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AS 1999 540

Ordinanza concernente la rilevazione e il trattamento di dati agricoli

Ordinanza concernente la rilevazione e il trattamento di dati agricoli (Ordinanza sui dati agricoli)

del 7 dicembre 1998

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 177 capoverso 1 e 185 capoversi 2 e 3 della legge sull’agricoltura1; visto l’articolo 25 della legge del 9 ottobre 19922 sulla statistica federale, ordina:

Capitolo 1: Oggetto

Art. 1 La presente ordinanza disciplina l’armonizzazione e il coordinamento della rileva- zione e del trattamento di dati relativi a: a. le aziende agricole; b. le aziende di trattamento e di trasformazione del latte e dei latticini; c. le aziende di trasformazione della frutta; d. la valorizzazione del latte commercializzato; e. le imprese di produzione, di preparazione e d’importazione controllate; f. le aziende di produzione, di preparazione e di perfezionamento.

Capitolo 2: Rilevazione, registrazione e trasmissione dei dati Sezione 1: Rilevazione dei dati

Art. 2 Organi di rilevazione e dati raccolti

1 I Cantoni rilevano i dati:

a. designati dall’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) concernenti la superficie aziendale, l’effettivo del bestiame e la manodopera di aziende (dati della struttura aziendale) che adempiono la norma dell’Ufficio federale di stati- stica relativa alla grandezza minima delle stesse; i dati sono elencati nell’alle- gato 2 (n. I-VI); b. che servono per l’esecuzione della legge sull’agricoltura, in particolare quelli per la concessione di contributi (allegato 2, n. VIII-XVII), l’amministrazione del contingentamento lattiero (allegato 2, n. VII) nonché per i miglioramenti strutturali e gli aiuti per la conduzione aziendale come misura sociale collate- rale (allegato 2, n. XX e XXI);

RS 919.117.71

540 1998-0193

Ordinanza sui dati agricoli RU 1999

c. per l’attuazione delle rilevazioni conformemente all’ordinanza del 30 giugno 19933 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali, in virtù del loro obbligo di collaborare.

2 I dati della struttura aziendale sono rilevati presso i gestori delle aziende.

3 L’Ufficio federale rileva i dati concernenti:

a. la trasformazione e la contabilità nel settore della frutta (allegato 2, n. XVIII e XIX); b. il rendimento delle colture di mele e pere in Svizzera secondo l’ordinanza sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali (allegato 2, n. XVIII). 4 I Servizi di amministrazione del contingentamento lattiero (SACL) rilevano i dati relativi al contingentamento lattiero di tutti i produttori. I dati sono elencati nell’alle- gato 2 (n. VII). 5 Il Servizio di amministrazione degli aiuti nel settore lattiero (SAAL) rileva i dati sulla valorizzazione del latte. I dati sono elencati nell’allegato 3 (n. I-IX). 6 Gli enti di certificazione accreditati (ECBIO) secondo l’articolo 28 dell’ordinanza del 22 settembre 19974 sull’agricoltura biologica rilevano i dati concernenti le im- prese di produzione, di preparazione e d’importazione controllate. I dati sono elen- cati nell’allegato 3 (n. X). 7 Gli enti di certificazione accreditati (ECIPG) secondo l’articolo 18 dell’ordinanza del 28 maggio 19975 sulle DOP e le IGP rilevano i dati concernenti le aziende di produzione, preparazione e perfezionamento. Gli articoli 4 e 7 non si applicano agli ECIPG.

Art. 3 Delega I Cantoni e i SACL possono delegare le rilevazioni ai Comuni o a organizzazioni idonee nella misura in cui la protezione dei dati sia garantita.

Art. 4 Forma delle rilevazioni 1 I dati sono per principio raccolti mediante questionari. D’intesa con le persone in- teressate, possono anche essere rilevati su supporti elettronici. 2 I seguenti servizi definiscono i cataloghi dei dati e elaborano i questionari per la rilevazione: a. l’Ufficio federale e l’Ufficio federale di statistica per i dati di cui all’articolo 2 capoverso 1; b. l’Ufficio federale per i dati di cui all’articolo 2 capoverso 3; c. i SACL in collaborazione con l’Ufficio federale per i dati di cui all’articolo 2 capoverso 4; d. i SAAL in collaborazione con l’Ufficio federale per i dati di cui all’articolo 2 capoverso 5; e e. gli ECBIO per i dati di cui all’articolo 2 capoverso 6.

