Ai fini del presente statuto s’intende per:
1) «biobanche (e centri di risorse biomolecolari)», collezioni, repertori e centri di distribuzione di tutti i tipi di campioni biologici umani, quali sangue, tessuti, cellule o DNA e/o dati pertinenti, quali dati clinici e di ricerca associati, nonché risorse biomolecolari, compresi organismi modello e microorganismi in grado di contribuire alla comprensione della fisiologia e delle malattie umane;
2) «membro», un’entità ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1;
3) «osservatore», un’entità ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 7;
4) «membro inadempiente», un membro:
a) inadempiente relativamente al versamento del contributo annuale, se l’importo dovuto è uguale o superiore all’importo dei contributi dovuti per l’esercizio finanziario precedente,
b) gravemente inadempiente nei confronti degli obblighi che gli fanno capo, o
c) causa o rischia di causare una grave interruzione del funzionamento dell’ERIC BBMRI;
5) «servizio comune», una struttura dell’ERIC BBMRI ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1;
6) «nodo nazionale», un’entità, non necessariamente dotata di personalità giuridica, designata da uno Stato membro, che coordina le biobanche e le risorse biomolecolari nazionali e collega le sue attività alle attività paneuropee dell’ERIC BBMRI;
7) «coordinatore nazionale», il direttore di un nodo nazionale, nominato dall’autorità competente di uno Stato membro;
8) «nodo organizzativo», un’entità, non necessariamente dotata di personalità giuridica, designata da un’organizzazione intergovernativa, che coordina le biobanche e le risorse biomolecolari dell’organizzazione e collega le sue attività a quelle dell’infrastruttura paneuropea, l’ERIC BBMRI;
9) «coordinatore nazionale» il direttore di un nodo organizzativo nominato da un’organizzazione intergovernativa;
10) «biobanche partner», biobanche che collaborano con l’ERIC BBMRI nel rispetto della carta del partenariato dell’ERIC BBMRI1;
11) «programma di lavoro», la descrizione della strategia, delle attività pianificate, della dotazione in termini di personale e di bilancio dell’ERIC BBMRI;
12) «contributi obbligatori», i contributi dei membri e degli osservatori nonché quelli dei Paesi ospitanti per l’ufficio centrale di direzione esecutiva nonché per i servizi comuni, stabiliti alla sezione concernente bilancio del programma di lavoro annuale dell’ERIC BBMRI.