma o sigillo:

7. Fogli supplementari e allegati

Barrare questa casella se vengono acclusi fogli supplementari o allegati e indicare il numero totale dei fogli e degli allegati:

930

Trattato di Singapore sul diritto dei marchi RU 2009

Modello del modulo internazionale n. 3

Richiesta d’iscrizione di cambiamento di nomi o d’indirizzi relativa a registrazioni o domande di registrazione di marchi presentata all’ufficio di _____________

Spazio riservato all’ufficio

Numero di riferimento del titolare o del depositante26: __________________ Numero di riferimento del rappresentante26: __________________________

1. Richiesta d’iscrizione

Con la presente si richiede l’iscrizione dei cambiamenti indicati qui di seguito

2. Registrazione(i) o domanda(e) considerate

La presente richiesta si riferisce alle seguenti registrazioni o domande:

2.1 Numero delle registrazioni:

2.2 Numero delle domande27:

2.3 Se lo spazio previsto nel punto 2.1 o 2.2 non è sufficiente, barrare

questa casella e fornire le indicazioni su un foglio supplementare.

26 Indicare eventualmente il numero di riferimento attribuito dal titolare o dal depositante o il numero di riferimento attribuito dal mandatario alla presente richiesta. 27 Se la domanda non ha ancora un numero o se il depositante o il suo rappresentante non ne sono a conoscenza, è possibile designare la domanda nel modo seguente: i) con l’indicazione del numero provvisorio attribuito, all’occorrenza dall’ufficio, o ii) fornendo una copia della domanda, o iii) fornendo una rappresentazione del marchio accompagnata dall’indicazione della data in cui, a conoscenza del depositante o del suo rappresentante, l’ufficio ha ricevuto la domanda e da un numero di identificazione attribuito alla domanda dal depositante o dal suo rappresentante.

931

Trattato di Singapore sul diritto dei marchi RU 2009

(Modulo n. 3, pag. 2)

3. Titolare(i) o depositante(i)

3.1 Se il titolare o il depositante è una persona fisica,

a) il cognome o il nome principale28: b) il nome(i) o il nome(i) secondario(i)28: 3.2 Se il titolare o il depositante è una persona giuridica, la loro denominazione ufficiale completa:

3.3 Indirizzo (compresi il codice d’avviamento postale e il Paese):

Numero(i) di telefono Numero(i) di telefax: (prefisso compreso) (prefisso compreso) Indirizzo elettronico:

3.4 Barrare questa casella se vi sono più titolari o depositanti; in tal caso

redigerne l’elenco su un foglio supplementare e fornire, per ciascuno di essi, le indicazioni richieste nei punti 3.1 o 3.2 e 3.3.

4. Rappresentante

4.1 Nome:

4.2 Indirizzo (compresi il codice d’avviamento postale e il Paese):

Numero(i) di telefono Numero(i) di telefax: (prefisso compreso) (prefisso compreso) Indirizzo elettronico:

4.3 Numero d’ordine della procura29:

5. Domicilio eletto

6. Indicazione del o dei cambiamenti

6.1 Elementi da modificare:

Elementi modificati30:

28 I nomi da indicare nelle lettere a) e b) sono quelli che erano indicati nelle domande alle quali si riferisce la presente richiesta o che sono iscritti per quanto riguarda le registrazioni alle quali si riferisce la presente richiesta. 29 Non indicare nulla se alla procura non è ancora stato attribuito un numero d’ordine o se il titolare o il depositante o il suo rappresentante non ne sono a conoscenza.

30 Indicare i nomi o gl’indirizzi modificati.

932

Trattato di Singapore sul diritto dei marchi RU 2009

(Modulo n. 3, pag. 3)

6.2 Barrare questa casella se lo spazio soprastante previsto non è

sufficiente; in tal caso, indicare su un foglio supplementare gli elementi da modificare o modificati.

7. Firma o sigillo

7.1 Nome della persona fisica che firma o di cui viene usato il sigillo:

7.2 Barrare la casella appropriata a seconda che sia apposta la firma o sia

utilizzato il sigillo, da parte o a nome del

7.2.1 titolare o depositante.

7.2.2 rappresentante.

7.3 Data della firma o dell’apposizione del sigillo:

7.4 Firma o sigillo:

8. Tassa

8.1 Valuta e ammontare della tassa pagata in relazione alla presente richiesta

d’iscrizione di cambiamenti:

8.2 Modo di pagamento:

9. Fogli supplementari e allegati

Barrare questa casella se sono acclusi fogli supplementari o allegati; indicare il numero totale dei fogli e degli allegati:

933

Trattato di Singapore sul diritto dei marchi RU 2009

Modello del modulo internazionale n. 4

Richiesta d’iscrizione di cambiamento di titolare relativa a registrazioni di marchi o domande di registrazione di marchi presentata all’ufficio di _____________

Spazio riservato all’ufficio

Numero di riferimento del titolare o del depositante31:_____________________ Numero di riferimento del rappresentante31:_____________________________

1. Richiesta d’iscrizione

Con la presente si richiede l’iscrizione del cambiamento di titolare indicato qui di seguito.

2. Registrazione(i) o domanda(e) considerate

La presente richiesta si riferisce alle seguenti registrazioni o domande:

2.1 Numero delle registrazioni:

2.2 Numero delle domande32:

2.3 Se lo spazio previsto nel punto 2.1 o 2.2 non è sufficiente, barrare

questa casella e fornire le indicazioni su un foglio supplementare.

3. Prodotti o servizi interessati dal cambiamento

3.1 Barrare questa casella se il cambiamento interessa tutti i prodotti o

servizi elencati nelle domande o registrazioni menzionate nella rubrica 2.

31 Indicare eventualmente il numero di riferimento attribuito dal titolare o dal depositante o il numero di riferimento attribuito dal mandatario alla presente richiesta. 32 Se la domanda non ha ancora un numero o se il depositante o il suo rappresentante non ne sono a conoscenza, è possibile designare la domanda nel modo seguente: i) con l’indicazione del numero provvisorio attribuito, all’occorrenza dall’ufficio, o ii) fornendo una copia della domanda, o iii) fornendo una rappresentazione del marchio accompagnata dall’indicazione della data in cui, a conoscenza del depositante o del suo rappresentante, l’ufficio ha ricevuto la domanda e da un numero di identificazione attribuito alla domanda dal depositante o dal suo rappresentante.

934

Trattato di Singapore sul diritto dei marchi RU 2009

(Modulo n. 4, pag. 2)

3.2 Barrare questa casella se la rubrica 2 menziona una sola domanda o

una sola registrazione e se solo alcuni dei prodotti o dei servizi elencati in questa domanda o in questa registrazione sono interessati dal cambiamento e indicare i prodotti o i servizi che devono apparire nella domanda o nella registrazione del nuovo titolare (in tal caso i prodotti o i servizi non menzionati rimarranno nella domanda o nella registrazione del depositante o del titolare):

3.3 Barrare questa casella se la rubrica 2 menziona più domande o

registrazioni e se, per almeno una di queste domande o registrazioni, il cambiamento non riguarda la totalità dei prodotti o dei servizi elencati. In tal caso, indicare su un foglio supplementare, separatamen- te per ogni domanda o registrazione, se il cambiamento riguarda la totalità dei prodotti o dei servizi o solamente qualcuno di essi. Per le domande o le registrazioni nelle quali sono interessati dal cambiamento solamente alcuni prodotti o servizi, procedere come per il punto 3.2.

4. Base del cambiamento di titolare

4.1 Il cambiamento di titolare risulta da un contratto.

Si allega uno dei seguenti documenti:

4.1.1 una copia del contratto certificato conforme all’originale.

4.1.2 un estratto del contratto certificato conforme all’originale.

4.1.3 un certificato di cessione.

4.1.4 un documento di cessione.

4.2 Il cambiamento di titolare è il risultato di una fusione.

Si allega una copia certificata conforme all’originale del seguente docu- mento, quale prova della fusione:

4.2.1 un estratto del registro di commercio.

4.2.2 altro documento rilasciato dall’autorità competente.

4.3 Il cambiamento di titolare non risulta né da un contratto né da una

fusione.

4.3.1 Si allega una copia, certificata conforme all’originale di un documento

che apporta la prova del cambiamento.