3 RS 431.012.1 4 RS 910.18; RU 1999 399 5 RS 910.12; RU 1999 305

Ordinanza sui dati agricoli RU 1999

3 Se i Cantoni utilizzano questionari propri o raccolgono i dati su supporti elettroni- ci, i questionari o i cataloghi di dati devono essere approvati dall’Ufficio federale e dall’Ufficio federale di statistica. 4 Se gli altri organi di rilevazione utilizzano questionari propri o raccolgono i dati su supporti elettronici, i questionari o i cataloghi di dati devono essere approvati dall’Ufficio federale. 5 Gli ECBIO possono proporre all’Ufficio federale la forma più adeguata di rileva- zione; l’Ufficio deve approvarla. 6 I Cantoni possono utilizzare registri concernenti le superfici o il bestiame invece dei questionari, sempre che i dati ivi contenuti rispondano in modo completo e ag- giornato alle domande poste nei questionari.

Art. 5 Data e frequenza delle rilevazioni 1 I dati di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a e b sono rilevati ogni anno all’inizio di maggio. L’Ufficio federale fissa il giorno.

2 I dati di cui all’articolo 2 capoversi 1 lettera c e 3 sono rilevati:

a. per la contabilità relativa alla frutta a granelli, presso tutte le sidrerie artigianali, due volte all’anno; b. per i rapporti relativi ai concentrati di succo di frutti a granelli (aziende che producono concentrati), una volta al mese; c. per le quantità smerciate di succo di frutti a granelli, secondo necessità; d. per i dati relativi alla trasformazione, una volta alla settimana o secondo neces- sità; e e. per le rilevazioni secondo l’ordinanza del 30 giugno 19936 sull’esecuzione di statistiche federali, una volta all’anno.

3 I dati di cui all’articolo 2 capoverso 4 sono rilevati una volta all’anno.

4 I dati di cui all’articolo 2 capoverso 5 sono rilevati:

a. nelle aziende di trattamento e trasformazione, di regola, mensilmente, nelle aziende d’estivazione, una volta all’anno, al termine dell’estivazione; b. nelle aziende commerciali che esportano latte e latticini, una volta la settimana, ma al più tardi entro 30 giorni dopo l’esportazione.

5 I dati di cui all’articolo 2 capoverso 6 sono rilevati secondo necessità.

Art. 6 Aziende con più unità di produzione Le aziende che si compongono di più unità di produzione, separate geograficamente e gestite in modo indipendente per quanto concerne la manodopera e l’effettivo del bestiame, devono presentare i dati delle singole unità di produzione.

6 RS 431.012.1

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Sezione 2: Registrazione dei dati raccolti

Art. 7 Portata e competenza 1 La registrazione dei dati raccolti comprende il controllo della completezza, la veri- fica e la correzione dei dati nonché la loro registrazione su supporto elettronico. Su domanda, l’Ufficio federale può autorizzare la rinuncia alla registrazione su sup- porto elettronico per i dati di cui all’articolo 2 capoversi 1 lettera c e 6.

2 Gli organi di rilevazione registrano i dati che hanno raccolto.

3 Le modalità di registrazione dei dati di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c sono fissate dall’Ufficio federale di statistica e dal servizio competente in collaborazione con i Cantoni. 4 In occasione della registrazione dei dati, l’Ufficio federale di statistica si mette a disposizione come consulente.

Art. 8 Registro di indirizzi I Cantoni aggiornano le indicazioni del loro registro di indirizzi e comunicano i cambiamenti all’Ufficio federale di statistica nella forma convenuta.

Sezione 3: Trasmissione e immissione dei dati

Art. 9 Trasmissione dei dati raccolti 1 Ogni anno, al più tardi entro il 30 settembre, i Cantoni trasmettono all’Ufficio fe- derale di statistica i dati di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a e i dati aggiornati del registro di indirizzi. I dati provvisori devono essere contraddistinti come tali.

2 I dati di cui all’articolo 2 capoversi 1 lettera b e 5 devono essere trasmessi

all’Ufficio federale. I dati di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c devono essere trasmessi all’Ufficio federale e all’Ufficio federale di statistica. Questi fissano i ter- mini di consegna. 3 I dati di cui all’articolo 2 capoverso 4 devono essere trasmessi all’Ufficio federale al più tardi entro il 31 agosto. 4 I dati di cui all’articolo 2 capoverso 6 devono essere trasmessi all’Ufficio federale al più tardi entro il 31 gennaio dell’anno successivo. 5 L’Ufficio federale e l’Ufficio federale di statistica fissano, in collaborazione con gli organi di rilevazione, l’impostazione tecnica e organizzativa della ripresa dei da- ti.

Art. 10 Conservazione del materiale raccolto Gli organi di rilevazione conservano in un luogo sicuro per un periodo di cinque anni il materiale raccolto.

