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AS 1999 229

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

del 7 dicembre 1998

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 70 capoversi 5 e 6, 73 capoversi 4 e 5, 74 capoversi 4 e 5, 75 capo- verso 2 e 177 della legge sull’agricoltura1, ordina:

Titolo 1: Disposizioni generali Capitolo 1: Tipi di pagamenti diretti

Art. 1 1 I pagamenti diretti comprendono i pagamenti diretti generali e i contributi ecologi- ci.

2 Per pagamenti diretti generali s’intendono:

a. i contributi di superficie; b. i contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo; c. i contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione; d. i contributi di declività.

3 Per contributi ecologici s’intendono:

a. i contributi per la compensazione ecologica; b. i contributi per la produzione estensiva di cereali e colza; c. i contributi per l’agricoltura biologica; d. i contributi per la detenzione di animali da reddito agricoli particolarmente ri- spettosa delle loro esigenze.

Capitolo 2: Diritto ai contributi

Art. 2 Gestori aventi diritto ai contributi 1 Ha diritto ai pagamenti diretti il gestore di un’azienda il quale ha il domicilio civile in Svizzera.

2 Non hanno diritto ai pagamenti diretti:

a. le persone giuridiche; b. la Confederazione, i Cantoni e i Comuni;

RS 910.13 1 RS 910.1; RU 1998 3033

1998-0186 229

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c. i gestori i cui effettivi di animali superano i limiti dell’ordinanza del 7 dicembre

19982 concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova.

3 Hanno inoltre diritto ai contributi le persone fisiche o le società di persone che ge- stiscono l’azienda di una società di capitali (società anonima, società in accomandita per azioni o società a garanzia limitata) della quale sono azionisti di maggioranza e i cui attivi provengono principalmente dall’azienda agricola.

Art. 3 Azienda pastorizia Nel caso di aziende pastorizie, il pastore ha diritto ai pagamenti diretti per la super- ficie agricola utile necessaria ad assicurare la base foraggera al proprio bestiame de- tenuto durante il foraggiamento invernale.

Art. 4 Superfici che danno diritto ai pagamenti diretti 1 Dà diritto ai pagamenti diretti la superficie agricola utile, ad eccezione delle super- fici sulle quali si trovano vivai, piante forestali, piante ornamentali e serre con fon- damenta fisse. 2 Le superfici nella zona limitrofa estera coltivate per tradizione familiare danno di- ritto unicamente a contributi di superficie, contributi per l’agricoltura biologica e contributi per la produzione estensiva di cereali e colza. Le quote dei contributi am- montano al 75 per cento delle quote nazionali. 3 Nel caso di contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano fo- raggio grezzo e per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione viene computata unicamente la superficie coltivata per tradizione familiare nella zo- na limitrofa estera. 4 Le superfici all’estero non coltivate per tradizione familiare non danno diritto a pagamenti diretti.

Capitolo 3: Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate Sezione 1: Prestazioni ecologiche

Art. 5 Congrua detenzione degli animali da reddito Le prescrizioni della legislazione sulla protezione degli animali in materia di produ- zione agricola devono essere rispettate.

Art. 6 Bilancio di concimazione equilibrato 1 I cicli degli elementi nutritivi devono essere possibilmente chiusi e il numero degli animali da reddito va adattato alle condizioni locali. 2 Il bilancio degli elementi nutritivi deve mostrare che gli apporti di fosforo e di azoto non presentano eccedenze.

2 RS 916.344 ; RU 1999...

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3 La quantità di fosforo e di azoto ammessa è calcolata in base al fabbisogno delle piante e al potenziale di produzione aziendale.

Art. 7 Quota adeguata di superfici di compensazione ecologica

1 Le superfici di compensazione ecologica devono rappresentare almeno il 3,5 per

cento della superficie agricola utile messa a colture speciali e il 7 per cento della ri- manente superficie agricola utile dell’azienda.

2 Sono computabili le superfici di compensazione ecologica menzionate nel numero

3.1 dell’allegato.

3 Gli alberi giusta l’articolo 54 e i numeri 3.1.2.3 e 3.1.2.4 dell’allegato sono computa- bili nella misura di un’ara per albero, ma al massimo 100 alberi per ettaro di superficie alberata. 4 Gli alberi presi in considerazione giusta il capoverso 3 non possono rappresentare più della metà della superficie di compensazione ecologica secondo il capoverso 1. 5 Lungo corsi d’acqua in superficie, siepi, boschetti rivieraschi e campestri e ai mar- gini delle foreste, dev’essere creata una fascia di superficie inerbita o da strame a coltura estensiva di almeno 3 metri di larghezza.

Art. 8 Avvicendamento disciplinato delle colture 1 Le rotazioni colturali devono essere impostate in modo da prevenire parassiti e malattie. 2 Le quote delle colture e le rotazioni colturali devono essere concepite in modo da evitare il più possibile l’erosione, la compattazione del suolo e la perdita di suolo nonché l’infiltrazione e il ruscellamento di concimi e di prodotti per il trattamento delle piante.

Art. 9 Adeguata protezione del suolo

1 Per adeguata protezione del suolo s’intende in particolare la prevenzione

dell’erosione e dell’uso eccessivo di sostanze chimiche. 2 La protezione del suolo è favorita mediante una copertura ottimale del suolo, me- diante misure atte a impedire l’erosione a valle e mediante l’uso di concimi e di pro- dotti per il trattamento delle piante rispettosi del suolo.

Art. 10 Selezione e utilizzazione mirata dei prodotti per il trattamento delle piante 1 Nella protezione delle colture dai parassiti, dalle malattie e dall’invasione delle malerbe, va data la priorità all’utilizzazione di meccanismi naturali di regolazione e ai procedimenti biologici e meccanici. 2 Nel caso di provvedimenti fitosanitari diretti devono essere tenute in considerazio- ne le soglie nocive nonché le raccomandazioni dei servizi di previsione e di avverti- mento. Per la selezione dei prodotti per il trattamento delle piante si ricorre a criteri decisionali basati sul profilo dei rischi.

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3 Determinati tipi di intervento o di prodotti per il trattamento delle piante sono pre- scritti o vietati conformemente all’allegato.

Art. 11 Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate nell’agricoltura biologica La prova che le esigenze ecologiche sono rispettate nell’agricoltura biologica è data se: a. le prescrizioni degli articoli 3, 6-16 e 38-39 dell’ordinanza del 22 settembre

19973 sull’agricoltura biologica sono rispettate; e

b. le esigenze in materia di compensazione ecologica secondo l’articolo 7 e il nu- mero 3 dell’allegato sono soddisfatte.

Art. 12 Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate fornita da più aziende assieme Il Cantone può autorizzare che la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate sia fornita, integralmente o in parte, da più aziende assieme, se: a. i loro centri aziendali sono situati entro una distanza di percorso di 15 km al massimo; e b. la collaborazione è disciplinata contrattualmente.

Art. 13 Scambio di superfici Lo scambio di superfici è ammesso solo tra aziende che si sono annunciate per la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.

Art. 14 Regole tecniche 1 Le regole tecniche relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate sono descritte nell’allegato. 2 L’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) può riconoscere regole con- formi alle prescrizioni concernenti la prova che le esigenze ecologiche sono rispet- tate o a prescrizioni almeno equivalenti.

Art. 15 Eccezioni 1 Colture secondarie su superfici il cui totale non supera le 20 are possono essere gestite diversamente rispetto a quanto previsto dalle regole relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate. 2 In caso di forza maggiore, il Cantone può tollerare inadempienze alle prescrizioni relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate. 3 Il caso di forza maggiore deve essere notificato per scritto all’autorità cantonale competente, allegando le relative prove, entro dieci giorni dal momento in cui il ge- store ne è venuto a conoscenza.

4 Sono in particolare considerati casi di forza maggiore:

3 RS 910.18; RU 1999 ....

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a. la morte del gestore; b. l’espropriazione di una parte importante della superficie dell’azienda se questa espropriazione non era prevedibile il giorno della presentazione della domanda; c. la distruzione degli edifici dell’azienda destinati alla stabulazione; d. una catastrofe naturale grave o una catastrofe la cui causa non è imputabile al gestore e che danneggia in modo importante la superficie dell’azienda; e. una epizoozia che colpisce interamente o parzialmente l’effettivo degli animali dell’azienda; f. gravi danni alle colture dovuti a malattie, a parassiti o a condizioni meteorolo- giche straordinarie.

Sezione 2: Prova

Art. 16 1 Il gestore che chiede i pagamenti diretti deve fornire all’autorità cantonale la prova che gestisce l’intera azienda conformemente alle prescrizioni relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate o alle regole riconosciute dall’Ufficio federa- le. 2 L’attestazione di un’organizzazione di controllo designata dal Cantone o di un ser- vizio accreditato dall’Ufficio federale di metrologia conformemente alla norma EN

45004 vale come prova.

Capitolo 4: Valori limite relativi ai pagamenti diretti, limitazione e graduazione dei pagamenti

Art. 17 Superficie utile minima necessaria I pagamenti diretti sono versati unicamente al gestore che dirige un’azienda di alme- no un ettaro di superficie che dà diritto ai pagamenti diretti conformemente all’articolo 4; questo limite è di 50 are per le aziende con colture speciali e di 30 are per le aziende con vigneti situati in zone in forte pendenza e zone terrazzate.

Art. 18 Volume di lavoro minimo necessario I pagamenti diretti sono versati unicamente se l’azienda esige un onere lavorativo di almeno 0,3 unità standard di manodopera.

Art. 19 Limiti d’età

1 Non sono versati pagamenti diretti ai gestori che hanno compiuto 65 anni prima

del 1° gennaio dell’anno di contribuzione. 2 Se un’azienda è gestita da una società di persone, è determinante l’età del gestore più giovane.

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Art. 20 Graduazione dei contributi in funzione della superficie o del numero di animali 1 Le quote applicabili ai diversi tipi di contributo sono graduate in funzione della su- perficie e del numero degli animali nel modo seguente:

Classe di dimensione Superficie che dà diritto Effettivo di animali che dà diritto Riduzione ai pagamenti diretti ai pagamenti diretti della quota del contributo

1 fino a 30 ha fino a 45 UBG 0%

2 oltre 30 fino a 60 ha oltre 45 fino a 90 UBG 25%

3 oltre 60 fino a 90 ha oltre 90 fino a 135 UBG 50%

4 oltre 90 ha oltre 135 UBG 100%

2 Si distinguono i seguenti tipi di contributi: contributi di superficie, contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo, contributi per la de- tenzione di animali in condizioni difficili di produzione, contributi di declività generali, contributi di declività per vigneti, contributi per la compensazione ecologica, contributi per la produzione estensiva di cereali e colza, contributi per l’agricoltura biologica, contributi per i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali nonché contributi per l’uscita regolare all’aperto.

Art. 21 Limitazione dei pagamenti diretti per unità standard di manodopera 1 L’ammontare massimo dei pagamenti diretti per unità standard di manodopera è di

45 000 franchi.

2 Per il calcolo delle unità standard di manodopera sono presi in considerazione tutti gli animali da reddito, ma unicamente le superfici che danno diritto a pagamenti di- retti.

Art. 22 Limitazione dei pagamenti diretti in base al reddito imponibile

1 La somma dei pagamenti diretti è ridotta a partire da un reddito imponibile di

80 000 franchi. Il reddito imponibile è stabilito in base alla legge federale del 14 dicembre 19904 sull’imposta federale diretta. 2 La riduzione ammonta a un decimo della differenza fra il reddito imponibile del gestore e l’importo di 80 000 franchi. 3 Se il reddito imponibile del gestore supera i 120 000 franchi, la riduzione ammonta almeno alla differenza fra il reddito imponibile del gestore e l’importo di 120 000 franchi. 4 Se un’azienda è gestita da una società di persone, il limite di reddito si calcola sommando il reddito imponibile dei singoli gestori e dividendo l’importo così otte- nuto per il loro numero. 5 Per reddito imponibile del gestore ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 s’intendono il reddito imponibile e l’utile netto della società di capitali in proporzione alla sua partecipazione e dopo deduzione del suo dividendo. 4 RS 642.11

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Art. 23 Limitazione dei pagamenti diretti in base alla sostanza determinante 1 La sostanza determinante è calcolata deducendo dalla sostanza imponibile 120 000 franchi per unità standard di manodopera. 2 La somma dei pagamenti diretti è ridotta a partire da una sostanza determinante di 800’000 franchi fino a una sostanza determinante di un milione di franchi. La ridu- zione ammonta a un decimo della differenza fra la sostanza determinante del gestore e l’importo di 800 000 franchi. 3 Se la sostanza determinante supera un milione di franchi, non vengono versati pa- gamenti diretti. 4 Se un’azienda è gestita da una società di persone, il limite della sostanza si calcola sommando la sostanza determinante dei singoli gestori e dividendo l’importo così ottenuto per il loro numero. 5 Per sostanza determinante del gestore ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 s’inten- dono la sostanza imponibile e il capitale proprio della società di capitali calcolato in proporzione alla sua partecipazione dopo deduzione del capitale azionario o del ca- pitale sociale e della riduzione secondo il capoverso 1.

Art. 24 Tassazione Fanno stato i dati fiscali della tassazione definitiva degli ultimi due anni. Se questa risale a più di quattro anni prima o se la situazione è sostanzialmente cambiata, si prende in considerazione la tassazione provvisoria. Se questa è divenuta definitiva, si verifica l’importo del pagamento diretto.

Art. 25 Valori limite, graduazioni e limitazioni dei pagamenti diretti nel caso di comunità aziendali 1 Nel caso di comunità aziendali i contributi sono calcolati in base al numero delle aziende associate. Le superfici e gli animali sono suddivisi equamente fra le aziende associate. 2 Il diritto ai contributi decade per l’azienda associata il cui gestore ha raggiunto il limite d’età.

3 I contributi per un’azienda associata sono ridotti o negati se:

a. il reddito imponibile del gestore supera il limite di reddito; oppure b. la sostanza determinante del gestore supera il limite della sostanza.

Art. 26 Manodopera propria dell’azienda Almeno il 50 per cento dei lavori necessari alla gestione dell’azienda devono essere svolti da manodopera propria dell’azienda.

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Titolo 2: Pagamenti diretti generali Capitolo 1: Contributo di superficie

Art. 27 Il contributo ammonta a 1200 franchi all’anno per ettaro.

Capitolo 2: Contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo

Art. 28 Diritto ai contributi 1 Ha diritto ai contributi chi detiene nella sua azienda almeno un’unità di bestiame grosso che consuma foraggio grezzo (UBGFG) consistente in animali da reddito che consumano foraggio grezzo.

2 I contributi sono versati per animali da reddito che consumano foraggio grezzo

detenuti nell’azienda durante il periodo di foraggiamento invernale.

Art. 29 Effettivo di animali determinante 1 Il detentore di animali da reddito ha diritto ai contributi per gli animali che all’atto della rilevazione dell’effettivo di bestiame nel giorno di riferimento erano detenuti nella sua azienda almeno dal 1° gennaio dell’anno di contribuzione. Questa condi- zione non si applica per: a. vitelli acquistati; b. giovani animali nati nell’azienda; c. animali per i quali si può dimostrare che hanno sostituito quelli venduti o ma- cellati per necessità durante questo periodo. 2 I vitelli da ingrasso sono considerati per il calcolo dei contributi soltanto se nell’azienda sono tenute vacche. Per una vacca tenuta il giorno di riferimento si computano al massimo quattro vitelli da ingrasso.

Art. 30 Limitazione dei contributi 1 I contributi sono versati al massimo per la seguente densità di animali per ettaro di superficie inerbita: a. nella zona campicola, nella zona intermedia ampliata 2,0 UBGFG e nella zona intermedia b. nella zona collinare 1,6 UBGFG c. nella zona di montagna I 1,4 UBGFG d. nella zona di montagna II 1,1 UBGFG e. nella zona di montagna III 0,9 UBGFG f. nella zona di montagna IV 0,8 UBGFG g. nella regione d’estivazione 0,3 UBGFG

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2 Se gli animali sono estivati, l’effettivo degli animali che dà diritto ai contributi è maggiorato del supplemento d’estivazione. Il supplemento d’estivazione, espresso in percentuale degli animali estivati convertiti in UBGFG, ammonta al: a. 25 per cento per 60 a 90 giorni d’estivazione b. 30 per cento per 91 a 120 giorni d’estivazione c. 35 per cento per oltre 120 giorni d’estivazione 3 Non sono considerate le comunità per la detenzione di animali intese a eludere la limitazione dei contributi.

Art. 31 Deduzione per il latte commercializzato 1 Nel caso di aziende che producono latte, il numero di UBGFG giusta gli articoli 29 e 30 è ridotto di un’UBGFG per ogni 4000 kg di latte commercializzato. 2 L’anno lattiero trascorso è determinante per le quantità di latte. Se le condizioni della produzione lattiera sono mutate sensibilmente prima del giorno di riferimento, si può far capo proporzionalmente al contingente lattiero dell’anno lattiero in corso.

3 Non sono considerate le comunità per la detenzione di animali intese a eludere

questa riduzione.

Art. 32 Contributi

1 Il contributo annuo per UBGFG è fissato come segue: Fr.

a. per bovini, equini, bisonti, capre lattifere e pecore lattifere 900 b. per le altre capre e pecore nonché cervi, lama e alpaca 400 2 Per il calcolo del contributo sono considerate innanzitutto le UBGFG giusta il ca- poverso 1 lettera a.

Capitolo 3: Contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione

Art. 33 Diritto ai contributi

1 Ha diritto ai contributi chi:

a. gestisce almeno un ettaro di superficie che dà diritto ai pagamenti diretti nella regione di montagna o nella zona collinare; e b. detiene nella sua azienda almeno un’UBGFG giusta l’articolo 28 capoverso 2. 2 Per il calcolo dei contributi è determinante l’effettivo di animali giusta l’articolo 29.

3 I contributi sono versati per un massimo di 15 UBGFG per azienda.

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Art. 34 Contributi

1 Per UBGFG sono versati i seguenti contributi annui:.

Fr. a. nella zona collinare 260 b. nella zona di montagna I 440 c. nella zona di montagna II 690 d. nella zona di montagna III 930 e. nella zona di montagna IV 1190 2 Se la superficie che dà diritto ai pagamenti diretti si estende su più zone, la quota del contributo è calcolata in rapporto alle parti di superficie per zona.

Capitolo 4: Contributi di declività Sezione 1: Contributi di declività generali

Art. 35 Diritto ai contributi 1 I contributi di declività generali sono versati per superfici che danno diritto ai pa- gamenti diretti giusta l’articolo 4 nella regione di montagna e nella zona collinare con una declività pari o superiore al 18 per cento (zone declive e zone in forte pen- denza).

2 Non sono versati contributi di declività generali per:

a. siepi, boschetti campestri e rivieraschi; b. pascoli; c. vigneti. 3 I contributi di declività generali sono versati unicamente se la superficie che vi dà diritto misura più di 50 are per azienda e più di 5 are per particella.