935

Trattato di Singapore sul diritto dei marchi RU 2009

(Modulo n. 4, pag. 3)

5. Titolare(i) o depositante(i)

5.1 Se il titolare o il depositante è una persona fisica,

a) il cognome o nome principale33: b) il nome(i) o nome(i) secondario(i) 33:

5.2 Se il titolare o il depositante è una persona giuridica, la denominazione

ufficiale completa:

5.3 Indirizzo (compresi il codice d’avviamento postale e il Paese):

Numero(i) di telefono Numero(i) di telefax: (prefisso compreso) (prefisso compreso) Indirizzo elettronico:

5.4 Barrare questa casella se il cambiamento interessa più titolari o

depositanti; in tal caso, redigerne l’elenco su un foglio supplementare e fornire per ognuno di essi, le indicazioni richieste nei punti 5.1 o 5.2 e 5.3.

5.5 Barrare questa casella se il titolare o il depositante, o uno dei titolari o

uno dei depositanti ha cambiato il nome o l’indirizzo senza domandare l’iscrizione di tale cambiamento, e allegare un documento che dimostri che la persona che ha trasferito la titolarità e il titolare o il depositante sono la stessa persona.

6. Rappresentante del titolare o del depositante

6.1 Nome:

6.2 Indirizzo (compresi il codice d’avviamento postale e il Paese):

Numero(i) di telefono Numero(i) di telefax: (prefisso compreso) (prefisso compreso) Indirizzo elettronico:

6.3 Numero d’ordine della procura34:

33 I nomi da indicare nelle lettere a) e b) sono quelli che figurano nelle domande alle quali si riferisce la presente richiesta o che sono iscritti per quanto riguarda le registrazioni alle quali si riferisce la presente richiesta. 34 Non indicare nulla se alla procura non è ancora stato attribuito un numero d’ordine o se il titolare o il depositante o il suo rappresentante non ne sono a conoscenza.

936

Trattato di Singapore sul diritto dei marchi RU 2009

(Modulo n. 4, pag. 4)

7. Domicilio eletto del titolare o del depositante

8. Nuovo(i) proprietario(i)

8.1 Se il nuovo proprietario è una persona fisica,

a) il cognome o il nome principale35: b) il nome(i) o il nome(i) secondario(i) 35:

8.2 Se il nuovo proprietario è una persona giuridica, la denominazione ufficiale

completa:

8.3 Indirizzo (compressi il codice d’avviamento postale e il Paese):

Numero(i) di telefono Numero(i) di telefax: (prefisso compreso) (prefisso compreso) Indirizzo elettronico:

8.4 Stato del quale è cittadino il nuovo proprietario:

Stato del domicilio: Stato dello stabilimento36:

8.5 Se il nuovo proprietario è una persona giuridica indicare

– la forma giuridica di tale persona giuridica: – lo Stato e, se del caso, l’unità territoriale di questo Stato, la cui legisla- zione è servita di base per la costituzione di detta persona giuridica:

8.6 Barrare questa casella se vi sono più nuovi proprietari; in tal caso,

redigerne l’elenco su un foglio supplementare, e fornire per ciascuno di essi le indicazioni richieste nei punti 8.1 o 8.2, 8.3, 8.4 e 8.537.

9. Rappresentante del nuovo proprietario

9.1 Il nuovo proprietario non è rappresentato.

9.2 Il nuovo proprietario è rappresentato.

9.2.1 Identità del rappresentante

35 I nomi da indicare nelle lettere a) e b) sono sia i nomi completi del nuovo proprietario che i nomi usati abitualmente da quest’ultimo. 36 Per «stabilimento» s’intende uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio. 37 Se l’elenco che figura sul foglio supplementare indica più nuovi proprietari con indirizzi differenti ma senza rappresentante, l’indirizzo da usare per la corrispondenza dev’essere sottolineato sul foglio supplementare.

937

Trattato di Singapore sul diritto dei marchi RU 2009

(Modulo n. 4, pag. 5)

9.2.1.1 Nome:
9.2.1.2 Indirizzo (compresi il codice d’avviamento postale e il Paese):

Numero(i) di telefono Numero(i) di telefax: (prefisso compreso) (prefisso compreso) Indirizzo elettronico:

9.2.2 La procura è già stata trasmessa all’ufficio

numero d’ordine _______ 38

9.2.3 La procura è allegata.

9.2.4 La procura verrà trasmessa ad una data ulteriore.

9.2.5 La procura non è necessaria.

10. Domicilio eletto del nuovo proprietario39

11. Firma o sigillo

11.1 Nome della persona fisica che firma o di cui è utilizzato il sigillo:

11.2 Barrare la casella appropriata a seconda che la firma è apposta o il sigillo è utilizzato da parte e per conto del:

11.2.1 titolare o depositante.

11.2.2 nuovo proprietario.

11.2.3 rappresentante.

11.3 Data della firma o dell’apposizione del sigillo:

11.4 Firma o sigillo:

38 Non indicare nulla se non è stato o non è ancora stato attribuito un numero d’ordine alla procura o se il nuovo proprietario o il rappresentante non ne sono ancora a conoscenza. 39 Il domicilio eletto dev’essere indicato nello spazio riservato a questo scopo sotto il titolo della rubrica 10 se il nuovo proprietario o, se vi sono più nuovi proprietari, la totalità dei nuovi proprietari non ha né domicilio né stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio sul territorio della Parte contraente il cui l’ufficio è l’ufficio menzionato nella pri- ma pagina della presente richiesta, a meno che un rappresentante non sia indicato nella rubrica 9.

938

Trattato di Singapore sul diritto dei marchi RU 2009

(Modulo n. 4, pag. 6)

12. Tassa

12.1 Valuta e ammontare della tassa pagata in relazione alla presente richiesta di cambiamento del titolare:

12.2 Modo di pagamento:

13. Fogli supplementari e allegati

Barrare questa casella se sono acclusi fogli supplementari o allegati e indicare il numero totale dei fogli e degli allegati:

939

Trattato di Singapore sul diritto dei marchi RU 2009

Modello del modulo internazionale n. 5

Certificato di cessione relativo a registrazioni di marchi o a domande di registrazione di marchi presentato all’ufficio di _____________

Spazio riservato all’ufficio

1. Certificazione

I sottoscritti cedenti e cessionari certificano che la titolarità delle registrazioni o delle domande indicate qui di seguito è stata ceduta per contratto.

2. Registrazione(i) e/o domanda(e) considerate

Il presente certificato si riferisce alla cessione delle seguenti registrazioni o domande:

2.1 Numero delle registrazioni:

2.2 Numero delle domande40:

2.3 Barrare questa casella se lo spazio previsto nel punto 2.1 o 2.2 non è

sufficiente e fornire le indicazioni su un foglio supplementare.

3. Prodotti o servizi interessati dalla cessione

3.1 Barrare questa casella se lo spazio previsto nel punto 2.1 o 2.2 non è

Barrare questa casella se la cessione interessa tutti i prodotti o servizi elencati nelle domande o registrazioni menzionate nella rubrica 2.

3.2 Barrare questa casella se la rubrica 2 menziona una sola domanda o

registrazione e se solamente alcuni dei prodotti o dei servizi elencati in questa domanda o in questa registrazione sono interessati dalla cessione e indicare i prodotti o i servizi interessati dalla cessione:

40 Se la domanda non ha ancora un numero o se il cedente o il suo rappresentante non ne sono a conoscenza, è possibile designare la domanda nel modo seguente: i) con l’indicazione del numero provvisorio attribuito, all’occorrenza dall’ufficio, o ii) fornendo una copia della domanda, o iii) fornendo una rappresentazione del marchio accompagnata dall’indicazione della data in cui, a conoscenza del depositante o del suo rappresentante, l’ufficio ha ricevuto la domanda e da un numero di identificazione attribuito alla domanda dal depositante o dal suo rappresentante.

940

Trattato di Singapore sul diritto dei marchi RU 2009

(Modulo n. 5, pag. 2)

3.3 Barrare questa casella se la rubrica 2 menziona più domande o

registrazioni e se, per almeno una di queste domande o registrazioni, la cessione non ha interessato la totalità dei prodotti o dei servizi elencati. In tal caso, indicare su di un foglio supplementare, separatamente per ogni domanda o registrazione, se la cessione ha interessato la totalità dei prodotti o servizi oppure, unicamente qualcuno di essi. Per le domande o registrazioni nelle quali solamente alcuni prodotti o servizi sono stati interessati dalla cessione, procedere come per il punto 3.2.

4. Cedente(i)

4.1 Se il cedente è una persona fisica,

a) il relativo cognome o nome principale41: b) il nome(i) o il nome(i) secondario(i)41:

4.2 Se il cedente è una persona giuridica, la denominazione ufficiale completa

di tale persona:

4.3 Indirizzo (compresi il codice d’avviamento postale e il Paese):

Numero(i) di telefono Numero(i) di telefax: (prefisso compreso) (prefisso compreso) Indirizzo elettronico:

4.4 Barrare questa casella in caso di più cedenti; in tal caso, redigerne

l’elenco su un foglio supplementare e fornire per ciascuno di essi, le indicazioni richieste nei punti 4.1 o 4.2 e 4.3.

5. Cessionario

5.1 Se il cessionario è una persona fisica,

a) il relativo cognome o nome principale42: b) il nome(i) o il nome(i) secondario(i)42:

5.2 Se il cessionario è una persona giuridica, la denominazione ufficiale

completa:

41 Il nomi da indicare nelle lettere a) e b) sono quelli che erano indicati nelle domande alle quali si riferisce il presente certificato o che sono iscritti per quanto riguarda le registrazioni alle quali si riferisce detto certificato. 42 I nomi da indicare nelle lettere a) e b) devono essere i nomi completi del cessionario o i nomi usati d’abitudine da quest’ultimo.

941

Trattato di Singapore sul diritto dei marchi RU 2009

(Modulo n. 5, pag. 3)

5.3 Indirizzo (compresi il codice d’avviamento postale e il Paese):

Numero(i) di telefono Numero(i) di telefax: (prefisso compreso) (prefisso compreso) Indirizzo elettronico:

5.4 Barrare questa casella se vi sono più cedenti; in tal caso, redigerne

l’elenco su un foglio supplementare e fornire per ciascuno di essi le indicazioni richieste nei punti 5.1 o 5.2 e 5.3.

6. Firme o sigilli

6.1 Firma(e) o sigillo(i) del o dei cedenti

6.1.1 Nome della o delle persone fisiche che firmano o delle quali vengono usati

i sigilli:

6.1.2 Data della firma o dell’apposizione del o dei sigilli:

6.1.3 Firma(e) o sigillo(i)

6.2 Firma(e) o sigillo(i) del o dei cessionari

6.2.1 Nome della o delle persone fisiche che firmano o di cui sono usati i sigilli:

6.2.2 Data della firma o dell’apposizione del o dei sigilli):

6.2.3 Firma(e) o sigillo(i):

7. Fogli supplementari e allegati

Barrare questa casella se si accludono fogli supplementari o allegati e indicare il numero totale dei fogli e degli allegati:

942

Trattato di Singapore sul diritto dei marchi RU 2009

Modello del modulo internazionale n. 6

Documento di cessione relativo a registrazioni di marchi o a domande di registrazione di marchi presentato all’ufficio di _____________

Spazio riservato all’ufficio

1. Dichiarazione di cessione

Il cedente(i) sottoscritto(i) cede (cedono) al (ai) cessionario(i) la titolarità delle registrazioni o delle domande indicate qui di seguito.

2. Registrazione(i) o domanda(e) considerate

Il presente documento si riferisce alla cessione delle seguenti registrazioni o domande:

2.1 Numero delle registrazioni:

2.2 Numero delle domande43:

2.3 Se lo spazio previsto nel punto 2.1 o 2.2 non è sufficiente, barrare questa

casella e fornire le indicazioni su un foglio supplementare.

3. Prodotti o servizi interessati dalla cessione

3.1 Barrare questa casella se la cessione interessa tutti i prodotti o servizi

elencati nelle domande o registrazioni menzionate nella rubrica 2.

3.2 Barrare questa casella se la rubrica 2 menziona una sola domanda o

registrazione e se la cessione riguarda solamente alcuni dei prodotti o dei servizi elencati in questa domanda o in questa registrazione e indicare i prodotti o i servizi che sono interessati dalla cessione:

43 Se la domanda non ha ancora un numero o se il cedente o il suo rappresentante non ne sono a conoscenza, è possibile designare la domanda nel modo seguente: i) con l’indicazione del numero provvisorio attribuito, all’occorrenza dall’ufficio, o ii) fornendo una copia della domanda, o iii) fornendo una rappresentazione del marchio accompagnata dall’indicazione della data in cui, a conoscenza del cedente o del suo rappresentante, l’ufficio ha ricevuto la domanda e da un numero di identificazione attribuito alla domanda dal cedente o dal suo rappresentante.

943

Trattato di Singapore sul diritto dei marchi RU 2009

(Modulo n. 6, pag. 2)

3.3 Barrare questa casella se nella rubrica 2 sono menzionate più domande

o registrazioni e se, per almeno una di queste domande o registrazioni, la cessione non riguarda la totalità dei prodotti o dei servizi elencati. In tal caso, indicare su un foglio supplementare, per ogni domanda o registrazione separatamente, se la cessione interessa la totalità dei prodotti o servizi, oppure unicamente qualcuno di essi. Per le domande o registrazioni nelle quali solamente alcuni prodotti o servizi sono interessati dalla cessione, procedere come per il punto 3.2.

4. Cedente(i)

4.1 Se il cedente è una persona fisica,

a) il cognome o nome principale44: b) il nome(i) o il nome(i) secondario(i)44:

4.2 Se il cedente è una persona giuridica, la denominazione ufficiale completa:

4.3 Indirizzo (compresi il codice d’avviamento postale e il Paese):

Numero(i) di telefono Numero(i) di telefax: (prefisso compreso) (prefisso compreso) Indirizzo elettronico:

4.4 Barrare questa casella in caso di più cedenti; in tal caso, redigerne

l’elenco su un foglio supplementare e fornire per ciascuno di essi, le indicazioni richieste nei punti 4.1 o 4.2 e 4.3.

5. Cessionario

5.1 Se il cessionario è una persona fisica,

a) il cognome o nome principale45: b) il nome(i) o il nome(i) secondario(i)45:

5.2 Se il cessionario è una persona giuridica, la denominazione ufficiale

completa:

44 I nomi da indicare nelle lettere a) e b) sono quelli che figurano nelle domande alle quali si riferisce il presente documento o che sono iscritti nelle registrazioni alle quali si riferisce il presente documento. 45 I nomi da indicare nelle lettere a) e b) sono i nomi completi del cessionario o i nomi usati d’abitudine da quest’ultimo.

944

Trattato di Singapore sul diritto dei marchi RU 2009

(Modulo n. 6, pag. 3)

5.3 Indirizzo (compresi il codice d’avviamento postale e il Paese):

Numero(i) di telefono Numero(i) di telefax: (prefisso compreso) (prefisso compreso) Indirizzo elettronico:

5.4 Barrare questa casella in caso di pluralità di cessionari; in tal caso,

redigerne l’elenco su un foglio supplementare e fornire per ciascuno di essi le indicazioni richieste nei punti 5.1 o 5.2 e 5.3.

6. Indicazioni ulteriori (si veda qui di seguito l’allegato del presente

modulo) (La comunicazione di una o l’altra di queste indicazioni è facoltativa ai fini dell’iscrizione del cambiamento di titolare) Barrare questa casella se si utilizza l’allegato.

7. Firme o sigilli

7.1 Firma(e) o sigillo(i) del o dei cedenti

7.1.1 Nome della o delle persone fisiche che firmano o delle quali vengono usati

i sigilli:

7.1.2 Data della firma o dell’apposizione del o dei sigilli:

7.1.3 Firma(e) o sigillo(i):

7.2 Firma(e) o sigillo(i) del o dei cessionari

7.2.1 Nome della o delle persone fisiche che firmano o delle quali vengono usati

i sigilli:

7.2.2 Data della firma o dell’apposizione del o dei sigilli:

7.2.3 Firma(e) o sigillo(i):

8. Fogli supplementari e allegati

Barrare questa casella se si allegano fogli supplementari o allegati e indicare il numero totale dei fogli e degli allegati: Barrare questa casella se si acclude un allegato e indicare il numero delle pagine dell’allegato e il numero degli eventuali fogli supplemen- tari che accompagnano l’allegato:

945

Trattato di Singapore sul diritto dei marchi RU 2009

Allegato del modulo n. 6

Indicazioni ulteriori relative al documento di cessione (rubrica 6) A. Cessione dell’avviamento o dell’impresa a) Barrare questa casella se la cessione è effettuata con l’impresa o con il relativo avviamento per tutti i prodotti o servizi elencati nella domanda o nella registrazione menzionata nella rubrica 2 del documento di cessione. b) Barrare questa casella, se la rubrica 2 del documento di cessione menziona una sola domanda o una sola registrazione, e se la cessione è effettuata con l’impresa o con il relativo avviamento solamente per alcuni dei prodotti o servizi elencati in tale domanda o registrazione e indicare i prodotti o i servizi per i quali la cessione comprende l’impresa e l’avviamento relativo. c) Barrare questa casella se la rubrica 2 del documento di cessione menziona più domande o registrazioni e se, per almeno una di queste, la cessione è effettuata con l’impresa o con il relativo avviamento per una parte dei prodotti o servizi elencati. In tal caso, indicare su di un foglio supplementa- re, separatamente per ogni domanda o registrazione, se la cessione è effet- tuata con l’impresa o il relativo avviamento per la totalità dei prodotti o servizi o solamente per alcuni di questi. Trattandosi di domande o registra- zioni per le quali la cessione è effettuata con l’impresa o con il relativo avviamento solamente per alcuni dei prodotti o servizi, procedere come per il punto b).

