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AS 1999 162

Regolamento dei funzionari Swisscom

Regolamento dei funzionari Swisscom (RFS)

del 4 novembre 1998

Il Consiglio federale svizzero, visto l’ordinamento dei funzionari (OF)1, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Abbreviazioni, campo di applicazione

1 Nel presente regolamento si utilizzano le abbreviazioni e i termini seguenti:

AD l’assicurazione contro la disoccupazione; AI l’assicurazione per l’invalidità; Associazioni del personale le associazioni del personale di Swisscom; AVS l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; CPC la cassa pensioni della Confederazione; DATEC il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni; DFF il Dipartimento federale delle finanze; INSAI l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni; IPG l’ordinamento sulle indennità per perdita di guada- gno; LAINF la legge federale sull’assicurazione contro gli infor- tuni2; LDL la legge sulla durata del lavoro3; LPP la legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità4; LResp la legge sulla responsabilità5; OF l’ordinamento dei funzionari; OG la legge federale sull’organizzazione giudiziaria6; OLDL l’ordinanza concernente la legge sulla durata del la- voro7;

RS 172.221.102.2

162 1998-0115

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PA la legge federale sulla procedura amministrativa8; RF il regolamento dei funzionari; Swisscom l’azienda delle telecomunicazioni della Confedera- zione, Swisscom SA.

2 Il presente regolamento è applicabile ai funzionari di Swisscom.

Art. 2 Competenza 1 Per l’applicazione dell’OF e del presente regolamento nonché per emanare prescri- zioni esecutive è competente Swisscom.

2 Swisscom è rappresentata dalla direzione del Gruppo.

3 Swisscom può, nell’ambito delle prescrizioni esecutive, delegare alcuni compiti e competenze a servizi subordinati.

Art. 3 Pubblico concorso (OF art. 3)

1 È considerato pubblico concorso ogni bando di concorso pubblicato negli organi

della Confederazione o di Swisscom accessibili al pubblico. 2 Nel bando di concorso sono indicati i requisiti particolari per la nomina. Deve es- sere accordato un termine sufficiente per concorrere. 3 Per principio, ogni posto vacante deve essere messo a concorso. Swisscom disci- plina la messa a concorso nonché le deroghe all’obbligo di mettere un posto a con- corso.

Art. 4 Requisiti per la nomina (OF art. 4) Swisscom determina i requisiti per la nomina relativi alle singole funzioni e ai sin- goli compiti. Sono inoltre applicabili le prescrizioni menzionate nell’articolo 14 ca- poverso 2.

Art. 4a Autorità eleggente (OF art. 5) Swisscom designa le autorità eleggenti.

Art. 5 Nomina (OF art. 5) 1 La nomina è comunicata per scritto al funzionario. Devono esservi indicati la fun- zione o il compito, il luogo di servizio, la data di entrata in servizio, la classe di sala- rio, la retribuzione, il grado di occupazione nonché gli obblighi e gli accordi parti- colari. 2 All’atto della prima nomina, il funzionario riceve l’ordinamento dei funzionari, il regolamento dei funzionari Swisscom e l’ordinanza del 24 agosto 19949 concernente la Cassa pensioni della Confederazione (Statuti della CPC).

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Art. 6 Incompatibilità (OF art. 7) I funzionari tra i quali esista vincolo matrimoniale, parentela o affinità sino al se- condo grado compreso o un vincolo di adozione non devono, per quanto possibile, essere occupati in un rapporto di dipendenza diretta.

Art. 7 Luogo di servizio, domicilio, stato civile; obbligo di informare l’amministrazione (OF art. 8) 1 Il luogo di servizio è quello assegnato al funzionario dall’autorità eleggente. 2 Fatto salvo il capoverso 3, l’autorizzazione di abitare fuori del luogo di servizio è considerata concessa per tutto il territorio sivzzero. 3 Se il servizio lo esige, l’autorità eleggente può imporre condizioni al funzionario che intende abitare fuori del luogo di servizio o prescrivergli di prendere domicilio nel luogo di servizio o nelle sue vicinanze. 4 Il funzionario deve indicare al servizio preposto il proprio stato civile e il proprio indirizzo, tutti i fatti determinanti per la retribuzione, nonché la sua incorporazione nell’esercito, nel servizio civile o nella protezione civile. È parimenti tenuto a notifi- care senza indugio ogni ulteriore cambiamento.

Art. 8 Trasferimento, assegnazione di un’altra occupazione (OF art. 9) 1 Il trasferimento o l’assegnazione di un’altra occupazione devono essere annunciati al funzionario con sufficiente anticipo e devono essere oggetto di una decisione qua- lora non sia raggiunta un’intesa. 2 L’autorità eleggente può anche attribuire al funzionario, con il suo accordo, un’al- tra occupazione per ragioni legate alla formazione e al perfezionamento professio- nali o allo sviluppo professionale dei quadri.

Art. 9 Durata del lavoro (OF art. 10)

1 La durata settimanale del lavoro è, in media, di:

a. 41 ore (durata normale) per i funzionari occupati a tempo pieno; b. meno di 41 ore, ma almeno 20 ore e 1/2, per i funzionari occupati a tempo par- ziale. 2 Se situazioni particolari lo esigono, Swisscom può aumentare la durata settimanale del lavoro di 4 ore al massimo. Essa provvede a una corrispondente compensazione entro un anno.

3 Swisscom può concordare con il funzionario che:

a. effettui il tempo di lavoro sotto forma di media annua; b. vengano introdotti modelli di durata del lavoro che superino di quattro ore al mas- simo per settimana lavorativa la durata normale giusta il capoverso 1 lettera a. 8 RS 172.021 9 RS 172.222.1

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4 Il tempo per viaggi di servizio in Svizzera, come anche per gli spostamenti sino al luogo di lavoro esterno e ritorno nonché da un posto di lavoro all’altro, è considera- to tempo di lavoro. Swisscom disciplina le limitazioni della compensazione del tem- po impiegato in caso di viaggi di servizio in Svizzera e il computo del tempo impie- gato in caso di viaggi di servizio all’estero. 5 Per il servizio svolto fra le 20 e le 24, al funzionario è assegnato un supplemento del 10 per cento. 6 Per il servizio notturno svolto fra le 24 e le 4, al funzionario è assegnato un sup- plemento del 30 per cento. Tale supplemento è concesso anche tra le 4 e le 5 se il funzionario inizia il servizio prima delle 4. Il supplemento è portato dal 30 al 40 per cento a decorrere dall’inizio dell’anno civile in cui il funzionario compie 55 anni. 7 I supplementi giusta i capoversi 5 e 6 non sono accordati ai funzionari che hanno diritto al supplemento giusta l’articolo 61 capoverso 4. 8 Ai funzionari che svolgono altri lavori in condizioni difficili possono essere accor- dati speciali sgravi dell’orario di lavoro. Swisscom disciplina i particolari. 9 Per i funzionari assoggettati alla LDL si applicano, per quanto riguarda i capoversi 2-4, le disposizioni di detta legge e della relativa ordinanza del Consiglio federale.

Art. 10 Determinazione dell’orario di lavoro (OF art. 10) 1 Le ore di lavoro devono, di regola, essere effettuate durante cinque giorni alla set- timana. 2 Se le condizioni di servizio lo permettono, è introdotto l’orario flessibile di lavoro.

3 Se le ore di lavoro sono effettuate in base a un orario che differisce dall’orario set- timanale normale, Swisscom provvede, per principio, alla compensazione entro un anno. 4 Le pause di breve durata accordate da Swisscom sono considerate tempo di lavoro. 5 Per i funzionari assoggettati alla LDL si applicano le disposizioni di detta legge e della relativa ordinanza del Consiglio federale. 6 Swisscom è competente per quanto riguarda la determinazione dell’orario di lavoro giusta i capoversi 1-5; è tenuta a consultare il personale.

Art. 11 Lavoro aggiuntivo e lavoro supplementare (OF art. 10) 1 In caso di sovraccarico straordinario di lavoro o di urgenza, il servizio preposto può ordinare al funzionario di fornire lavoro aggiuntivo o supplementare. Il lavoro aggiuntivo superiore a due ore al giorno deve essere convenuto con il funzionario occupato a tempo parziale. 2 Il lavoro aggiuntivo è quello che un funzionario a tempo parziale deve prestare oc- casionalmente al di là della durata di lavoro convenuta nell’ambito della durata nor- male di lavoro di 8,4 ore al giorno o di 42 ore alla settimana. Le ore di lavoro ordi- nate oltre la durata normale sono considerate lavoro supplementare.

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3 Il lavoro supplementare è quello che il funzionario deve prestare al di là delle 8,4 ore al giorno o delle 42 ore alla settimana oppure in un giorno di congedo. 4 La durata del lavoro, il lavoro aggiuntivo e il lavoro supplementare non devono su- perare complessivamente 10,4 ore al giorno, salvo in casi isolati. 5 Il lavoro aggiuntivo e il lavoro supplementare devono, di regola, essere compensati con un periodo di tempo libero della stessa durata. Se la compensazione non può av- venire entro un congruo termine, al funzionario deve essere versata un’indennità in contanti. Per il lavoro aggiuntivo essa ammonta al 100 per cento della retribuzione oraria. Per il lavoro supplementare l’indennità in contanti è stabilita giusta l’articolo 63. Il periodo della compensazione o il versamento dell’indennità in contanti deve essere convenuto con il funzionario. 6 Per i funzionari assoggettati alla LDL si applicano le disposizioni di detta legge e della relativa ordinanza del Consiglio federale.

Art. 12 Giorni di riposo (OF art. 10)

1 Il funzionario ha diritto a 63 giorni di riposo per anno civile.

2 Sono considerati giorni di riposo le domeniche, Capodanno, l’Ascensione, il gior- no della festa nazionale, Natale e gli altri giorni festivi del luogo di servizio che ca- dono in un giorno di lavoro.