Art. 36 Importo dei contributi Il contributo di declività generale annuo per ettaro è fissato come segue: Fr. a. per le zone declive, 18-35 per cento di declività 370 b. per le zone in forte pendenza, con oltre 35 per cento di declività 510

Sezione 2: Contributi di declività per vigneti

Art. 37 Diritto ai contributi 1 Contributi di declività per vigneti sono versati per zone in forte pendenza e zone terrazzate con almeno 30 per cento di declività naturale del terreno. 2 Per zone terrazzate s’intendono i vigneti che sono terrazzati con regolarità me- diante muri di sostegno e adempiono le seguenti condizioni: a. le superfici presentano un terrazzamento minimo; b. l’area della zona terrazzata ammonta ad almeno un ettaro;

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c. l’altezza dei muri di sostegno misura almeno un metro. Non vengono computati muri in cemento convenzionali. 3 L’Ufficio federale stabilisce i criteri per la classificazione delle zone terrazzate.

4 Se all’interno di un’area vi sono superfici non coltivate o con lieve declività, i contributi vengono versati al massimo per il 10 per cento di esse, ma al massimo per 5 I contributi sono versati unicamente se il vigneto gestito per il quale possono esse- re richiesti contributi misura più di 10 are per azienda e più di 2 are per particella.

Art. 38 Importo dei contributi Il contributo di declività annuo per ettaro è fissato come segue: Fr. a. per vigneti in zone in forte pendenza, 30-50 per cento di declività 1500 b. per vigneti in zone in forte pendenza con oltre il 50 per cento di declività 3000 c. per vigneti in zone terrazzate, 30 per cento e oltre di declività 5000 2 I contributi per zone in forte pendenza e per zone terrazzate non sono cumulabili.

Sezione 3: Determinazione delle superfici che danno diritto ai contributi di declività

Art. 39 1 I Cantoni determinano le superfici in zone declive e le zone terrazzate di una re- gione viticola per le quali sono versati contributi. 2 Essi allestiscono elenchi articolati per Comune, i quali indicano, per ogni superfi- cie gestita con numero o nome di particella o unità di gestione, le dimensioni delle superfici per le quali possono essere richiesti contributi e la categoria dei contributi. I Cantoni li aggiornano.

Titolo 3: Contributi ecologici Capitolo 1: Compensazione ecologica Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 40 Principio 1 Sono versati contributi per la compensazione ecologica sulla superficie agricola utile per: a. prati sfruttati in modo estensivo; b. prati sfruttati in modo poco intensivo; c. terreni da strame; d. siepi, boschetti campestri e rivieraschi; e. maggesi fioriti; f. maggesi da rotazione;

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g. fasce di colture estensive in campicoltura; h. alberi da frutto ad alto fusto nei campi. 2 Possono essere versati contributi per analisi ed esperimenti volti a migliorare la qualità delle superfici di compensazione ecologica. 3 Chi annuncia superfici di compensazione ecologica per l’ottenimento dei contri- buti è responsabile della registrazione di tutte le superfici di compensazione ecologi- ca della sua azienda su un piano corografico o su una carta. Gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi non devono essere registrati.

Art. 41 Limiti dettati dalla legge sulla protezione della natura e del paesaggio 1 Se per una prestazione identica fornita per la medesima superficie agricola utile viene contemporaneamente versato un contributo in virtù degli articoli 18a-18d della legge federale del 1° luglio 19665 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), il contributo della Confederazione in virtù della LPN viene ridotto del con- tributo stanziato conformemente al presente capitolo. 2 Non sono versati contributi secondo il presente capitolo per le superfici sottoposte a obblighi di protezione della natura in virtù degli articoli 18a, 18b, 23c e 23d LPN, se non è stato concluso un accordo con i loro gestori o proprietari in vista di un in- dennizzo adeguato.

Art. 42 Esclusione dai contributi Non vengono versati contributi: a. per superfici o parti di superfici con una presenza importante di piante proble- matiche (ad es. romici, stoppioni o “cardi dei campi”, avena selvatica, agropiro o “gramigna”); b. per alberi da frutto ad alto fusto nei campi che non sono situati né sulla superfi- cie agricola utile propria né su quella affittata; c. per superfici la cui qualità è pregiudicata da una gestione non appropriata o da una temporanea utilizzazione non agricola.

Art. 43 Altri gestori che hanno diritto ai contributi 1 I gestori esclusi dai pagamenti diretti in virtù dell’articolo 2 hanno diritto ai contri- buti per la compensazione ecologica. 2 I gestori esclusi dai pagamenti diretti in virtù degli articoli 22 o 23, o i cui paga- menti diretti sono ridotti in virtù di questi stessi articoli, hanno diritto almeno ai contributi per la compensazione ecologica. 3 I contributi per la compensazione ecologica sono versati per al massimo il 50 per cento della superficie agricola utile di queste aziende.

5 RS 451

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Sezione 2: Prati sfruttati in modo estensivo, prati sfruttati in modo poco intensivo, terreni da strame, siepi, boschetti campestri e rivieraschi

Art. 44 Condizioni generali

1 Le singole superfici devono misurare almeno 5 are.

2 Le superfici devono essere gestite nel modo indicato per un periodo di almeno sei anni dopo la notifica. 3 Previa consultazione del servizio cantonale di protezione della natura, i Cantoni possono autorizzare una durata minima ridotta per la gestione indicata se: a. la stessa superficie viene impiantata in un altro luogo come superficie di com- pensazione ecologica conformemente al capitolo 1; e b. il nuovo impianto favorisce la biodiversità e la protezione delle risorse naturali. 4 La vegetazione tagliata deve essere asportata. Si possono tuttavia formare mucchi di rami e di strame per motivi di protezione della natura.

Art. 45 Condizioni e oneri particolari per i prati sfruttati in modo estensivo 1 Non devono essere utilizzati né concimi né prodotti per il trattamento delle piante. Sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sem- preché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragio- nevole. 2 Le superfici devono essere falciate almeno una volta all’anno. Alle superfici che sono oggetto di una convenzione scritta di utilizzazione o di protezione stipulata con il servizio cantonale per la protezione della natura, si applicano le date o gli inter- valli di utilizzazione ivi stabiliti. Salvo altre disposizioni, il primo sfalcio è autoriz- zato: a. il 15 giugno, al più presto, nella zona di pianura; b. il 1° luglio, al più presto, nelle zone di montagna I e II; c. il 15 luglio, al più presto, nelle zone di montagna III e IV. 3 Le superfici possono essere soltanto falciate; l’ultima crescita può tuttavia servire al pascolo al più tardi fino al 30 novembre se le condizioni del suolo sono favorevoli e salvo altre disposizioni. Il pascolo autunnale inizia: a. il 15 settembre, al più presto, nella zona di pianura e nelle zone di montagna I e II; b. il 1° settembre, al più presto, nelle zone di montagna III e IV; 4 Nel caso di superfici con una composizione botanica insoddisfacente e previa con- sultazione del servizio cantonale di protezione della natura, l’autorità cantonale può autorizzare la rimozione meccanica o chimica della vegetazione allo scopo di proce- dere a una risemina. 5 Per la risemina dev’essere utilizzata una miscela di graminacee e specie erbacee con aggiunta di fiori di prato raccomandata dalle stazioni federali di ricerche o un’adeguata semente con fiorume.

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Art. 46 Condizioni e oneri particolari per i prati sfruttati in modo poco intensivo 1 Non devono essere utilizzati prodotti per il trattamento delle piante. Sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole.

2 L’apporto di azoto è autorizzato soltanto per mezzo di letame o composto. Se

sull’insieme dell’azienda sono disponibili sistemi per spandere il liquame completo, è ammesso liquame completo diluito in piccole dosi (al massimo 15 kg N per ettaro e per dose), tuttavia non prima del primo sfalcio. Per ettaro e all’anno è ammessa una concimazione con al massimo 30 kg di azoto assimilabile. 3 Per il resto, sono applicabili le condizioni e gli oneri previsti nell’articolo 45 capo- versi 2-5.

Art. 47 Condizioni e oneri particolari per i terreni da strame 1 Non possono essere utilizzati né concimi né prodotti per il trattamento delle piante.

2 I terreni da strame non possono essere falciati prima del 1° settembre.

3 Alle superfici che sono oggetto di una convenzione scritta di utilizzazione o di protezione stipulata con il servizio cantonale per la protezione della natura, si appli- cano le date di utilizzazione ivi stabilite.

Art. 48 Condizioni e oneri particolari per le siepi, i boschetti campestri e rivieraschi 1 Una fascia di superficie inerbita o da strame di almeno 3 metri deve essere mante- nuta lungo le siepi, i boschetti campestri e rivieraschi. Questa fascia non è richiesta se non può trovarsi sulla superficie agricola utile propria o in affitto, o se la siepe, il boschetto campestre o rivierasco fiancheggia una strada, un sentiero, un muro o un corso d’acqua. 2 La fascia di superficie inerbita o da strame deve essere falciata almeno ogni tre an- ni conformemente alle date previste all’articolo 45 capoverso 2 e vi è ammessa la pascolazione conformemente ai periodi previsti all’articolo 45 capoverso 3. Se essa confina con i pascoli, vi è ammessa la pascolazione conformemente ai periodi previ- sti all’articolo 45 capoverso 2. 3 Nelle siepi, nei boschetti campestri e rivieraschi e sulle fasce di superficie inerbita o da strame non devono essere utilizzati né concimi né prodotti per il trattamento delle piante. Sulle fasce di superficie inerbita o da strame sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole. 4 Le siepi, i boschetti campestri e rivieraschi devono essere curati adeguatamente. La cura deve essere effettuata durante il riposo vegetativo.