B. Cessione di diritti risultanti dall’uso I diritti risultanti dall’uso del marchio vengono ceduti a) per tutte le registrazioni e per tutte le domande b) solo per le seguenti registrazioni o domande:

C. Cessione del diritto ad iniziare un’azione giudiziaria Il cessionario ha il diritto di procedere in giudizio per ogni violazione commes- sa precedentemente.

D. Contropartita a) La cessione è effettuata contro somma di denaro ricevuta. b) La cessione è effettuata a mezzo di una somma di denaro e di ogni altra valida contropartita. c) Il cedente conferma di aver ricevuto la contropartita sopra citata.

946

Trattato di Singapore sul diritto dei marchi RU 2009

(Allegato del modulo n. 6, pag. 2)

E. Data effettiva della cessione a) La cessione è valida alla data della firma del presente documento di cessione. b) La cessione è valida a decorrere dalla data seguente:

947

Trattato di Singapore sul diritto dei marchi RU 2009

Modello del modulo internazionale n. 7

Richiesta di correzione di errori in registrazioni di marchi o in domande di registrazione di marchi presentato all’ufficio di _____________

Spazio riservato all’ufficio

Numero di riferimento del titolare o del depositante46:___________________ Numero di riferimento del rappresentante46:___________________________

1. Richiesta di correzione

Con la presente richiesta si domanda di procedere alle correzioni indicate qui di seguito.

2. Registrazione(i) o domanda(e) considerate

La presente richiesta si riferisce alle seguenti registrazioni o domande:

2.1 Numeri delle registrazioni:

2.2 Numeri delle domande47:

2.3 Se lo spazio previsto nel punto 2.1 o 2.2 non è sufficiente, barrare

questa casella e fornire le indicazioni su un foglio supplementare.

46 Indicare eventualmente il numero di riferimento attribuito dal titolare o dal depositante o il numero di riferimento attribuito dal mandatario alla presente richiesta. 47 Se una domanda non ha ancora un numero o se il depositante o il suo rappresentante non ne sono a conoscenza, è possibile designare la domanda nel modo seguente: i) con l’indicazione del numero provvisorio attribuito, all’occorrenza dall’ufficio, o ii) fornendo una copia della domanda, o iii) fornendo una rappresentazione del marchio accompagnata dall’indicazione della data in cui, a conoscenza del depositante o del suo rappresentante, l’ufficio ha ricevuto la domanda e da un numero di identificazione attribuito alla domanda dal depositante o dal suo rappresentante.

948

Trattato di Singapore sul diritto dei marchi RU 2009

(Modulo n. 7, pag. 2)

3. Titolare(i) o depositante(i)

3.1 Se il titolare o il depositante è una persona fisica,

a) il cognome o nome principale48: b) il nome(i) o nome(i) secondario(i)48: 3.2 Se il titolare o il depositante sono persone giuridiche, la loro denominazio- ne ufficiale completa:

3.3 Indirizzo (compresi il codice d’avviamento postale e il Paese):

Numero(i) di telefono Numero(i) di telefax: (prefisso compreso) (prefisso compreso) Indirizzo elettronico:

3.4 Barrare questa casella in caso di più titolari o depositanti; in tal caso,

redigerne l’elenco su un foglio supplementare e fornire per ciascuno di essi le indicazioni richieste nei punti 3.1 o 3.2 e 3.3.

4. Rappresentante

4.1 Nome:

4.2 Indirizzo (compresi il codice d’avviamento postale e il Paese):

Numero(i) di telefono Numero(i) di telefax: (prefisso compreso) (prefisso compreso) Indirizzo elettronico:

4.3 Numero d’ordine della procura49:

5. Domicilio eletto

6. Indicazione degli errori e delle correzioni

6.1 Elementi da correggere:

Elementi corretti:

6.2 Barrare questa casella se lo spazio soprastante previsto non è

sufficiente; in tal caso indicare gli elementi da correggere e quelli corretti su un foglio supplementare.

48 I nomi da indicare nelle lettere a) e b) sono quelli che figurano nelle domande o sono iscritti nelle registrazioni, alle quali si riferisce la presente richiesta. 49 Non indicare nulla se alla procura non è ancora stato attribuito un numero d’ordine o se tale numero non è ancora noto al titolare o al depositante o al suo rappresentante.

949

Trattato di Singapore sul diritto dei marchi RU 2009

(Modulo n. 7, pag. 3)

7. Firma o sigillo

7.1 Nome della persona fisica che firma o di cui viene usato il sigillo:

7.2 Barrare la casella appropriata a seconda che la firma sia apposta, o il sigillo sia usato dal o a nome del:

7.2.1 titolare o depositante.

7.2.2 rappresentante.

7.3 Data della firma o dell’apposizione del sigillo:

7.4 Firma o sigillo:

8. Tassa

8.1 Valuta e ammontare della tassa pagata con riferimento alla presente

richiesta di correzione:

8.2 Modo di pagamento:

9. Fogli supplementari e allegati

Barrare questa casella se sono acclusi fogli supplementari o allegati e indicare il numero totale di tali fogli e allegati:

950

Trattato di Singapore sul diritto dei marchi RU 2009

Modello del modulo internazionale n. 8

Richiesta di rinnovo di una registrazione presentato all’ufficio di _____________

Spazio riservato all’ufficio

Numero di riferimento del titolare50: Numero di riferimento del rappresentante50:

1. Domanda di rinnovo

La presente richiesta di rinnovo si riferisce alla registrazione indicata qui di seguito.

2. Registrazione considerata

2.1 Numero della registrazione:

2.2 Data di deposito della domanda che ha dato luogo alla registrazione:

Data della registrazione:

3. Titolare(i)

3.1 Si il titolare è una persona fisica,

a) il cognome o nome principale di tale persona51: b) il nome(i) o nome(i) secondario(i)51:

3.2 Se il titolare è una persona giuridica, la denominazione ufficiale completa:

3.3 Indirizzo (compresi il codice d’avviamento postale e il Paese):

Numero(i) di telefono Numero(i) di telefax: (prefisso compreso) (prefisso compreso) Indirizzo elettronico:

50 Indicare eventualmente il numero di riferimento attribuito dal titolare o il numero di riferimento attribuito dal rappresentante alla presente richiesta di rinnovo. 51 I nomi da indicare nelle lettere a) e b) sono quelli iscritti per quanto riguarda la registrazione alla quale si riferisce la presente richiesta.

951

Trattato di Singapore sul diritto dei marchi RU 2009

(Modulo n. 8, pag. 2)

3.4 Barrare questa casella se vi sono più titolari; in tal caso, redigerne

l’elenco su un foglio supplementare e fornire per ciascuno di essi le indicazioni richieste nei punti 3.1 o 3.2 e 3.3.

4. Rappresentante del titolare

4.1 Nome:

4.2 Indirizzo (compresi il codice d’avviamento postale e il Paese):

Numero(i) di telefono Numero(i) di telefax: (prefisso compreso) (prefisso compreso) Indirizzo elettronico:

4.3 Numero d’ordine della procura52:

5. Domicilio eletto del titolare

6. Prodotti o servizi53

6.1 Il rinnovo è richiesto per tutti i prodotti o servizi ai quali si riferisce la registrazione.

6.2 Il rinnovo è richiesto unicamente per i seguenti prodotti o servizi ai

quali si riferisce la registrazione54:

6.3 Il rinnovo è richiesto per tutti i prodotti o servizi ai quali si riferisce la registrazione, ad eccezione dei seguenti55:

6.4 Barrare questa casella se lo spazio previsto non è sufficiente e utilizza-

re un foglio supplementare.

52 Lasciare libera questa casella se alla procura non è ancora stato attribuito un numero d’ordine o se il titolare o il rappresentante non ne sono ancora a conoscenza.

