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AS 1999 1828

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bulgaria concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

Traduzione1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bulgaria concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

Concluso il 28 ottobre 1991 Entrato in vigore mediante scambio di lettere il 26 ottobre 1993

Preambolo Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Bulgaria, detti qui di seguito «Parti contraenti» animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati, nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte, consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati, Considerato l’atto finale della Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Eu- ropa, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: (1) Il termine «investimenti» include ogni tipo di averi e in particolare: (a) la proprietà di beni materiali, come anche qualsiasi altro diritto reale, come servitù, diritti di pegno e usufrutti; (b) le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società; (c) i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico; (d) i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzio- ne, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela; (e) i diritti conferiti per legge, contratto o decisione dall’autorità in vista dell’e- sercizio di un’attività economica e in particolare i diritti relativi alla ricerca, all’estrazione o allo sfruttamento di risorse naturali. (2) Il termine «redditi» designa gli introiti provenienti da un investimento durante un determinato periodo, in particolare gli utili, i dividendi e gli interessi.

RS 0.975.221.4

1 Dal testo originale tedesco (AS 1999 1828).

1828 1998-0346

Promozione e protezione reciproche degli investimenti RU 1999

(3) Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente: (a) le persone fisiche che secondo la legislazione di detta Parte hanno la cittadi- nanza della medesima; (b) gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di per- sone o altri enti costituiti o organizzati altrimenti conformemente alla legi- slazione di detta Parte contraente, che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di questa stessa Parte; (c) gli enti giuridici, costituiti secondo la legislazione di un Paese terzo o del- l’altra Parte contraente, che sono direttamente o indirettamente controllati da cittadini della Parte contraente interessata o da enti giuridici aventi sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di detta Parte.

Art. 2 Campo di applicazione Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati dopo il 31 dicembre 1959 da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti.

Art. 3 Promozione, ammissione Nei limiti del possibile, ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti effet- tuati sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte contraente e ammette tali in- vestimenti in conformità delle proprie leggi e regolamenti.

Art. 4 Protezione, autorizzazioni (1) Ciascuna Parte contraente protegge sul proprio territorio gli investimenti effet- tuati, in conformità della propria legislazione, da investitori dell’altra Parte con- traente. I redditi di questi investimenti e, in caso di reinvestimento, i redditi prove- nienti da reinvestimenti fruiscono della stessa protezione degli investimenti. (2) Nell’ambito della propria legislazione, ciascuna Parte contraente considera con benevolenza le richieste di autorizzazioni per qualsiasi attività inerente alla gestione, alla realizzazione e all’incremento degli investimenti, nonché quelle relative al per- sonale necessario agli investimenti.

Art. 5 Trattamento (1) Ciascuna Parte contraente garantisce sul proprio territorio un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell’altra Parte contraente. (2) Ciascuna Parte contraente si astiene in particolare, nei confronti degli investi- menti effettuati da investitori dell’altra Parte contraente, dal prendere provvedimenti discriminatori o comunque ingiustificati che intralcerebbero l’attività economica inerente alla realizzazione, allo sfruttamento e al godimento di detti investimenti. Il trattamento accordato a questi investimenti non dev’essere in nessun caso meno fa-

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vorevole di quello accordato da ciascuna Parte contraente agli investimenti effettuati sul suo territorio dagli investitori della nazione più favorita. (3) La clausola della nazione più favorita di cui al paragrafo (2) del presente Art. non si applica ai privilegi che una Parte contraente accorda agli investimenti effet- tuati da investitori di uno Stato terzo in virtù della propria partecipazione o associa- zione a una zona di libero scambio, a un’unione doganale o a una comunità econo- mica.

Art. 6 Libero trasferimento (1) Ciascuna Parte contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da investitori dell’altra Parte contraente accorda a questi ultimi il libero trasferimento dei relativi pagamenti, in particolare: (a) i redditi ai sensi dell’Art. 1 paragrafo (2); (b) i rimborsi di prestiti; (c) i canoni di licenze e altri canoni; (d) le spese relative alla gestione degli investimenti; (e) i proventi della liquidazione parziale o totale di un investimento. (2) I trasferimenti di cui al paragrafo (1) sono effettuati al cambio in vigore il giorno del trasferimento conformemente alle regole di cambio della Parte contraente sul cui territorio è stato effettuato l’investimento.

