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AS 2001 1068

Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3)

Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3)

Modifica del 21 febbraio 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 13 novembre 19851 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 1 Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell’età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 19462 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; LAVS). Esse diventano esigibili al più tardi al raggiungimento dell’età ordinaria della rendita AVS.

Art. 7 cpv. 3 e 4 3 I contributi a forme riconosciute di previdenza possono essere versati al più tardi fino al raggiungimento dell’età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS). 4 Nell’anno in cui è raggiunta l’età ordinaria della rendita, può essere versato l’in- tero contributo.

II

Disposizione transitoria Alle beneficiarie delle classi d’età 1944, 1945 e 1946 possono essere versate presta- zioni di vecchiaia al più presto sei anni prima del raggiungimento dell’età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS).

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