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Art. 11 Responsabilità dei sistemi d’informazione 1 L’Ufficio federale è responsabile dello sviluppo e dell’esercizio dei suoi sistemi d’informazione. Coordina le sue attività con gli organi di rilevazione e i destinatari dei dati.

2 Il SAAL è responsabile dello sviluppo e dell’esercizio del proprio sistema

d’informazione. Coordina le sue attività con i destinatari dei dati. 3 L’Ufficio federale dell’informatica presta all’Ufficio federale assistenza tecnica per lo sviluppo e l’esercizio dei sistemi d’informazione.

Art. 12 Immissione e modifica dei dati

1 Dopo averli controllati, l’Ufficio federale introduce nei suoi sistemi d’in-

formazione i dati raccolti e trasmessi dagli organi di rilevazione. 2 Esso è responsabile delle modifiche dei dati inseriti e ne informa gli organi di rile- vazione competenti. 3 Dopo averli controllati, il SAAL introduce nel suo sistema d’informazione i dati rilevati ed è responsabile delle modifiche.

Art. 13 Dati dei sistemi d’informazione 1 I dati dei sistemi d’informazione dell’Ufficio federale sono elencati negli allegati 2 e 3. 2 I dati del sistema d’informazione relativo alla valorizzazione del latte sono enume- rati nell’allegato 3 (n. I-IX).

Capitolo 3: Utilizzazione, comunicazione e pubblicazione dei dati

Art. 14 Utilizzazione dei dati 1 L’Ufficio federale utilizza i dati dei suoi sistemi d’informazione per adempiere i seguenti compiti: a. esecuzione e controllo di provvedimenti di politica agraria; b. amministrazione della suddivisione in zone e del riconoscimento delle forme aziendali; c. amministrazione del contingentamento lattiero; d. amministrazione dei provvedimenti di miglioramento strutturale e degli aiuti per la conduzione aziendale; e. amministrazione della valorizzazione della frutta; e f. valutazione dei provvedimenti esistenti e preparazione di nuovi provvedimenti. 2 Il SAAL utilizza i dati del sistema d’informazione per adempiere i compiti definiti nel mandato di prestazioni (art. 18 dell’ordinanza del 7 dicembre 19987 concernente il prezzo d’obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero).

7 RS 942.359.1; RU 1999 ...

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Art. 15 Comunicazione dei dati

1 L’Ufficio federale può trasmettere a:

a. l’Ufficio federale di statistica: tutti i dati dei sistemi d’informazione, ad ecce- zione dei dati relativi ai provvedimenti di miglioramento strutturale e agli aiuti per la conduzione aziendale (allegato 2, n. XX e XXI) e i dati concernenti il rendimento e la valutazione del rendimento delle coltivazioni di mele e pere in Svizzera nonché i dati sulla contabilità relativa ai frutti a granelli (allegato 2, n. XVIII e XIX), per l’esecuzione del programma pluriennale delle attività stati- stiche; b. l’Ufficio dell’alimentazione: i dati relativi all’identificazione dell’azienda, all’effettivo del bestiame, all’estivazione, alle superfici coltivabili, alla mano- dopera e al contingentamento lattiero (allegato 2, n. I e III-VII) nonché i dati sugli aiuti nel settore lattiero (allegato 3, n. I-IX) e l’immagazzinamento della frutta e i suoi derivati (allegato 2, n. XIX) per la pianificazione del fabbisogno alimentare; c. la Regìa federale degli alcool: i dati relativi all’identificazione dell’azienda, all’identificazione delle persone, all’effettivo del bestiame, alle superfici colti- vabili e alla manodopera (allegato 2, n. I-III, V, VI e IX) per l’attribuzione e la sorveglianza del fabbisogno di acquavite esente da imposte; d. la Direzione generale delle dogane: i dati relativi all’identificazione dell’a- zienda, all’identificazione delle persone, all’effettivo del bestiame, all’estiva- zione e alle superfici coltivabili (allegato 2, n. I-V) per il rimborso dell’imposta sugli oli minerali e i dati relativi al latte e ai latticini esportati (allegato 3 n. I, II e IX) per l’applicazione di provvedimenti di aiuto nel settore lattiero; e. l’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio: i dati relativi all’identificazione dell’azienda, all’effettivo del bestiame, all’estivazione, alle superfici coltivabili e a dati concernenti i versamenti (allegato 2, n. I, III-V, XV-XVII) per la valutazione di provvedimenti esistenti e la preparazione di nuovi provvedimenti; f. l’Ufficio federale di veterinaria, l’Istituto di virologia e d’immunoprofilassi e gli Uffici cantonali di veterinaria: i dati relativi all’identificazione dell’azienda, all’identificazione delle persone, all’effettivo del bestiame e all’estivazione (allegato 2, n. I-IV) per i provvedimenti di natura giuridico-veterinaria;