Art. 7 Spoliazione, indennizzo (1) Nessuna Parte contraente prende provvedimenti di espropriazione o nazionaliz- zazione nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione ch’essi siano presi su ba- se non discriminatoria, siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un in- dennizzo. L’ammontare dell’indennizzo deve corrispondere al valore dell’inve- stimento espropriato immediatamente prima che l’espropriazione o la sua imminen- za siano di pubblica ragione. L’indennizzo è versato senza indugio dopo l’espro- priazione; esso dev’essere effettivo e liberamente trasferibile. (2) Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subìto perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, sommossa, stato di emer- genza o altri eventi analoghi sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte contraente fruiscono di un trattamento non discrimitatorio per quanto concerne la restituzione, l’indennizzo, la compensazione o ogni altra liquidazione. Il trattamento deve corri- spondere almeno a quello accordato agli investitori della nazione più favorita.

Art. 8 Condizioni più favorevoli Se certe disposizioni della legislazione di una delle Parti contraenti o obblighi di di- ritto internazionale che vincolano o vincoleranno le Parti contraenti al di fuori del presente Accordo concedono agli investimenti degli investitori dell’altra Parte con- traente un trattamento più favorevole di quello previsto nel presente Accordo, tali

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disposizioni o obblighi prevalgono sul presente Accordo per quanto siano più favo- revoli.

Art. 9 Osservanza degli impegni Ciascuna Parte contraente assicura in ogni momento l’osservanza degli impegni as- sunti nei confronti degli investimenti effettuati dagli investitori dell’altra Parte con- traente.

Art. 10 Principio di surrogazione Se una Parte contraente ha effettuato un pagamento a un investitore in virtù di una garanzia finanziaria contro i rischi non commerciali che ha accordato a un investi- mento effettuato da uno dei suoi investitori sul territorio dell’altra Parte contraente, quest’ultima riconosce la cessione di tutti i diritti dell’investitore alla prima Parte contraente. Considerate le contropretese derivanti dalla legge o da un contratto, quest’ultima Parte è abilitata a esercitare i diritti ceduti al pari del titolare originario (investitore).

Art. 11 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente (1). Per trovare una soluzione alle controversie tra una Parte contraente e un inve- stitore dell’altra Parte contraente in merito agli investimenti e impregiudicato l’Art. 12 del presente Accordo (Controversie tra Parti contraenti), le parti interessate pro- cedono a consultazioni. (2). Se tali consultazioni non giungessero ad alcuna composizione amichevole entro sei mesi, le parti interessate procedono come segue: (a) le controversie relative a obblighi derivanti dall’Art. 7 paragrafo (1) del pre- sente Accordo potranno essere sottoposte a un tribunale arbitrale internazio- nale da parte dell’investitore; (b) le controversie relative ad altre questioni in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo potranno essere sottoposte a un tribu- nale arbitrale internazionale previo accordo fra le due parti. (3) Salvo che le parti in causa non dispongano altrimenti, il tribunale arbitrale inter- nazionale è costituito per ogni singolo caso come segue: ciascuna parte designa un arbitro e i due arbitri designano un cittadino di uno Stato terzo che sarà nominato presidente del tribunale. Gli arbitri vanno designati entro un termine di due mesi e il presidente nei tre mesi successivi alla data in cui l’investitore avrà notificato alla Parte contraente in causa l’intenzione di sottoporre la controversia all’arbitrato in- ternazionale. Se i termini summenzionati non sono rispettati, ciascuna parte in causa può invitare il Segretario generale della Corte permanente di arbitrato dell’Aia a procedere alle necessarie designazioni. I membri del tribunale arbitrale devono esse- re cittadini di Stati con cui le due Parti contraenti mantengono relazioni diplomati- che.

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(4) Salvo diversa disposizione delle parti in causa, il tribunale arbitrale stabilisce le proprie regole di procedura in conformità alle regole della Commissione delle Na- zioni Unite per il diritto commerciale internazionale adottate dall’Assemblea gene- rale delle Nazioni Unite nella risoluzione 31/98 del 15 dicembre 1976. (5) Le decisioni del tribunale arbitrale sono definitive e vincolanti per le parti in causa. Ciascuna Parte contraente si impegna a dare effetto a tali decisioni. (6) La Parte contraente che è parte in causa non può, in nessun momento della pro- cedura d’arbitrato o dell’esecuzione della sentenza arbitrale, eccepire che l’investi- tore ha ottenuto, in virtù di un contratto di assicurazione e sulla base della garanzia prevista nell’Art. 10 del presente Accordo (Principio di surrogazione), un indenniz- zo a copertura totale o parziale del danno subìto.

