AS 2011 2243
Ordinanza sulla protezione dei marchi
Ordinanza sulla protezione dei marchi (OPM)
Modifica dell’11 maggio 2011
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza sulla protezione dei marchi del 23 dicembre 19921 è modificata come segue:
Art. 9 cpv. 2 lett. a e abis
2 Se del caso, essa deve essere completata con:
a. il recapito in Svizzera del depositante; abis. il nome e l’indirizzo del rappresentante ed eventualmente il suo recapito in Svizzera;
Art. 20 lett. a L’opposizione deve essere presentata in due esemplari e contenere: a. il cognome e il nome o la ragione commerciale, l’indirizzo dell’opponente ed eventualmente il suo recapito in Svizzera;
Art. 21 Recapito in Svizzera 1 L’opponente che deve indicare un recapito in Svizzera giusta l’articolo 42 LPM è tenuto a indicarlo entro il termine d’opposizione o un termine supplementare fissato dall’Istituto. Allo stesso tempo l’Istituto informa l’opponente che, in caso di inosser- vanza del termine, l’opposizione non è accolta. 2 Se il resistente deve indicare un recapito in Svizzera è tenuto a indicarlo entro il termine fissato dall’Istituto. Allo stesso tempo l’Istituto informa il resistente che, se non soddisfa tale obbligo, sarà escluso dalla procedura.
1 RS 232.111
2011-0210 2243
Ordinanza sulla protezione dei marchi RU 2011
Art. 28 cpv. 1 lett. b 1 La domanda di registrazione del trasferimento deve essere presentata dal prece- dente titolare o dall’acquirente e comprende: b. il cognome e il nome o la ragione commerciale, l’indirizzo dell’acquirente ed eventualmente il suo recapito in Svizzera;
Art. 29 cpv. 1 lett. b Concerne soltanto il testo francese.
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2011.
11 maggio 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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