3 Se il totale dei giorni di riposo giusta il capoverso 2:

a. è inferiore a 63 giorni, il funzionario ha il diritto di beneficiare dei giorni di riposo mancanti, che di regola possono essere presi liberamente; b. è superiore a 63 giorni, Swisscom decide in merito alla loro compensazione. 4 Nel pomeriggio precedente i giorni festivi interi indicati nel capoverso 2, la durata normale del lavoro è ridotta di un’ora. 5 Il funzionario che ha assunto o ha lasciato il servizio nel corso dell’anno civile ha diritto al numero dei giorni di riposo, che possono essere presi liberamente, corri- spondente alla durata del servizio.

6 Swisscom disciplina:

a. la compensazione dei giorni di riposo, se per motivi di servizio il lavoro di do- menica o nei giorni festivi non può essere sospeso; b. il modo di calcolo del diritto ai giorni di riposo concessi ai funzionari occupati a tempo parziale; c. il modo di calcolo del diritto ai giorni di riposo concessi in caso di assenza dal servizio; d. la chiusura di uffici e di servizi immediatamente prima o dopo giorni festivi purché si effettui il compenso integrale delle ore di lavoro così soppresse. 7 Per i funzionari assoggettati alla LDL si applicano, per quanto riguarda i capoversi 2-6, le disposizioni di detta legge e della relativa ordinanza del Consiglio federale.

Art. 13 Istruzione professionale (OF art. 11)

1 Swisscom disciplina la formazione nella sua azienda.

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2 Swisscom si occupa della formazione e del perfezionamento professionali del per- sonale nell’interesse del servizio, tenendo conto, in particolare, della pianificazione e del promovimento delle nuove leve nonché del consolidamento del personale già impiegato nell’azienda. Essa favorisce parimenti il perfezionamento delle conoscen- ze personali. 3 Il funzionario a cui Swisscom assicura una formazione o un perfezionamento pro- fessionali con spese elevate può essere tenuto a rimborsarle in misura adeguata se lascia il servizio entro cinque anni dalla fine della formazione o del perfezionamento professionali.

Art. 14 Promozione (OF art. 12) 1 Non si fanno promozioni se non quando vi sia una funzione superiore da occupare o un determinato funzionario abbia permanentemente da compiere un lavoro corri- spondente a una funzione superiore. 2 Sono determinanti le prescrizioni riguardanti le condizioni di nomina e di promo- zione stabilite da Swisscom in applicazione dell’ordinanza del 15 dicembre 198810 sulla classificazione delle funzioni.

Art. 15 Esercizio di cariche pubbliche (OF art. 14) 1 Swisscom regola le competenze relative al permesso d’esercitare cariche pubbli- che. 2 Il permesso non è necessario se il funzionario è obbligato in virtù di una disposi- zione del diritto federale ad assumere la carica pubblica affidatagli o è scelto a far parte di un ufficio elettorale o di scrutinio. 3 Nel permesso sono indicate le condizioni alle quali esso è concesso. In caso di ri- fiuto, limitazione o revoca del permesso, i motivi di siffatto provvedimento sono co- municati al funzionario. 4 Il funzionario che è costretto ad assentarsi dal servizio per l’esercizio di una carica pubblica deve chiedere un congedo in tempo utile. Il congedo è concesso se e per quanto il servizio permette l’assenza. Se l’assenza supera quindici giorni all’anno, Swisscom stabilisce se e in quale misura debbano essere ridotti il salario, i giorni di riposo o le vacanze.

Art. 16 Occupazioni accessorie (OF art. 15) 1 Sono incompatibili con la funzione secondo l’articolo 15 capoverso 1 OF le occu- pazioni accessorie che: a. compromettono la tutela del segreto d’ufficio o gli interessi di Swisscom; b. anche se non ricadono nell’ambito dell’articolo 15 capoverso 2 OF, causano concorrenza sleale all’artigianato, all’industria, al commercio o a qualsiasi altra attività economica;

10 RS 172.221.111.1

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c. mettono in pericolo la vita o la salute del funzionario oppure d. assorbono permanentemente e in misura rilevante l’attività del funzionario. 2 Indipendentemente dal grado di occupazione, il funzionario deve chiedere, per la via di servizio, un’autorizzazione per: a. le occupazioni accessorie a scopo lucrativo; b. la partecipazione alla direzione di una società che persegue uno scopo lucrati- vo; c. la partecipazione alla direzione di un’associazione o di un’istituzione che si prefigge, secondo il principio della mutualità, di procurare vantaggi economici ai suoi membri.

3 L’autorizzazione può essere concessa:

a. se non sussiste alcuna incompatibilità e se sono esclusi conflitti tra gli interessi del servizio e gli interessi connessi all’occupazione accessoria; b. per la direzione di una società che persegue uno scopo lucrativo, se:

1. il funzionario è vincolato in modo particolarmente stretto alla società a

scopo lucrativo anche da rapporti diversi da quelli finanziari e

2. la situazione di tale società sul piano del personale fa apparire necessaria

la collaborazione del funzionario alla sua direzione; c. per qualsiasi occupazione accessoria a scopo lucrativo, qualora, fatta salva la lettera a, Swisscom non sia in grado di offrire un’occupazione a tempo pieno al funzionario occupato a tempo parziale.

Art. 17 Obbligo di cessione (OF art. 15 cpv. 4) 1 Il funzionario che esercita un’occupazione accessoria esclusivamente in virtù della sua posizione amministrativa o dei compiti assegnatigli deve fornire al servizio pre- posto tutte le indicazioni necessarie sul reddito conseguito. 2 Swisscom disciplina le modalità riguardanti il reddito computabile e il versamento della parte che le spetta.

Art. 18 Invenzioni di funzionari (OF art. 16) La concessione di un’indennità o di una ricompensa al funzionario che abbia fatto un’invenzione compete a Swisscom.

Art. 19 Alloggi di servizio (OF art. 17) 1 L’alloggio di servizio è quello assegnato al funzionario per ragioni di servizio. Il funzionario non può esigere l’assegnazione di un alloggio di servizio né, se tale as- segnazione gli è revocata, un risarcimento. 2 Il compenso da pagare per l’alloggio di servizio è stabilito da Swisscom, conside- rando le pigioni in uso nella località, come anche i vantaggi e gli inconvenienti par- ticolari dell’alloggio.

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3 Oltre al compenso previsto nel capoverso 2, il funzionario deve pagare le spese accessorie. Queste sono definite dettagliatamente da Swisscom. 4 I lavori speciali, non compresi nei compiti della funzione, che fossero richiesti al locatario di un alloggio di servizio o a membri della sua famiglia devono essere equamente retribuiti.

Art. 20 Alloggi dati in locazione (OF art. 17) Quando le aziende forniscono a un funzionario un alloggio non considerato di servi- zio, la locazione è regolata con un contratto di diritto privato.

Art. 21 Uniforme (OF art. 18)

1 Il funzionario riceve un’uniforme se:

a. deve essere reso riconoscibile nelle relazioni con il pubblico; b. è particolarmente esposto alle intemperie; c. il servizio è tale da insudiciare, logorare o danneggiare in misura speciale gli abiti. 2 Qualora le circostanze lo richiedano e le condizioni indicate nel capoverso 1 lettere b e c siano adempite, il pagamento di un’indennità può sostituire la consegna dell’u- niforme.

Art. 22 Agevolazioni (OF art. 19) Swisscom disciplina la concessione di agevolazioni come facilitazioni di viaggio e altri privilegi.

Art. 23 Funzionari con luogo di servizio all’estero (OF art. 20a) Swisscom disciplina le particolarità del rapporto di servizio dei funzionari il cui luo- go di servizio è situato all’estero (salvo nella zona di confine).

Art. 24 Divieto di accettare regali (OF art. 26) 1 Di principio, sono considerati regali nel senso dell’articolo 26 OF tutte le liberalità che rappresentano direttamente o indirettamente un utile finanziario, in particolare i regali in natura, il condono di debiti, i ribassi, ecc. Sono considerati altri profitti i servizi di valore pecuniario e le altre prestazioni destinati a procurare o tali da pro- curare a chi li riceve un profitto particolare cui normalmente non ha diritto. 2 Il capoverso 1 non concerne le gratificazioni modeste aventi carattere di mancia usuale e di cortesia. Qualora sia richiesto dalla natura del servizio o dall’indipen- denza del funzionario, Swisscom può parimenti vietare l’accettazione di tali gratifi- cazioni.

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Art. 25 Obbligo di testimoniare (OF art. 28) 1 Il funzionario è tenuto a chiedere, per la via di servizio, il permesso di deporre in giudizio previsto nell’articolo 28 OF. 2 La concessione del permesso di deporre in giudizio è di competenza di Swisscom. 3 Se necessario, il servizio competente si fa indicare dall’autorità giudiziaria i punti sui quali il funzionario sarà interrogato. Il permesso può essere concesso in generale o solo per taluni punti. 4 L’articolo 28 OF e i capoversi 1-3 qui sopra si applicano, per analogia, alla comu- nicazione degli atti.

Art. 26 Responsabilità del funzionario per danni cagionati La responsabilità del funzionario che ha cagionato un danno a Swisscom, alla Con- federazione o a un terzo e la procedura intesa a far valere questo danno sono deter- minate giusta la legge sulla responsabilità.