g. l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali: dati relativi all’identificazione dell’azienda e all’identificazione delle persone (allegato 2, n. I e II) per l’ese- cuzione della legge federale del 20 giugno 19528 sugli assegni familiari nell’a- gricoltura; h. i SACL: i dati relativi all’identificazione dell’azienda, all’identificazione delle persone, all’effettivo del bestiame, all’estivazione e alle superfici coltivabili (allegato 2, n. I-V e VII) per l’esecuzione del contingentamento lattiero; i. le stazioni federali di ricerche agronomiche: tutti i dati del sistema d’infor- mazione, ad eccezione di quelli relativi all’identificazione delle persone (alle- gato 2, n. II) a scopo di ricerca.

8 RS 836.1

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2 L’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio come pure le stazio- ni federali di ricerche agronomiche possono utilizzare i dati soltanto per scopi non inerenti alle persone. 3 I destinatari dei dati di cui al capoverso 1 sono responsabili della protezione dei dati nel loro settore di competenze.

Art. 16 Pubblicazione dei dati L’Ufficio federale, gli organi di rilevazione e i destinatari dei dati possono pubblica- re i dati dei sistemi d’informazione solo in una forma che non permetta di identifica- re persone o imprese.

Art. 17 Archiviazione I dati dei sistemi d’informazione sono conservati dal servizio incaricato della loro elaborazione tecnica durante almeno cinque anni.

Capitolo 4: Protezione e sicurezza dei dati

Art. 18 Rettifica dei dati inesatti Gli organi federali competenti o gli organi di rilevazione sono tenuti a rettificare i dati errati.

Art. 19 Sicurezza dei dati Per la sicurezza dei dati sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza del 14 giu- gno 19939 sulla protezione dei dati e dell’ordinanza del 10 giugno 199110 concer- nente la protezione delle applicazioni e dei sistemi informatici nell’amministrazione federale.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 20 Esecuzione 1 L’Ufficio federale esegue la presente ordinanza, nella misura in cui altri servizi non siano stati incaricati della sua esecuzione.

2 Esso sorveglia gli organi di rilevazione.

3 Le spese causate da provvedimenti presi in seguito a indicazioni false o mancanti sono a carico del responsabile.

9 RS 235.11 10 RS 172.010.59

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Art. 21 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

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Allegato 1

1 Istituzioni partecipanti al sistema d’informazione

DGD Direzione generale delle dogane ECBIO Enti di certificazione accreditati secondo l’articolo 28 dell’ordinanza del 22 settembre 199711 sull’agricoltura biologica FA Stazioni federali di ricerche agronomiche IVI Istituto di virologia e d’immunoprofilassi RFA Regìa federale degli alcool SAAL Servizio di amministrazione degli aiuti nel settore lattiero SACL Servizio di amministrazione del contingentamento lattiero UA Ufficio dell’alimentazione UCA Uffici cantonali dell’agricoltura UCV Uffici cantonali di veterinaria UFAFP Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio UFAG Ufficio federale dell’agricoltura UFV Ufficio federale di veterinaria UST Ufficio federale di statistica

2 Trasmissione dei dati ad altri sistemi

Censimenti Banca dati per scopi statistici gestita dall’UST UST DGD Sistema d’informazione della Direzione generale delle dogane ESSA Strategia in materia di alimentazione per l’orientamento dell’offerta: sistema d’informazione dell’Ufficio dell’alimentazione FAT Sistema d’informazione della Stazione federale di ricerche in eco- nomia e tecnologia agricola (FAT) RIS-AGR Registro delle imprese e degli stabilimenti del settore primario: si- stema d’informazione gestito sotto la responsabilità dell’UST.

3 Autorizzazioni per l’accesso

A Elaborazione con accesso online (visualizzazione, modifica, cancel- lare, archiviare) B Elaborazione con accesso online (visualizzazione) e comunicazione delle modifiche C Destinatario dei dati: acquisizione dei dati mediante scambio di supporti dei dati (dischetti, nastri magnetici, cassette, elenchi su carta o moduli) e apparecchiature di comunicazione dei dati (trasferimento dei dati) D Fornitore dei dati: comunicazione dei dati mediante scambio di supporti dei dati (dischetti, nastri magnetici, cassette, elenchi su carta o moduli) o apparecchiature di comunicazione dei dati (trasferimento dei dati)

11 RS 910.18; RU 1999 399

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4 Diverse abbreviazioni

SAU Superficie agricola utile UBG Unità di bestiame grosso ZC Zona campicola ZI Zona intermedia ZIA Zona intermedia ampliata ZM Zona di montagna ZPC Zona prealpina collinare

