AS 2000 2319
Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (con Prot.)
Traduzione 1 Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
Conclusa il 12 marzo 1999 Approvata dall’Assemblea federale il 16 dicembre 19992 Entrata in vigore mediante scambio di note il 20 dicembre 1999
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Croazia, animati dal desiderio di concludere una convenzione per evitare le doppie imposi- zioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Persone considerate La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di en- trambi gli Stati contraenti.
Art. 2 Imposte considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio pre- levate per conto di uno Stato contraente, di una sua suddivisione politica o di un suo ente locale, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del pa- trimonio comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corri- sposti dalle imprese nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) per quanto concerne la Repubblica di Croazia: (i) l’imposta sull’utile; e (ii) l’imposta sul reddito (qui di seguito indicate quali «imposta croata»); b) per quanto concerne la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali (i) sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patri- monio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi); e
RS 0.672.929.11
1 Dal testo originale tedesco (AS 2000 2319).
2 RU 2000 2318
1999-4264 2319
Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio RU 2000
(ii) sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare ed im- mobiliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve ed altri elementi del patrimonio), (qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»). 4. La Convenzione si applica anche alle imposte» di natura identica o analoga prele- vate dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano le modifiche fondamentali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali. 5. La Convenzione non si applica alle imposte prelevate alla fonte sulle vincite alle lotterie.
Art. 3 Definizioni generali 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una di- versa interpretazione, a) (i) il termine «Croazia» designa il territorio della Repubblica di Croazia, comprese le zone marine adiacenti alle acque territoriali, il fondo e il sottosuolo marini, sul quale alla Repubblica di Croazia competono, in accordo con il diritto internazionale e con il suo diritto interno, i diritti di sovranità e il potere giurisdizionale; (ii) il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; b) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra as- sociazione di persone; c) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione; d) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente; e) l’espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa la cui direzione effettiva sia situata in uno Stato contraente, a eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente; f) l’espressione «autorità competente» designa: (i) per quanto concerne la Croazia, il Ministro delle finanze o il suo rap- presentante autorizzato; (ii) per quanto concerne la Svizzera, il direttore dell’Amministrazione fede- rale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato. g) Il termine «cittadini» designa: (i) tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato con- traente;
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(ii) tutte le persone giuridiche, le società di persone e le altre associazioni costituite conformemente alla legislazione in vigore in uno Stato con- traente; 2. Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espres- sioni non diversamente definite hanno, a meno che il contesto non richieda una di- versa interpretazione, il significato che a esse è attribuito nel periodo di applicazione dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, ove l’interpretazione attribuita a queste espressioni dal diritto fiscale di detto Stato pre- vale sull’interpretazione che a esse attribuiscono altre branche del diritto di questo Stato.
Art. 4 Residenza 1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato con- traente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assog- gettata a imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, compresi questo Stato, le sue suddivisioni politiche o i suoi enti locali. Questa espressione designa anche una società di persone organizzata secondo il diritto di uno Stato contraente. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel se- guente modo: a) detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un’a- bitazione permanente; se dispone di un’abitazione permanente in ciascuno degli Stati, è considerata residente soltanto dello Stato nel quale le sue rela- zioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in nessuno degli Stati, è considerata residente soltanto dello Stato in cui sog- giorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in nessuno di essi, è considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la cittadinanza; d) se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati o non ha la cittadi- nanza di nessuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risol- vono la questione di comune accordo. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una per- sona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, è considerata re- sidente soltanto dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
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Art. 5 Stabile organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» desi- gna una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un’officina; e) un laboratorio, e f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali. 3. Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio, o le attività di supervisione a essi collegate, costituiscono una stabile organizzazione soltanto se la durata di tale cantiere, di detta catena o di dette attività supera i dodici mesi; 4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo non sono considerate «stabile organizzazione»: a) le installazioni utilizzate ai soli fini di deposito, di esposizione o fornitura di beni o merci appartenenti all’impresa; b) i beni o le merci appartenenti all’impresa immagazzinati ai soli fini di depo- sito, di esposizione o fornitura; c) i beni o le merci appartenenti all’impresa immagazzinati ai soli fini della tra- sformazione da parte di un’altra impresa; d) una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa; e) una sede fissa di affari utilizzata, per l’impresa, ai soli fini di farle pubblici- tà, di fornire informazioni, di effettuare ricerche scientifiche o di esercitare attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario; f) una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di esercitare diverse delle attività menzionate nelle lettere a)-e), a condizione che l’attività complessiva della sede fissa di affari che ne deriva abbia un carattere preparatorio o ausiliario. 5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona – diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 6 – agisce per conto di un’impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che le permettono di con- cludere contratti in nome dell’impresa ed esercita abitualmente questi poteri in detto Stato, si considera che questa impresa abbia una stabile organizzazione in questo Stato per tutte le attività che questa persona esercita per l’impresa, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate nel paragrafo 4 che, se fossero esercitate attraverso una sede fissa d’affari, non permetterebbero di conside- rare questa sede come una stabile organizzazione secondo le disposizioni del succi- tato paragrafo.