Sezione 2: Disposizioni disciplinari

Art. 27 Genere e entità della misura disciplinare, prescrizione (OF art. 31) 1 Nello stabilire il genere e l’entità della misura è tenuto conto della colpa, dei mo- venti, della condotta precedente, della posizione di servizio e della responsabilità del funzionario, come anche dell’estensione e importanza degli interessi di servizio lesi o compromessi. 2 Per lievi mancanze ai doveri di servizio si rinuncia a infliggere una misura disci- plinare se un consiglio, una sollecitazione o un avvertimento sono sufficienti. 3 La revoca delle facilitazioni di viaggio è inflitta in particolare in caso di abuso del- le stesse. 4 La responsabilità disciplinare del funzionario si prescrive in un anno dopo la sco- perta dell’atto riprensibile e, in ogni caso, tre anni dopo l’ultima violazione dei do- veri di servizio. La prescrizione è sospesa durante il procedimento penale promosso per il medesimo fatto oppure finché non si sia pronunciato su rimedi giuridici eser- citati in un procedimento disciplinare (art. 22 cpv. 2 e 3 LResp).

Art. 28 Inflizione di misure disciplinari (OF art. 31) 1 In caso di retrogradazione, il salario è ridotto almeno di quanto esso superi il mas- simo della funzione in cui il funzionario è retrocesso. 2 Il salario può essere ridotto durevolmente, per il periodo amministrativo o per un tempo più breve, nei limiti delle somme previste per la funzione. Trascorso il termi- ne stabilito, il funzionario ha di nuovo diritto al salario precedente.

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3 La riduzione o la soppressione dell’aumento ordinario del salario può essere dispo- sta solo per il successivo aumento ordinario. Nella decisione disciplinare dev’essere specificato se e quando il funzionario riacquisterà il diritto di cui viene privato. 4 Le multe sono devolute al Fondo di previdenza per il personale della Posta e di Swisscom.

Art. 29 Collocamento in posizione provvisoria (OF art. 31 cpv. 5) 1 Il collocamento in posizione provvisoria deve essere pronunciato, in particolare, quando, pur essendo indicato il licenziamento, vi fossero ragioni meritevoli di con- siderazione per mantenere provvisoriamente in servizio la persona di cui si tratta. Esso va riesaminato al più tardi dopo due anni. 2 Il collocamento in posizione provvisoria ha l’effetto di togliere al funzionario la garanzia tanto dell’impiego per il periodo amministrativo quanto del salario legale. Finché dura siffatto provvedimento, non sono concessi gli aumenti ordinari e reali di salario. Per il rimanente, al rapporto di servizio provvisorio sono applicabili, per analogia, le prescrizioni sul rapporto di servizio dei funzionari, salvo espressa dispo- sizione contraria dell’autorità eleggente. 3 L’autorità eleggente può sciogliere il rapporto di servizio provvisorio con preavvi- so scritto di 30 giorni o, per motivi gravi, farlo cessare immediatamente. In ogni ca- so, all’interessato va comunicato per scritto se questo provvedimento debba essere considerato un licenziamento per propria colpa, nel senso degli statuti della CPC.

Art. 30 Inchiesta disciplinare (OF art. 32) 1 L’apertura di un’inchiesta disciplinare deve essere comunicata al funzionario, con indicazione della mancanza ai doveri di servizio imputatagli. Il funzionario deve es- sere sentito e avere la possibilità di addurre tutti i fatti a suo discarico. 2 L’interrogatorio dell’incolpato e le deposizioni dei testimoni e dei periti sono mes- si a verbale. La verbalizzazione può essere omessa in caso di lievi mancanze. 3 Swisscom designa l’organo che apre e istruisce l’inchiesta disciplinare. Questa può essere affidata anche a persone estranee all’azienda.

Art. 31 Difesa dell’incolpato (OF art. 32) 1 Quando ritiene chiusa l’inchiesta, l’istanza disciplinare competente ne comunica il risultato all’incolpato. Contemporaneamente, gli fa sapere dove egli o, se è il caso, il suo mandatario può consultare gli atti sui quali la decisione disciplinare sarà fonda- ta. Per la consultazione degli atti, deve essere assegnato un termine sufficiente. 2 L’incolpato può, entro il termine assegnato, spiegarsi sui fatti e sulla questione della colpa e chiedere un complemento d’inchiesta. Su tale domanda decide l’istanza disciplinare competente. 3 Se viene ordinato un complemento d’inchiesta, il risultato è comunicato all’incol- pato o, se è il caso, al suo mandatario, perché si pronunci in merito.

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Art. 32 Decisione disciplinare (OF art. 32) 1 La decisione disciplinare contiene l’esposizione dei fatti, i considerandi di diritto, la misura disciplinare e l’indicazione dei rimedi giuridici. 2 Nell’indicazione dei rimedi giuridici si menziona pure il luogo in cui l’incolpato o il suo mandatario può consultare gli atti entro il termine di ricorso. 3 L’istanza disciplinare può togliere l’effetto sospensivo a un eventuale ricorso in- terposto contro una misura disciplinare che non sia la multa (art. 55 cpv. 2 PA).

Art. 33 Altre prescrizioni per la procedura disciplinare di prima istanza La procedura disciplinare di prima istanza è, del rimanente, disciplinata secondo le norme generali della procedura amministrativa (art. 7 segg. PA).

Art. 34 Autorità disciplinari di prima istanza (OF art. 33) Swisscom designa le autorità disciplinari di prima istanza.

Art. 35 Procedura di ricorso (OF art. 33) La procedura di ricorso è retta dall’articolo 91.

Art. 36 Disposizioni complementari per la procedura di ricorso 1 L’istanza di ricorso comunica al ricorrente le osservazioni dell’autorità inferiore e gli dà la possibilità di pronunciarsi in merito. Ove occorra, avverte il ricorrente del suo diritto di chiedere il parere della commissione disciplinare sul ricorso (art. 60 cpv. 1 OF). 2 L’istanza di ricorso fa completare, se necessario, l’inchiesta. È applicabile l’arti- colo 31 capoverso 3. 3 Qualora l’istanza di ricorso non decida definitivamente, si applica l’articolo 32 ca- poverso 2.

Art. 37 Responsabilità penale 1 Se una violazione dei doveri di servizio si configura in pari tempo come fattispecie di un reato secondo una legge penale federale o cantonale, il servizio competente de- signato da Swisscom trasmette gli atti, con i verbali degli interrogatori, al Ministero pubblico della Confederazione. 2 Se sono adempite le condizioni previste nell’articolo 52 OF, il servizio competente designato da Swisscom può immediatamente esonerare il funzionario dal servizio, con provvedimento cautelare. 3 Se reputa che si debba avviare il procedimento penale, il Ministero pubblico della Confederazione ne fa proposta al Dipartimento federale di giustizia e polizia. L’ul- teriore procedura è disciplinata dalla legge sulla responsabilità.

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Sezione 3: Retribuzione

Art. 38 Superamento dell’importo massimo degli stipendi (OF art. 36 cpv. 3 e 4)

1 L’importo massimo dello stipendio può essere superato se si intende assumere o

mantenere al servizio di Swisscom una persona di capacità eminenti.

2 La competenza per accordare un supplemento sull’importo massimo dello stipen-

dio spetta a Swisscom.

Art. 39 Sistema salariale di Swisscom (OF art. 36-38) 1 Swisscom può, in deroga agli articoli 36-38 OF, introdurre un proprio sistema sala- riale. Lo stipendio è costituito delle componenti funzione, esperienza e prestazioni come pure di una quota dipendente dal successo. Possono inoltre essere prese in considerazione le condizioni di mercato. 2 In aggiunta allo stipendio giusta il capoverso 1 possono essere corrisposti elementi retributivi come premi, fringe benefits o altri assegni. 3 Swisscom definisce il proprio sistema salariale d’intesa con le associazioni del per- sonale.

Art. 40 Indennità di residenza (OF art. 37)

1 L’indennità di residenza ammonta a un massimo di 4100 franchi all’anno (indice

119,0 punti). 2 Il DFF suddivide in tredici zone i luoghi di servizio che danno diritto a un’inden- nità di residenza, secondo i criteri menzionati nell’articolo 37 capoverso 1 OF. Que- sti luoghi sono pubblicati da Swisscom. 3 Il funzionario percepisce, di principio, l’indennità di residenza prevista per il luogo di servizio. Se l’indennità di residenza fissata per il luogo di domicilio è più elevata di quella prevista per il luogo di servizio, al funzionario spetta l’indennità di resi- denza fissata per il luogo di domicilio. 4 Con l’introduzione di un proprio sistema salariale Swisscom può convenire con le associazioni del personale una propria regolamentazione in deroga all’articolo 37 OF.

Art. 41 Indennità complementare (OF art. 37) 1 Tenuto conto delle situazioni regionali del mercato del lavoro o di esigenze speci- fiche dei settori interessati, Swisscom può prevedere indennità complementari non assicurabili. 2 Swisscom disciplina i particolari. Essa può prevedere un importo massimo superio- re a quello stabilito dall’articolo 37 capoverso 3 OF.

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Art. 42 Classificazione delle funzioni (OF art. 38) Swisscom può effettuare autonomamente la classificazione delle sue funzioni.

Art. 43 Stipendio iniziale (OF art. 39) 1 Per determinare lo stipendio iniziale sono adeguatamente prese in considerazione la formazione, l’esperienza, le capacità e l’età, nonché la situazione del mercato del lavoro. Lo stipendio iniziale può essere inferiore all’importo minimo della classe determinante.

2 Swisscom emana direttive.

Art. 44 Aumento ordinario di stipendio (OF art. 40) 1 L’aumento ordinario dello stipendio è accordato se le prestazioni fornite sono al- meno sufficienti. Dev’essere stabilito in funzione delle suddette prestazioni; corri- sponde di regola a un ottavo della differenza tra l’importo minimo e l’importo mas- simo della classe di stipendio cui il funzionario è assegnato al termine dell’anno civile. Può essere ridotto a un dodicesimo o aumentato a un sesto di tale differenza. Swisscom emana direttive in materia. 2 L’aumento ordinario dello stipendio è ridotto proporzionalmente se il funzionario non ha compiuto un intero anno civile di servizio o ha avuto un congedo non pagato di durata superiore a 30 giorni o a un mese. 3 Il funzionario promosso con effetto al 1° gennaio ha diritto all’aumento ordinario dello stipendio soltanto se il massimo della classe di stipendio alla quale era asse- gnato prima della promozione non è superato. 4 Swisscom disciplina i particolari. Può derogare alle disposizioni del presente arti- colo se introduce un proprio sistema salariale.