53 Barrare solo una caselle 6.1, 6.2 o 6.3.

54 La lista dei prodotti o servizi per i quali viene richiesto il rinnovo dev’essere presentata nello stesso modo in cui figura nella registrazione (prodotti o servizi raggruppati secondo le classi della classificazione di Nizza, iniziando con l’indicazione del numero della classe corrispondente e presentati nell’ordine delle classi di tale classificazione, qualora appartengano a più di una classe). 55 I prodotti o servizi per i quali non è richiesto il rinnovo devono essere raggruppati, se appartengono a più classi della classificazione di Nizza, secondo le classi di tale classificazione, iniziando con l’indicazione del numero della classe corrispondente e devono essere presentati secondo l’ordine delle classi di detta classificazione.

952

Trattato di Singapore sul diritto dei marchi RU 2009

(Modulo n. 8, pag. 3)

7. Persona, diversa dal titolare o dal rappresentante del titolare,

la quale deposita la presente richiesta di rinnovo56 Barrare questa casella se la presente richiesta di rinnovo viene deposi- tata da una persona diversa dal titolare o dal rappresentante del titolare.

7.1 Se la persona è una persona fisica

a) il cognome o nome principale di tale persona b) il nome(i) o nome(i) secondario(i)

7.2 Se la persona è una persona giuridica, la denominazione completa ufficiale

7.3 Indirizzo (compresi il codice d’avviamento postale e il Paese):

Numero(i) di telefono Numero(i) di telefax: (prefisso compreso) (prefisso compreso) Indirizzo elettronico:

8. Firma o sigillo

8.1 Nome della persona fisica che firma o di cui viene usato il sigillo:

8.2 Barrare la casella appropriata a seconda che la firma sia apposta o che il

sigillo sia usato dal o a nome del:

8.2.1 titolare.

8.2.2 rappresentante del titolare.

8.2.3 persona di cui al punto 7.

8.3 Data della firma o dell’apposizione del sigillo:

8.4 Firma o sigillo:

56 Una persona che non è il titolare o il rappresentante del titolare può depositare una richie- sta di rinnovo solamente se la Parte contraente interessata vi acconsente Di conseguenza, il presente punto non può essere completato se la Parte contraente, il cui ufficio è l’ufficio indicato alla prima pagina della presente richiesta di rinnovo, non acconsente che una ri- chiesta di rinnovo sia depositata da una persona diversa dal titolare o dal rappresentante del titolare.

953

Trattato di Singapore sul diritto dei marchi RU 2009

(Modulo n. 8, pag. 4)

9. Tassa

9.1 Valuta e ammontare della tassa pagata con riferimento alla presente richie-

sta di rinnovo:

9.2 Modo di pagamento:

10. Fogli supplementari

Barrare questa casella se sono acclusi dei fogli supplementari e indica- re il numero totale di tali fogli:

954

Trattato di Singapore sul diritto dei marchi RU 2009

Modello del modulo internazionale n. 9

Richiesta d’iscrizione di una licenza relativa a uno o più marchi registrati o oggetto di una domanda di registrazione, presentata all’ufficio di _____________

Spazio riservato all’ufficio

Riferimento del titolare/depositante o del licenziatario57: ________________ Riferimento del rappresentante del titolare/depositante:__________________ Riferimento del rappresentante del licenziatario57:______________________

1. Richiesta

La presente richiesta si riferisce all’iscrizione del fatto che il marchio o i marchi cui si riferiscono le registrazioni o le domande indicatevi sono oggetto di una licenza.

2. Registrazioni o domande considerate

La presente richiesta si riferisce alle seguenti registrazioni o domande:

2.1 Numeri delle registrazioni o delle domande:

2.2 Se lo spazio previsto nel punto 2.1 non è sufficiente, barrare questa

casella e fornire le indicazioni su un foglio supplementare.

3. Titolare(i)/depositante(i)

3.1 Se il titolare/depositante è una persona fisica,

a) il cognome o nome principale di tale persona58: b) il nome(i) o il nome(i) secondario(i)58:

57 Indicare eventualmente il riferimento attribuito dal titolare, dal depositante o dal licenzia- tario e il riferimento attribuito dal rappresentante dell’uno o dell’altro alla presente richiesta. 58 I nomi da indicare nelle lettere a) e b) sono quelli iscritti negli incarti dell’ufficio per quanto riguarda il titolare/depositante delle registrazioni/domande alle quali si riferisce la presente richiesta.

955

Trattato di Singapore sul diritto dei marchi RU 2009

(Modulo n. 9, pag. 2)

3.2 Se il titolare/depositante è una persona giuridica,

a) la denominazione ufficiale completa: b) la forma giuridica di tale persona: c) lo Stato e, se del caso, l’unità territoriale di tale Stato la cui legislazione è servita di base per la costituzione della persona giuridica:

3.3 Indirizzo (compresi il codice d’avviamento postale e il Paese):

Numero(i) di telefono59: Numero(i) di telefax59: (prefisso compreso) (prefisso compreso) Indirizzo elettronico:

3.4 Barrare questa casella se vi sono più titolari; in tal caso, redigerne

l’elenco su un foglio supplementare e fornire per ciascuno di essi le indicazioni richieste nei punti 3.1 o 3.2 e 3.3.

4. Rappresentante del (dei) titolare(i)/depositante(i)

4.1 Nome:

4.2 Indirizzo (compresi il codice d’avviamento postale e il Paese):

Numero(i) di telefono59: Numero(i) di telefax59: (prefisso compreso) (prefisso compreso) Indirizzo elettronico:

4.3 Se del caso, numero d’iscrizione presso l’ufficio:

4.4 Numero attribuito alla procura60:

5. Domicilio eletto del (dei) titolare(i)/depositante(i)61

59 Anche se l’ufficio sceglie di richiedere tali indicazioni, il titolare/depositante o il suo rappresentante può non fornirle. Se le indicazioni vengono fornite, devono comprendere il prefisso nazionale (se del caso) e il prefisso regionale. 60 Non indicare nulla se alla procura non è ancora stato attribuito un numero o se il titolare o il depositante o il suo rappresentante non ne sono a conoscenza. 61 In applicazione delle disposizioni dell’articolo 4.2)b), un domicilio eletto dev’essere indicato nello spazio riservato a questo scopo sotto il titolo della rubrica 5 se il titolare o il depositante non ha, o non ha indicato, né domicilio né stabilimento industriale o commer- ciale effettivo e serio sul territorio della Parte contraente il cui l’ufficio è l’ufficio men- zionato alla prima pagina della presente richiesta, a meno che un rappresentante non sia indicato nella rubrica 4.

956

Trattato di Singapore sul diritto dei marchi RU 2009

(Modulo n. 9, pag. 3)

6. Licenziatario

6.1 Se il licenziatario è una persona fisica,

a) il cognome o nome principale di tale persona: b) il nome(i) o il nome(i) secondario(i) di tale persona:

6.2 Se il licenziatario è una persona giuridica,

a) la denominazione ufficiale completa: b) la forma giuridica di tale persona: c) lo Stato e, se del caso, l’unità territoriale di tale Stato la cui legislazione è servita di base per la costituzione della persona giuridica:

6.3 Indirizzo (compresi il codice d’avviamento postale e il Paese):

Numero(i) di telefono62: Numero(i) di telefax62: (prefisso compreso) (prefisso compreso) Indirizzo elettronico:

6.4 Stato di cui è cittadino il licenziatario:

6.5 Stato in cui è domiciliato il licenziatario:

6.6 Stato in cui il licenziatario ha uno stabilimento industriale o commerciale

effettivo e serio:

6.7 Barrare questa casella se vi sono più titolari di licenza; in tal caso,

redigerne l’elenco su un foglio supplementare e fornire per ciascuno di essi le indicazioni richieste nei punti 6.1 a 6.6.

7. Rappresentante del licenziatario

7.1 Nome:

7.2 Indirizzo (compresi il codice d’avviamento postale e il Paese)

Numero(i) di telefono62: Numero(i) di telefax62: (prefisso compreso) (prefisso compreso) Indirizzo elettronico:

62 Anche se l’ufficio sceglie di richiedere tali indicazioni, il licenziatario o il suo rappresen- tante può non fornirle. Se le indicazioni vengono fornite, devono comprendere il prefisso nazionale (se del caso) e il prefisso regionale.

957

Trattato di Singapore sul diritto dei marchi RU 2009

(Modulo n. 9, pag. 4)

7.3 Se del caso, numero d’iscrizione presso l’ufficio:

7.4 Numero attribuito alla procura63:

8. Domicilio eletto del licenziatario64

9. Prodotti o servizi per i quali è concessa la licenza65

9.1 La licenza è concessa per l’insieme dei prodotti o servizi elencati nelle

registrazioni o nelle domande menzionate nella rubrica 2.