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6. Non si considera che un’impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato
contraente per il solo fatto che vi eserciti la propria attività per mezzo di un media- tore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività. 7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione sia in altro modo) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.
Art. 6 Redditi immobiliari 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente trae da beni immobili (compresi i redditi di aziende agricole e forestali) situati nell’altro Stato contraente sono impo- nibili in detto altro Stato. 2. L’espressione «beni immobili» ha il significato che a essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte vive o morte delle aziende agricole e forestali, i di- ritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un’impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una professione indipendente.
Art. 7 Utili delle imprese 1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non eserciti la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato, ma solamente per quanto detti utili siano attribuibili a detta stabile organizzazione. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato con- traente svolge la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile or- ganizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se fosse stata un’impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l’impresa di cui è stabile orga- nizzazione. 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizza-
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zione, comprese le spese di direzione e le spese di amministrazione generali, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove. 4. Qualora uno Stato contraente segua la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. 5. Nessun utile può essere attribuito a una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l’impresa. 6. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in
altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pre- giudicate da quelle del presente articolo.
Art. 8 Navigazione marittima, navigazione interna e navigazione aerea 1. Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della dire- zione effettiva dell’impresa. 2. Gli utili derivanti dall’esercizio di battelli destinati alla navigazione interna sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione ef- fettiva dell’impresa. 3. Se la sede della direzione effettiva di un’impresa di navigazione marittima o in- terna è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato con- traente in cui si trova il porto d’immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d’immatricolazione, nello Stato contraente di cui l’esercente la nave è resi- dente. 4. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organi- smo internazionale di esercizio.
Art. 9 Imprese associate Allorché a) un’impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato con- traente, o b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla dire- zione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente
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e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o fi- nanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati di conseguenza.
Art. 10 Dividendi 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i dividendi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere: a) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se l’effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi; b) il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione di dette limitazioni. Le disposizioni del presente paragrafo non pregiudicano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni o da altre quote di partecipazione agli utili, a eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell’altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un’attività commer- ciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una profes- sione indipendente mediante una sede fissa ivi situata, e la partecipazione genera- trice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o sede fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’arti- colo 14.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente tragga utili o redditi
dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro Stato o la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effetti- vamente a una stabile organizzazione o a una sede fissa situata in detto altro Stato, né assoggettare gli utili della società a un’imposta sugli utili non distribuiti, anche qualora i dividendi pagati o gli utili non distribuiti siano costituiti in tutto o in parte da utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
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Art. 11 Interessi 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la per- sona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell’ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’appli- cazione di dette limitazioni. 3. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, anche se questi ultimi sono garantiti da diritti di pegno esi- stenti sopra i fondi o se sono corredati di una partecipazione agli utili del debitore, e in particolare i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi e altri frutti relativi a detti titoli. Le penali per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un’attività industriale o commer- ciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indi- pendente mediante una sede fissa ivi situata, e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o sede fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14. 5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una sede fissa per la quale è stato contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e questi sono a carico della stabile organizzazione o sede fissa, gli interessi si conside- rano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la sede fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario ef- fettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi pagati, te- nuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato con- venuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposi- zioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12 Canoni 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto in questo altro Stato, se questo residente ne è il beneficiario effettivo.
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2. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti, oppure per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una sede fissa ivi situata e i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino ef- fettivamente a detta stabile organizzazione o sede fissa. In tale ipotesi, trovano appli- cazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14. 4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario ef- fettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le di- sposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legisla- zione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della pre- sente Convenzione.
Art. 13 Utili di capitale 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente trae dall’alienazione di beni im- mobili secondo la definizione di cui all’articolo 6 e situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in quest’ultimo Stato. 2. Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti a una sede fissa di cui dispone un re- sidente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall’alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l’intera impresa) o di detta sede fissa, sono im- ponibili in detto altro Stato. 3. Gli utili derivanti dall’alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico in- ternazionale, di battelli che servono alla navigazione interna o di beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa. 4. Gli utili derivanti dall’alienazione di azioni di una società i cui beni sono princi- palmente costituiti, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in uno Stato contraente sono imponibili in questo Stato. 5. Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi da 1 a 4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente.
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Art. 14 Professioni indipendenti 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente trae dall’esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che questo residente non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una sede fissa per l’esercizio della propria attività. Ove disponga di una tale sede fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato, ma solamente per quanto detti redditi siano attribuibili a detta sede fissa. 2. L’espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipen- denti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Art. 15 Lavoro subordinato 1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispet- tivo di un lavoro subordinato sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le rimunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno civile considerato, e b) le rimunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato, e c) l’onere delle rimunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una sede fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato. 3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le rimunerazioni per- cepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale, o a bordo di un battello che serve alla naviga- zione interna, sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
Art. 16 Compensi e gettoni di presenza Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di ammini- strazione o di vigilanza di una società residente dell’altro Stato contraente sono im- ponibili in detto altro Stato.
Art. 17 Artisti e sportivi 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente trae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato con- traente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, del cinema, della
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radio o della televisione, o in qualità di musicista o di sportivo sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito a una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, è imponibile nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano qualora sia stabilito che né l’artista dello spettacolo né lo sportivo né persone a loro vicine partecipino direttamente agli utili di questa persona. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non sono applicabili ai redditi provenienti da attività esercitate da artisti dello spettacolo e da sportivi che derivano in maniera ri- levante, direttamente o indirettamente, da fondi pubblici.
Art. 18 Pensioni Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni e le altre ri- munerazioni analoghe pagate a un residente di uno Stato contraente in relazione a un cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato.
Art. 19 Funzioni pubbliche 1. a) Le rimunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono im- ponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia tali rimunerazioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato con- traente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un re- sidente di detto altro Stato e (i) abbia la cittadinanza di detto Stato o (ii) non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i ser- vizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione
politica o da un suo ente locale, direttamente o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la citta- dinanza. 3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle rimunerazioni e alle pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di un’attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.
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Art. 20 Studenti e apprendisti 1. Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, il quale è, o era im- mediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato con- traente e che soggiorna nell’altro Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale, non sono imponibili in que- sto altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di que- sto Stato. 2. Per le borse di studio e le rimunerazioni per un lavoro subordinato non conside- rate nel paragrafo 1, uno studente, un praticante o un apprendista ai sensi del para- grafo 1 può, per la durata del suo studio o della sua formazione, beneficiare delle stesse esenzioni, degli stessi sgravi e delle stesse deduzioni fiscali di cui beneficiano i residenti dello Stato in cui soggiorna.
Art. 21 Altri redditi 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi prove- nienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Conven- zione sono imponibili soltanto in tale Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli prove- nienti da beni immobili come sono definiti nel paragrafo 2 dell’articolo 6, quando il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile orga- nizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una sede fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14.
Art. 22 Patrimonio 1. Il patrimonio costituito da beni immobili ai sensi dell’articolo 6 posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell’altro Stato contraente è imponibile in detto altro Stato. 2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente possiede nell’altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti a una sede fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una profes- sione indipendente è imponibile in detto altro Stato. 3. Il patrimonio costituito da navi o da aeromobili impiegati nel traffico internazio- nale, da battelli che servono alla navigazione interna e da beni mobili adibiti al loro esercizio, è imponibile soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell’impresa. 4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è im- ponibile soltanto in detto Stato.
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Art. 23 Eliminazione della doppia imposizione 1. Per quanto concerne la Croazia, la doppia imposizione sarà evitata nel modo se- guente: a) Qualora un residente della Croazia tragga redditi o possieda un patrimonio che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Svizzera, la Croazia (i) computa dell’imposta che preleva sul reddito di questo residente un importo pari all’imposta su questo reddito pagata in Svizzera; (ii) computa dell’imposta che preleva sul patrimonio di questo residente un importo pari all’imposta su questo patrimonio pagata in Svizzera. b) Nei due casi, l’importo così computato non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta sul reddito o sul patrimonio, calcolata prima del computo, cor- rispondente ai redditi o al patrimonio che sono imponibili in Svizzera. c) Qualora un residente della Croazia tragga redditi o possieda un patrimonio che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono esenti da impo- sta in questo Stato, la Croazia, per determinare l’imposta afferente al rima- nente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, può tener conto di detti redditi o di detto patrimonio. 2. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione sarà evitata nel modo se- guente: a) Qualora un residente della Svizzera tragga redditi o possieda un patrimonio che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Croazia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio, fatte salve le disposizioni della lettera b), ma, per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, può ap- plicare l’aliquota che dovrebbe essere applicata se i relativi redditi o il rela- tivo patrimonio non fossero esentati dall’imposta; questa esenzione si ap- plica agli utili menzionati nel paragrafo 4 dell’articolo 13 soltanto se viene dimostrato che questi utili sono stati assoggettati all’imposta in Croazia. b) Qualora un residente della Svizzera riceva dividendi o interessi che secondo le disposizioni dell’articolo 10 o 11 sono imponibili in Croazia, la Svizzera, su domanda del residente, accorda uno sgravio che può avere le seguenti forme: (i) computo dell’imposta pagata in Croazia, giusta le disposizioni degli ar- ticoli 10 e 11, sull’imposta svizzera sul reddito di suddetto residente;
l’importo computato non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito impo- nibile in Croazia; o (ii) riduzione forfettaria dell’imposta svizzera; o (iii) esenzione parziale dei dividendi o degli interessi in questione dall’im- posta svizzera, pari almeno all’imposta prelevata in Croazia sull’am- montare lordo dei dividendi o degli interessi. La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull’applicazione delle convenzio-
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ni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le dop- pie imposizioni. c) Una società residente della Svizzera, che riceva dividendi da una società re- sidente della Croazia, fruisce, per quanto concerne la riscossione dell’im- posta svizzera afferente a detti dividendi, delle medesime agevolazioni di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse residente della Svizze- ra.
Art. 24 Parità di trattamento 1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione né ad alcun obbligo a essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare in relazione alla residenza. Nonostante le disposizioni dell’articolo 1, la presente disposizione si applica parimenti alle per- sone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato con-
traente ha nell’altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favo- revole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. 3. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato contraente gli importi esenti da imposta, gli sgravi fiscali e le riduzioni d’imposta che esso accorda ai pro- pri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro oneri familiari. 4. A meno che non siano applicabili le disposizioni dell’articolo 9, del paragrafo 6 dell’articolo 11 o del paragrafo 4 dell’articolo 12, gli interessi, i canoni e altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato con- traente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di tale im- presa, come se fossero pagati a un residente del primo Stato. Allo stesso modo, i de- biti di un’impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio impo- nibile di tale impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero contratti nei confronti di un residente del primo Stato. 5. Le imprese di uno Stato contraente il cui capitale è, in tutto o in parte, diretta- mente o indirettamente posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposi- zione o ad alcun obbligo a essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate altre imprese analoghe del primo Stato. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte di ogni natura e denominazione, nonostante le disposizioni dell’articolo 2.
Art. 25 Procedura amichevole 1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alla presente Convenzione, una persona, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla le-
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gislazione nazionale di tali Stati, può sottoporre il suo caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell’ambito d’appli- cazione del paragrafo 1 dell’articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui pos- siede la cittadinanza. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione. 2. L’autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, si adopererà per comporre il caso in via amichevole con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare un’imposizione non conforme alla presente Convenzione. 3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per chiarire in via ami- chevole le difficoltà o dissipare i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione. Esse possono altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. 4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire a un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora un colloquio possa facilitare tale accordo, è possibile ricorrervi nell’ambito di una commissione composta da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.
