AS 1999 3585
Ordinanza concernente la tassa sul traffico pesante
Ordinanza concernente la tassa sul traffico pesante (OTTP)
Modifica del 27 ottobre 1999
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 26 ottobre 19941 concernente la tassa sul traffico pesante è modifi- cata come segue:
Ingresso visto l’articolo 21 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale2,
Art. 1 cpv. 2
2 La tassa ascende a: fr.
a. per gli autocarri e gli autoarticolati
1. di più di 3,5 fino a 12 t 1300
2. di più di 12 fino a 18 t 4000
3. di più di 18 fino a 26 t 6000
4. di più di 26 t 8000
b. per i rimorchi
1. di più di 3,5 fino a 8 t 1300
2. di più di 8 fino a 10 t 3000
3. di più di 10 t 4000
c. per gli autobus 1300
Art. 2 lett. e n. 4 A tenore dell’articolo 21 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale2 le seguenti designazioni significano: e. autobus:
4. automobili pesanti (art. 11 cpv. 2 lett. b OETV);
1 RS 741.71 2 Tale disposizione corrisponde all'art. 196 n. 2 e 3 della nuova Costituzione federale del 18 aprile 1999.
1999-5763 3585
Tassa sul traffico pesante RU 1999
Art. 4 cpv. 1 lett. c
1 Sono esonerati dalla tassa:
c. i veicoli delle imprese di trasporto che effettuano corse nell’ambito d’una concessione rilasciata dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni o nell’ambito di un traffico di linea tran- sfrontaliero conformemente a un’autorizzazione federale, incluse le corse di sostituzione e rinforzo nonché le corse a vuoto in correlazione con tali tra- sporti;
Art. 5 Agevolazioni 1 Per i veicoli delle imprese di trasporto non utilizzati esclusivamente nell’ambito d’una concessione rilasciata dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni o nell’ambito di un traffico di linea transfronta- liero conformemente a un’autorizzazione federale, la tassa è dovuta parzialmente. 2 La Direzione generale delle dogane può stipulare accordi sulla determinazione del- la tassa con le imprese di trasporto. Dagli stessi non devono però risultare una ridu- zione della tassa né distorioni della concorrenza. La Direzione generale delle dogane informa i Cantoni interessati.
3 La metà della tassa prevista nell’articolo 1 capoverso 2 è dovuta per:
a. gli autocarri e gli autoarticolati per fieraioli e circhi; b. i veicoli destinati alla scuola guida; c. gli autoveicoli abitabili; d. i rimorchi abitabili; e. le automobili pesanti; f. i veicoli d’epoca; g. i rimorchi per il trasporto di cose, concepiti per essere trasportati per ferrovia con cosiddetti contenitori medi e che utilizzano la strada solo per il tragitto iniziale e finale.
4 Un quarto della tassa prevista nell’articolo 1 capoverso 2 è dovuta per:
a. i carri con motore; b. i rimorchi per trasporti di cose per fieraioli e circhi.
Art. 19 cpv. 4 lett. a 4 Per i periodi di tassazione inferiori a un anno, la tassa è calcolata proporzionalmente. In per cento degli importi menzionati all’articolo 1 capoverso 2, essa ascende a: a. 0,5 per cento al giorno, per uno sino a trenta giorni consecutivi, ma al mini- mo a 40 franchi per giustificativo di pagamento, e al massimo all’aliquota della tassa mensile dovuta per la rispettiva categoria di veicoli;
Tassa sul traffico pesante RU 1999
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.
27 ottobre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin