AS 2001 2130
Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse l'AELS e la CE)
Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono degli accordi di libero scambio (escluse l’AELS e la CE)
Modifica del 22 agosto 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono degli accordi di libero scambio (escluse l’AELS e la CE) è modificata come segue:
Art. 1a Contingenti tariffali 1 Per le importazioni effettuate nei limiti dei contingenti tariffali sono riscossi i dazi che figurano nell’allegato 1 della legge del 9 ottobre 19862 sulla tariffa delle dogane (tariffa generale). 2 L’Amministrazione federale delle dogane assegna le quote del contingente tarif- fale su domanda. Determinante a tal riguardo è l’ordine d’arrivo delle domande; per i prodotti delle voce di tariffa 2402.2020 e 2403.1000, l’ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali. Il giorno in cui il contingente tariffale giunge a esaurimento, l’assegnazione avviene proporzionalmente ai quantitativi totali richiesti il giorno stesso. 3 Le domande sono presentate per iscritto all’Amministrazione federale delle doga- ne corredate dell’originale delle quietanze doganali e delle copie della dichiarazione doganale. 4 L'Administrazione federale delle dogane restituisce ai titolari delle quote del con- tingente la differenza tra i dazi d'entrata giusta il capoverso l e quelli secondo il ca- poverso 2, sempre che le siano state esibite le necessarie prove d’origine.
5 L’Amministrazione federale delle dogane pubblica periodicamente, per via elet-
tronica, lo stato d'utilizzazione dei contingenti tariffali.
Allegato 2 (art. 1) Modifiche e complementi.:
Voce di tariffa Aliquota preferenziale Paesi beneficianti (Codice ISO 2)
applicabile aliquota normale meno
...
0505. 10 10/10 90 esente immutato
10 90 esente TR1
...
2202. 10 00 2.– immutato
esente TR2, MX
90 90 2.– immutato
esente TR3 ...
2402. 10 00 290.– immutato
20 10 esente immutato
20 20 esente TR4, PL
90 00 esente immutato
2403 10 00 esente TR5
...
1 Nei limiti di un contingente doganale annuale di 660 kg netto.
2 Nei limiti di un contingente doganale annuale di 1 925 000 litri.
3 Nei limiti di un contingente doganale annuale di 715 000 litri.
4 Nei limiti di un contingente doganale annuale di 13 310 kg netto.
5 Nei limiti di un contingente doganale annuale di 5445 kg netto.
III La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2001.
22 agosto 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz