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AS 2026 304

Ordinanza sull’approvvigionamento elettrico (OAEl)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 14 marzo 20081 sull’approvvigionamento elettrico è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 3 lett. e n. 1 e 1bis3 Per il calcolo dei costi dell’energia computabili si applicano i seguenti principi:e. nel quadro della rimunerazione secondo l’articolo 15 capoverso 1 LEne sono computabili:1. con ritiro della garanzia d’origine: al massimo i costi di produzione secondo l’articolo 4 capoverso 3 nella versione vigente il 1° luglio 20242, al netto di eventuali incentivi secondo l’articolo 4a nella versione vigente il 1° luglio 20243, oppure, se i costi così risultanti sono inferiori al prezzo uniforme a livello nazionale secondo l’articolo 15 capoverso 1 LEne, al massimo tale prezzo uniforme al momento dell’immissione, 1bis. con ritiro della garanzia d’origine nel caso di impianti fotovoltaici senza consumo proprio con una potenza di almeno 100 kW e inferiore a 150 kW: al massimo i costi computabili secondo il numero 1, oppure se la rimunerazione minima secondo l’articolo 12 capoverso 1bis dell’ordinanza del 1° novembre 20174 sull’energia (OEn) è più elevata, tale rimunerazione minima,

Art. 4d cpv. 22 Nessun costo è addebitato ai consumatori finali fissi e ai consumatori finali che hanno rinunciato allaccesso alla rete e che non sono considerati ai fini della determinazione della quantità di riferimento di elettricità venduta (art. 51a cpv. 2 OEn5).

Art. 8adecies cpv. 77 I gestori di rete devono garantire che, dal 1° gennaio 2028, sia impiegato un sistema di misurazione intelligente presso tutti gli impianti di produzione soggetti all’obbligo di ritiro e di rimunerazione di cui all’articolo 15 capoverso 1 LEne e all’obbligo di autorizzazione di cui all’articolo 6 dell’ordinanza del 7 novembre 20016 sugli impianti a bassa tensione (OIBIT).

Art. 18f cpv. 1 lett. a1 I gestori degli impianti sotto menzionati che intendano esercitare il proprio diritto al rimborso del corrispettivo per l’utilizzazione della rete devono far dotare di un sistema di misurazione intelligente gli impianti che soddisfano i seguenti requisiti:a. gli impianti di stoccaggio con consumo finale e gli impianti di trasformazione allacciati a un impianto di produzione utilizzato a fini del consumo proprio e soggetto all’obbligo di autorizzazione di cui all’articolo 6 OIBT7;

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2026.

27 maggio 2026

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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