Art. 45 Aumento straordinario di stipendio (OF art. 41)

1 L’aumento straordinario dello stipendio nel caso di promozione a una classe di

stipendio superiore corrisponde di regola, fatto salvo il limite massimo della nuova classe, a un sesto della differenza tra l’importo minimo e l’importo massimo della nuova classe. 2 Gli importi giusta il capoverso 1 possono essere superati qualora ne derivasse un salario manifestamente troppo basso o qualora si tratti di mantenere al servizio di Swisscom una persona di capacità eminenti. 3 Se il funzionario ha compiuto 60 anni, invece di una promozione gli è versato di regola un assegno non assicurato adattato al rincaro. 4 Senza promozione, possono essere concessi aumenti straordinari sino all’importo massimo della classe di stipendio determinante qualora: a. lo stipendio attuale sia stato evidentemente stabilito troppo basso; b. si tratti di mantenere al servizio di Swisscom una persona di capacità eminenti.

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5 Swisscom disciplina i particolari. Può derogare alle disposizioni del presente arti- colo se introduce un proprio sistema salariale.

Art. 46 Indennità di soggiorno all’estero (OF art. 42) 1 Il funzionario il cui luogo di servizio è nella zona di confine estera ha diritto a un’indennità di soggiorno all’estero. Essa è stabilita conformemente all’articolo 37 OF e all’articolo 41 del presente regolamento, tenuto conto anche delle spese parti- colari cagionate dal soggiorno all’estero del funzionario e della sua famiglia.

2 Swisscom stabilisce le altre indennità di soggiorno all’estero.

3 Swisscom adegua al suo sistema salariale la regolamentazione sulle indennità di soggiorno all’estero.

Art. 47 Assegni sociali (OF art. 43, 43a) Il funzionario deve far valere e provare per la via di servizio il suo diritto agli asse- gni sociali stabilito negli articoli 43 e 43a OF.

Art. 48 Assegni per matrimonio e per nascita (OF art. 43 cpv. 1 e 2) 1 Il diritto all’assegno unico per matrimonio sorge con la celebrazione del matrimo- nio civile. 2 In caso di scioglimento volontario dei rapporti di servizio o di licenziamento do- vuto a colpa del funzionario, prima che questi sia al servizio della Confederazione da almeno cinque anni, l’assegno deve essere rimborsato in ragione di un quinto per ogni anno di servizio mancante; le frazioni di un anno sono considerate come anno di servizio mancante. 3 Determinante per il diritto all’assegno di matrimonio o di nascita è il grado di oc- cupazione del funzionario al momento in cui l’evento ha luogo. Se il grado di occu- pazione è ridotto durante il mese del matrimonio, l’assegno di matrimonio è versato, fatto salvo il capoverso 2, proporzionalmente al grado di occupazione prima della riduzione. Se il grado di occupazione è ridotto durante la gravidanza, l’assegno di nascita è versato proporzionalmente al grado di occupazione prima della riduzione.

Art. 49 Assegno familiare (OF art. 43 cpv. 3 e 4) 1 Se entrambi i genitori appartenenti alla stessa economia domestica adempiono le premesse per il diritto giusta l’articolo 43 capoverso 3 OF, l’assegno familiare è ver- sato una sola volta. Gli aventi diritto designano di comune intesa il beneficiario. 2 Il funzionario ha diritto all’assegno familiare anche se in virtù del divieto del cu- mulo degli assegni non riceve un assegno per i figli, pur avendovi diritto. 3 L’assegno familiare non è ridotto se, in virtù dell’articolo 50 capoverso 3 o 54 ca- poverso 1, il diritto all’assegno per i figli è dimezzato. È parimenti versato senza

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Regolamento dei funzionari Swisscom RU 1999

riduzione se il diritto all’assegno per i figli è temporaneamente soppresso durante un’interruzione della formazione secondo l’articolo 51 capoverso 2. 4 L’invalidità è presunta (art. 43 cpv. 3 lett. b OF) se sussiste il diritto a una rendita intera di invalidità. 5 Se il diritto all’assegno per i figli è soppresso in seguito alla morte del figlio, l’assegno familiare giusta l’articolo 43 capoverso 4 OF è versato per altri sei mesi, anche se per principio il funzionario non vi abbia più diritto. 6 Adempie un obbligo di assistenza (art. 43 cpv. 3 lett. c OF) chiunque è tenuto per legge ad assistere parenti in linea ascendente o discendente o fratelli e sorelle che si trovino in stato di indigenza e versa loro contributi periodici. La necessità dell’as- sistenza deve essere attestata da un servizio ufficiale competente.

Art. 50 Diritto all’assegno per i figli; principi (OF art. 43a e 43b cpv. 2 lett. a) 1 Il funzionario ha diritto a un assegno per i seguenti figli di cui ha la custodia: a. i figli con i quali ha un rapporto di filiazione; b. gli affiliati e i figliastri, come anche i figli di parenti che ha assunto stabilmente al fine di prodigare loro cure e provvedere alla loro educazione. 2 Per i figli tra i 18 e i 25 anni compiuti, incapaci di guadagnare o in fase di forma- zione, il funzionario riceve l’assegno anche se non ne ha la custodia. 3 Il funzionario ha inoltre diritto all’assegno se, in virtù di un obbligo legale di mantenimento o di assistenza, versa a un figlio contributi pari almeno al doppio del- l’assegno per i figli determinante. Se i contributi raggiungono l’importo semplice, non però quello doppio dell’assegno, ha diritto alla metà dell’assegno.

Art. 51 Diritto all’assegno per i figli durante la formazione (OF art. 43a cpv. 3 lett. a) 1 Per formazione si intende qualsiasi occupazione che serve a preparare sistematica- mente a una futura attività lucrativa e che dura almeno un mese. Si tratta in partico- lare: a. del tirocinio e del perfezionamento professionale; b. di scuole e corsi, purché l’insegnamento comprenda almeno 12 ore settimanali; c. di praticantati, che sono presupposto o parte integrante di una formazione pro- fessionale o di altri studi.

2 La formazione è considerata interrotta e il diritto all’assegno decade:

a. se, dopo il compimento di una fase di formazione, il figlio, ancorché adempia le condizioni di ammissione, non si presenta alla prima occasione per la fase se- guente; se non può incominciare la fase seguente entro sei mesi, il diritto all’assegno decade a decorrere dal settimo mese; b. durante la scuola reclute, i servizi di avanzamento e il servizio civile. Se imme- diatamente prima e dopo dette assenze di servizio vi è un diritto all’assegno, per ogni 30 giorni di indennità conformemente alla legge federale del 25 set- tembre 195211 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio milita-

11 RS 834.1

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re, servizio civile o servizio di protezione civile è soppresso un assegno mensile durante un anno civile. Non è tenuto conto delle frazioni di 30 giorni; c. dall’inizio del tredicesimo mese di una sua interruzione per malattia o infortu- nio. 3 Se il figlio che ha più di 18 anni percepisce un reddito durante la formazione, il diritto all’assegno può essere ridotto o soppresso. Il reddito determinante è stabilito giusta l’articolo 54. Non è tenuto conto dei redditi conseguiti durante le vacanze usuali. Nel caso in cui l’interruzione sia considerata tempo di formazione, va calco- lato, per questo periodo, il reddito mensile medio.

Art. 52 Concorso di diritti all’assegno per i figli (OF art. 43b cpv. 2) 1 Se più funzionari fanno valere il diritto all’assegno per lo stesso figlio, è pagato al massimo l’importo dell’assegno intero. I funzionari aventi diritto si accordano per stabilire i beneficiari e l’importo dovuto a ciascuno di essi. Se non possono giungere a un accordo, decide il servizio competente designato da Swisscom. 2 Se, in virtù di una regolamentazione sugli assegni per i figli esulante dal diritto applicabile ai funzionari, non è pagato l’assegno intero, il funzionario ha diritto alla parte percentuale mancante, al massimo però nella misura corrispondente al proprio grado di occupazione. È fatto salvo l’articolo 55.

Art. 53 Diritto all’assegno per i figli in caso d’incapacità di guadagno (OF art. 43a cpv. 3 lett. a) 1 È considerato incapace di guadagno il figlio che la commissione dell’AI ha dichia- rato completamente incapace di guadagno. 2 Il diritto all’assegno è ridotto o soppresso se il reddito del figlio supera i limiti sta- biliti nell’articolo 54 capoverso 1.

Art. 54 Limiti di reddito per il diritto all’assegno per i figli (OF art. 43a cpv. 2 e 3 lett. a) 1 Il diritto all’assegno decade se un figlio tra 16 e 18 anni, che non è in fase di for- mazione, oppure un figlio di più di 18 anni, che è in fase di formazione o è incapace di guadagno, consegue un reddito mensile superiore all’importo annuo dell’assegno determinante. Se questo reddito supera l’importo di dieci assegni mensili, ma non l’importo annuo dell’assegno, il diritto è ridotto della metà.

