AS 2015 1079
Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro
Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (Igiene, OLL 3)
Modifica del 1° aprile 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza 3 del 18 agosto 19931 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:
Titolo Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL 3) (Tutela della salute)
Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «igiene» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «tutela della salute».
Art. 2 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b
1 Ildatore di lavoro deve adottare tutte le disposizioni e tutti i provvedimenti
necessari per salvaguardare e migliorare la tutela della salute fisica e psichica, prov- vedendo segnatamente affinché: b. effetti di natura fisica, chimica e biologica non danneggino la salute;
Art. 3 cpv. 2 e 3 2 Nel caso di modifica di costruzioni, parti di edificio, attrezzature di lavoro (mac- chine, apparecchi, utensili o impianti usati durante il lavoro) o procedimenti di lavoro, oppure d’impiego di nuove sostanze nell’azienda, il datore di lavoro deve adeguare i provvedimenti di tutela della salute alle nuove condizioni.
3 Quando vi è motivo di credere che la salute di un lavoratore sia compromessa
dall’attività che egli svolge, occorre far eseguire un’indagine nel campo della medi- cina del lavoro.
1 RS 822.113
2014-2165 1079
Legge sul lavoro. O 3 RU 2015
Art. 4 Perizia tecnica Quando vi sono dubbi circa l’adempimento delle esigenze in materia di tutela della salute, le autorità possono chiedere al datore di lavoro di presentare una perizia tecnica.
Art. 5 cpv. 1 e 2 1 Il datore di lavoro provvede affinché tutti i lavoratori occupati nella sua azienda, inclusi quelli di altre aziende operanti presso di lui, siano informati e istruiti in modo sufficiente e adeguato circa i possibili pericoli fisici e psichici connessi alla loro attività e i provvedimenti per la tutela della salute. Tale informazione e tale istru- zione devono essere fornite al momento dell’assunzione e ogniqualvolta subentri una modifica essenziale delle condizioni di lavoro; se necessario, esse devono essere ripetute. 2 Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori si attengano ai provvedimenti per la tutela della salute.
Art. 6 Consultazione dei lavoratori 1 I lavoratori o la loro rappresentanza in seno all’azienda devono essere consultati tempestivamente e in modo completo su tutte le questioni inerenti alla tutela della salute. 2 Essi hanno il diritto di presentare proposte prima che il datore di lavoro prenda una decisione. Il datore di lavoro deve motivare la sua decisione se non tiene conto, o tiene conto solo parzialmente, delle obiezioni e delle proposte dei lavoratori o della loro rappresentanza in seno all’azienda. 3 I lavoratori o la loro rappresentanza in seno all’azienda devono essere coinvolti in forma adeguata nei controlli e nelle ispezioni dell’azienda effettuati dalle autorità. Il datore di lavoro deve informare i lavoratori o la loro rappresentanza in seno all’azienda in merito alle prescrizioni delle autorità.
2bis Il trasferimento di tali compiti al lavoratore non esonera il datore di lavoro dai suoi obblighi di garantire la tutela della salute.
4 Abrogato
Art. 8 cpv. 2 2 Il datore di lavoro deve esplicitamente avvertire un terzo riguardo alle esigenze in materia di tutela della salute in seno alla propria azienda qualora gli conferisca, per quest’ultima, il mandato di: a. pianificare, costruire, modificare o riassestare attrezzature di lavoro nonché edifici e altre costruzioni;
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b. fornire attrezzature di lavoro oppure sostanze nocive alla salute; c. pianificare o realizzare procedimenti di lavoro.
Art. 10 cpv. 2
2 Illavoratore, se constata anomalie che possono compromettere la tutela della
salute, deve eliminarle senza indugio. Se non ne è autorizzato o non può provvedervi deve immediatamente annunciare le anomalie al datore di lavoro.
Titolo prima dell’art. 15 Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 15, rubrica e cpv. 1 Concerne i testi tedesco e (soltanto cpv. 1) francese
Art. 17 cpv. 4 4 Depositi e impurità che possono causare un inquinamento dell’aria dei locali vanno rimossi.
Art. 22, rubrica e cpv. 1 Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 23 Esigenze generali I posti e le attrezzature di lavoro vanno concepiti ed installati secondo principi ergonomici. Il datore di lavoro e i lavoratori provvedono ad un loro corretto impiego.
Art. 25 1 Per evitare che i lavoratori debbano spostare manualmente pesi, il datore di lavoro adotta i debiti provvedimenti organizzativi e mette a disposizione dei lavoratori le attrezzature di lavoro appropriate, segnatamente gli equipaggiamenti meccanici. 2 Se lo spostamento manuale di pesi è inevitabile, per sollevare, portare e spostare carichi pesanti o poco maneggevoli devono essere messe a disposizione e utilizzate attrezzature di lavoro adeguate, che consentano una manipolazione sicura e non pericolosa per la salute. 3 Il datore di lavoro deve informare i lavoratori riguardo ai pericoli connessi alla manipolazione di carichi pesanti e poco maneggevoli, e istruirli sul modo corretto di sollevare, portare e spostare tali carichi. 4 Il datore di lavoro deve informare i lavoratori sul peso e il centro di gravità dei carichi.
Legge sul lavoro. O 3 RU 2015
Art. 27 cpv. 1 1 Se non è possibile escludere del tutto o parzialmente danni alla salute mediante provvedimenti tecnici od organizzativi, il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori equipaggiamenti personali di protezione ragionevoli ed efficaci. Inoltre, deve pro- vvedere affinché tali dispositivi siano sempre in perfetto stato e pronti all’uso.
Art. 36 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese
Titolo prima dell’art. 37 Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 37 1 Gli edifici, i locali, i depositi, i passaggi, gli impianti d’illuminazione, d’aspira- zione e di ventilazione, i posti di lavoro, le attrezzature d’esercizio, gli equipaggia- menti di protezione e le istallazioni sanitarie devono essere mantenuti puliti e in buono stato di funzionamento. 2 Devono essere tenute a disposizione le attrezzature, gli apparecchi, gli utensili e gli altri mezzi necessari alla manutenzione e alla pulizia.
Art. 39 cpv. 1, frase introduttiva 1 Su richiesta scritta del datore di lavoro, le autorità possono autorizzare in singoli casi deroghe alle prescrizioni della presente ordinanza, se:
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2015.
1° aprile 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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