AS 2021 16
Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione)
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione)
Modifica del 20 gennaio 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione del 20 marzo 20201 è modificata come segue:
Art. 3 In deroga agli articoli 32 capoverso 2 e 37 lettera b della legge federale del 25 giugno 19822 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI), nessun periodo d’attesa è dedotto dalla perdita di lavoro computabile.
Art. 4 1 In deroga all’articolo 33 capoverso 1 lettera e LADI 3, una perdita di lavoro è com- putabile in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata de- terminata o da un rapporto di tirocinio. 2 Le persone vincolate da un rapporto di tirocinio hanno diritto a un’indennità per lavoro ridotto se: a. la loro formazione continua a essere garantita; b. l’azienda è stata chiusa a seguito di una decisione delle autorità; e c. l’azienda non riceve nessun altro sostegno finanziario per coprire i loro salari.