2 Il reddito mensile è calcolato nel modo seguente:

a. sono computati: 1. il salario lordo, comprese le indennità di rincaro e la parte della tredicesi- ma mensilità, nonché gli importi preassegnati come le gratificazioni, le prestazioni in natura, le mance, ecc.,

2. i contributi del datore di lavoro per il vitto e l’alloggio,

3. il vitto e l’alloggio forniti gratuitamente dal datore di lavoro, calcolati co- me segue: – prima colazione 2 franchi,

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Regolamento dei funzionari Swisscom RU 1999

– pasti principali 5 franchi ciascuno, – pernottamento 4 franchi,

4. le prestazioni dell’AD,

5. il salario e le indennità versate in caso di malattia,

6. le rendite di invalidità e le indennità giornaliere dell’AI, compreso il sup-

plemento di integrazione; b. sono dedotti:

1. le tasse per la frequentazione di scuole, corsi o apprendistati stabilite nel

contratto, escluse le tasse d’esame, ripartite sui periodi di formazione per i quali sono esigibili, 2. un importo globale di 480 franchi al mese per il vitto e l’alloggio, se il fi- glio abita fuori casa. 3 Se il reddito varia, è determinante la media per la durata dell’attività lucrativa eser- citata.

Art. 55 Diritto all’assegno intero per i figli in caso di occupazione a tempo parziale (OF art. 43b cpv. 1) Sono considerati casi speciali che danno diritto al funzionario occupato a tempo parziale di percepire l’assegno intero per i figli quelli in cui l’interessato prova che non può pretendere altrimenti un assegno e che ha stabilmente in custodia un figlio di cui provvede da solo all’educazione e: a. al cui mantenimento sopperisce e b. per il quale non ha diritto a una rendita semplice o doppia di orfano dell’AVS/ AI o secondo la LAINF.

Art. 56 Pagamento a terzi dell’assegno per i figli (OF art. 43b cpv. 3) Se il funzionario non fa valere il diritto all’assegno spettante al figlio o non destina l’assegno al mantenimento di quest’ultimo, il servizio competente designato da Swisscom può far pagare l’assegno direttamente al figlio, alla persona che ne ha la custodia o a un’autorità.

Art. 57 Obbligo di annuncio (OF art. 43a cpv. 3 lett. b) Il funzionario deve annunciare per scritto al servizio competente ogni mutazione dei presupposti del diritto all’assegno per i figli.

Art. 58 Indennità spese per assenza di servizio (OF art. 44 cpv. 1 lett. a) 1 In caso di impiego fuori del luogo di servizio o di domicilio, il funzionario ha di- ritto al rimborso delle spese suppletive che ne derivano.

2 Fatto salvo il capoverso 9, l’indennità ammonta a:

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Per funzionari Prima colazione Pasto principale Pernottamento Spese accessorie e prima colazione Fr. Fr. Fr. Fr.

di tutte le classi 7.– 25.– 61.– 12.50

Condizioni per Partenza pri- Partenza pri- Pernottamento Se l’assenza dura più di: l’indennità ma delle 6.30 ma delle 12.45 fuori del luogo – 5 ore e il funziona- e senza inden- o delle 19.00 o di domicilio rio non ha diritto a nità per il per- rientro dopo un’indennità per nottamento le13.00 o le pasto principale

19.30 – 11 ore e il funzio-

nario ha diritto so- lamente a un’in- dennità per pasto principale – 15 ore e il funzio- nario non ha diritto a un’indennità per pernottamento

3 Se le indennità previste dal capoverso 2 non coprono le spese suppletive, il saldo delle spese effettive può essere rimborsato integralmente o parzialmente nei casi de- bitamente motivati e su presentazione della ricevuta. 4 La durata dell’assenza che dà diritto all’indennità per le spese accessorie inizia alle ore 6.30 del giorno di ritorno. 5 Il funzionario il cui orario di lavoro non è stabilito secondo un piano di servizio (p. es. orario di lavoro flessibile) percepisce l’indennità per pasto principale se vi ha diritto in base alle ore di partenza e di arrivo e se, durante la sua assenza, registra una pausa di almeno 45 minuti per il pasto. Il funzionario che di sua spontanea vo- lontà rinuncia a tale pausa e di conseguenza all’indennità per pasto principale non può far valere alcun diritto all’indennità per spese accessorie. 6 Se Swisscom o, in considerazione della posizione di servizio del funzionario, un terzo si assume le spese del pasto o del pernottamento, il funzionario non ha diritto all’indennità per il pasto; invece dell’indennità di pernottamento, al funzionario è versata un’indennità per le spese accessorie. Per il rimanente, il diritto all’indennità per spese accessorie è determinato dalla durata dell’assenza e dalle indennità effetti- vamente versate per i pasti e i pernottamenti. L’assunzione delle spese da parte di Swisscom o di un terzo è considerata come indennità effettivamente versata. 7 Il funzionario cui l’adempimento di compiti straordinari nel luogo di servizio o di domicilio, come la partecipazione a colloqui o a sedute, impone spese suppletive per i pasti ha diritto alla corrispondente indennità secondo il capoverso 2. 8 Swisscom stabilisce le condizioni che disciplinano l’impiego di veicoli privati per motivi di servizio. 9 Swisscom disciplina il diritto all’indennità nei casi in cui è giustificata un’aliquota in deroga al capoverso 2, segnatamente: a. per gli impieghi di lunga durata nello stesso luogo fuori del luogo di servizio o di domicilio; b. per i viaggi all’estero e la partecipazione a conferenze internazionali; c. per la partecipazione e la collaborazione a corsi di formazione professionale;

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d. per i funzionari occupati permanentemente fuori del luogo di servizio o in qua- lità di personale viaggiante; e. per le assenze che non comportano spese supplementari o che comportano solo spese supplementari minime; f. per le assenze dovute a formazione pratica o a periodi di lavoro in prova. 10 Swisscom può, in deroga ai capoversi 2-9 e d’intesa con le associazioni del perso- nale, introdurre propri modelli di spese.

Art. 59 Rifusione delle spese di trasloco (OF art. 44 cpv. 1 lett. c) 1 In caso di assegnazione di un altro luogo di servizio, il funzionario ha diritto alla rifusione delle spese di trasloco, fatto salvo l’articolo 31 capoverso 1 numero 5 OF. 2 Non vi è diritto alla rifusione quando il mutamento del luogo di servizio sia stato disposto prevalentemente in considerazione di condizioni personali fatte valere dal funzionario. Tuttavia, anche in questo caso, le spese di trasloco possono essere rifu- se, interamente o in parte.

3 Al funzionario che, per motivi degni di considerazione sia tenuto a conservare

temporaneamente il suo precedente domicilio può essere concessa, per un tempo limitato, un’indennità adeguata per le spese suppletive. 4 Swisscom disciplina il diritto, la sua portata e la competenza. Essa emana istruzio- ni che determinano le condizioni e la misura in cui saranno parimenti rifuse le spese di trasloco nel momento in cui il funzionario entra al servizio dell’azienda.

Art. 60 Indennità per orario di lavoro irregolare (OF art. 44 cpv. 1 lett. b)

1 È pagata un’indennità per orario di lavoro irregolare se:

a. il funzionario entra in servizio tra le ore 6 e le 6.30 (comprese); b. il funzionario presta servizio ininterrottamente tra le ore 12 e le 13, o tra le

18.30 e le 19.30;

c. la pausa meridiana o serale dura meno di un’ora e cade interamente o parzial- mente nelle ore indicate nella lettera b. L’indennità ammonta ogni volta a fr. 4.50. 2 Swisscom delimita la cerchia dei funzionari aventi diritto all’indennità e disciplina i casi speciali. 3 Il diritto all’indennità ai sensi del capoverso 1 non esiste qualora il funzionario: a. abbia diritto all’indennità spese per assenze di servizio; b. abbia diritto il sabato a un’indennità per servizio notturno fra le ore 18 e le 20; c. abiti in edifici di servizio e possa consumare i pasti in famiglia durante le ore indicate al capoverso 1. 4 Swisscom può, d’intesa con le associazioni del personale, introdurre una propria regolamentazione.

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Art. 61 Indennità per servizio domenicale e notturno (OF art. 44 cpv. 1 lett. d) 1 L’indennità per il servizio domenicale è pagata per le prestazioni di lavoro nei giorni di domenica, Capodanno, Ascensione, Festa nazionale e Natale, nonché in al- tri cinque giorni festivi designati dal Dipartimento federale delle finanze. Fatto salvo il capoverso 4, essa ammonta, per ogni ora di lavoro, a un terzo del salario orario massimo della classe di stipendio cui appartiene il funzionario, ma almeno della quarta classe. Per la determinazione delle ore che danno diritto all’indennità, occorre addizionare i tempi di lavoro per ogni turno di servizio e arrotondarli all’ora intera superiore. 2 L’indennità per servizio notturno è pagata per l’intervallo dalle ore 20 alle 6, il sa- bato dalle ore 18. Essa ammonta, fatto salvo il capoverso 4, a fr. 5.80 l’ora. Per la determinazione delle ore che danno diritto all’indennità occorre addizionare, per ogni turno di servizio, i tempi di lavoro e le pause compresi tra le ore 20 e le 6, il sabato dalle ore 18, e arrotondarli all’ora intera superiore. È tenuto conto soltanto di

3 ore se la pausa supera tale durata.

3 I funzionari che effettuano viaggi di servizio con i mezzi pubblici di trasporto, con un veicolo privato o come passeggeri in un veicolo di servizio senza compiere un lavoro non hanno, in linea di massima, diritto a un’indennità. Questa disposizione non si applica ai funzionari assoggettati alla LDL. 4 Ai funzionari occupati nella costruzione, nell’esercizio e nella manutenzione degli impianti di telecomunicazione e nei magazzini è pagato, per il servizio domenicale e notturno giusta i capoversi 1 e 2, un supplemento del 50 per cento del salario orario. Sono eccettuati i funzionari dei settori amministrativi e tecnici e quelli assoggettati alla LDL. 5 Swisscom delimita la cerchia dei funzionari aventi diritto alle indennità e discipli- na i casi speciali.