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Allegato 2

Contenuto e modalità d’accesso ai sistemi d’informazione, parte 1 N Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmissione UFAG FA UST UA RFA UFAFP UFV UCA SACL SAAL DGD ECBIO ad altri IVI sistemi UCV

I – Numero RIS C C D C C C C C C C – Numero cantonale d’identificazione A C B C C C D C C – Numero del fornitore del latte RIS-AGR A C C C C C,D – Indirizzo e ubicazione dell’azienda A C B,C,D C C C C C,D C C – Forma d’organizzazione Dati di base FAT A C B,C C C C C,D C,D C – Zona d’allevamento attigua dell’azienda ESSA A C B,C C C C,D C – Zona (pianura/montagna) Dati d’identificazione A,D C C C C – Orientamento della produzione dell’azienda DGD A C B,C C C C C C,D C C – Tipo d’azienda A C B,C C C C,D C C – Orientamento aziendale A C B,C C C C C C C – Attività economica A C D C C C C C C

II – Numero personale A B,C C C C,D C C – Nome e indirizzo della persona A B,C C C C,D C,D C – Numero di telefono Identificazione delle RIS-AGR A B,C C C C,D C C – Anno di nascita del gestore oppure persone DGD A B,C C C,D C C anno di costituzione dell’azienda – Professione A B,C C C,D C C – Forma giuridica A B,C C C,D C C – Funzione A B,C C C C,D C C

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N Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmissione UFAG FA UST UA RFA UFAFP UFV UCA SACL SAAL DGD ECBIO ad altri IVI sistemi UCV

III Numero di animali delle seguenti Categorie di animali categorie: conformemente al – bovini questionario Censimenti A C C C C C C D C C dell’UST – equini L’effettivo di bestiame FAT A C C C C C C D C C – pecore medio deve essere A C C C C C C D C C – capre indicato solo se supera A C C C C C C D C C – altri animali che consumano di oltre il 10 % ESSA A C C C C C C D C C foraggio grezzo l’effettivo censito il – suini giorno di riferimento A C C C C C C D C C – pollame da reddito DGD A C C C C C C D C C – altri animali A C C C C C C D C C – effettivo di bestiame medio A C C C C C C D C C

IV – Durata dell’estivazione Censimenti A C C C C C D C C dell’UST C C – Numero e categorie degli animali Categorie di animali e A C C C C C D estivati durata dell’estivazione C C – Superficie dei pascoli d’estivazione conformemente al ESSA A C C C C C D C C – Tipo di gestione delle superfici questionario DGD A C C C C C D

V – Superficie aziendale A C C C C C D C C – Boschi A C C C C D C C – Superficie improduttiva A C C C C D C C – Superficie la cui destinazione princi- A C C C C D C C pale non è l’utilizzazione agricola – Superficie agricola utile A C C C C C D C C – Terreni aperti suddivisi secondo le Censimento A C C C C C D C C colture dell’UST – Superfici inerbite suddivise secondo FAT A C C C C C D C C le colture

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N Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmissione UFAG FA UST UA RFA UFAFP UFV UCA SACL SAAL DGD ECBIO ad altri IVI sistemi UCV

– Colture permanenti suddivise Dati relativi alle su- A C C C C C D C C secondo le colture perfici conformemente al questionario – Colture al coperto suddivise ESSA A C C C C C D C C secondo le colture – Altre superfici all’interno della SAU, DGD A C C C C C D C C suddivise secondo le colture (superficie da strame, torbiere, siepi e boschetti campestri) – Terreni in affitto A C C C C C D C C – Superfici coltivate tradizionalmente A C C C C D C C all’estero – Superfici nuove all’estero A C C C C D C C

VI – Numero dei capi azienda A C C C C D – Numero delle capi azienda A C C C C D (senza i lavori domestici) – Numero di familiari di sesso Manodopera confor- Censimenti A C C C C D maschile (coniuge o altri) occupati memente al formulario dell’UST nell’azienda di base e domanda di – Numero di familiari di sesso contributo (numero FAT A C C C C D femminile (coniuge o altri) delle persone occupate ESSA occupate nell’azienda (senza suddiviso secondo il i lavori domestici) grado d’occupazione) – Manodopera non familiare A C C C C D di sesso maschile – Manodopera non familiare di sesso A C C C C D femminile (senza i lavori domestici)

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N Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmissione UFAG FA UST UA RFA UFAFP UFV UCA SACL SAAL DGD ECBIO ad altri IVI sistemi UCV

VII – Tipo di contingente A C C C D – Contingente di base Dati conformemente A C C C D – Contingente supplementare alla rilevazione an- FAT A C C C D nuale da parte dei – Contingente speciale Servizi di ammini- ESSA A C C C D – Adeguamenti di contingente strazione del contin- A C C D suddivisi secondo i motivi gentamento lattiero – Latte commercializzato in kg A C C C D – Tassa per la sovrafornitura A C C C D – Numero di contingente A C C C – Stato del contingente A C C D – Trasferimento del contingente A C C D – Contingente di conteggio A C C D – Latte commercializzato mediante A C C D vendita diretta – Tenore del latte (grasso, proteine) A C C D – Stato del foraggiamento con insilati A C C D

VIII – Superfici utili che danno diritto ai A C C D contributi secondo le categorie di superficie – Contributo di superficie Dati relativi ai versa- FAT A C C D – Deduzione per superamento menti dei contributi A C C D del limite di reddito e di sostanza di superficie – Importo versato A C C D

IX – Superfici di compensazione ecologica che danno diritto ai contributi: – Prati a coltura estensiva, suddivisi A C C C D secondo le categorie di contributo – Superfici da strame, suddivise secondo A C C C D le categorie di contributo

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N Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmissione UFAG FA UST UA RFA UFAFP UFV UCA SACL SAAL DGD ECBIO ad altri IVI sistemi UCV

– Siepi e boschetti campestri, suddivisi A C C C D secondo le categorie di contributo – Prati sfruttati in modo poco intensivo, A C C C D suddivisi secondo le categorie di contributo – Maggesi fioriti A C C C D – Maggesi con rotazione A C C C D – Fasce di colture estensive in A C C C D campicoltura – Alberi da frutta ad alto fusto A C C C D (1 albero = 1 ara) – Superficie totale che da diritto ai A C C C D contributi (I) Superfici di compensazione ecologica Superfici di compen- FAT computabili che non danno diritto ai sazione ecologica contributi – Pascoli sfruttati in modo estensivo A D – Pascoli boschivi A D – Alberi da frutta ad alto fusto A D (1 albero = 1 ara) – Alberi indigeni, isolati o in viali A D alberati (1 albero = 1 ara) – Siepi e boschetti campestri A D – Fossati umidi, stagni, pozze – Superfici ruderali, cumuli di pietra e A D affioramenti rocciosi – Muri a secco A D – Sentieri e accessi naturali non A D consolidati – Vigneti con elevata diversità A D biologica – Altre superfici di compensazione A D ecologica

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N Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmissione UFAG FA UST UA RFA UFAFP UFV UCA SACL SAAL DGD ECBIO ad altri IVI sistemi UCV

– Superficie tot. che non dà diritto ai A D contributi (II) – Superficie tot. di compensazione A C C C D ecologica (I II)

X – Contributo totale per la coltura Dati relativi ai versa- FAT A C C D biologica menti per i contributi ecologici (coltura biologica)

XI – Numero di animali da reddito della A C C D specie bovina che dà diritto ai contributi, in UBG – Numero di capre e di conigli che Dati relativi ai versa- A C C D dà diritto ai contributi, in UBG menti per i contributi ecologici: sistemi di stabulazione partico- larmente rispettosi degli animali – Numero di UBG-suini che dà A C C D diritto ai contributi – Numero di UBG-pollame che dà A C C D diritto ai contributi – Contributo complessivo per sistemi FAT A C C D di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali – Numero di animali da reddito della A C C D specie bovina che dà diritto ai contributi, in UBG – Numero di altri animali da reddito Dati relativi ai versa- A C C D che consumano foraggio grezzo e di menti per i contributi conigli che dà diritto ai contributi ecologici: uscite regolari all’aperto

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N Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmissione UFAG FA UST UA RFA UFAFP UFV UCA SACL SAAL DGD ECBIO ad altri IVI sistemi UCV

– Numero di UBG-suini che dà A C C D diritto ai contributi – Numero di UBG-pollame che dà A C C D diritto ai contributi – Contributo complessivo per uscite A C C D regolari all’aperto

XII Importo complessivo versato Importo complessivo FAT A C C D dei contributi ecologici

XIII – Numero di UBGFG A C C D – Numero di UBGFG che dà diritto A C C D ai contributi secondo le categorie di contributo – Numero di UBGFG secondo il Dati relativi ai versa- A C C D limite di stanziamento menti per la tenuta di – Numero di UBGFG estivati animali da reddito che FAT A C C D consumano foraggio grezzo – Contingente lattiero A C C D – Deduzione per superamento del A C C D limite di reddito e di sostanza – Importo complessivo versato A C C D

XIV – Numero di UBGFG A C C D – Numero di UBGFG che dà diritto Dati relativi ai versa- A C C D ai contributi (max. 15) menti per la tenuta di – Importo lordo dei contributi animali in condizioni FAT A C C D – Deduzione per superamento del di produzione difficili A C C D limite di reddito e di sostanza – Importo complessivo versato A C C D

