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AS 2024 183

Ordinanza
concernente il trasporto di merci da parte di imprese ferroviarie e di navigazione
(Ordinanza sul trasporto di merci, OTM)
(Ordinanza sul trasporto di merci, OTM)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 25 maggio 20161 sul trasporto di merci è modificata come segue:

Art. 31 cpv. 22 Per l’esercizio dei binari di raccordo non sono necessari né un’autorizzazione di sicurezza né un certificato di sicurezza né un sistema di gestione della sicurezza.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2024.

10 aprile 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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