AS 2023 768
Ordinanza
sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta
(Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, OSITC)
(Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, OSITC)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 4 giugno 20211 sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2
2 Ai gasdotti costruiti per una pressione d’esercizio massima fino a 5 bar si applicano soltanto gli articoli 2, 3 capoversi 1 e 2, 39a nonché l’allegato 1.
Titolo prima dell’art. 35
Sezione 7: Sorveglianza e protezione dalle ciberminacce
Inserire prima del titolo della sezione 8
Art. 39a Protezione dalle ciberminacce
1 Gli esercenti adottano misure volte a proteggere adeguatamente dalle ciberminacce i loro impianti di trasporto in condotta.
2 Elaborano congiuntamente direttive sulla cibersicurezza. A tal fine consultano l’UFE, i Cantoni e le cerchie interessate.
3 Pubblicano le direttive su un sito Internet liberamente accessibile. Tali direttive possono essere consultate gratuitamente.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
29 novembre 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |