AS 2001 457
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, Repubblica popolare di Cina concernente la riammissione di persone in situazione irregolare (con all.)
Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, Repubblica popolare di Cina concernente la riammissione di persone in situazione irregolare
Concluso il 31 marzo 2000 Entrato in vigore il 1° maggio 2000
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, avendo ottenuto dal Governo centrale della Repubblica popolare di Cina l’autorizzazione formale di concludere il presente Accordo, (detti qui di seguito Parti contraenti) animati dal desiderio di mantenere e di intensificare i loro sforzi di solidarietà e la reciproca cooperazione, determinati a lottare contro l’immigrazione illegale, animati dal desiderio di agevolare la riammissione di persone in situazione irregola- re, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Ammissione di cittadini svizzeri (1) Su richiesta del Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, la Svizzera riammette sul proprio territorio, senza formalità, qualsiasi persona che non adempia o non adempia più le condizioni di entrata o di dimora applicabili sul territorio della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, se è comprovato o verosimile che questa persona possiede la cittadinanza svizzera. (2) La Regione amministrativa speciale di Hong Kong riammette alle medesime condizioni la persona in questione se da verifiche risulta che questa non possedeva la cittadinanza svizzera al momento di lasciare il territorio della Regione ammini- strativa speciale di Hong Kong.
Art. 2 Ammissione di persone residenti a Hong Kong (1) Su richiesta delle autorità svizzere, la Regione amministrativa speciale di Hong Kong riammette sul proprio territorio, senza formalità, qualsiasi persona che non adempia o non adempia più le condizioni d’entrata o di dimora applicabili sul terri- torio svizzero nella misura in cui sia comprovato o verosimile che detta persona ri- sieda in permanenza a Hong Kong.
RS 0.142.114.169
1 Dal testo originale inglese.
2000-2317 457
Riammissione di persone in situazione irregolare. Accordo con Hong Kong RU 2001
(2) La Svizzera riammette, alle medesime condizioni, la persona in questione se da verifiche risulta che questa non possedeva un permesso di dimora permanente nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong al momento di lasciare il territorio della Svizzera.
Art. 3 Riammissione di cittadini soggetti ad altre giurisdizioni (1) Ciascuna Parte contraente riammette sul proprio territorio, su richiesta dell’altra Parte e senza formalità, il cittadino soggetto ad un’altra giurisdizione, al quale la Parte richiesta ha accordato un permesso di dimora permanente oppure ha ricono- sciuto lo statuto di rifugiato. (2) La Parte richiedente riammette ogni persona menzionata nel capoverso 1 se è comprovato che, al momento di lasciare il territorio della Parte richiesta, tale perso- na non era in possesso di un permesso di dimora permanente oppure sul territorio della Parte richiesta non le era stato riconosciuto lo statuto di rifugiato.
Art. 4 Permesso di dimora permanente È considerato permesso di dimora permanente ai sensi dell’articolo 3 qualsiasi do- cumento elencato nell’allegato del presente Accordo e rilasciato dalle autorità com- petenti delle Parti contraenti in applicazione del diritto interno.
Art. 5 Termini (1) La Parte contraente richiesta risponde immediatamente a qualsiasi richiesta di riammissione e, in ogni caso, entro otto giorni feriali. (2) La Parte richiesta prende a carico immediatamente e, in ogni caso, entro un mese qualsiasi persona la cui riammissione sia stata convenuta. Questo termine può essere prorogato d’intesa con la Parte richiedente. Le autorità competenti di ogni Parte contraente convengono anticipatamente per scritto la data del trasferimento. (3) Se risulta che uno straniero ha dimorato, a saputa di una Parte contraente, per più di un anno senza interruzione sul territorio di detta Parte, questa non può più fare valere la richiesta di riammissione.
Art. 6 Protezione dei dati personali (1) I dati personali necessari all’applicazione del presente Accordo sono raccolti, trattati e protetti in conformità delle disposizioni del diritto interno di ciascuna Parte contraente. Vanno osservati segnatamente i principi seguenti: (a) la Parte contraente che ha ricevuto i dati personali li utilizza unicamente ai fini previsti e alle condizioni fissate dalla Parte contraente che li ha comuni- cati; (b) la Parte contraente che ha ricevuto i dati informa l’altra Parte contraente, su richiesta, in merito all’utilizzazione dei dati personali che quest’ultima le ha comunicato;
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(c) i dati personali possono essere comunicati e utilizzati unicamente dalle auto- rità responsabili dell’applicazione del presente Accordo. I dati personali possono essere trasmessi ad altre persone soltanto previa autorizzazione scritta della Parte contraente che li ha comunicati; (d) la Parte contraente che ha comunicato i dati deve accertarsi dell’esattezza dei dati da trasmettere, come pure della necessità e della proporzionalità rispetto allo scopo perseguito con la comunicazione. Deve essere tenuto conto delle restrizioni di trasmissione vigenti secondo il diritto interno. Se risulta che sono stati trasmessi dati inesatti o che la trasmissione era indebita, il desti- natario deve esserne immediatamente avvertito. Quest’ultimo è tenuto a pro- cedere alla rettifica o alla distruzione necessaria; (e) su richiesta, ogni persona va informata in merito ai dati personali che la con- cernono e in merito all’utilizzazione prevista, secondo il diritto nazionale della Parte contraente cui è richiesta l’informazione; (f) i dati personali trasmessi sono conservati soltanto fino a quando lo esige lo scopo per il quale i dati sono stati comunicati. Ogni Parte contraente con- trolla il trattamento e l’utilizzazione di tali dati conformemente al suo diritto interno; (g) ciascuna Parte contraente è tenuta a proteggere contro l’accesso non autoriz- zato, contro le modifiche abusive e contro la comunicazione non autorizzata i dati personali trasmessi. In ogni caso, i dati trasmessi beneficiano almeno di un grado di protezione equivalente a quello di cui godono i dati del mede- simo tipo nella legislazione della Parte contraente richiedente. (2) I dati personali da comunicare in relazione alla riammissione di persone devono concernere esclusivamente: (a) i dati personali riguardanti la persona da riammettere e, eventualmente, quelli riguardanti membri della sua famiglia (cognome, nome, se del caso cognome precedente, soprannomi o pseudonimi, nomi fittizi, data e luogo di nascita, sesso e cittadinanze precedente e attuale); (b) la carta d’identità o il passaporto (segnatamente il numero, la validità, la data e il luogo di rilascio nonché l’autorità che ha rilasciato il documento); (c) gli altri dati necessari all’identificazione della persona da riammettere; (d) i luoghi di dimora e gli itinerari.
