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AS 2001 1660

Accordo del 24 gennaio 1968 fra la Confederazione Svizzera e il Kuwait concernente i trasporti aerei regolari

Accordo del 24 gennaio 1968 fra la Confederazione Svizzera e il Kuwait concernente i trasporti aerei regolari Modifica dell’Accordo1

Concluso mediante scambio di note del 4 marzo/17 settembre 1997 Entrato in vigore il 17 settembre 1997

Traduzione2

Art. 4bis Sicurezza dell’aviazione 1. Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che i loro obblighi reciproci di proteggere la sicurezza dell’aviazione civile contro gli atti di intervento illeciti fanno parte integrante del presente Accor- do. Senza limitare il complesso dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto interna- zionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Con- venzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 19633, della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all’Aia il 16 dicembre 19704, della Convenzio- ne per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 19715, del Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, fir- mato a Montreal il 24 febbraio 19886, e di ogni altra convenzione od ogni altro protocollo relativi alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiscono. 2. Le Parti si accordano mutuamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle attrezzature e servizi della navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile. 3. Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione e, sempreché le applichino, alle misure raccomandate stabi- lite dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale e designate come Alle- gati alla Convenzione7; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro propri registri o che hanno la sede principale delle loro attività o la loro re- sidenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’avia- zione. Le disposizioni relative alla sicurezza menzionate nel presente numero con- tengono tutte le deroghe fatte valere dalle Parti interessate.

1 RS 0.748.127.194.76; RU 1970 1299

2 Dal testo originale inglese (trad. franc. RO 2001 1660).

3 RS 0.748.710.1 4 RS 0.748.710.2 5 RS 0.748.710.3 6 RS 0.748.710.31 7 RS 0.748.0

1660 2001-0776

Trasporti aerei. Accordo con il Kuwait RU 2001

4. Ciascuna Parte vigila affinché vengano effettivamente applicati sul suo territorio provvedimenti per proteggere qualsiasi aeromobile, controllare i passeggeri e i loro bagagli a mano ed eseguire opportune ispezioni dell’equipaggio, delle merci (inclu- so il bagaglio a mano) e delle provviste di bordo prima e durante l’imbarco e il cari- co e di adeguare tali misure a un’accresciuta minaccia. Ciascuna Parte conviene che la sua impresa designata può essere tenuta a osservare le leggi e i regolamenti relati- vi alla sicurezza dell’aviazione di cui si tratta nel numero 3 del presente articolo al momento dell’entrata, dell’uscita o durante il soggiorno sul territorio dell’altra Par- te. Ciascuna Parte esamina anche con spirito favorevole qualsiasi richiesta dell’altra Parte di prendere ragionevoli provvedimenti speciali di sicurezza per fronteggiare una particolare minaccia. 5. In caso di incidente o minaccia di incidente, di cattura illecita di aeromobili civili o di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri o equipaggi, degli aeroporti o delle attrezzature e servizi di navigazione aerea, le Parti si adoperano per facilitare le comunicazioni e adottando tutti i provvedimenti appropriati per porre fine con rapidità e sicurezza a questo incidente o a questa mi- naccia di incidente. 6. Se una Parte ha ragionevole motivo di ritenere che l’altra Parte si è discostata dalle disposizioni previste nel presente articolo, la prima Parte può chiedere che sia- no subito avviate consultazioni con quest’altra Parte. Queste consultazioni mirano a giungere a un’intesa sulle misure adeguate, al fine di eliminare le ragioni dirette della preoccupazione e, entro le direttive di sicurezza decise dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale, di adottare le misure necessarie a produrre le condizioni di sicurezza appropriate. 7. Ciascuna Parte intraprende misure che reputa attuabili al fine di garantire che un aeromobile, catturato illecitamente od oggetto di altri atti illeciti e atterrato sul suo territorio, venga trattenuto al suolo fino a quando il decollo si rende indispensabile in base all’obbligo supremo della protezione della vita umana. Sempre che siano attuabili, simili misure vanno prese sulla base di colloqui reciproci.

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