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N Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmissione UFAG FA UST UA RFA UFAFP UFV UCA SACL SAAL DGD ECBIO ad altri IVI sistemi UCV

XV – Campicoltura in pendenza secondo A C C C D le categorie di contributo – Campicoltura in forte pendenza A C C C D secondo le categorie di contributo – Viticoltura in zone di forte Dati relativi ai versa- A C C C D pendenza (30-50%) secondo menti dei contributi le categorie di contributo per la campicoltura e – Viticoltura in zone di forte la viticoltura in zone FAT A C C C D pendenza (50% e oltre) secondo in pendenza le categorie di contributo – Viticoltura in zone terrazzate (da 30%) A C C C D secondo le categorie di contributo – Deduzione per superamento del A C C D limite di reddito e di sostanza – Importo versato per contributi di A C C D declività alla campicoltura – Importo versato per i contributi di A C C D declività alla viticoltura

XVI Per aziende con pascoli comunitari: – Numero di vacche, capre e pecore A C C C D lattifere – Altri bovini, equini A C C C D – Altre pecore e capre A C C C D – Vacche munte nelle aziende A C C C D d’estivazione e nelle aziende pastorizie – Vacche su pascoli comunitari A C C C D adiacenti – Tori da riproduzione di oltre un A C C C D anno, vacche madri, nutrici ed in asciutta

Ordinanza sui dati agricoli RU 1999

N Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmissione UFAG FA UST UA RFA UFAFP UFV UCA SACL SAAL DGD ECBIO ad altri IVI sistemi UCV

– Manzi e buoi, da 1 a 3 anni di età Dati relativi ai versa- FAT A C C C D menti per i contributi d’estivazione – Vitelli da 0,5 a 1 anno di età A C C C D – Cavalli, muli e bardotti di oltre A C C C D

3 anni di età

– Cavalli, muli e bardotti fino a A C C C D

3 anni di età e asini

– Capre lattifere e altre capre A C C C D – Pecore A C C C D – Deduzione per una base di foraggio A C C D grezzo insufficiente o per una durata ridotta dell’estivazione – Importo versato per i contributi A C C D d’estivazione

XVII – Superfici coltivate con colza, soia, A C C C D girasoli e canapa (semi oleosi) – Superfici coltivate con fave e piselli A C C C D proteici per l’alimentazione di animali (leguminose a granelli) – Superfici coltivate con piante Dati relativi ai versa- A C C C D da fibra senza canapa, suddivise menti per i contributi secondo le colture di coltivazione – Superfici coltivate con avena, orzo, FAT A C C C D triticale, farro, piccola spelta e miscela (cereali da foraggio) – Importo versato per i semi oleosi A C C D – Importo versato per le leguminose A C C D a granelli – Importo versato per le piante da fibra A C C D – Importo versato per i cereali A C C D da foraggio

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– Superfici coltivate e colture A C C D all’estero – Importo complessivo versato per i A C C D contributi di coltivazione

XVIII – Effettivo colture frutticole Rilevazioni annuali Censimenti A C C D sulle frutticolture in dell’UST Svizzera – Rilevazione campionaria Produzione e utilizza- A sul rendimento per varietà zione delle colture di mele e di pere in Svizzera – Rilevazione campionaria A sull’utilizzazione – Rilevazione campionaria sul Stima della produzio- A carico e la grandezza dei frutti ne delle colture di mele e di pere in Svizzera

XIX Contabilità relativa ai frutti a granelli: – provenienza, trasformazione e Scopi statistici e dati A uscita di mele e pere relativi ai versamenti – entrata, valorizzazione, uscita e per contributi alla va- A scorte di prodotti di mele e pere lorizzazione dei frutti – Scorte di frutti e derivati della frutta Pianificazione dell’ap- C provvigionamento di prodotti alimentari

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XX – Descrizione tecnica del genere di Dati relativi ai versa- C,D miglioramento menti per migliora- – Costi d’investimento totali menti strutturali C,D – Spese che danno diritto o ai C,D contributi

XXI – Aiuti per la conduzione aziendale Dati relativi agli aiuti C,D per la conduzione aziendale

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Allegato 3

Contenuto e accesso ai sistemi d’informazione, parte 2 N Descrizione del contenuto Osservazioni Trasmissione UFAG FA UFS UA RFA UFAFP UFV UCA SACL SAAL DGD ECBIO ad altri IVI sistemi UCV

I – Numero RIS Dati di base ESSA C D C C C dell’azienda – Numero d’identificazione Identificazione C C C D C – Nome dell’azienda dell’azienda C C C D C – Indirizzo e ubicazione dell’azienda C C C D C – Forma giuridica C C C D C – Relazione bancaria o postale con C C D indirizzo di pagamento