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Art. 49 Contributi 1 Il contributo annuo per ettaro per i prati sfruttati in modo estensivo, i terreni da strame, le siepi, i boschetti campestri e rivieraschi è fissato come segue: Fr. a. nella zona campicola e nelle zone intermedie 1500 b. nella zona collinare 1200 c. nelle zone di montagna I e II 700 d. nelle zone di montagna III e IV 450 2 Il contributo annuo per ettaro per i prati sfruttati in modo poco intensivo è fissato come segue: Fr. a. nella regione di pianura 650 b. nelle zone di montagna I e II 450 c. nelle zone di montagna III e IV 300

3 Non sono versati contributi per prati da sfalcio nella regione d’estivazione.

Sezione 3: Maggesi fioriti, maggesi da rotazione e fasce di colture estensive in campicoltura

Art. 50 Condizioni e oneri per i maggesi fioriti

1 Per maggesi fioriti si intendono le superfici:

a. seminate con una miscela di sementi di erbe selvatiche indigene raccomandata dalle stazioni federali di ricerche; b. che prima della semina erano utilizzate come superfici coltive o occupate da colture perenni; c. situate nella regione di pianura; e d. larghe almeno 3 m. 2 Non devono essere utilizzati né concimi né prodotti per il trattamento delle piante. Sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sem- preché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragio- nevole. 3 Un maggese fiorito deve sussistere nello stesso luogo per almeno due e al massimo sei anni. 4 La superficie messa a maggese fiorito può essere falciata fra il 1° ottobre e il 15 marzo, a partire dal secondo anno e solo per una metà. Nel primo anno, se vi è inva- sione di malerbe, si può procedere a uno sfalcio di pulizia.

Art. 51 Condizioni e oneri per i maggesi da rotazione

1 Per maggesi da rotazione si intendono le superfici:

a. seminate con una miscela di sementi raccomandata per i maggesi da rotazione dalle stazioni federali di ricerche; b. che prima della semina erano utilizzate come superfici coltive o occupate da colture perenni;

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c. situate nella regione di pianura; e d. che misurano almeno 6 metri di larghezza e comprendono almeno 20 are. 2 Le superfici devono essere seminate prima del 15 settembre dell’anno precedente quello di contribuzione e mantenute tali fino al 15 febbraio dell’anno seguente quello di contribuzione (maggese da rotazione annuale) oppure seminate prima del 30 aprile dell’anno di contribuzione e mantenute tali fino al 15 febbraio, ma al più tardi fino al 30 settembre, di due anni dopo (maggese da rotazione biennale). 3 Previa consultazione del servizio cantonale di protezione della natura, le autorità cantonali possono autorizzare su superfici appropriate un inerbimento spontaneo o una semina con una miscela speciale.

4 Dopo un maggese da rotazione, la medesima particella può essere nuovamente

messa a maggese da rotazione al più presto nel quarto ciclo vegetativo. 5 Non devono essere utilizzati né concimi né prodotti per il trattamento delle piante. Sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sem- preché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragio- nevole. L’autorità cantonale può concedere un’autorizzazione speciale per combatte- re le malerbe con sostanze chimiche. 6 I maggesi da rotazione possono essere falciati fra il 1° ottobre e il 15 marzo. Il Cantone può autorizzare uno sfalcio supplementare dopo il 1° luglio per le superfici situate nella zona d’afflusso Z giusta l’articolo 29 dell’ordinanza del 28 ottobre

19986 sulla protezione delle acque.

Art. 52 Condizioni e oneri per le fasce di colture estensive in campicoltura 1 Per fasce di colture estensive in campicoltura si intendono le fasce marginali di colture campicole gestite in modo estensivo: a. situate nella regione di pianura; b. larghe almeno 3 m e al massimo 12 m; c. che si trovano sull’intera lunghezza delle colture campicole; e d. seminate con cereali, colza, girasole o leguminose a granelli.

2 Non devono essere utilizzati insetticidi né concimi azotati.

3 È vietato combattere le malerbe con mezzi meccanici e sostanze chimiche ad am-

pio raggio. Sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problema- tiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggra- vio ragionevole. 4 In casi motivati l’autorità cantonale può ammettere una lotta meccanica contro le malerbe sull’intera superficie. In questo caso il diritto al contributo cessa per l’anno corrispondente. 5 Le fasce di colture estensive in campicoltura devono prevedere sulla stessa superfi- cie almeno due colture principali susseguenti. 6 Le colture impiantate sulle fasce di colture estensive in campicoltura devono essere trebbiate una volta giunte a maturazione.

6 RS 814.201; RU 1998 2863

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Art. 53 Contributi Il contributo annuo per ettaro è fissato come segue: Fr. a. per i maggesi fioriti 3000 b. per i maggesi da rotazione 2500 c. per le fasce di colture estensive in campicoltura 1000

Sezione 4: Alberi da frutto ad alto fusto nei campi

Art. 54

1 Per alberi da frutto ad alto fusto nei campi s’intendono:

a. alberi da frutto a nocciolo e alberi da frutto a granella, il cui numero per ettaro è inferiore al numero degli alberi di un frutteto; b. castagni e noci in selve curate. 2 L’altezza del tronco deve essere di almeno 1,2 m per gli alberi da frutto a nocciolo e di almeno 1,6 m per gli altri alberi da frutto. 3 Non è autorizzato l’impiego di erbicidi ai piedi del tronco, eccezion fatta per alberi di meno di cinque anni. 4 Per poter chiedere un contributo, l’azienda deve contare almeno 20 alberi che dan- no diritto ai contributi.

5 Il contributo annuo per albero ammonta a 15 franchi.

Capitolo 2: Produzione estensiva di cereali e colza

Art. 55 Condizioni e oneri 1 Per produzione estensiva di cereali e colza s’intende la coltivazione di cereali da foraggio senza il mais da granella, di cereali panificabili o di colza senza alcun im- piego di: a. regolatori della crescita; b. fungicidi; c. stimolanti chimici di sintesi delle difese naturali; e d. insetticidi. 2 Le esigenze della produzione estensiva devono essere rispettate sull’insieme delle superfici dell’azienda coltivate a cereali panificabili, a colza o a cereali da foraggio senza mais da granella. 3 Il raccolto per l’estrazione di granelli dev’essere effettuato a maturazione avvenuta.

4 Le superfici delle singole culture devono comprendere almeno 20 are per particella.

Art. 56 Contributo Il contributo ammonta a 400 franchi annui per ettaro.

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Capitolo 3: Agricoltura biologica

Art. 57 Principio 1 La Confederazione concede contributi ai gestori che applicano nell’azienda le di- sposizioni degli articoli 3, 6-16 e 38-39 dell’ordinanza del 22 settembre 19977 sull’agricoltura biologica. 2 Un gestore che rinuncia all’agricoltura biologica, non può richiedere i relativi con- tributi nei due anni successivi.

Art. 58 Contributi Il contributo annuo per ettaro è fissato come segue: Fr. a. per le colture speciali 1000 b. per la rimanente superficie coltiva aperta 600 c. per la rimanente superficie agricola utile 100

Capitolo 4: Detenzione di animali da reddito agricoli particolarmente rispettosa delle loro esigenze

Art. 59 Principio 1 La Confederazione concede contributi ai gestori che tengono animali da reddito in stalle particolarmente idonee alla specie o che fanno regolarmente uscire gli animali all’aperto. 2 I contributi sono versati unicamente se le categorie di animali annunciate per il programma corrispondente comprendono almeno un’unità di bestiame grosso. 3 Se determinate categorie di animali sono annunciate per l’ottenimento dei contri- buti giusta gli articoli 60 o 61, tutti gli animali che appartengono a queste categorie devono essere tenuti secondo le pertinenti regole. 4 Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) definisce le categorie di animali, tenendo conto della propensione degli animali a formare gruppi.

Art. 60 Sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali 1 Per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali s’intendono sistemi di stabulazione ad aree multiple: a. nei quali gli animali sono tenuti liberi in gruppi; b. nei quali gli animali dispongono della possibilità di riposarsi, di muoversi e occuparsi in modo conforme al loro comportamento naturale; e c. che dispongono di sufficiente luce diurna naturale. 2 Il DFE stabilisce le esigenze relative ai sistemi di detenzione e alla detenzione delle singole categorie di animali. 7 RS 910.18; RU 1999 ...

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3 Può:

a. prescrivere una durata minima d’ingrasso per il pollame da ingrasso e stabilire come deve essere documentato l’accesso del pollame all’area con clima esterno; b. vietare interventi dolorosi sugli animali; c. definire i casi nei quali il gestore può derogare alle disposizioni; d. autorizzare i Cantoni a concedere, in singoli casi e a determinate condizioni, deroghe alle dimensioni minime.

Art. 61 Uscita regolare all’aperto

1 L’uscita regolare all’aperto significa che:

a. agli animali da reddito che consumano foraggio grezzo è concessa l’uscita al pascolo per almeno 26 giorni al mese durante il ciclo vegetativo e l’uscita all’aperto per almeno 13 giorni al mese durante il periodo di foraggiamento in- vernale; b. ai suini è concessa l’uscita per tre giorni alla settimana; e c. ai conigli nonché al pollame da reddito è concessa l’uscita quotidiana. 2 Pascolo, corte, area con clima esterno e stalla rispondono ai bisogni degli animali. 3 Il DFE emana prescrizioni concernenti l’uscita per le singole categorie di animali.

4 Stabilisce le esigenze in materia di pascolo, corte, area con clima esterno e stalla nonché di detenzione delle singole categorie di animali.

5 Può:

a. prescrivere una durata minima d’ingrasso per il pollame da ingrasso; b. definire i casi nei quali il gestore può derogare alle disposizioni; c. autorizzare i Cantoni a concedere, in singoli casi e a determinate condizioni, deroghe alle prescrizioni sull’uscita o alle dimensioni minime.