9.2 La rubrica 2 menziona un’unica registrazione o un’unica domanda e la

licenza è concessa solo per una parte dei prodotti o servizi elencati in tale registrazione o tale domanda. La licenza si riferisce ai prodotti o ai servizi seguenti:

9.3 La rubrica 2 menziona più registrazioni o domande e per almeno una di

queste domande o registrazioni la licenza non si riferisce alla totalità dei prodotti o dei servizi elencati. In questo caso, indicare su un foglio supplementare, per ogni registrazione o domanda, se la licenza si riferisce alla totalità o a una parte dei prodotti o servizi elencati.

10. Tipo di licenza65

10.1 La licenza concessa è esclusiva.

10.2 La licenza concessa è unica.

10.3 La licenza concessa è non esclusiva.

10.4 La licenza è concessa solo per la parte seguente del territorio cui si

riferisce la registrazione:

11. Durata della licenza

11.1 La licenza ha una durata limitata, è concessa per il periodo

dal ………… al …………

63 Non indicare nulla se alla procura non è ancora stato attribuito un numero o se il licenzia- tario o il suo rappresentante non ne sono a conoscenza. 64 In applicazione delle disposizioni dell’articolo 4.2)b), un domicilio eletto dev’essere indicato nello spazio riservato a questo scopo sotto il titolo della rubrica 8 se il licenziata- rio non ha, o non ha indicato, né domicilio né stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio sul territorio della Parte contraente il cui l’ufficio è l’ufficio menzionato alla prima pagina della presente richiesta, a meno che un rappresentante non sia indicato nella rubrica 7.

65 Barrare le caselle appropriate.

958

Trattato di Singapore sul diritto dei marchi RU 2009

(Modulo n. 9, pag. 5)

11.1.1 La licenza è soggetta a una proroga automatica.

11.2 La licenza è concessa senza limitazione della durata.

12. Firma o sigillo66

12.1 Nome della persona fisica che firma o di cui viene usato il sigillo:

12.2 Barrare la relativa casella a seconda che sia apposta la firma o sia utilizzato il sigillo da parte del o a nome del

12.2.1 titolare o depositante.

12.2.2 licenziatario.

12.2.3 rappresentante.

12.3 Data della firma o dell’apposizione del sigillo:

12.4 Firma o sigillo:

13. Tassa

13.1 Valuta e ammontare della tassa pagata con riferimento alla presente richie-

sta:

13.2 Modo di pagamento:

14. Fogli supplementari

Barrare questa casella se sono acclusi dei fogli supplementari e indica- re il numero totale di tali fogli:

66 Se firmano più persone o se viene apposto il sigillo di più persone, le indicazioni richieste nei punti 12.1 a 12.4 devono essere fornite su un foglio supplementare.

959

Trattato di Singapore sul diritto dei marchi RU 2009

Modello del modulo internazionale n. 10

Dichiarazione di licenza relativa a uno o più marchi registrati o oggetto di una domanda di registrazione, presentata all’ufficio di _____________

Spazio riservato all’ufficio

Riferimento del titolare/depositante o del licenziatario67:_________________ Riferimento del rappresentante del titolare/depositante: _________________ Riferimento del rappresentante del licenziatario67:______________________

1. Dichiarazione

Il o i titolari/depositanti e titolari di licenza dichiarano che le registrazioni e le domande indicate di seguito sono oggetto di una licenza.

2. Registrazioni o domande considerate

La presente dichiarazione si riferisce alle seguenti registrazioni o domande:

2.1 Numeri delle registrazioni o delle domande:

2.2 Se lo spazio previsto nel punto 2.1 non è sufficiente, barrare questa

casella e fornire le indicazioni su un foglio supplementare.

3. Titolare(i)/depositante(i)

3.1 Se il titolare/depositante è una persona fisica,

a) il cognome o nome principale di tale persona68: b) il nome(i) o il nome(i) secondario(i) di tale persona68:

67 Indicare eventualmente il riferimento attribuito dal titolare/depositante o dal licenziatario e il riferimento attribuito dal rappresentante dell’uno o dell’altro alla presente richiesta. 68 I nomi da indicare nelle lettere a) e b) sono quelli iscritti negli incarti dell’ufficio per quanto riguarda il titolare/depositante delle registrazioni/domande alle quali si riferisce la presente richiesta.

960

Trattato di Singapore sul diritto dei marchi RU 2009

(Modulo n. 10, pag. 2)

3.2 Se il titolare/depositante è una persona giuridica,

a) la denominazione ufficiale completa: b) la forma giuridica di tale persona: c) lo Stato e, se del caso, l’unità territoriale di tale Stato la cui legislazione è servita di base per la costituzione della persona giuridica:

3.3 Indirizzo (compresi il codice d’avviamento postale e il Paese):

Numero(i) di telefono69: Numero(i) di telefax69: (prefisso compreso) (prefisso compreso) Indirizzo elettronico:

3.4 Barrare questa casella se vi sono più titolari/depositanti; in tal caso,

redigerne l’elenco su un foglio supplementare e fornire per ciascuno di essi le indicazioni richieste nei punti 3.1 o 3.2 e 3.3.

4. Rappresentante del (dei) titolare(i)/depositante(i)

4.1 Nome:

4.2 Indirizzo (compresi il codice d’avviamento postale e il Paese):

Numero(i) di telefono69: Numero(i) di telefax69: (prefisso compreso) (prefisso compreso) Indirizzo elettronico:

4.3 Se del caso, numero d’iscrizione presso l’ufficio:

4.4 Numero attribuito alla procura:

5. Licenziatario

5.1 Se il licenziatario è una persona fisica,

a) il cognome o nome principale di tale persona: b) il nome(i) o il nome(i) secondario(i) di tale persona:

69 Anche se l’ufficio sceglie di richiedere tali indicazioni, il titolare/depositante o il suo rappresentante può non fornirle. Se le indicazioni vengono fornite, devono comprendere il prefisso nazionale (se del caso) e il prefisso regionale.

961

Trattato di Singapore sul diritto dei marchi RU 2009

(Modulo n. 10, pag. 3)

5.2 Se il licenziatario è una persona giuridica,

a) la denominazione ufficiale completa: b) la forma giuridica di tale persona: c) lo Stato e, se del caso, l’unità territoriale di tale Stato la cui legislazione è servita di base per la costituzione della persona giuridica:

5.3 Indirizzo (compresi il codice d’avviamento postale e il Paese):

Numero(i) di telefono70: Numero(i) di telefax70: (prefisso compreso) (prefisso compreso) Indirizzo elettronico:

5.4 Stato di cui è cittadino il licenziatario:

5.5 Stato in cui è domiciliato il licenziatario:

5.6 Stato in cui il licenziatario ha uno stabilimento industriale o commerciale

effettivo e serio:

5.7 Barrare questa casella se vi sono più titolari di licenza; in tal caso,

redigerne l’elenco su un foglio supplementare e fornire per ciascuno di essi le indicazioni richieste nei punti 5.1 a 5.6.

6. Rappresentante del licenziatario

6.1 Nome:

6.2 Indirizzo (compresi il codice d’avviamento postale e il Paese)

Numero(i) di telefono70: Numero(i) di telefax70: (prefisso compreso) (prefisso compreso) Indirizzo elettronico:

6.3 Se del caso, numero d’iscrizione presso l’ufficio:

6.4 Numero attribuito alla procura71:

70 Anche se l’ufficio sceglie di richiedere tali indicazioni, il licenziatario o il suo rappresen- tante può non fornirle. Se le indicazioni vengono fornite, devono comprendere il prefisso nazionale (se del caso) e il prefisso regionale. 71 Non indicare nulla se alla procura non è ancora stato attribuito un numero o se il licenzia- tario o il suo rappresentante non ne sono a conoscenza.

962

Trattato di Singapore sul diritto dei marchi RU 2009

(Modulo n. 10, pag. 4)

7. Prodotti o servizi per i quali è concessa la licenza72

7.1 La licenza è concessa per l’insieme dei prodotti o servizi elencati nelle

registrazioni o nelle domande menzionate nella rubrica 2.

7.2 La rubrica 2 menziona un’unica registrazione o un’unica domanda e la

licenza è concessa solo per una parte dei prodotti o servizi elencati in tale registrazione o tale domanda. La licenza si riferisce ai prodotti o ai servizi seguenti:

7.3 La rubrica 2 menziona più registrazioni o domande e per almeno una di

queste domande o registrazioni la licenza non si riferisce alla totalità dei prodotti o dei servizi elencati. In questo caso, indicare su un foglio supplementare, per ogni registrazione o domanda, se la licenza si riferisce alla totalità o a una parte dei prodotti o servizi elencati.