Art. 12 Controversie tra Parti contraenti (1) Le controversie tra Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte in via diplomatica. (2) Se le due Parti contraenti non giungono a un’intesa entro dodici mesi dall’in- sorgere della controversia, quest’ultima è sottoposta, a richiesta dell’una o dell’altra Parte contraente, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano un presidente, che deve es- sere cittadino di uno Stato terzo con cui le due Parti contraenti mantengono relazioni diplomatiche. (3) Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte di procedere entro due mesi a tale designazione, l’arbitro è nominato, a richiesta di quest’ultima Parte, dal Presidente della Corte in- ternazionale di giustizia. (4) Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi succes- sivi alla loro designazione, quest’ultimo è nominato, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia. (5) Se, nei casi previsti nei paragrafi (3) e (4) del presente Art., il Presidente della Corte internazionale di giustizia è impedito di esercitare il suo mandato o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest’ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente. Il presidente e i membri del tribunale così designati devono essere cittadini di uno Stato con cui le Parti con- traenti mantengono relazioni diplomatiche. (6) Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce la pro- pria procedura. (7) Il tribunale decide a maggioranza dei voti. Le decisioni sono definitive e vinco- lanti per le Parti contraenti. (8) Ciascuna Parte contraente assume le spese dell’arbitro da essa designato nonché della propria rappresentanza nella procedura. Le spese del presidente e le rimanenti spese sono suddivise in parti uguali tra le due Parti contraenti. Una diversa riparti- zione delle spese è possibile mediante decisione del tribunale.

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Art. 13 Entrata in vigore, proroga, denunzia (1) Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno in cui i due Governi si saranno re- ciprocamente notificato l’adempimento delle formalità costituzionali richieste per la conclusione e la messa in vigore di accordi internazionali; rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni. Sarà tacitamente rinnovato di volta in volta per un periodo di cinque anni, sempreché non venga denunziato per scritto con preavviso di sei mesi. (2) In caso di denunzia, le disposizioni degli articoli 1-12 si applicheranno ancora per dieci anni agli investimenti effettuati prima della denunzia medesima.

Art. 14 Protocollo Il protocollo allegato fa parte integrante del presente Accordo.

Fatto a Berna, il 28 ottobre 1991, in quattro originali, di cui due in tedesco e due in bulgaro, ogni testo facente parimenti fede.

Per la Confederazione Svizzera: Per la Repubblica di Bulgaria: Jean-Pascal Delamuraz Ivan Kostov

Protocollo

Firmando l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bulgaria concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti, i plenipo- tenziari sottoscritti hanno inoltre convenuto le disposizioni seguenti:

Ad Art. 4 L’esame delle richieste di assunzione del personale necessario agli investimenti si estende in particolare alle questioni di entrata, di soggiorno, di lavoro e di circola- zione delle persone fisiche dell’altra Parte contraente nonché delle rispettive fami- glie.

Ad Art. 5 Il trattamento accordato da una Parte contraente agli investimenti degli investitori dell’altra Parte contraente non dev’essere per principio meno favorevole di quello da essa garantito agli investimenti dei propri investitori. Questo principio ammette ec- cezioni soltanto se fondate su una legge formale.

Ad Art. 6 Il libero trasferimento relativo agli investimenti svizzeri effettuati sul territorio della Repubblica di Bulgaria è stato oggetto di un’intesa sui punti seguenti: (a) le valute acquisite dall’investitore mediante un’attività commerciale o tra- mite il mercato delle valute in cambio della moneta bulgara rimangono in ogni caso a sua disposizione; (b) per quanto concerne il trasferimento dei proventi della liquidazione di cui al- l’Art. 6 paragrafo (1) lettera (e), la Banca nazionale bulgara mette a disposi- zione dell’investitore, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, la mo- neta estera necessaria, sino a concorrenza dell’apporto in divise registrato o dichiarato.

Ad Art. 7 Le disposizioni dell’Art. 7 si applicano anche al trasferimento della proprietà di un investimento a un ente pubblico, alla sua sottomissione alla sorveglianza di un’autorità nonché a qualsiasi altra privazione o restrizione di diritti patrimoniali in seguito a provvedimenti di sovranità i cui effetti equivalgano a un’espropriazione.

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Ad Art. 11 Qualora le due Parti contraenti aderissero alla Convenzione di Washington del 18 marzo 19652 per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, le controversie in merito agli investimenti tra un inve- stitore di una Parte contraente e la Parte contraente sul cui territorio l’investimento è stato effettuato, saranno, a richiesta dell’investitore, sottoposte all’arbitrato del Cen- tro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti, conformemente alla Convenzione succitata.

Fatto a Berna, il 28 ottobre 1991, in quattro originali, di cui due in tedesco e due in bulgaro, ogni testo facente parimenti fede.

Per la Confederazione Svizzera: Per la Repubblica di Bulgaria: Jean-Pascal Delamuraz Ivan Kostov

2 RS 0.975.2 (RU 1968 1022)

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