Art. 62 Indennità per impiego simultaneo in diversi settori di Swisscom (OF art. 44 cpv. 1 lett. e) 1 Il funzionario che è occupato simultaneamente in diversi settori di Swisscom, se ciò gli causa un aumento notevole di lavoro e di responsabilità, ha diritto a un’in- dennità.

2 Swisscom disciplina i particolari.

Art. 63 Indennità per lavoro supplementare (OF art. 44 cpv. 1 lett. f) 1 L’indennità per il lavoro supplementare ordinato (art. 11) ammonta, per ora, al 125 per cento del salario orario.

2 Swisscom disciplina la compensazione del lavoro supplementare.

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Regolamento dei funzionari Swisscom RU 1999

Art. 64 Indennità per esigenze straordinarie (OF art. 44 cpv. 1 lett. f) Swisscom stabilisce le indennità per esigenze straordinarie.

Art. 65 Indennità per la supplenza in una funzione assegnata a una classe superiore (OF art. 44 cpv. 1 lett. g) 1 Il funzionario che è occupato in una funzione assegnata a una classe superiore alla sua ha diritto a un’indennità. Non ha diritto all’indennità se tale occupazione rientra nei suoi doveri di servizio, non implica esigenze notevolmente maggiori di quelle della sua funzione ordinaria o serve alla sua istruzione.

2 Swisscom disciplina i particolari.

Art. 66 Premi e ricompense (OF art. 44 cpv. 2)

1 Premi e ricompense possono essere attribuiti segnatamente:

a. per proposte utili di miglioramenti tecnici o economici; b. per prevenzione di infortuni e di danni nel servizio; c. per scoperta di abusi commessi a danno di immobili, dispositivi, materiale o diritti di Swisscom. 2 Al funzionario possono essere pagati premi di prestazione per lavori eseguiti a de- terminate condizioni. Il funzionario ha però diritto almeno allo stipendio corrispon- dente alla sua funzione; gli sono inoltre pagati l’indennità di residenza, l’indennità complementare e gli assegni. Il premio è pure pagato durante le vacanze, ma non in caso di assenza dal servizio per altri motivi o di impiego temporaneo in lavori che non danno diritto a siffatta ricompensa.

3 Swisscom può emanare regolamentazioni più dettagliate.

Art. 67 Ricompensa accordata per prestazioni personali di valore eccezionale (OF art. 44 cpv. 1bis) Swisscom disciplina la ricompensa per prestazioni personali eccezionali fornite in servizio.

Art. 68 Soppressione dell’aumento ordinario e reale di stipendio (OF art. 45 cpv. 2bis) 1 L’aumento reale degli importi secondo l’articolo 36 OF nonché l’aumento ordina- rio di stipendio secondo l’articolo 40 OF non sono accordati al funzionario le cui prestazioni sono insufficienti.

2 La decisione è di competenza dell’autorità eleggente.

3 Il servizio competente svolge la procedura conformemente alla PA e notifica per scritto la decisione al funzionario, indicando i motivi e i rimedi giuridici.

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Regolamento dei funzionari Swisscom RU 1999

4 La decisione comporta, per il funzionario, la soppressione integrale dell’aumento reale o ordinario dello stipendio.

5 La decisione disciplina la soppressione dell’aumento ordinario e dell’aumento

reale dello stipendio secondo gli articoli 40 rispettivamente 36 OF. Per qualsiasi al- tra soppressione è necessaria una nuova decisione. 6 Swisscom adegua la regolamentazione sulla soppressione degli aumenti dello sti- pendio al suo sistema salariale.

Art. 69 Pagamento della tredicesima mensilità (OF art. 45 cpv. 3)

1 La tredicesima parte dello stipendio è pagata come segue:

a. in novembre, la parte cui il funzionario ha diritto per i mesi da gennaio a no- vembre; b. in dicembre, la parte cui il funzionario ha diritto per il mese di dicembre. Al funzionario che lascia Swisscom prima del mese di novembre, la tredicesima mensilità è pagata con l’ultimo stipendio mensile proporzionatamente alla durata di attività. 2 Alle regolamentazioni giusta il capoverso 1 è possibile derogare in casi motivati.

3 Per stabilire il diritto alla tredicesima parte dello stipendio si tiene conto dell’en- trata in servizio e del recesso dal medesimo, nonché degli aumenti e delle riduzioni di stipendio intervenute nel corso dell’anno. 4 Se lo stipendio è ridotto in seguito ad assenza per malattia o infortunio, la tredice- sima parte è calcolata in base allo stipendio non ridotto. Tuttavia, se lo stipendio è ridotto o soppresso ai sensi dell’articolo 73 capoverso 5, è determinante la retribu- zione ridotta. 5 Con l’introduzione del proprio sistema salariale, Swisscom può derogare al capo- verso 1.

Art. 70 Pagamento della retribuzione (OF art. 45 cpv. 3) La retribuzione è versata su un conto del funzionario oppure, a richiesta del mede- simo, in un’altra forma di moneta scritturale.

Art. 71 Compensazione del rincaro (OF art. 45 cpv. 3bis) Swisscom negozia annualmente con le associazioni del personale l’entità della com- pensazione del rincaro e la pubblica con gli importi vigenti.

Art. 72 Diritto all’indennità di residenza, all’indennità complementare e agli assegni in caso di invalidità parziale (OF art. 45 cpv. 4) 1 Il funzionario il cui salario è fissato in base all’articolo 45 capoverso 4 OF riceve l’intero ammontare dell’indennità di residenza e dell’indennità complementare, com-

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presa l’indennità versata nella zona di confine estera, come pure gli interi assegni sociali. 2 Swisscom adegua la regolamentazione su questo diritto al suo sistema salariale.

Art. 73 Diritto allo stipendio in caso di assenza per malattia o infortunio (OF art. 45 cpv. 5 lett. a e b) 1 In caso di assenza dal servizio per malattia o per infortunio, il funzionario ha di- ritto, fatti salvi i capoversi 2-7, allo stipendio, all’indennità di residenza e all’in- dennità complementare, all’indennità di soggiorno all’estero come pure all’assegno familiare e a quelli per i figli. Se dopo essere stato ammonito il funzionario non esi- bisce i certificati medici prescritti in caso di assenza dal servizio, lo stipendio può essere ridotto o soppresso. 2 Se l’assenza dal servizio dura più di un anno, lo stipendio è dimezzato; l’ammon- tare dello stipendio ridotto e dell’integralità dell’indennità di residenza, dell’inden- nità complementare, dell’indennità di soggiorno all’estero come pure dell’assegno familiare e di quello per i figli non può essere inferiore alle prestazioni dell’assi- curazione obbligatoria contro gli infortuni oppure alle prestazioni cui il funzionario avrebbe diritto in caso di invalidità secondo gli articoli 39-41 degli statuti della CPC. Una ripresa del lavoro, in ragione di almeno il 50 per cento e non inferiore a tre mesi, interrompe l’assenza; una ripresa inferiore interrompe l’assenza soltanto se il certificato medico non attribuisce la nuova assenza alle stesse cause. 3 La retribuzione non subisce la riduzione di cui al capoverso 2 se l’assenza dal ser- vizio del funzionario è dovuta a un infortunio professionale (art. 7 cpv. 1 LAINF) o a una malattia professionale ad esso parificabile (art. 9 LAINF). La riduzione può essere tralasciata anche per altri motivi degni di considerazione. Swisscom stabilisce quando siano dati tali motivi. 4 Al funzionario che riprende il lavoro in ragione di almeno il 50 per cento è pagato lo stipendio intero; negli altri casi la frazione di stipendio per la quale non è fornita una prestazione di servizio è ridotta conformemente al capoverso 2. 5 Il diritto va ridotto o soppresso se il funzionario ha cagionato la malattia o l’infor- tunio intenzionalmente o per grave negligenza, si è consapevolmente esposto a un pericolo straordinario o ha compiuto un’azione temeraria. Può essere ridotto o ri- fiutato se il funzionario ha commesso un crimine o un delitto. Sono applicabili i principi enunciati negli articoli 37 e 39 LAINF e nell’articolo 65 della legge federale del 19 giugno 199212 sull’assicurazione militare. 6 Le indennità giornaliere corrisposte dall’assicurazione militare, dall’INSAI o da un’altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sono computate nel diritto alle prestazioni giusta i capoversi 1 e 2. Le rendite e indennità giornaliere dell’AI (compreso il supplemento per l’integrazione) sono computate nella misura in cui, aggiunte allo stipendio comprendente le prestazioni pagate dall’assicurazione milita- re, dall’INSAI o da un’altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nonché le misure di previdenza di cui all’articolo 77, eccedono il diritto intero a prestazioni giusta il capoverso 1. Se è versata una rendita per coniugi dell’AI, è computato solo il diritto del funzionario, al massimo tuttavia la metà della rendita per coniugi. 12 RS 833.1

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7 Il diritto è ridotto secondo i principi dell’istituto assicurativo se il funzionario sog- giorna in uno stabilimento di cura a spese dell’assicurazione militare, dell’INSAI, di un’altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell’AI. Qualora il soggior- no ospedaliero avvenga a spese di Swisscom, è applicabile l’articolo 17 capoverso 2 LAINF. Il diritto è inoltre ridotto della somma dei contributi che il funzionario, a cagione delle prestazioni dell’assicurazione militare, dell’INSAI, di un’altra assicu- razione obbligatoria contro gli infortuni o dell’AI, non è tenuto a pagare all’AVS/ AI/IPG/AD/INSAI. 8 Swisscom adegua al suo sistema salariale la regolamentazione su questo diritto.