8. Tipo di licenza72

8.1 La licenza concessa è esclusiva.

8.2 La licenza concessa è unica.

8.3 La licenza concessa è non esclusiva.

8.4 La licenza è concessa solo per la parte seguente del territorio cui si

riferisce la registrazione:

9. Durata della licenza72

9.1 La licenza ha una durata limitata, è concessa per il periodo

dal ………… al …………..

9.1.1 La licenza è soggetta a una proroga automatica.

9.2 La licenza è concessa senza limitazione della durata.

10. Firma o sigillo73

10.1 Firma(e) o sigillo(i) del o dei titolare(i)/depositante(i):

10.1.1 Nome del titolare/depositante o, se il titolare/depositante è una persona

giuridica, nome della persona che agisce a suo nome:

72 Barrare le caselle appropriate.

73 Se firmano più persone o se viene apposto il sigillo di più persone, le indicazioni richieste nei punti 10.1 a 10.4 devono essere fornite su un foglio supplementare.

963

Trattato di Singapore sul diritto dei marchi RU 2009

(Modulo n. 10, pag. 5)

10.1.2 Data della firma o dell’apposizione del sigillo:

10.1.3 Firma o sigillo:

10.2 Firma(e) o sigillo(i) del o dei licenziatario(i):

10.2.1 Nome del licenziatario o, se il licenziatario è una persona giuridica, nome della persona che agisce a suo nome:

10.2.2 Data della firma o dell’apposizione del sigillo:

10.2.3 Firma o sigillo:

10.3 Firma o sigillo del rappresentante del o dei titolare(i)/depositante(i):

10.3.1 Nome della persona fisica che firma o di cui viene usato il sigillo:

10.3.2 Data della firma o dell’apposizione del sigillo:

10.3.3 Firma o sigillo:

10.4 Firma o sigillo del rappresentante del o dei licenziatario(i):

10.4.1 Nome della persona fisica che firma o di cui viene usato il sigillo:

10.4.2 Data della firma o dell’apposizione del sigillo:

10.4.3 Firma o sigillo:

11. Fogli supplementari

Barrare questa casella se sono acclusi dei fogli supplementari e indica- re il numero totale di tali fogli:

964

Trattato di Singapore sul diritto dei marchi RU 2009

Modello del modulo internazionale n. 11

Dichiarazione di modifica di licenza relativa a uno o più marchi registrati o oggetto di una domanda di registrazione, presentata all’ufficio di _____________

Spazio riservato all’ufficio

Riferimento del titolare/depositante o del licenziatario74: ________________ Riferimento del rappresentante del titolare/depositante:__________________ Riferimento del rappresentante del licenziatario74: _____________________

1. Dichiarazione

Il o i titolari/depositanti e titolari di licenza dichiarano che le registrazioni e le domande indicate di seguito sono oggetto di una licenza modificata.

2. Registrazioni o domande considerate

La presente dichiarazione si riferisce alle seguenti registrazioni o domande:

2.1 Numeri delle registrazioni o delle domande:

2.2 Se lo spazio previsto nel punto 2.1 non è sufficiente, barrare questa

casella e fornire le indicazioni su un foglio supplementare.

3. Titolare(i)/depositante(i)

3.1 Se il titolare/depositante è una persona fisica,

a) il cognome o nome principale di tale persona75: b) il nome(i) o il nome(i) secondario(i) di tale persona75:

74 Indicare eventualmente il riferimento attribuito dal titolare/depositante o dal licenziatario e il riferimento attribuito dal rappresentante dell’uno o dell’altro alla presente richiesta. 75 I nomi da indicare nelle lettere a) e b) sono quelli iscritti negli incarti dell’ufficio per quanto riguarda il titolare/depositante delle registrazioni/domande alle quali si riferisce la presente richiesta.

965

Trattato di Singapore sul diritto dei marchi RU 2009

(Modulo n. 11, pag. 2)

3.2 Se il titolare/depositante è una persona giuridica,

a) la denominazione ufficiale completa: b) la forma giuridica di tale persona: c) lo Stato e, se del caso, l’unità territoriale di tale Stato la cui legislazione è servita di base per la costituzione della persona giuridica:

3.3 Indirizzo (compresi il codice d’avviamento postale e il Paese):

Numero(i) di telefono76: Numero(i) di telefax76: Indirizzo elettronico:

3.4 Barrare questa casella se vi sono più titolari/depositanti; in tal caso,

redigerne l’elenco su un foglio supplementare e fornire per ciascuno di essi le indicazioni richieste nei punti 3.1 o 3.2 e 3.3.

4. Rappresentante del (dei) titolare(i)/depositante(i)

4.1 Nome:

4.2 Indirizzo (compresi il codice d’avviamento postale e il Paese):

Numero(i) di telefono76: Numero(i) di telefax76: Indirizzo elettronico:

4.3 Se del caso, numero d’iscrizione presso l’ufficio:

4.4 Numero attribuito alla procura:

5. Licenziatario

5.1 Se il licenziatario è una persona fisica

a) il cognome o nome principale di tale persona: b) il nome(i) o il nome(i) secondario(i) di tale persona:

76 Anche se l’ufficio sceglie di richiedere tali indicazioni, il titolare/depositante o il suo rappresentante può non fornirle. Se le indicazioni vengono fornite, devono comprendere il prefisso nazionale (se del caso) e il prefisso regionale.

966

Trattato di Singapore sul diritto dei marchi RU 2009

(Modulo n. 11, pag. 3)

5.2 Se il licenziatario è una persona giuridica,

a) la denominazione ufficiale completa: b) la forma giuridica di tale persona: c) lo Stato e, se del caso, l’unità territoriale di tale Stato la cui legislazione è servita di base per la costituzione della persona giuridica:

5.3 Indirizzo (compresi il codice d’avviamento postale e il Paese):

Numero(i) di telefono77: Numero(i) di telefax77: Indirizzo elettronico:

5.4 Stato di cui è cittadino il licenziatario:

5.5 Stato in cui è domiciliato il licenziatario:

5.6 Stato in cui il licenziatario ha uno stabilimento industriale o commerciale

effettivo e serio:

5.7 Barrare questa casella se vi sono più titolari di licenza; in tal caso,

redigerne l’elenco su un foglio supplementare e fornire per ciascuno di essi le indicazioni richieste nei punti 5.1 a 5.6.

6. Rappresentante del licenziatario

6.1 Nome:

6.2 Indirizzo (compresi il codice d’avviamento postale e il Paese)

Numero(i) di telefono77: Numero(i) di telefax77: Indirizzo elettronico:

6.3 Se del caso, numero d’iscrizione presso l’ufficio:

6.4 Numero attribuito alla procura:78:

77 Anche se l’ufficio sceglie di richiedere tali indicazioni, il licenziatario o il suo rappresen- tante può non fornirle. Se le indicazioni vengono fornite, devono comprendere il prefisso nazionale (se del caso) e il prefisso regionale. 78 Non indicare nulla se alla procura non è ancora stato attribuito un numero o se il licenzia- tario o il suo rappresentante non ne sono a conoscenza.

967

Trattato di Singapore sul diritto dei marchi RU 2009

(Modulo n. 11, pag. 4)

7. Prodotti o servizi per i quali è modificata la licenza

La natura e la portata della modifica sono indicate su un foglio supplemen- tare.

8. Tipo di licenza modificata79

8.1 La licenza modificata è esclusiva.

8.2 La licenza modificata è unica.

8.3 La licenza modificata è non esclusiva.

8.4 La licenza è modificata solo per la parte seguente del territorio cui si

riferisce la registrazione:

9. Durata della licenza79

9.1 La licenza modificata ha una durata limitata, è concessa per il periodo

dal ………… al …………..

9.1.1 La licenza modificata è soggetta a una proroga automatica.

9.2 La licenza modificata è concessa senza limitazione della durata.

10. Firme o sigilli80

10.1 Firma(e) o sigillo(i) del o dei titolare(i)/depositante(i):

10.1.1 Nome del titolare/depositante o, se il titolare/depositante è una persona

giuridica, nome della persona che agisce a suo nome:

10.1.2 Data della firma o dell’apposizione del sigillo:

10.1.3 Firma o sigillo:

10.2 Firma(e) o sigillo(i) del o dei licenziatario(i):

10.2.1 Nome del licenziatario o, se il licenziatario è una persona giuridica, nome della persona che agisce a suo nome:

10.2.2 Data della firma o dell’apposizione del sigillo:

10.2.3 Firma o sigillo:

79 Barrare le caselle appropriate.

80 Se firmano più persone o se viene apposto il sigillo di più persone, le indicazioni richieste nei punti 10.1 a 10.4 devono essere fornite su un foglio supplementare.