6 Stabilisce come deve essere documentata l’uscita.

Art. 62 Contributi 1 Il contributo annuo per unità di bestiame grosso per i sistemi di stabulazione parti- colarmente rispettosi degli animali è fissato come segue: Fr. a. bovini, caprini e conigli 70 b. suini 135 c. pollame 180 2 Il contributo annuo per unità di bestiame grosso per l’uscita regolare all’aperto è fissato come segue: Fr. a. bovini, equini, bisonti, ovini, caprini, daini, cervi e conigli 135 b. suini 135 c. pollame 180

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Titolo 4: Procedura Capitolo 1: Domanda, termini, dati e controlli

Art. 63 Domanda I pagamenti diretti sono versati soltanto su domanda scritta. La domanda deve essere inoltrata all’autorità designata dal Cantone di domicilio.

Art. 64 Dati 1 A complemento dei dati relativi alla struttura aziendale conformemente all’ordi- nanza del 7 dicembre 19988 sui dati agricoli, il gestore notifica all’autorità designata dal Cantone di domicilio, in particolare: a. i tipi di pagamenti diretti giusta l’articolo 1 di cui fa richiesta; b. la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate giusta il titolo 1 capitolo 3; c. le superfici, per le quali richiede contributi conformemente alla LPN; d. le variazioni della superficie e gli indirizzi delle aziende interessate (vecchio e nuovo gestore); e. la conferma dell’esattezza dei dati da parte del richiedente e del servizio di controllo. 2 Il Cantone allestisce liste riassuntive dei pagamenti diretti per l’insieme del territo- rio cantonale. L’Ufficio federale emana le direttive in merito. 3 Il Cantone invia ogni anno all’Ufficio federale le distinte di pagamento su supporti elettronici di dati. L’Ufficio federale fissa, in collaborazione con i Cantoni, le mo- dalità tecniche e organizzative della trasmissione dei dati.

Art. 65 Termine di domanda e di notifica 1 La domanda per ottenere i pagamenti diretti va inoltrata all’autorità competente tra il 15 aprile e il 15 maggio. 2 I Cantoni possono fissare un termine per la domanda nell’ambito dei termini di cui al capoverso 1. 3 I programmi della produzione estensiva, dell’agricoltura biologica, della detenzio- ne di animali da reddito agricoli particolarmente rispettosa delle loro esigenze e della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate devono essere notificati al più tardi entro il 31 agosto dell’anno precedente quello di contribuzione.

Art. 66 Controlli 1 Per l’esecuzione dell’ordinanza i Cantoni possono ricorrere a organizzazioni che garantiscano controlli obiettivi e imparziali; essi verificano, per campionatura, l’attività di controllo esercitata da tali organizzazioni. 2 I gestori che richiedono contributi per l’agricoltura biologica secondo il titolo 3 capitolo 3, devono essere controllati da un ente di certificazione accreditato giusta l’articolo 28 o 29 dell’ordinanza del 22 settembre 19979 sull’agricoltura biologica. I 8 RS 919.117.71; RU 1999... 9 RS 910.18; RU 1999 ...

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Cantoni sorvegliano i controlli. Gli enti di certificazione mettono a disposizione dei Cantoni i documenti necessari per decidere del contributo. 3 Il Cantone o l’organizzazione verifica i dati forniti dal gestore, l’osservanza delle condizioni e degli oneri nonché il diritto ai contributi.

4 I Cantoni dispongono affinché ognuno dei provvedimenti menzionati nella pre-

sente ordinanza nonché la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate confor- memente al capitolo 3 siano controllati nel corso dell’anno di contribuzione in: a. tutte le aziende che richiedono per la prima volta i contributi corrispondenti; b. tutte le aziende nelle quali sono state riscontrate irregolarità nel corso dei con- trolli dell’anno precedente; e c. almeno il 30 per cento delle rimanenti aziende scelte a caso. 5 Nel caso di irregolarità o di dati inesatti riscontrati durante il controllo, il Cantone o l’organizzazione informa immediatamente il gestore. In caso di contestazione dei risultati del controllo, il gestore può chiedere, entro i successivi tre giorni lavorativi, che il Cantone o l’organizzazione proceda, entro 48 ore, a un ulteriore controllo dell’azienda.

6 Su indicazione dell’Ufficio federale, i Cantoni stendono ogni anno un rapporto

sull’attività di controllo e sulle sanzioni irrogate.

Capitolo 2: Contributo, conteggio e versamento

Art. 67 Contributo e conteggio 1 Il Cantone stabilisce il diritto ai contributi del richiedente e determina il contributo in base alle condizioni nel giorno di riferimento. 2 Il giorno di riferimento è la data della rilevazione conformemente all’ordinanza del 7 dicembre 199810 sui dati agricoli. 3 Il contributo per tipo di contributo è calcolato in base alle classi di dimensioni di cui all’articolo 20. 4 Per calcolare l’importo totale da versare al gestore, va osservato il seguente ordine: a. limitazione in base all’unità standard di manodopera; b. riduzioni del contributo conformemente all’articolo 70; c. limitazione in base al reddito imponibile e alla sostanza determinante.

Art. 68 Versamento dei pagamenti diretti

1 L’Ufficio federale controlla le distinte di pagamento del Cantone e versa a

quest’ultimo l’importo totale approvato. 2 I contributi che non possono essere versati decadono dopo cinque anni. Il Cantone deve restituirli all’Ufficio federale. 3 Il Cantone paga i contributi ai richiedenti al più tardi entro il 31 dicembre del- l’anno di contribuzione. Alla fine del primo semestre può versare un acconto corri-

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spondente, al massimo, al 50 per cento dell’intero importo o del contributo concesso l’anno precedente e richiederne il versamento anticipato all’Ufficio federale. 4 Il Cantone comunica entro il 1° dicembre dell’anno di contribuzione il conteggio principale unitamente alla lista riassuntiva ed entro il 1° marzo dell’anno seguente il conteggio finale con le distinte di pagamento relative a tutti i tipi di pagamenti di- retti.

Capitolo 3: Ritiro della domanda, sanzioni amministrative e notificazione di decisioni

Art. 69 Ritiro della domanda Il gestore che non intende o non può più rispettare le condizioni e gli oneri deve riti- rare immediatamente la sua domanda. Deve informarne per scritto l’autorità compe- tente designata dal Cantone prima di intraprendere qualsiasi intervento ad essa rela- tivo.

Art. 70 Riduzione e diniego dei contributi

1 I Cantoni riducono o negano i contributi se il richiedente:

a. ha fornito, intenzionalmente o per negligenza, indicazioni non veritiere; b. ha ostacolato i controlli; c. non ha notificato per tempo i provvedimenti che intende applicare alla sua azienda; d. non ha adempiuto le condizioni e gli oneri della presente ordinanza e altre esi- genze impostegli; e. non ha osservato le prescrizioni rilevanti per l’agricoltura previste dalla legge sulla protezione delle acque, dalla legge sulla protezione dell’ambiente e dalla legge sulla protezione della natura e del paesaggio,. 2 L’inosservanza di prescrizioni giusta il capoverso 1 lettera e va constatata con una decisione definitiva. 3 In caso di violazione intenzionale o ripetuta di prescrizioni, i Cantoni possono ne- gare il versamento di contributi per cinque anni al massimo.

Art. 71 Notifica di decisioni I Cantoni notificano le loro decisioni su ricorso all’Ufficio federale; le decisioni re- lative ai contributi sono notificate solo su richiesta.

Titolo 5: Disposizioni finali

Art. 72 Esecuzione 1 L’Ufficio federale esegue la presente ordinanza, nella misura in cui i Cantoni non siano stati incaricati della sua esecuzione.

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2 Se necessario, si avvale di altri uffici federali interessati.

3 Vigila sull’esecuzione nei Cantoni.

Art. 73 Disposizioni transitorie 1 Ai gestori che nel 1998 hanno ottenuto un contributo conformemente all’ordinanza del 20 dicembre 198911 sui contributi ai detentori di vacche e hanno diritto ai con- tributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo in ba- se al titolo 2 capitolo 2, è versato, per al massimo cinque anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, un contributo corrispondente almeno all’importo dei con- tributi per vacche e vitelli d’ingrasso pagati nel 1998; questo contributo è ridotto annualmente del cinque per cento. In caso di modifica sostanziale della situazione dell’azienda, il diritto a contributi più elevati decade. 2 Il periodo durante il quale sono versati contributi per prati sfruttati in modo esten- sivo, per prati sfruttati in modo estensivo su superfici coltive di cui è cessata la ge- stione, per prati sfruttati in modo poco intensivo, per terreni da strame, per siepi, boschetti campestri e rivieraschi nonché per maggesi fioriti in base all’ordinanza del 24 gennaio 199612 sui contributi a fini ecologici, è computato sul periodo obbligato- rio giusta l’articolo 44 capoverso 2 e l’articolo 50 capoverso 3, sempreché dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza le superfici continuino a essere gestite in modo corrispondente.

3 Le aziende che non possono provare che le esigenze ecologiche sono rispettate,

ricevono i pagamenti diretti fino al 31 dicembre 2001. Per queste aziende il contri- buto di superficie secondo l’articolo 27 ammonta a 400 franchi per ettaro. 4 Alle persone giuridiche sono versati i pagamenti diretti soltanto fino al 31 dicem- bre 2000. 5 Per i prati sfruttati in modo estensivo su superfici coltive di cui è cessata la gestio- ne conformemente agli articoli 14 e 16 dell’ordinanza del 24 gennaio 1996 sui con- tributi a fini ecologici, per i quali sono stati versati contributi nel 1998, sono versati contributi di 3000 franchi per ettaro fino alla scadenza del periodo obbligatorio di sei anni, al massimo però fino al 31 dicembre 2000. 6 Per il 1999 la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate è soddisfatta se: a. l’intera azienda è gestita secondo le regole riconosciute della produzione inte- grata o dell’agricoltura biologica conformemente all’ordinanza sui contributi a fini ecologici del 24 gennaio 1996; b le prescrizioni rilevanti per l’agricoltura della legislazione sulla protezione de- gli animali sono rispettate; e c. le esigenze di cui all’articolo 7 concernenti la compensazione ecologica sono soddisfatte. 7 Nel 1999 può essere computato al massimo il due per cento di materie prime rin- novabili quale quota adeguata di superfici di compensazione ecologica conforme- mente all’articolo 7 capoverso 1. Sono computabili la canapa quale materia prima rinnovabile e le piante da fibra secondo l’articolo 1 capoverso 1 lettere a e c

11 RU 1990 46, 1991 434, 1993 879 1667, 1994 2064, 1996 777 12 RU 1996 1007 1842, 1997 2458

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dell’ordinanza del 7 dicembre 199813 sui contributi nella campicoltura, nonché i se- mi oleosi giusta l’articolo 17 capoverso 2 della stessa ordinanza. 8 Per i maggesi verdi conformemente all’articolo 14 dell’ordinanza del 2 dicembre 199114 sull’orientamento della produzione vegetale, per i quali il periodo obbligato- rio termina il 15 agosto 1999, per il 1999 è versato un contributo di 2000 franchi per ettaro.

Art. 74 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

13 RS 910.17; RU 1999 ... 14 RU 1991 2614, 1993 1591, 1994 682 1688, 1995 920 5518, 1996 770, 1998 690

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Allegato (Titolo 1, capitolo 3)

Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate: regole tecniche

1 Disposizioni generali

1.1 Principio

Il presente allegato elenca le regole tecniche relative alla prova che le esigenze eco- logiche sono rispettate. Serve anche come base per riconoscere le regole di organiz- zazioni specializzate.

1.2 Registrazioni

Il gestore tiene con regolarità registrazioni concernenti la gestione dell’azienda. Esse devono comprendere soprattutto i dati seguenti: a. superficie dell’azienda, superficie agricola utile, piano delle particelle; b. elenco delle particelle con dati concernenti le colture, la lavorazione del terre- no, la concimazione e la protezione dei vegetali; c. la documentazione necessaria al calcolo del bilancio delle sostanze nutritive; d. altre registrazioni nella misura in cui siano utili allo scopo perseguito.

2 Bilancio di concimazione equilibrato

2.1 Bilancio delle sostanze nutritive

1 La concimazione azotata e fosforica è valutata mediante un bilancio delle sostanze nutritive. Questo bilancio deve dimostrare che l’apporto di fosforo o di azoto non è stato eccessivo. È calcolato sulla base del modulo delle centrali di consulenza di Lindau (LBL-KIP) e Losanna (SRVA-PIOCH) “Stima dell’equilibrio della conci- mazione” allegato alle “Basi per la concimazione in campicoltura e foraggicoltura” delle Stazioni federali di ricerche agronomiche nella versione del 199815 o mediante un metodo di calcolo equivalente. 2 Su tutta l’azienda il bilancio dell’apporto di fosforo non deve superare un margine di errore di +10 per cento. Le aziende che, sulla base di analisi del suolo effettuate da un laboratorio autorizzato in base a metodi riconosciuti, forniscono la prova che il suolo è sottoconcimato, possono far valere, sulla base di un piano di concimazione completo, un fabbisogno maggiore. In questo caso i prati sfruttati in modo poco in- tensivo non possono essere concimati. 3 Su tutta l’azienda il bilancio dell’apporto di azoto non deve superare un margine di errore di +10 per cento. L’azoto assimilabile nei concimi aziendali viene valutato come segue: deiezioni organiche degli animali, previa deduzione delle inevitabili perdite in stalla e durante lo stoccaggio (15% per animali che consumano foraggio 15 Landwirtschaftliche Beratungszentrale Lindau (LBL), 8315 Lindau; Service romand de vulgarisation agricole (SRVA), Case postale 128, 1000 Lausanne 6

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grezzo, 20% per i suini e 30% per il pollame). Il 60 per cento dell’azoto restante è ritenuto assimilabile. 4 In frutticoltura e viticoltura è permesso spargere concime fosforico sull’arco di più anni. Nelle altre colture è possibile spargere fosforo sull’arco di più anni sotto forma di fanghi di depurazione essiccati, composto e calce. Tutto l’azoto cosparso con questi concimi deve comunque essere considerato nel bilancio dell’apporto di azoto dell’anno di applicazione.

5 Di norma, dal calcolo del bilancio delle sostanze nutritive esteso all’insieme

dell’azienda sono dispensate le aziende che non utilizzano alcun concime azotato o fosforico e che non superano i seguenti valori di carico di bestiame per ettaro di su- perficie fertilizzabile: 1,7 unità di bestiame grosso fertilizzante (UBGF)/ha nella zo- na campicola e nelle zone intermedie; 1,4 UBGF/ha nella zona collinare; 1,2 UBGF/ha nella zona di montagna I; 1,0 UBGF/ha nella zona di montagna II; 0,8 UBGF/ha nelle zone di montagna III e IV. In casi particolari, ad esempio per azien- de con colture speciali e allevamento di animali senza base foraggera, i Cantoni pos- sono chiedere un bilancio delle sostanze nutritive anche se non sono superati i valori limite citati.

2.2 Analisi del suolo

1 Affinché la ripartizione di concime tra le singole particelle sia ottimale, l’approv- vigionamento in sostanze nutritive del terreno (fosforo, potassio) deve essere noto. Per questo motivo tutte le particelle devono essere sottoposte ad analisi del suolo almeno una volta ogni 10 anni. Fanno eccezione le superfici con divieto di concima- zione, i prati sfruttati in modo poco intensivo conformemente all’articolo 46 e i pa- scoli perenni. 2 Le analisi devono essere effettuate da un laboratorio autorizzato e secondo metodi riconosciuti. Nella campicoltura devono comprendere almeno i parametri dei valori pH, fosforo e potassio. Al fine di appurare variazioni del tenore di humus, per le su- perfici coltive deve inoltre essere fatta analizzare la sostanza organica. Per le colture speciali le direttive dell’organizzazione specializzata devono contenere prescrizioni sugli intervalli e la portata delle analisi. 3 L’Ufficio federale è competente per il riconoscimento dei laboratori e dei metodi di analisi. A questo scopo procede regolarmente ad analisi circolari e pubblica an- nualmente un elenco dei laboratori e dei metodi d’analisi riconosciuti.

3 Quota adeguata di superfici di compensazione ecologica

1 Nel caso di aziende con superfici all’estero, le superfici di compensazione ecologi- ca in Svizzera devono rappresentare almeno il 3,5 per cento della superficie agricola utile messa a colture speciali nel Paese e il 7 per cento della rimanente superficie agricola utile dell’azienda gestita nel Paese. 2 Nell’assegnazione di superfici di compensazione ecologica a diversi gestori, il ser- vizio competente delimita i diversi elementi e specifica le superfici parziali attribuite ai singoli gestori.

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3 Lungo i sentieri devono essere mantenute strisce inerbite di almeno 0,5 metri di larghezza. 4 Sulle fasce di superficie inerbita o da strame di almeno 3 metri di larghezza lungo le acque superficiali, i bordi del bosco, le siepi, i boschetti campestri e rivieraschi sono vietati la concimazione e l’uso di prodotti per il trattamento delle piante. Salvo su una fascia di 3 metri di larghezza lungo le acque superficiali, sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole. 5 Il Cantone può autorizzare il mancato impianto di fasce di superficie inerbita o da strame lungo le siepi, i boschetti campestri e rivieraschi, se: a. condizioni tecniche particolari lo richiedono (p. es. larghezza esigua del campo tra due siepi); oppure b. la siepe non è ubicata sulla superficie aziendale in proprietà. 6 Sulle superfici che sono oggetto di autorizzazione cantonale conformemente al ca- poverso 5 sono vietati la concimazione e l’uso di prodotti per il trattamento delle piante.

3.1 Superfici di compensazione ecologica computabili

Le superfici di compensazione ecologica illustrate di seguito sono computabili sulla compensazione ecologica conformemente all’articolo 7 capoverso 1, sempreché sia- no rispettate le rispettive condizioni e oneri. Devono far parte della superficie azien- dale nonché essere situate entro una distanza di percorso di 15 km al massimo dal centro aziendale o da un’unità di produzione ed essere di proprietà del gestore o da lui affittate. Non sono computabili le superfici escluse dalla superficie agricola utile conformemente all’articolo 16 dell’ordinanza del 7 dicembre 199816 sulla termino- logia agricola oppure quelle escluse dal diritto ai contributi conformemente all’articolo 42 capoverso 1.

3.1.1 Superfici di compensazione ecologica che danno diritto

i contributi Tutte le superfici di compensazione ecologica secondo il titolo 3 capitolo 1.

3.1.2 Superfici di compensazione ecologica che non danno diritto

i contributi

3.1.2.1 Pascoli sfruttati in modo estensivo

Pascoli magri.

Condizioni e oneri: – Nessuna concimazione (ad eccezione di quella proveniente dalla pascolazione) – Dimensione minima delle singole superfici: 20 are

16 RS 910.91; RU 1999 62

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– Utilizzazione principale: pascolazione, almeno una volta all’anno (sfalcio di pulizia autorizzato). – Prodotti per il trattamento delle piante (PTP): solo trattamento pianta per pianta (è consentita una protezione fitosanitaria adeguata degli alberi). – Sono escluse le superfici la cui composizione botanica indica un’utilizzazione di tipo non estensivo. – Vanno sottratte dalla superficie totale quelle parti che denunciano, sulla base della presenza di piante indicatrici, sintomi di sovraccarico e calpestio o che fungono da aree di attesa.

3.1.2.2 Pascolo boschivo

Forma tradizionale di gestione mista bosco-pascolo (in particolare Giura e Sud delle Alpi).