Art. 74 Diritto al salario in caso di assenza per servizio obbligatorio (OF art. 45 cpv. 5 lett. a) 1 In caso di assenze dovute a servizio militare o servizio civile obbligatori in Svizze- ra, il funzionario ha diritto, fatti salvi i capoversi 2 e 3, alla retribuzione completa. 2 Il funzionario che scioglie volontariamente il rapporto di servizio o il cui rapporto di servizio è sciolto da Swisscom per una colpa a lui imputabile deve rimborsare un quarto dello stipendio, dell’indennità di residenza, dell’indennità complementare e dell’indennità di soggiorno all’estero che ha ricevuto conformemente al capoverso 1 nei 12 mesi precedenti la sua partenza, se non è stato cinque anni al servizio di Swisscom o della Confederazione. Per ogni anno completo di servizio si rinuncia a un quinto della restituzione. Le prestazioni ricevute giusta il capoverso 1 durante i corsi di ripetizione o di protezione civile non devono essere rimborsate. 3 Se il funzionario presta servizio volontario o deve scontare fuori del servizio una pena d’arresto in relazione con il servizio obbligatorio o volontario oppure, riceven- do l’intero stipendio, approfitterebbe abusivamente di Swisscom, il diritto allo sti- pendio può essere ridotto o soppresso.

4 In caso di malattia o di infortunio durante il servizio obbligatorio, il diritto alle prestazioni è disciplinato giusta l’articolo 73. 5 Swisscom adegua al suo sistema salariale la regolamentazione su questo diritto.

Art. 75 Computo sul salario di prestazioni dell’assicurazione militare, dell’INSAI, dell’AI e di prestazioni assistenziali di Swisscom o della Confederazione in caso di infortunio professionale (OF art. 45 cpv. 5 lett. b) 1 Se il funzionario ha diritto a prestazioni dell’assicurazione militare, a rendite di invalidità dell’INSAI oppure di un’altra assicurazione obbligatoria contro gli infor- tuni, a prestazioni dell’AI o a prestazioni assistenziali secondo l’articolo 77, queste prestazioni o rendite sono computate nel suo stipendio secondo i capoversi 2-6. 2 Le prestazioni di cui al capoverso 1 non sono computate sullo stipendio del fun- zionario se quest’ultimo è ancora in grado di svolgere integralmente la sua funzione o altre funzioni equivalenti e se la sua invalidità non supera il 15 per cento. In caso di invalidità superiore al 15 per cento, le prestazioni inerenti al primo 15 per cento di invalidità non sono computate sullo stipendio; soltanto le prestazioni che supera-

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no il 15 per cento sono computate in ragione della metà. Il computo può essere ec- cezionalmente ridotto o aumentato se giustificato da circostanze particolari. 3 Le prestazioni di cui al capoverso 1 sono computate sullo stipendio qualora il fun- zionario sia in grado di svolgere solo limitatamente le sue funzioni o le nuove fun- zioni affidategli. Il computo è determinato secondo l’entità delle prestazioni di ser- vizio ridotte. Si prescinde dal computo per quanto lo stipendio è stato ridotto o non sono stati pagati aumenti di stipendio che sembravano certi. 4 Il computo previsto nel capoverso 3 deve essere totalmente o parzialmente trala- sciato se il danno cagiona al funzionario inconvenienti personali o spese suppletive non compensate dalla cessione di una parte delle prestazioni di cui al capoverso 1. 5 I capoversi 2-4 si applicano per analogia anche per il diritto alle rendite di cui al capoverso 1, che sia sorto prima dell’entrata al servizio di Swisscom o della Confe- derazione, salvo che si tratti di indennità globali già ricevute. 6 Le prestazioni assistenziali di Swisscom o della Confederazione di cui all’articolo 77 non devono superare, stipendio compreso, il guadagno determinante giusta l’arti- colo 77 capoverso 5. 7 Swisscom decide circa il computo previsto nei capoversi 2 ultimo periodo e 3-6.

8 Swisscom adegua al suo sistema salariale la regolamentazione sul computo di pre- stazioni.

Art. 76 Godimento ulteriore dello stipendio (OF art. 47) 1 Sono considerati superstiti nel senso dell’articolo 47 OF il coniuge, i parenti con- sanguinei in linea diretta ascendente o discendente, i fratelli e le sorelle, gli adottanti e gli adottati, i figliastri, il patrigno e la matrigna, come anche le altre persone di cui il funzionario si assumeva il mantenimento o da cui riceveva delle cure. Swisscom designa i beneficiari. 2 Se il funzionario o i suoi superstiti ricevono dalla CPC o dall’AVS un’indennità invece della rendita, è applicabile, per analogia, l’articolo 47 capoverso 3 OF. 3 Le domande intese a ottenere il godimento ulteriore dello stipendio giusta l’arti- colo 47 capoverso 2 OF devono essere presentate all’ultimo servizio presso il quale il funzionario ha lavorato. 4 Swisscom adegua al suo sistema salariale la regolamentazione sul godimento ulte- riore dello stipendio.

Art. 77 Prestazioni in caso di infortunio professionale (OF art. 48 cpv. 6) 1 In caso di infortunio professionale (art. 7 cpv. 1 LAINF ) che cagioni lesioni cor- porali, invalidità o morte, o di pregiudizio alla salute conseguente a malattia profes- sionale (art. 9 LAINF) parificabile a un infortunio professionale, sorge il diritto alle seguenti prestazioni: a. per l’invalido:

1. in caso di incapacità totale al lavoro fino alla morte, il 100 per cento del

guadagno determinante ai sensi del capoverso 5,

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2. in caso di incapacità parziale, la quota corrispondente al grado di invali-

dità secondo la LAINF; b. per il coniuge superstite e gli orfani, una rendita calcolata in base alle disposi- zioni degli articoli 35-37 degli statuti della CPC del 18 agosto 1994 e al guada- gno determinante; le rendite degli orfani di padre e di madre ammontano non- dimeno, per un figlio, al 35 per cento del guadagno determinante e, per due figli, al 50 per cento di questo guadagno. In caso di nuove nozze, il coniuge su- perstite può chiedere l’indennità prevista nell’articolo 34 capoverso 4 degli statuti della CPC; c. per le spese del funerale: 2500 franchi.

2 Il computo delle prestazioni di assicurazione è disciplinato come segue:

a. le rendite e indennità giornaliere versate dall’assicurazione militare, dall’INSAI o da un’altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sono computate nei diritti previsti nel capoverso 1; b. le rendite e indennità giornaliere dell’AI (compreso il supplemento per l’inte- grazione) sono computate nelle prestazioni previste nel capoverso 1 solo nella misura in cui, aggiunte a queste ultime, eccedono il guadagno annuo presumi- bile del quale il funzionario viene privato. La parte della rendita per i figli che supera l’ammontare dell’assegno per i figli non è computata. Se è versata una rendita per coniugi dell’AI, è computato solo il diritto del funzionario, al mas- simo tuttavia la metà della rendita per coniugi; c. le rendite dell’AVS sono computate nelle prestazioni previste nel capoverso 1 solo nella misura in cui, aggiunte a queste ultime, eccedono il guadagno annuo determinante. La parte della rendita per orfani che supera l’ammontare dell’as- segno per i figli non è computata; d. i redditi riscossi dal funzionario che ha riacquistato parzialmente o totalmente la propria capacità lavorativa sono computati, per analogia, giusta l’articolo 20 capoverso 1 lettera c degli statuti della CPC. 3 Non vi è diritto alle prestazioni previste nel presente articolo quando l’infortunio sia stato cagionato intenzionalmente dall’infortunato o dai suoi superstiti. Se l’infor- tunio è dovuto a negligenza grave dell’infortunato o dei suoi superstiti, le prestazio- ni previste nel presente articolo sono ridotte proporzionatamente al grado della col- pa. 4 È nulla qualsiasi cessione o costituzione in pegno delle prestazioni versate da Swisscom conformemente a questo articolo. 5 Swisscom definisce il guadagno determinante e il guadagno annuo presumibile del quale il funzionario viene privato e stabilisce le prestazioni nei limiti dei capoversi 1-3.

6 Swisscom adegua al suo sistema salariale la regolamentazione sulle prestazioni

assistenziali.

Art. 78 Previdenza in caso d’infortunio non professionale Swisscom assicura i suoi funzionari presso l’INSAI contro le conseguenze degli in- fortuni non professionali (INP). Essa disciplina la ripartizione dei premi INP tra l’azienda e i funzionari.

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Art. 79 Gratificazioni per anzianità di servizio (OF art. 49) 1 La durata di attività determinante per il pagamento della gratificazione per anzia- nità di servizio comprende tutto il periodo che il funzionario ha compiuto in un rap- porto di servizio con Swisscom, con la Confederazione, con un’istituzione o un’a- zienda ripresa dalla Confederazione, oppure in un rapporto di servizio sottoposto alla sorveglianza della Confederazione. 2 La gratificazione è accordata al funzionario, dopo che è stato interpellato, nella forma di una somma in contanti o di un congedo pagato. Sono pure possibili forme miste e altre forme. 3 Per il calcolo della gratificazione non è tenuto conto dell’indennità di residenza, dell’indennità complementare, dell’indennità di soggiorno all’estero, dell’assegno familiare e di quelli per i figli. La regolamentazione sul calcolo viene adeguata al proprio sistema salariale. 4 La gratificazione è pagata alla scadenza o unitamente allo stipendio del mese in cui il funzionario compie il periodo di servizio determinante.

5 La cerchia dei superstiti è definita secondo l’articolo 76 capoverso 1.

6 Se nega la gratificazione, l’autorità eleggente informa il funzionario mediante deci- sione scritta, indicandone i motivi.

Sezione 4: Vacanze e congedi

Art. 80 Vacanze (OF art. 50)

1 Il funzionario ha diritto, ogni anno civile, alle vacanze seguenti:

a. sino alla fine dell’anno civile in cui compie 20 anni:

5 settimane

b. a contare dall’inizio dell’anno civile in cui compie 21 anni:

4 settimane

c. a contare dall’inizio dell’anno civile in cui compie 50 anni:

5 settimane

d. a contare dall’inizio dell’anno civile in cui compie 60 anni:

6 settimane.

