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AS 2018 3079

AS 2018 3079

Correzione (Art. 58 cpv. 2 LParl)

Legge federale sull’esercito e sull’amministrazione militare (Legge militare, LM)

Modifica del 18 marzo 2016 (RU 2016 4277; RS 510.10)

Art. 9 cpv. 2

Invece di: 2 Il reclutamento è assolto al più presto dall’inizio dell’anno in cui è compiuto il 19° anno di età e al più tardi entro la fine dell’anno in cui è compiuto il 24° anno di età.

Leggasi: 2 Il reclutamento è assolto al più presto dall’inizio del 19° anno di età e al più tardi entro la fine dell’anno in cui è compiuto il 24° anno di età.

16 agosto 2018 Commissione di redazione dell’Assemblea federale

2018-2552 3079

Legge militare. Correzione RU 2018

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