Condizioni e oneri: – Nessuna concimazione minerale azotata. – Concime aziendale, composto e fertilizzanti minerali non azotati, solo su auto- rizzazione degli organi forestali cantonali competenti. – PTP solo su autorizzazione degli organi forestali cantonali competenti (ordinanza sulle foreste). – Solo la quota di pascolo è computabile.

3.1.2.3 Alberi da frutto ad alto fusto nei campi

sempreché non diano diritto ai contributi giusta l’art. 54) Alberi da frutta a nocciolo o a granella e noci.

Condizioni e oneri: Si applicano le prescrizioni giusta l’articolo 54 con le seguenti eccezioni: – non è richiesto il numero minimo di 20 alberi per azienda; – gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi situati in frutteti sono computabili a titolo di compensazione ecologica conformemente all’articolo 7 capoverso 1.

3.1.2.4 Alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali alberati

Querce, olmi, tigli, alberi da frutto, salici, conifere e altri alberi indigeni.

Condizioni e oneri: – Distanza tra due alberi computabili: almeno 10 m. – Nessuna concimazione ai piedi degli alberi entro un raggio di almeno 3 m. – Computo di 1 ara per albero come superficie di compensazione ecologica.

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3.1.2.5 Siepi, boschetti campestri e rivieraschi

sempreché non diano diritto ai contributi giusta l’art. 48) Siepi basse, siepi arbustive (arbusti o alberi indigeni e adatti al luogo), siepi arboree, siepi frangivento, boschetti, rive e scarpate boscate. Condizioni e oneri: – Fasce di superficie inerbita o da strame di almeno 3 m di larghezza lungo siepi, boschetti campestri e rivieraschi. Eccezione: siepi, boschetti campestri e rivie- raschi al limite della SAU nonché di strade, sentieri, muri, corsi d’acqua. La fa- scia di superficie inerbita o da strame di 3 m di larghezza è obbligatoria su un solo lato. – Nessuna concimazione. – PTP: solo trattamento pianta per pianta sulla fasce di superficie inerbita o da strame. – Le superfici che sono state classificate dall’autorità cantonale come bosco non sono computabili.

3.1.2.6 Fossati umidi, stagni, pozze

Specchi d’acqua e superfici generalmente inondate appartenenti alla superficie aziendale.

Condizioni e oneri: – Nessuna concimazione, né utilizzazione agricola. – Nessun PTP. – Fasce di superficie inerbita o da strame lungo l’oggetto principale: almeno 3 m di larghezza senza concimazione né PTP.

3.1.2.7 Superfici ruderali, cumuli di pietra e affioramenti rocciosi

Superfici ruderali: vegetazione non legnosa su ripiene, deponie o scarpate. Cu- muli di pietra e affioramenti rocciosi: con o senza vegetazione.

Condizioni e oneri: – Nessuna concimazione, né utilizzazione agricola. – Nessun PTP. – Fasce di superficie inerbita o da strame lungo l’oggetto principale: almeno 3 m di larghezza, senza concimazione né PTP. – Cura delle superfici ruderali: ogni 2 o 3 anni in autunno.

3.1.2.8 Muri a secco

Muri, leggermente o non sigillati (di regola in pietra naturale).

Condizioni e oneri: – Nessuna concimazione, né utilizzazione agricola. – Nessun PTP. – Altezza minima: 50 cm.

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– Fasce di superficie inerbita o da strame lungo il muro a secco: almeno 50 cm di larghezza su ogni lato, nessuna concimazione né PTP. Larghezza: calcolare una larghezza standard di 3 m; al limite della superficie azien- dale o con un’unica fascia di superficie inerbita o da strame: calcolare una larghezza di 1,5 m.

3.1.2.9 Sentieri e accessi naturali non consolidati

Condizioni e oneri: – Ubicati permanentemente nello stesso luogo. – Rivestimento naturale (erba, terra, ghiaia). – Parte inerbita del sentiero: almeno un terzo della superficie (senza calcolare la fascia di superficie inerbita o da strame). – Nessuna concimazione né PTP sul sentiero e sulle fasce di superficie inerbita o da strame. – Fasce di superficie inerbita o da strame: almeno 1 m su ogni lato della superfi- cie carrozzabile, non può trattarsi di terreni aperti. Larghezza: calcolare una larghezza standard di 3 m. Per i sentieri al limite della su- perficie aziendale: 1,5 m.

3.1.2.10 Vigneti con una elevata biodiversità

Condizioni e oneri: – Copertura del suolo: flora spontanea ricca di specie con un minimo di biodiver- sità adatta al luogo. Questa condizione deve essere definita a livello cantonale. – PTP: erbicidi fogliari solo sotto i ceppi e nel trattamento pianta per pianta in caso di erbe problematiche; soltanto metodi biologici e biotecnici contro gli in- setti, gli acari e le malattie fungine oppure prodotti chimici di sintesi della clas- se N (preservano gli acari predatori, le api e i parassitoidi). – Solo concimazione organica e concimi autorizzati nella viticoltura biologica. – Cura (sfalcio, intervallo fra gli sfalci) e cura del suolo devono essere stabiliti a livello cantonale. – Deve essere garantita la gestione normale della vite per quanto concerne la cura dei ceppi, la cura del suolo, la protezione dei vegetali, il carico di grappoli e la vendemmia.

3.1.2.11 Altre superfici di compensazione ecologica

Ambienti naturali ecologicamente pregiati non elencati sopra.

Condizioni e oneri: Condizioni e autorizzazioni vanno fissate dalle autorità cantonali preposte alla pro- tezione della natura.

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4 Avvicendamento disciplinato delle colture

4.1 Numero di culture

1 Le aziende con oltre 3 ha di terre aperte devono annoverare almeno 4 colture di- verse all’anno. 2 Affinché una coltura sia presa in considerazione, deve coprire almeno il 10 per cento della superficie coltiva. Le colture che coprono meno del 10 per cento possono essere addizionate e venire considerate come una coltura se superano questa per- centuale. 3 Se almeno il 20 per cento della superficie coltiva è utilizzato sotto forma di prati artificiali, questi contano come due colture; se tale quota è almeno del 30 per cento, essi contano come tre colture indipendentemente dagli anni di utilizzazione princi- pale. Le colture orticole comprendenti diverse specie appartenenti ad almeno due famiglie differenti sono considerate alla stessa stregua dei prati artificiali.

4.2 Quota massima delle colture principali

1 Per aziende con oltre 3 ha di terre aperte, la quota annuale massima delle colture principali rispetto alla superficie coltiva è limitata come segue: % a. cereali complessivamente (esclusi mais e avena) 66 b. frumento e spelta 50 c. mais 40 d. mais con sottosemine, semina su lettiera dopo il sovescio invernale, 50 colture intercalari o prato artificiale e. prato a mais (uso di erbicidi possibile solo tra le strisce) 60 f. avena 25 g. barbabietola 25 h. patata 25 i. colza e girasole 25 k. favetta 25 l. soia 25 m. tabacco 25 n. pisello proteico 15 2 Per le restanti colture campicole, tra due colture principali della stessa famiglia deve essere rispettata una pausa di coltivazione di almeno 2 anni.

4.3 Riconoscimento di regole equivalenti

1 Se l’Ufficio federale riconosce regole che disciplinano, al posto di una quota mas- sima delle colture principali, le pause di coltivazione, occorre garantire che la quota massima di cui al punto 4.2 non sia superata. 2 Il gestore può passare dai disciplinamenti di cui ai punti 4.1 e 4.2 al sistema di pause di coltivazione di cui al punto 4.3 o viceversa al più presto una volta trascorsi

5 anni.

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4.4 Esigenze minime per l’avvicendamento delle colture

in orticoltura 1 In pieno campo la pausa di coltivazione tra due colture principali della stessa fami- glia deve durare almeno 24 mesi. 2 Per colture principali s’intendono le colture che occupano il suolo per più di 12 settimane o più colture brevi della stessa famiglia nel corso dell’anno. Gli spinaci autunnali, la valerianella svernante e il cicorino svernante non sono considerati co- me colture principali.

3 I piani di avvicendamento delle colture devono coprire almeno 3 anni.

5 Protezione adeguata del suolo

5.1 Principio

1 Le aziende con oltre 3 ha di terre aperte che si trovano nella zona campicola, nelle zone intermedie, nella zona collinare e nella zona di montagna I devono raggiungere per le stesse un indice medio di protezione del suolo ponderato in funzione della superficie di almeno 50 punti per le colture campicole e 30 punti per le colture orti- cole.

2 Le date di riferimento sono il 15 novembre e il 15 febbraio.

3 Le aziende con colture campicole e orticole devono raggiungere un indice misto

ponderato in funzione della superficie. 4 Se il 15 novembre l’intera superficie delle terre aperte è coperta da una coltura autunnale sviluppatasi normalmente oppure da sovesci invernali o colture intercalari seminati prima del 1° settembre e la cui raccolta non è prevista prima del 15 feb- braio, non è necessario raggiungere l’indice di protezione del suolo di cui ai capo- versi 1 e 3.

