AS 1999 1331
Ordinanza concernente i cavalli dell'esercito
Ordinanza concernente i cavalli dell’esercito
del 17 febbraio 1999
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 150 della legge militare1, ordina:
Art. 1 Acquisto Le Forze terrestri acquistano i cavalli e i muli (cavalli dell’esercito) di cui le truppe del treno e le truppe veterinarie necessitano nelle scuole e nei corsi.
Art. 2 Origine
1 I cavalli da sella devono provenire dall’allevamento indigeno di cavalli mezzo
sangue e i cavalli del treno dall’allevamento indigeno della razza del Giura. I muli devono provenire da una giumenta indigena della razza del Giura. 2 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Dipartimento) può prevedere eccezioni.
Art. 3 Vendita
1 Le Forze terrestri possono vendere i cavalli dell’esercito a militari.
2 I cavalli del treno e i muli possono essere parimenti venduti ai fornitori di cavalli.
Art. 4 Noleggio Le Forze terrestri noleggiano i cavalli dell’esercito appartenenti ai militari e ai fornitori di cavalli per le scuole e i corsi delle truppe del treno e delle truppe veterinarie.
Art. 5 Disposizioni d’esecuzione
1 Il Dipartimento emana le disposizioni d’esecuzione.
2 Esso regola segnatamente:
a. i requisiti ai quali i cavalli dell’esercito devono soddisfare; b. l’addestramento dei cavalli dell’esercito; c. il diritto all’acquisto di un cavallo dell’esercito;
RS 514.42 1 RS 510.10
1999-4065 1331
Cavalli dell’esercito RU 1999
d. i diritti e gli obblighi degli acquirenti di cavalli dell’esercito; e. l’impiego dei cavalli dell’esercito nelle scuole e nei corsi; f. il noleggio dei cavalli dell’esercito di proprietà dei militari o dei fornitori di cavalli.
Art. 6 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 3 settembre 19862 concernente i cavalli del treno e i muli della Confederazione è abrogata.
Art. 7 Disposizione transitoria L’ordinanza del 10 giugno 19963 sui cavalli noleggiati per i servizi d’istruzione è abrogata dall’entrata in vigore della pertinente ordinanza del Dipartimento.
Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 1999.
17 febbraio 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
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2 RU 1986 1568, 1990 3 3 RS 514.43
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