AS 1999 1820
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che aggiunge all'Accordo del 22 luglio 1972 fra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera un protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale
Testo originale Accordo in forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che aggiunge all’Accordo del 22 luglio 19721 fra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera un protocollo relativo all’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale
Firmato a Lussemburgo il 9 giugno 1997 Approvato dall’Assemblea federale il 10 marzo 19982 Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° luglio 1998
Ufficio federale dell’economia esterna Berna, 9 giugno 1997 della Confederazione Svizzera Al Consiglio dell’Unione europea Bruxelles
Pregiati Signori, mi pregio comunicare loro di aver ricevuto la loro lettera in data odierna così re- datta: «Mi pregio fare riferimento ai negoziati tra i rappresentanti della Comunità europea e della Confederazione elvetica al fine di concludere un accordo sull’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale che aggiunge un protocollo supplementare all’accordo del 22 luglio 1972. Tale protocollo supplementare, il cui testo è allegato alla presente lettera, costituirà parte integrante dell’accordo del 22 luglio 1972 ed entrerà in vigo- re il primo giorno del secondo mese che segue la data in cui sarà stata notifi- cata la conclusione delle procedure all’uopo necessarie. Nell’attesa della conclusione di tali procedure, esso sarà applicato in maniera provvisoria a decorrere dal 1° luglio 1997. Le sarei grato se volesse confermarmi l’accordo della Confederazione elveti- ca su quanto precede.»
Mi pregio comunicare loro l’accordo della Confederazione Svizzera in merito a quanto sopra.
RS 0.632.401.02 1 RS 0.632.401 2 RU 1999 1819
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Assistenza amministrativa reciproca in materia doganale RU 1999
Vogliate accogliere, egregi Signori, i sensi della mia alta considerazione.
A nome della Confederazione Svizzera: Franz Blankart
Protocollo aggiuntivo relativo all’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale
Art. 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo si intende per: a) «merci», le merci di cui ai capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato, indi- pendentemente dal campo di applicazione dell’accordo del 22 luglio 1972; b) «legislazione doganale», le disposizioni legali o regolamentari adottate dalla Comunità europea o dalla Confederazione elvetica che disciplinano l’impor- tazione, l’esportazione, il transito delle merci, nonché il vincolo delle stesse a un regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo; c) «autorità richiedente», l’autorità amministrativa competente all’uopo desi- gnata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale; d) «autorità interpellata», l’autorità amministrativa competente all’uopo desi- gnata da una parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in mate- ria doganale; e) «operazioni contrarie alla legislazione doganale», le violazioni della legisla- zione doganale o i tentativi di violazione della stessa.
Art. 2 Campo di applicazione 1. Nei limiti delle loro competenze, le parti contraenti si prestano assistenza recipro- ca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo, per garantire la cor- retta applicazione della legislazione doganale, segnatamente mediante la prevenzio- ne, l’individuazione delle operazioni contrarie a tale legislazione e conducendo delle indagini su di esse. 2. L’assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica a ogni autorità amministrativa delle parti contraenti competente per la sua applicazione. Es- sa non pregiudica le disposizioni che disciplinano l’assistenza reciproca in materia penale. Del pari, essa non si applica alle informazioni ottenute grazie ai poteri eser- citati su richiesta dell’autorità giudiziaria, salvo accordo di quest’ultima.
Art. 3 Assistenza su richiesta 1. Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata fornisce tutte le in- formazioni pertinenti che consentono all’autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese segnatamente le informazioni ri- guardanti le operazioni registrate o programmate che siano o possano essere contra- rie a tale legislazione.
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2. Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state regolarmente importate nel territorio dell’altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci. 3. Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata prende, in conformità delle sue leggi, le misure necessarie per garantire che siano tenuti sotto controllo: a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistono fondati motivi di ritenere che svolgano o abbiano svolto operazioni contrarie alla legisla- zione doganale; b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da far legit- timamente supporre che siano destinate a operazioni contrarie alla legisla- zione doganale; c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a operazioni contrarie alla legislazione doganale; d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per operazioni contrarie alla le- gislazione doganale.
Art. 4 Assistenza spontanea Le parti contraenti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare allorché ricevano informazioni riguardanti: – operazioni che sono o possano essere contrarie a tale legislazione e che pos- sono interessare l’altra parte contraente; – nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare tali operazioni; – merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla legislazione doga- nale; – persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistono fondati motivi di ritenere che commettano o abbiano commesso operazioni contrarie alla legi- slazione doganale; – mezzi di trasporto per i quali vi siano fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per operazioni contrarie alla le- gislazione doganale.