5.2 Indice di protezione del suolo per la campicoltura

1 Le colture autunnali sono valutate come segue:

punti

a. maggese fiorito, maggese da rotazione, semina fino al 31 agosto o dal 2° inverno 100 b. maggese fiorito, maggese da rotazione, semina fra il 1° e il 30 settembre 50 c. colza 80 d. orzo autunnale, triticale, segale (inclusa segale da taglio verde), avena autunnale 50 e. frumento autunnale, spelta 40 f. pisello autunnale, favetta autunnale 40 g. se la semina ha luogo senza aratura, salvo dopo patate, mais, tabacco più 20

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2 Le colture primaverili sono valutate come segue:

Coltura precedente che copre il suolo fino al 15 nov. 15 feb.

punti punti

a. prato artificiale 80 100 b. maggese fiorito, maggese da rotazione (primavera) – 100 c. mais con sottosemine, prati a mais 80 100 d. colture intercalari, sovesci: – semina prima del 31 agosto 80 100 – semina tra il 1° settembre e il 30 settembre nonché leguminose pure 40 70 e. terreno incolto coperto da stoppie trinciate di mais 20 20 f. terreno incolto con paglia di cereali lavorata al massimo 20 30 una volta dopo il raccolto g. senza coltura precedente che copre il suolo 0 0

5.3 Indice di protezione del suolo per l’orticoltura

1 Le colture autunnali sono valutate come segue:

punti

a. cavolo, cavolo di Bruxelles 80 b. fragole (un anno) 60 c. spinaci autunnali 60 d. porro, coste 60 e. cipolla autunnale, cicorino 60 f. valerianella, prezzemolo, portulaca 60 g. scorzonera, topinambur, pastinaca 40

2 Le colture primaverili sono valutate come segue:

Coltura precedente che copre il suolo fino al 15 nov. 15 feb. punti punti

a. apparato radicale intatto dopo la raccolta 10 30 b. colture intercalari, sovesci: – semina prima del 31 agosto 80 100 – semina tra il 1° settembre e il 30 settembre nonché leguminose pure 40 70 c. senza coltura precedente che copre il suolo 0 0

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5.4 Protezione contro l’erosione

1 Le superfici sulle quali non è stato preso alcun provvedimento adeguato contro

l’erosione non devono presentare segni evidenti di perdita di suolo. Per provvedi- menti adeguati s’intendono in particolare l’inerbimento di strisce larghe almeno 3 metri lungo le vie di passaggio nel caso di terre aperte e in pendenza oppure l’eva- cuazione o l’incanalamento delle acque superficiali per prevenire l’erosione a valle. 2 Frutticoltura, coltivazione di bacche e viticoltura: devono essere osservate le diret- tive specifiche riconosciute, emanate da organizzazioni specializzate, per la prote- zione del suolo di frutteti, colture di bacche e vigneti.

6 Selezione e utilizzazione mirata dei prodotti per il trattamento

delle piante

6.1 Prescrizioni generali

1 Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali de- vono essere controllate almeno una volta ogni quattro anni da un servizio autorizzato. 2 Eccezion fatta per i casi di epidemia, deve essere riservata almeno una finestra di controllo non trattata per ogni coltura nei seguenti casi: impiego di regolatori della crescita per i cereali, impiego di fungicidi per la colza e impiego di prodotti per il trattamento delle piante sulla base di autorizzazioni speciali.

6.2 Prescrizioni per la campicoltura, la foraggicoltura e l’orticoltura

1 L’impiego di erbicidi in pre-emergenza, di insetticidi da irrorare e di granulati in- setticidi e nematocidi è autorizzato solo nei seguenti casi:

Coltura Erbicidi in pre-emergenza Insetticidi da irrorare Granulati

1. Cereali Trattamento su tutta la super- Solo con autorizzazione spe- Nessuno. ficie per orzo, avena, segale, ciale.* triticale autunnali seminati prima del 10 ottobre solo con autorizzazione speciale.*

2. Colza Autorizzato il trattamento su Una volta raggiunta la soglia Nessuno.

tutta la superficie. nociva, contro pulci di terra, punteruolo e meligete; contro altri insetti solo con autoriz- zazione speciale.*

3. Mais Trattamento sulla fila. Solo con autorizzazione spe- Solo con auto-

ciale.* rizzazione spe- ciale.*

4. Patata Trattamento sulla fila. Trat- Una volta raggiunta la soglia Nessuno.

tamento su tutta la superficie nociva, contro la dorifora: autorizzato per varietà sensi- preparati a base di Bacillus- bili alla metribuzina, patate thuringiensis e inibitori della da semina, patate coltivate crescita; contro altri insetti sotto plastica. solo con autorizzazione spe- ciale.*

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Coltura Erbicidi in pre-emergenza Insetticidi da irrorare Granulati

5. Barba- Trattamento sulla fila. Una volta raggiunta la soglia Solo con auto-

bietola nociva con Pirimicarb contro rizzazione spe- gli afidi; contro altri insetti ciale.* solo con autorizzazione spe- ciale.*

6. Pisello Autorizzato il trattamento su Una volta raggiunta la soglia Nessuno.

proteico, tutta la superficie. nociva con aficidi specifici favette, (ad es. Pirimicarb, Pymetro- soia, zin) contro gli afidi; contro girasole, altri insetti solo con autoriz- tabacco zazione speciale.* 7. Ortaggi Autorizzato il trattamento su Se è possibile ricorrere a Autorizzati, ad tutta la superficie metodi selettivi, essi vanno eccezione della preferiti, tenendo conto della disinfezione possibilità di rendere resi- chimica del stenti gli ortaggi ai relativi suolo in pieno agenti patogeni; contro altri campo insetti conformemente al “Manuale per gli ortaggi”

8. Super- Autorizzato il trattamento con erbicidi pianta per pianta.

ficie Trattamento selettivo su tutta la superficie solo prima della prima utilizzazione inerbita dopo la semina (lo sfalcio di pulizia non è considerato come utilizzazione) oppure sulla base di un’autorizzazione speciale* nel quadro di un piano di risa- namento su più anni.

* Autorizzazioni speciali: vedi punto 6.4.

2 L’impiego di erbicidi non selettivi in pre-emergenza o prima della semina o della piantagione di una coltura è autorizzato per semine su lettiera, semine a strisce o se- mine dirette di colture principali. 3 L’impiego di esche contro lumache, agrotidi o tipule è autorizzato in tutte le coltu- re solo in caso di apparizione manifesta di danni o se, in base a catture effettuate, appare chiaro che si raggiunge la soglia nociva. Possono essere trattate solo le su- perfici infestate o minacciate.

4 L’impiego di chlormequat (CCC) e cloruro di colina (CC) sui cereali è vietato.

6.3 Prescrizioni per altre colture speciali e superfici riservate

a esperimenti 1 Colture speciali: oltre ai capoversi 1-2 del punto 6.1 devono essere rispettate le direttive specifiche riconosciute volte a ridurre, nelle diverse colture, le conseguenze negative degli interventi fitosanitari diretti. Queste direttive si basano sul principio della soglia economica nociva e favoriscono metodi biologici o biotecnici. 2 Le restrizioni non sono applicate sulle superfici riservate a esperimenti che servono alla messa a punto di metodologie.

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6.4 Autorizzazioni speciali

1 I servizi fitosanitari cantonali possono rilasciare autorizzazioni speciali per inter- venti fitosanitari. Allestiscono un elenco delle autorizzazioni speciali concesse con- tenente informazioni sulle aziende, sulle colture, sulle superfici e sugli organismi coinvolti. Annualmente inoltrano gli elenchi all’Ufficio federale. 2 Le autorizzazioni speciali per interventi fitosanitari possono essere rilasciate in casi debitamente motivati, sotto forma di autorizzazioni individuali o, in caso di epide- mia, di autorizzazioni accordate a una regione chiaramente delimitata. Devono esse- re rilasciate per scritto ed essere limitate nel tempo. Le autorizzazioni individuali devono di regola essere vincolate a una consulenza.

3 Il gestore deve ottenere l’autorizzazione speciale prima del trattamento.

7 Deroghe per la produzione di sementi e piante

Sono applicabili le seguenti regole:

1. Cereali da semina

– Pausa di coltivazione sementi di moltiplicazione a livello di prebase, base e Z1: al massimo due anni di coltivazione di seguito – Protezione dei vegetali autorizzato il CCC per sementi di moltiplicazione a livello di prebase, base e Z1 conformemente alle raccomandazioni sulle varietà

2. Patate da semina

– Protezione dei vegetali autorizzati aficidi specifici e olii su prebase e base c

3. Mais da semina

– Pausa di coltivazione semina a lettiera, sottosemine o prati a mais: al massimo 5 anni di coltivazione di seguito, successivamente nessuna coltivazio- ne di mais per 3 anni altri metodi di coltivazione: al massimo 3 anni di coltivazione di seguito, successivamente nessuna coltivazione di mais per 2 anni – Protezione fitosanitaria autorizzati erbicidi in pre-emergenza irrorati sulla superficie

4. Semi di graminacee

e trifoglio – Pausa di coltivazione graminacee: al massimo 3 anni di coltivazione di seguito, suc- cessivamente interruzione per due anni. Trifoglio: al massimo 2 anni di coltivazione di seguito, successivamente nessuna colti- vazione di leguminose per 2 anni – Concimazione norme di concimazione (per ha) per graminacee: 200 kg N, 100 norme di concimazione (per ha) per trifoglio: 0 kg N, 80 kg – Protezione dei vegetali per la produzione di semi di graminacee e di trifoglio possono essere utilizzati gli erbicidi autorizzati sulle superfici inerbite. Per il trifoglio possono essere utilizzati solo gli insetticidi auto- rizzati

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– Compensazione ecologica di norma il selezionatore di sementi deve predisporre una di- stanza di isolamento di oltre 300 metri tra la coltura di sementi e le superfici di compensazione ecologica, come prati sfruttati in modo estensivo e poco intensivo, maggesi fioriti, maggesi da rotazione o superfici di compensazione ecologica con una fascia di superficie inerbita o da strame, così da evitare conflitti tra i diversi compiti di gestione della compensazione ecologica e della produzione di sementi. Se per cause di forza maggiore la distanza deve essere ridotta, il Cantone può, su richiesta, stabili- re termini di sfalcio diversi da quelli stabiliti dalla presente or- dinanza e diminuire di conseguenza i contributi. Le superfici sono computate nella compensazione ecologica necessaria alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.