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AS 2022 574

Ordinanza del DFF
sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta
(Ordinanza sull’imposta alla fonte, OIFo)
(Ordinanza sull’imposta alla fonte, OIFo)

Preambolo

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)

ordina:

I

L’allegato dell’ordinanza dell’11 aprile 20181 sull’imposta alla fonte è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

16 settembre 2022

Dipartimento federale delle finanze:

Ueli Maurer

Allegato

(art. 1 cpv. 2, 19 cpv. 1 e 20)

Tariffe dell’imposta alla fonte

N. 2

  1. L’imposta alla fonte sui proventi compensativi cui si applica il tariffario G è fissata come segue:

franchi

  • fino a 18 000 franchi di proventi lordi annui e per

    ogni 100 franchi in più

0.00
0.80;

  • fino a 36 000 franchi di proventi lordi annui e per

    ogni 100 franchi in più

144.00
2.40 in più;

  • fino a 60 000 franchi di proventi lordi annui e per

    ogni 100 franchi in più

720.00
4.30 in più;

  • fino a 90 000 franchi di proventi lordi annui e per

    ogni 100 franchi in più

2 010.00
7.60 in più;

  • fino a 120 000 franchi di proventi lordi annui e per

    ogni 100 franchi in più

4 290.00
10.50 in più;

  • fino a 180 000 franchi di proventi lordi annui e per

    ogni 100 franchi in più

10 590.00
13.00 in più;

  • fino a 792 000 franchi di proventi lordi annui e per

    ogni 100 franchi in più

90 150.00
11.50 in più.

N. 3

  • 3.

    a.

    Per le persone sole l’imposta alla fonte riscossa sull’ammontare lordo delle prestazioni in capitale secondo l’articolo 19 capoverso 1 è fissata come segue:

  • – per un importo fino a

25 000 franchi

0,00 %

  • – per un importo superiore a 25 000 e fino a

50 000 franchi

0,35 %

  • – per un importo superiore a 50 000 e fino a

75 000 franchi

0,60 %

  • – per un importo superiore a 75 000 e fino a

100 000 franchi

1,30 %

  • – per un importo superiore a 100 000 e fino a

125 000 franchi

1,70 %

  • – per un importo superiore a 125 000 e fino a

150 000 franchi

2,00 %

  • – per un importo superiore a 150 000 e fino a

750 000 franchi

2,60 %

  • – per un importo superiore a

750 000 franchi

2,30 %

  • b.

    Per le persone coniugate l’imposta alla fonte riscossa sull’ammontare lordo delle prestazioni in capitale secondo l’articolo 19 capoverso 1 è fissata come segue:

  • – per un importo fino a

25 000 franchi

0,00 %

  • – per un importo superiore a 25 000 e fino a

50 000 franchi

0,20 %

  • – per un importo superiore a 50 000 e fino a

75 000 franchi

0,50 %

  • – per un importo superiore a 75 000 e fino a

100 000 franchi

0,85 %

  • – per un importo superiore a 100 000 e fino a

125 000 franchi

1,20 %

  • – per un importo superiore a 125 000 e fino a

150 000 franchi

1,90 %

  • – per un importo superiore a 150 000 e fino a

900 000 franchi

2,60 %

  • – per un importo superiore a

900 000 franchi

2,30 %

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