2 Le vacanze devono essere stabilite in modo da non pregiudicare l’andamento del

servizio e da adempiere il loro scopo ricreativo. 3 Le vacanze devono, per principio, essere prese nell’anno civile in cui sorge il per- tinente diritto.

4 Le vacanze possono essere pagate in contanti soltanto in casi eccezionali.

5 Se il funzionario inizia o lascia il servizio nel corso dell’anno civile, le vacanze so- no calcolate in proporzione al periodo di servizio. 6 Le vacanze sono ridotte in proporzione alla durata dell’assenza dal servizio se, du- rante un anno civile, il funzionario è assente dal servizio per un periodo superiore a:

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a. 90 giorni per malattia, infortunio o servizio obbligatorio secondo l’articolo 74 capoversi 1-3; per il calcolo della riduzione delle vacanze non è tenuto conto dei primi 90 giorni di assenza; b. 30 giorni o un mese civile in caso di congedo non pagato (art. 81 cpv.3.

7 Swisscom disciplina le modalità, in particolare per:

a. la competenza di assegnare vacanze; b. il frazionamento, il godimento anticipato o il riporto di vacanze; c. l’interruzione delle vacanze; d. la scadenza del diritto alle vacanze; e. il pagamento delle vacanze in contanti; f. il modo di calcolo del diritto alle vacanze per il funzionario che inizia o lascia il servizio o che ne è assente; g. il diritto alle vacanze e il loro godimento per i funzionari occupati a tempo par- ziale; h. il computo sullo stipendio dei giorni di vacanza goduti in troppo.

Art. 81 Congedi (OF art. 45 cpv. 5 e art. 50 cpv. 2) 1 Il funzionario che è costretto ad assentarsi dal servizio per una causa diversa da malattia, infortunio o servizio obbligatorio previsto dall’articolo 74 capoversi 1 e 3 deve chiedere tempestivamente un congedo pagato, parzialmente pagato o non pa- gato. Il congedo è concesso, tenuto debitamente conto del motivo, se e nella misura in cui il servizio lo consente. 2 Un congedo pagato interamente o parzialmente, superiore a 30 giorni civili o a un mese civile per anno, è concesso soltanto se giova a un interesse essenziale di Swis- scom.

3 La funzionaria ha diritto a un congedo maternità pagato:

a. di quattro mesi se il giorno del parto ha maturato il suo secondo anno di servi- zio; b. di due mesi in tutti gli altri casi.

4 Se lo desidera, la funzionaria può prendere al massimo un mese del suo congedo

immediatamente prima del parto. 5 Un congedo non pagato che supera 30 giorni civili o un mese civile nello spazio di un anno civile non è considerato tempo di servizio. Sono ammissibili deroghe se il congedo giova manifestamente all’interesse di Swisscom.

6 Swisscom disciplina i presupposti particolari per la concessione del congedo.

Sezione 5: Valutazione del personale

Art. 82 (OF art. 51) 1 Per assicurare il promovimento professionale dei funzionari e migliorare le condi- zioni di lavoro, le prestazioni e il comportamento dei funzionari vengono regolar- mente valutati.

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2 La valutazione del personale è sottoposta alle seguenti regole:

a. deve fondarsi su fatti singolarmente determinabili. Deve essere comunicata per scritto al funzionario che ne è oggetto e discussa con lui; b. ha luogo di regola annualmente, ma almeno una volta entro due anni; c. l’interessato può chiedere che la valutazione sia esaminata dal superiore diretto del suo preposto e può farsi assistere; d. Swisscom può organizzare liberamente il sistema di valutazione (incluse le de- roghe alla lett. b). 3 Swisscom designa i servizi competenti per quanto riguarda la stesura degli attestati di servizio.

Sezione 6: Modifica e scioglimento del rapporto di servizio

Art. 83 Esonero provvisorio dal servizio (OF art. 52) Swisscom designa i servizi competenti per quanto riguarda l’esonero provvisorio del funzionario, come anche la privazione totale o parziale del diritto allo stipendio, al- l’indennità di residenza, all’indennità complementare e agli assegni.

Art. 84 Passaggio alla Confederazione (OF art. 53) Il funzionario che desidera passare da Swisscom alla Confederazione deve chiedere debitamente lo scioglimento del rapporto di servizio.

Art. 85 Scioglimento del rapporto di servizio per soppressione della funzione (OF art. 54) Swisscom determina le condizioni quadro e stabilisce le indennità.

Art. 86 Modifica e scioglimento del rapporto di servizio per motivi gravi (OF art. 55) L’autorità eleggente che intende modificare o sciogliere per un motivo grave il rap- porto di servizio di un funzionario prima della scadenza del periodo amministrativo deve dare al funzionario la possibilità di spiegarsi sui fatti e, se è il caso, sulla que- stione della colpa. In caso di licenziamento, è tenuta a comunicargli per scritto se lo scioglimento del rapporto di servizio valga come licenziamento per propria colpa, giusta gli statuti della CPC.

Art. 87 Prestazioni volontarie ai funzionari non rieletti o licenziati per loro colpa (OF art. 56) Swisscom fissa le prestazioni e decide parimenti circa il riadeguamento o la soppres- sione di una prestazione periodica, se le circostanze venissero a mutare. Essa disci- plina la procedura.

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Art. 88 Mancato rinnovo del rapporto di servizio (OF art. 57) Quando non intende rinnovare il rapporto di servizio, l’autorità eleggente comunica per scritto al funzionario se il provvedimento valga come cessazione del rapporto di servizio per propria colpa, giusta gli statuti della CPC.

Sezione 7: Protezione giuridica

Art. 89 Autorità competenti di prima istanza (OF art. 58) 1 Swisscom designa le autorità competenti di prima istanza per le decisioni concer- nenti il rapporto di servizio. 2 Il tribunale cantonale delle assicurazioni nella sede o nel domicilio svizzeri della parte convenuta o nel luogo di servizio in Svizzera del funzionario decide in prima istanza in merito a controversie con la Cassa pensioni relative a prestazioni, contri- buti o altre pretese in materia di previdenza professionale (art. 73 LPP).

Art. 90 Procedura di prima istanza 1 L’autorità competente di prima istanza procede secondo le disposizioni generali della procedura amministrativa (art. 7-43 PA). 2 Sono fatte salve le disposizioni più complete relative alla procedura di prima istan- za, in particolare la procedura disciplinare e la procedura per le decisioni basate su una valutazione della funzione o su una perizia medica amministrativa.

Art. 91 Procedura di ricorso 1 La procedura di ricorso è retta dagli articoli 58 e 59 OF nonché dalle disposizioni generali della procedura federale. 2 Nella misura in cui il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale sia inammissibile, contro le decisioni di prima istanza della direzione del Gruppo di Swisscom può essere inoltrato ricorso al DATEC. Questi decide definitivamente. 3 Le decisioni su ricorso di Swisscom che non sottostanno al ricorso di diritto am- ministrativo al Tribunale federale sono definitive.

Art. 92 Istanza paritetica di ricorso (OF art. 61) All’istanza paritetica di ricorso si applica l’ordinanza del 18 ottobre 199513 sul- l’istanza paritetica di ricorso conformemente all’ordinamento dei funzionari.

Art. 93 Prescrizione

1 Le pretese pecuniarie del funzionario verso Swisscom o la Confederazione deri-

vanti da un rapporto di servizio cadono in prescrizione se il funzionario non inoltra, 13 RS 172.221.18

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entro un anno a decorrere dal momento in cui ne ha avuto conoscenza ma al più tar- di entro cinque anni da quello in cui sono sorte, una domanda scritta e fondata al servizio competente in materia di decisione. 2 Le pretese pecuniarie di Swisscom o della Confederazione verso il funzionario de- rivanti da un rapporto di servizio cadono in prescrizione se l’autorità competente non ha preso una decisione entro un anno a decorrere dal momento in cui ne ha avuto conoscenza ma al più tardi entro cinque anni da quello in cui sono sorte; se la pretesa deriva da un reato per il quale il diritto penale prevede una prescrizione più lunga, vale quest’ultima. 3 La prescrizione è determinata secondo il diritto federale sulla responsabilità (art. 20, 21 e 23 della legge sulla responsabilità) per pretese derivanti dalla responsabilità per danni e secondo il diritto federale in materia di previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (art. 41 LPP) per pretese derivanti dalla previ- denza del personale.

Sezione 8: Personale senza lo statuto di funzionario

Art. 94 (OF art. 62) 1 Swisscom disciplina d’intesa con le associazioni del personale le condizioni di as- sunzione degli impiegati. 2 Swisscom disciplina le condizioni di assunzione delle altre categorie di personale.

Sezione 9: Commissione paritetica, Commissioni del personale, Servizio medico

Art. 95 Commissione paritetica (OF art. 65 e 66) Alla Commissione paritetica si applica l’ordinanza dell’8 settembre 196414 concer- nente la Commissione paritetica consultiva per le questioni del personale.

Art. 96 Commissioni del personale (OF art. 67) Swisscom emana prescrizioni più particolareggiate concernenti l’istituzione di Com- missioni del personale.

Art. 97 Servizio medico (OF art. 68) 1 I principi che regolano il servizio medico sono disciplinati dall’ordinanza del 12 settembre 195815 concernente il Servizio medico dell’amministrazione generale del- la Confederazione.

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2 Swisscom disciplina i particolari d’intesa con il servizio medico.

Sezione 10: Disposizione finale

Art. 98 Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1998 con effetto sino al 31 dicembre 2000.

4 novembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

14 RS 172.221.171 15 RS 172.221.19

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Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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