II – Numero personale Identificazione delle ESSA C C C D C – Nome e indirizzo della persona persone C C C D C – Numero di telefono C C C D C – Professione C C D – Funzione C C D – Relazione bancaria o postale con C C D indirizzo di pagamento

III Acquisto di materie prime Latte prodotto senza insilati Entrata di materie prime ESSA – quantità acquistata Supplemento per forag- C C C D – di cui centrifugata giamento senza insilati C C C D – panna prodotta C C C D – latte scremato prodotto C C C D Latte prodotto con insilati – quantità acquistata C C C D – di cui centrifugata C C C D – panna prodotta C C C D – latte scremato prodotto C C C D

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– Importo dei supplementi versati D Prodotti e prodotti semilavorati acquistati – Latte scremato C C C D – Panna C C C D – Burro C C C D – Latticello C C C D – Siero di latte C C C D – Polvere di latte intero C C C D – Polvere di latte scremato C C C D

IV Fabbricazione del formaggio Materie prime utilizzate provenienti Supplementi per il latte ESSA da una produzione senza insilati trasformato in formag- – Latte intero gio C C C D – Latte scremato C C C D – Panna C C C D – Quantità di latte bactofugato e C C C D trasformato in formaggio – Quantità di latte centrifugato e C C C D trasformato in formaggio – Quantità di latte trattato secondo C C C D altri procedimenti e trasformato in formaggio Materie prime utilizzate provenienti da una produzione con insilati – Latte intero C C C D – Latte scremato C C C D – Panna C C C D – Quantità di latte bactofugato e C C C D trasformato in formaggio – Quantità di latte centrifugato e C C C D trasformato in formaggio

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– Quantità di latte trattato secondo C C C D altri procedimenti e trasformato in formaggio Prodotti fabbricati – Varietà C C C D – Peso dopo il bagno di sale C C C D – g/s C C C D – Tenore in sostanza secca C C C D – Data della produzione C C C D Importo dell’aiuto versato D V Fabbricazione di gelati Materie prime e prodotti semilavorati Aiuti per il grasso del ESSA utilizzati latte contenuto nei gelati – Latte C C C D – Panna C C C D – Burro C C C D Prodotti fabbricati – Varietà C C C D – Quantità fabbricata C C C D – Ricetta C C C D – Data di produzione C C C D Importo degli aiuti versati D VI Fabbricazione di burro Materie prime e prodotti semilavorati Aiuti per il burro ESSA utilizzati – Latte C C C D – Panna C C C D Prodotti fabbricati – Varietà C C C D – Ricetta C C D – Tenore in grasso C C C D Importo degli aiuti versati D

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VII Fabbricazione di conserve di latte Materie prime e prodotti semilavorati Aiuti per l’utilizzazione ESSA utilizzati di talune materie prime – Latte C C C D – Latte scremato C C C D – Latticello C C C D – Siero di latte C C C D – Panna C C C D – Polvere di latte scremato C C C D – Polvere di latte intero C C C D Prodotti fabbricati – Prodotti C C C D – Tenore in grasso C C C D – Tenore in proteine C C C D – Ricetta C C D – Quantità fabbricata per prodotto C C C D Importo degli aiuti versati D

VIII Produzione di latte e latticini freschi ESSA Materie prime e prodotti semilavorati utilizzati – Latte C C C D – Latte scremato C C C D – Siero di latte C C C D – Panna C C C D – Latticello C C C D – Polvere di latte scremato C C C D – Polvere di latte intero C C C D Prodotti fabbricati – Prodotti C C C D – Tenore in grasso C C C D – Tenore in proteine C C C D – Ricetta C C D – Quantità fabbricata per prodotto C C C D

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IX Esportazione di latte e latticini – Date della dichiarazione Aiuti all’esportazione DGD C C D C d’esportazione rilasciata dall’autorità doganale svizzera – Numero della dichiarazione C C D C d’esportazione – Destinazione (Paese d’importazione) C C D C – Numero della tariffa doganale C C D C di 8 cifre Dati speciali C C D C – Prodotto esportato C C C D C – Tenore in grasso C C C D C – Tenore in proteine C C C D C – Peso netto del prodotto esportato C C C D C – Equivalenze di contenuto esportate C C C D C Importo degli aiuti versati D

X Ordinanza sull’agricoltura biologica – Nome e indirizzo dell’impresa C D – Genere di attività e dei prodotti C D – Insieme delle particelle, data C D dell’ultima utilizzazione di mezzi non autorizzati

Ordinanza sulla formazione in radioprotezione RU 1999

Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.

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