Art. 26 Scambio di informazioni 1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni (che le legislazioni fiscali degli Stati contraenti permettono di ottenere nel quadro della normale prassi amministrativa) necessarie per applicare le disposizioni della pre- sente Convenzione con riferimento alle imposte oggetto della presente Convenzione. Le informazioni così scambiate devono essere tenute segrete e potranno essere ac- cessibili soltanto a persone o autorità che si occupano dell’accertamento o della ri- scossione delle imposte alle quali si riferisce la presente Convenzione. Non potranno essere scambiate informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali, d’affari o bancari, industriali o professionali, oppure metodi commerciali. 2. Le disposizioni del presente articolo non possono in nessun caso essere interpre- tate nel senso di imporre a uno Stato contraente l’obbligo di adottare misure ammi- nistrative in deroga alla sua regolamentazione o alla sua prassi amministrativa, ov- vero contrarie alla sua sovranità, alla sua sicurezza o all’ordine pubblico, oppure di fornire informazioni che non possano essere ottenute in base alla sua propria legisla- zione e a quella dello Stato che le chiede.
Art. 27 Membri di missioni diplomatiche e di agenzie consolari Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche e di agenzie consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
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Art. 28 Entrata in vigore 1. I due Stati contraenti si notificheranno reciprocamente per via diplomatica l’a- dempimento delle procedure necessarie secondo il loro diritto interno per l’entrata in vigore della presente Convenzione. La Convenzione entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notificazioni.
2. Le disposizioni della presente Convenzione saranno applicabili:
a) alle imposte trattenute alla fonte sugli importi pagati o accreditati il 1° gen- naio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore della Conven- zione, o dopo tale data; b) alle altre imposte, per gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno in cui la Convenzione è entrata in vigore, o dopo tale data.
Art. 29 Denuncia La presente Convenzione rimane in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi per la fine di ogni anno civile. In tal caso la Convenzione cessa di essere applicabile: a) alle imposte trattenute alla fonte sugli importi pagati o accreditati il 1° gen- naio dell’anno civile successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia, o dopo tale data; b) alle altre imposte, per gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno ci- vile successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia, o dopo tale data.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto in duplice esemplare a Zagabria, il 12 marzo 1999, nelle lingue tedesca, croata e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze d’interpretazione fra il testo tedesco e quello croato, prevarrà il testo inglese.
Per il Per il Governo Consiglio federale svizzero: della Repubblica di Croazia: Pascal Couchepin Borislav Skegro
Traduzione 3 Protocollo
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Croazia, all’atto della firma della Convenzione conclusa a Zagabria, il 12 marzo 1999 tra i due Stati per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.
Ad art. 7 Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 7, resta inteso che, qualora un’im- presa di uno Stato contraente, per il tramite di una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente, venda beni o merci, oppure eserciti un’altra attività in quest’altro Stato, gli utili della stabile organizzazione non sono calcolati sulla base dell’importo complessivo conseguito bensì unicamente sulla base della parte di redditi comples- sivi che può essere imputata all’attività effettiva della stabile organizzazione per queste vendite o per queste altre attività. Nei casi di contratti di supervisione, di fornitura, di montaggio o di costruzione d’equipaggiamenti o di stabilimenti industriali, commerciali o scientifici, oppure d’opere pubbliche, qualora l’impresa abbia una stabile organizzazione, gli utili di questa stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell’importo comples- sivo del contratto, bensì unicamente sulla base della parte del contratto effettiva- mente eseguita dalla stabile organizzazione nello Stato contraente in cui essa è si- tuata. Gli utili afferenti alla parte del contratto eseguita dalla sede principale dell’impresa sono imponibili soltanto nello Stato di cui quest’impresa è residente.
Fatto in duplice esemplare a Zagabria, il 12 marzo 1999, nelle lingue tedesca, croata e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze d’interpretazione fra il testo tedesco e quello croato, prevarrà il testo inglese.
Per il Per il Governo Consiglio federale svizzero: della Repubblica di Croazia: Pascal Couchepin Borislav Skegro
3 Dal testo originale tedesco (AS 2000 2335).
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Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.