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AS 2012 1477

Ordinanza sull'imposizione del tabacco

Ordinanza sull’imposizione del tabacco (OImT)

Modifica del 21 marzo 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 14 ottobre 20091 sull’imposizione del tabacco è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 2

2 Non sono considerati prodotti di sostituzione:

a. le sigarette elettroniche basate sul principio della vaporizzazione o dell’atomizzazione, nonché i loro componenti; b. i prodotti per la disassuefazione dal fumo registrati da Swissmedic.

Art. 7 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b 1 I fabbricanti di tabacchi manufatti e i gestori di depositi fiscali autorizzati (gestori) devono dichiarare alla Direzione generale delle dogane, entro il giorno 10 del mese, i tabacchi manufatti che nel corso del mese precedente sono stati: b. immessi in consumo all’uscita da un deposito fiscale autorizzato; oppure

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2012.

21 marzo 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 641.311

2012-0154 1477

Imposizione del tabacco. O RU 2012

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