Art. 5 Consegna/notifica Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata prende, secondo la pro- pria legislazione, tutte le misure necessarie per: – comunicare tutti i documenti, – notificare tutte le decisioni, nonché tutti gli atti pertinenti che fanno parte della procedura in questione,
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che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, alla richiesta di comunicazione o di notifica si applica l’articolo 6, paragrafo 3.
Art. 6 Forma e contenuto delle domande di assistenza 1. Le domande inoltrate secondo il presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti ritenuti utili per rispondere. Qualora l’urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 contengono le seguenti informa-
zioni: a) l’autorità richiedente che presenta la domanda; b) la misura richiesta; c) l’oggetto e il motivo della domanda; d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione; e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridi- che oggetto d’indagine; f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all’ar- ticolo 5. 3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell’autorità interpellata o in una lingua accettabile per detta autorità. 4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti può esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelari.
Art. 7 Adempimento delle domande 1. Per soddisfare le domande di assistenza l’autorità procede, nei limiti delle proprie competenze e risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorità della stessa parte contraente, fornendo informazioni già in suo posses- so, svolgendo adeguate indagini o disponendone l’esecuzione. Questa disposizione si applica anche al servizio amministrativo cui è pervenuta la domanda dell’autorità richiedente quanto quest’ultima non possa agire autonomamente. 2. Le domande di assistenza sono soddisfatte secondo le disposizioni legislative o regolamentari e gli altri strumenti giuridici della parte contraente interpellata. 3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d’intesa con l’altra parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, raccogliere presso gli uffici dell’autorità interpellata o di un’altra autorità, della quale l’autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle operazioni contrarie o che possano essere contrarie alla legislazione doganale che occorrono all’autorità richiedente ai fini del presente protocollo.
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4. I funzionari di una parte contraente possono essere presenti, d’intesa con l’altra parte contraente e alle condizioni da essa stabilite, alle indagini condotte nel territo- rio di quest’ultima.
Art. 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni 1. L’autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all’autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili. 2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni com- puterizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.
Art. 9 Deroghe all’obbligo di fornire assistenza 1. Le parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel pre- sente protocollo, qualora ciò possa: a) pregiudicare la sovranità della Confederazione Svizzera o di una Stato mem- bro della Comunità cui è stata chiesta assistenza a norma del presente proto- collo; ovvero b) pregiudicare l’ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, se- gnatamente nei casi di cui all’articolo 10, paragrafo 2; ovvero c) riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall’ambito della legislazione do- ganale; ovvero d) violare un segreto industriale, commerciale o professionale. 2. Qualora l’autorità richiedente solleciti un’assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all’autorità interpellata decidere come rispondere a tale domanda. 3. Se l’assistenza viene negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere noti- ficate senza indugio all’autorità richiedente.
Art. 10 Riservatezza 1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle parti contraenti. Esse sono coperte dal segreto d’ufficio e sono tutelate dalle rispetti- ve leggi applicabili nel territorio della parte contraente che le ha ricevute e dalle cor- rispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le istituzioni comunitarie. 2. I dati personali, ossia tutte le informazioni relative a una persona fisica identifi- cata o identificabile, possono essere scambiati solo se la parte contraente che li rice- ve s’impegna a tutelarli in misura perlomento equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella parte contraente che li fornisce.
Art. 11 Utilizzo delle informazioni 1. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente proto- collo e possono essere destinate ad altri scopi da una delle parti contraenti solo pre-
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via autorizzazione scritta dell’autorità che le ha fornite, con tutte le restrizioni stabi- lite da detta autorità. 2. Il paragrafo 1 non osta all’uso delle informazioni in azioni giudiziarie o ammini- strative promosse a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale. L’autorità competente che ha fornito le informazioni viene immediatamente avver- tita di tale uso. 3. Nei verbali, nelle relazioni e nelle testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, le parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati secondo le disposizio- ni del presente protocollo.
Art. 12 Esperti e testimoni Un funzionario dell’autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei li- miti dell’autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudi- ziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giu- risdizione dell’altra parte contraente e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funziona- rio sarà interrogato.
Art. 13 Spese di assistenza Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.
Art. 14 Esecuzione 1. L’applicazione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali centrali della Confederazione Svizzera, da una parte, e ai competenti servizi della Commis- sione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati mem- bri della Comunità, dall’altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati. 2. Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo. Esse si trasmettono segnatamente l’elenco delle autorità com- petenti abilitate a intervenire in virtù del presente protocollo.
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Dichiarazione comune Le parti convengono di affidare al comitato misto la creazione di un gruppo di lavo- ro per assisterlo nella gestione del protocollo relativo all’assistenza amministrativa reciproca.