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AS 2000 613

Ordinanza concernente i tributi doganali per determinati prodotti nel traffico con la Comunità europea nel 2000

Ordinanza concernente i tributi doganali per determinati prodotti nel traffico con la Comunità europea nel 2000

del 13 dicembre 1999

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 4 capoverso 3 lettera a della legge sulla tariffa delle dogane1, ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza si applica alle importazioni, effettuate nel 2000, dei prodotti originari della Comunità europea elencati nell’articolo 2.

Art. 2 Contingenti doganali L’importazione dei seguenti prodotti è esente da dazio nei limiti dei contingenti do- ganali qui appresso:

Voce di tariffa2 Designazione della merce Quantitativi

0505.1090 Piume delle specie utilizzate per l’imbottitura e piume non 11 t netto

gregge, lavate

2202.1000 Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate

con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate 32 milioni l

2202.9090 Altre bevande non alcoliche 12 milioni l

2402.2020 Sigarette contenenti tabacco, di peso unitario non eccedente

1,35 g 220 t netto

2403.1000 Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco 90 t netto

in qualsiasi proporzione

Art. 3 Dazi all’importazione All’importazione sono riscossi i dazi che figurano nell’allegato 1 della legge sulla tariffa delle dogane (tariffa generale).

Art. 4 Assegnazione delle quote di contingente doganale 1 L’autorità d’esecuzione di cui all’articolo 9 assegna le quote del contingente doga- nale su domanda. È determinante l’ordine d’arrivo delle domande.

RS 632.422.0

1999-5730 613

Tributi doganali per determinati prodotti nel traffico RU 2000 con la Comunità europea nel 2000

2 Le domande presentate il giorno in cui il contingente doganale giunge a esauri- mento sono considerate proporzionalmente ai quantitativi totali richiesti il giorno stesso.

Art. 5 Presentazione delle domande Le domande sono presentate per scritto all’autorità d’esecuzione corredate dell’ori- ginale delle ricevute doganali e delle copie della dichiarazione doganale.

Art. 6 Rimborso dei dazi Il rimborso dei dazi riscossi all’importazione è effettuato dall’autorità d’esecuzione ai titolari delle quote del contingente, sempreché le siano state esibite le necessarie prove d’origine.

Art. 7 Regole d’origine e cooperazione amministrativa Si applicano le disposizioni del Protocollo n. 3 del 19 dicembre 19963 relativo al- l’Accordo del 22 luglio 19724 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità econo- mica europea.

Art. 8 Pubblicazione dell’esaurimento dei contingenti doganali L’autorità d’esecuzione pubblica periodicamente, per via elettronica, lo stato di esaurimento dei contingenti doganali.

Art. 9 Esecuzione L’Amministrazione federale delle dogane è incaricata dell’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2000 5.

13 dicembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

3 RS 0.632.401.3 4 RS 0.632.401

5 Decisione presidenziale del 15 febbraio 2000.

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