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AS 2018 2359

Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati membri dell'UE e dell'AELS (Ordinanza sul libero scambio 1)

Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati membri dell’UE e dell’AELS (Ordinanza sul libero scambio 1)

Modifica del 9 maggio 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’allegato 2 dell’ordinanza del 18 giugno 20081 sul libero scambio 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2018.

9 maggio 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 632.421.0

2018-0591 2359

O sul libero scambio 1 RU 2018

Allegato 2 (art. 1 cpv. 1 e 2, 2 cpv. 3 e 5, 5 cpv. 1 e 2)

Aliquote di dazio all’importazione: merci e aliquote

Le aliquote preferenziali delle voci di tariffa 1509.1091, 1509.1099, 1509.9091 e 1509.9099 sono modificate come segue:

Voce di tariffa Aliquota preferenziale Contingenti doganali; disposizioni particolari

UE AELS

applicabile aliquota applicabile aliquota normale meno normale meno

1509. 1091 49.70 1099 70.35 9091 49.70 9099 70.35

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