968

Trattato di Singapore sul diritto dei marchi RU 2009

(Modulo n. 11, pag. 5)

10.3 Firma o sigillo del rappresentante del o dei titolare(i)/depositante(i):

10.3.1 Nome della persona fisica che firma o di cui viene usato il sigillo:

10.3.2 Data della firma o dell’apposizione del sigillo:

10.3.3 Firma o sigillo:

10.4 Firma o sigillo del rappresentante del o dei licenziatario(i):

10.4.1 Nome della persona fisica che firma o di cui viene usato il sigillo:

10.4.2 Data della firma o dell’apposizione del sigillo:

10.4.3 Firma o sigillo:

11. Fogli supplementari

Barrare questa casella se sono acclusi dei fogli supplementari e indica- re il numero totale di tali fogli:

969

Trattato di Singapore sul diritto dei marchi RU 2009

Modello del modulo internazionale n. 12

Dichiarazione di cancellazione di licenza relativa a uno o più marchi registrati o oggetto di una domanda di registrazione, presentata all’ufficio di _____________

Spazio riservato all’ufficio

Riferimento del titolare/depositante o del licenziatario81:_________________ Riferimento del rappresentante del titolare/depositante: __________________ Riferimento del rappresentante del licenziatario81:______________________

1. Dichiarazione

Il o i titolari/depositanti e titolari di licenza dichiarano che le registrazioni e le domande indicate di seguito sono oggetto di una licenza cancellata.

2. Registrazioni o domande considerate

La presente dichiarazione si riferisce alle seguenti registrazioni e domande:

2.1 Numeri delle registrazioni o delle domande:

2.2 Se lo spazio previsto nel punto 2.1 non è sufficiente, barrare questa

casella e fornire le indicazioni su un foglio supplementare.

3. Titolare(i)/depositante(i)

3.1 Se il titolare/depositante è una persona fisica,

a) il cognome o nome principale di tale persona82 b) il nome(i) o il nome(i) secondario(i) di tale persona82:

81 Indicare eventualmente il riferimento attribuito dal titolare/depositante o dal licenziatario e il riferimento attribuito dal rappresentante dell’uno o dell’altro alla presente richiesta. 82 I nomi da indicare nelle lettere a) e b) sono quelli iscritti negli incarti dell’ufficio per quanto riguarda il titolare/depositante delle registrazioni/domande alle quali si riferisce la presente richiesta.

970

Trattato di Singapore sul diritto dei marchi RU 2009

(Modulo n. 12, pag. 2)

3.2 Se il titolare/depositante è una persona giuridica,

a) la denominazione ufficiale completa: b) la forma giuridica di tale persona: c) lo Stato e, se del caso, l’unità territoriale di tale Stato la cui legislazione è servita di base per la costituzione della persona giuridica:

3.3 Indirizzo (compresi il codice d’avviamento postale e il Paese):

Numero(i) di telefono83: Numero(i) di telefax83: Indirizzo elettronico:

3.4 Barrare questa casella se vi sono più titolari/depositanti; in tal caso,

redigerne l’elenco su un foglio supplementare e fornire per ciascuno di essi le indicazioni richieste nei punti 3.1 o 3.2 e 3.3.

4. Rappresentante del (dei) titolare(i)/depositante(i)

4.1 Nome:

4.2 Indirizzo (compresi il codice d’avviamento postale e il Paese):

Numero(i) di telefono83: Numero(i) di telefax83: Indirizzo elettronico:

4.3 Se del caso, numero d’iscrizione presso l’ufficio:

4.4 Numero attribuito alla procura:

5. Licenziatario

5.1 Se il licenziatario è una persona fisica,

a) il cognome o nome principale di tale persona: b) il nome(i) o il nome(i) secondario(i) di tale persona:

83 Anche se l’ufficio sceglie di richiedere tali indicazioni, il titolare/depositante o il suo rappresentante può non fornirle. Se le indicazioni vengono fornite, devono comprendere il prefisso nazionale (se del caso) e il prefisso regionale.

971

Trattato di Singapore sul diritto dei marchi RU 2009

(Modulo n. 12, pag. 3)

5.2 Se il licenziatario è una persona giuridica,

a) la denominazione ufficiale completa: b) la forma giuridica di tale persona: c) lo Stato e, se del caso, l’unità territoriale di tale Stato la cui legislazione è servita di base per la costituzione della persona giuridica:

5.3 Indirizzo (compresi il codice d’avviamento postale e il Paese):

Numero(i) di telefono84: Numero(i) di telefax84: Indirizzo elettronico:

5.4 Stato di cui è cittadino il licenziatario:

5.5 Stato in cui è domiciliato il licenziatario:

5.6 Stato in cui il licenziatario ha uno stabilimento industriale o commerciale

effettivo e serio:

5.7 Barrare questa casella se vi sono più titolari di licenza; in tal caso,

redigerne l’elenco su un foglio supplementare e fornire per ciascuno di essi le indicazioni richieste nei punti 5.1 a 5.6.

6. Rappresentante del licenziatario

6.1 Nome:

6.2 Indirizzo (compresi il codice d’avviamento postale e il Paese)

Numero(i) di telefono84: Numero(i) di telefax84: Indirizzo elettronico:

6.3 Se del caso, numero d’iscrizione presso l’ufficio:

6.4 Numero attribuito alla procura85:

84 Anche se l’ufficio sceglie di richiedere tali indicazioni, il licenziatario o il suo rappresen- tante può non fornirle. Se le indicazioni vengono fornite, devono comprendere il prefisso nazionale (se del caso) e il prefisso regionale. 85 Non indicare nulla se alla procura non è ancora stato attribuito un numero o se il licenzia- tario o il suo rappresentante non ne sono a conoscenza.

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Trattato di Singapore sul diritto dei marchi RU 2009

(Modulo n. 12, pag. 4)

7. Prodotti o servizi per i quali è cancellata la licenza

La natura e la portata della cancellazione sono indicate su un foglio sup- plementare.

8. Firme o sigilli86

8.1 Firma(e) o sigillo(i) del o dei titolare(i)/depositante(i):

8.1.1 Nome del titolare/depositante o, se il titolare/depositante è una persona

giuridica, nome della persona che agisce a suo nome:

8.1.2 Data della firma o dell’apposizione del sigillo:

8.1.3 Firma o sigillo:

8.2 Firma(e) o sigillo(i) del o dei licenziatario(i):

8.2.1 Nome del licenziatario o, se il licenziatario è una persona giuridica, nome della persona che agisce a suo nome:

8.2.2 Data della firma o dell’apposizione del sigillo:

8.2.3 Firma o sigillo:

8.3 Firma o sigillo del rappresentante del o dei titolare(i)/depositante(i):

8.3.1 Nome della persona fisica che firma o di cui viene usato il sigillo:

8.3.2 Data della firma o dell’apposizione del sigillo:

8.3.3 Firma o sigillo:

8.4 Firma o sigillo del rappresentante del o dei licenziatario(i):

8.4.1 Nome della persona fisica che firma o di cui viene usato il sigillo:

8.4.2 Data della firma o dell’apposizione del sigillo:

8.4.3 Firma o sigillo:

9. Fogli supplementari

Barrare questa casella se sono acclusi dei fogli supplementari e indica- re il numero totale di tali fogli:

86 Se firmano più persone o se viene apposto il sigillo di più persone, le indicazioni richieste nei punti 8.1 a 8.4 devono essere fornite su un foglio supplementare.

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Trattato di Singapore sul diritto dei marchi RU 2009

Campo d’applicazione il 5 febbraio 2009 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Australia 16 dicembre 2008 16 marzo 2009 Bulgaria* 21 gennaio 2008 A 16 marzo 2009 Danimarcaa 24 giugno 2008 16 marzo 2009 Kirghizistan 12 settembre 2008 16 marzo 2009 Lettonia 9 settembre 2008 16 marzo 2009 Moldova 16 dicembre 2008 16 marzo 2009 Romania 25 marzo 2008 16 marzo 2009 Singapore 26 marzo 2007 16 marzo 2009 Stati Uniti 1° ottobre 2008 16 marzo 2009 Svizzera 6 luglio 2007 16 marzo 2009 * Riserve e dichiarazioni Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito Internet dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale: http://www.wipo.int/treaties/fr/ oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Il Trattato non si applica né alle Isole Faeröer né alla Groenlandia.

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Trattato di Singapore sul diritto dei marchi RU 2009

Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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Trattato di Singapore sul diritto dei marchi RU 2009

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