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AS 2001 311

Legge federale concernente provvedimenti intesi a far fronte ai danni arrecati nell'agricoltura dall'uragano «Lothar» agli alberi da frutta

Legge federale concernente provvedimenti intesi a far fronte ai danni arrecati nell’agricoltura dall’uragano «Lothar» agli alberi da frutta

del 6 ottobre 2000

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 104 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 febbraio 2000 1, decreta:

Art. 1 Principio La Confederazione contribuisce a indennizzare le aziende agricole che hanno subito danni cagionati dall’uragano «Lothar». Versa contributi per la sostituzione degli al- beri da frutta ad alto fusto sradicati o fortemente danneggiati.

Art. 2 Diritto ai contributi Hanno diritto ai contributi le aziende agricole ai sensi dell’articolo 6 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 2 sulla terminologia agricola.

Art. 3 Importo dei contributi

1 Il contributo federale è di 140 franchi per albero.

2 Il contributo è versato solo a partire da cinque alberi e solo per gli alberi che sono stati sostituiti con giovani alberi da frutta ad alto fusto o tigli.

Art. 4 Domande Le aziende che intendono richiedere un contributo devono presentare una domanda al Cantone prima del 28 febbraio 2001.

Art. 5 Protezione giuridica Le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza possono essere impugnate presso la Commissione di ricorso del DFE.

RS 916.130

2000-0402 311

Danni arrecati nell’agricoltura agli alberi da frutta. LF RU 2001

Art. 6 Esecuzione 1 L’esecuzione della presente legge spetta ai Cantoni. Gli articoli 178-181, 184 e

185 della legge del 29 aprile 1998 3 sull’agricoltura si applicano per analogia.

2 I Cantoni annunciano all’Ufficio federale dell’agricoltura gli importi di cui hanno bisogno.

Art. 7 Mezzi finanziari L’Assemblea federale accorda i mezzi finanziari mediante decreto federale semplice.

Art. 8 Disposizioni finali

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Entra in vigore il giorno dopo che il termine di referendum sia scaduto inutilizzato o accettata che sia in votazione popolare con effetto sino al 31 dicembre 2003.

Consiglio nazionale, 6 ottobre 2000 Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2000 Il presidente: Seiler Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 25 gennaio 2001.4 2 Conformemente al suo articolo 8 capoverso 2, la presente legge entra in vigore il 26 gennaio 2001.

26 gennaio 2001 Cancelleria federale

3 RS 910.1 4 FF 2000 4487

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