AS 2011 4545
AS 2011 4545
Ordinanza sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta
Modifica del 29 settembre 2011
Il Dipartimento federale delle finanze ordina:
I L’appendice all’ordinanza del 10 dicembre 19921 sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta è sostituita dalla versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.
29 settembre 2011 Dipartimento federale delle finanze: Eveline Widmer-Schlumpf
1 RS 642.124
2011-1866 4545
Scadenza e interessi nell’imposta federale diretta RU 2011
Appendice (art. 3 cpv. 2, 4 cpv. 3 e 5 cpv. 2)
Per l’anno civile 2012, all’interesse di mora (art. 3 cpv. 2), all’interesse rimunerativo (art. 4 cpv. 3) e agli interessi sulle eccedenze d’imposta da restituire (art. 5 cpv. 2) si applicano i tassi indicati nella seguente tabella2.
In vigore per Interesse di mora e sulle Interesse rimunerativo eccedenze d’imposta sui pagamenti anticipati da restituire (in %) (in %)
2012 3,0 1,0 20113 3,5 1,0 20104 3,5 1,0 20095 4,0 1,5 20086 4,0 1,5 20077 3,5 1,0 20068 3,5 1,0 20059 3,5 1,0 200410 3,5 1,0 200311 4,0 1,5 200212 4,0 1,5 200113 4,5 2,0 200014 4,0 1,5
2 La tabella contiene ugualmente, per memoria, i tassi d’interesse fissati precedentemente che vengono ancora frequentemente utilizzati.