Art. 7 Spese Le spese di trasporto delle persone sono a carico della Parte richiedente.
Art. 8 Applicazione dell’Accordo Il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera e l’Im- migration Department del Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong hanno convenuto i seguenti punti necessari all’applicazione del presente Ac- cordo:
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(a) le autorità competenti e le modalità procedurali necessarie all’informazione reciproca nonché alla riammissione; (b) i documenti e le informazioni necessari per procedere alla riammissione; (c) le modalità di pagamento delle spese, conformemente all’articolo 7 del pre- sente Accordo. Questi punti sono precisati nell’allegato che è parte integrante del presente Accordo.
Art. 9 Altri obblighi Il presente Accordo non pregiudica altri obblighi derivanti per le Parti contraenti dal diritto internazionale, segnatamente in materia di estradizione e dei diritti dell’uomo.
Art. 10 Principio della buona collaborazione Le Parti contraenti si aiutano vicendevolmente nella realizzazione e nell’interpre- tazione del presente Accordo. Esse si tengono costantemente informate reciproca- mente sulle condizioni richieste in materia di immigrazione per i cittadini soggetti ad altre giurisdizioni. Qualsiasi controversia concernente l’interpretazione, l’applica- zione o la realizzazione del presente Accordo è disciplinata mediante consultazione reciproca o scambio di opinioni, oralmente o per scritto, tra le autorità competenti delle Parti contraenti.
Art. 11 Sospensione Ciascuna Parte contraente, dopo aver consultato l’altra Parte, può sospendere total- mente o parzialmente il presente Accordo per motivi attinenti all’ordine pubblico, alla salute o alla sicurezza. La sospensione deve essere comunicata immediatamente per scritto all’altra Parte contraente.
Art. 12 Campo d’applicazione Il presente Accordo s’applica anche al territorio del Principato del Liechtenstein e ai suoi cittadini.
Art. 13 Entrata in vigore e fine dell’Accordo (1) Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della firma. (2) Ciascuna Parte contraente può, in qualsiasi momento, porre fine al presente Ac- cordo, mediante notificazione scritta indirizzata all’altra Parte. In tal caso, l’Accordo prende fine trenta giorni dopo che l’altra Parte ha ricevuto la notificazione.
Riammissione di persone in situazione irregolare. Accordo con Hong Kong RU 2001
Fatto nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong, in lingua inglese e in due esemplari, il 31 marzo 2000.
Per il Per il Governo della Regione amministrativa Consiglio federale svizzero: speciale di Hong Kong, Repubblica popolare di Cina: Peter Vogler Ambrose Siu Kwong Lee
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Allegato
1. Ad art. 1 dell’Accordo
1.1 La cittadinanza svizzera è comprovata mediante i seguenti documenti:
– carta d’identità valida, – passaporto o documento sostitutivo del passaporto valido. Su presentazione di questi documenti, le autorità svizzere riconoscono la cittadinanza senza che siano richieste ulteriori verifiche.
1.2 La cittadinanza svizzera è presunta, in particolare, sulla base dei seguenti
elementi: – documento scaduto di cui al numero 1.1 del presente allegato, – libretto militare, – licenza di condurre, – atto di nascita, – dichiarazioni di testimoni, – indicazioni fornite dall’interessato stesso, – lingua parlata dall’interessato stesso. In siffatti casi, la cittadinanza svizzera è considerata provata, a meno che la Svizzera non l’abbia contestata.
2. Ad art. 2 dell’Accordo
2.1 La dimora permanente della persona interessata nella Regione amministrati-
va speciale di Hong Kong è comprovata, in particolare, mediante i seguenti documenti: – passaporto valido della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, – certificato d’identità valido rilasciato dalle autorità di Hong Kong, – carta d’identità permanente valida rilasciata dalle autorità di Hong Kong. Su presentazione di siffatti documenti, le autorità della Regione amministra- tiva speciale di Hong Kong riconoscono lo statuto di residente permanente della persona interessata senza che siano richieste ulteriori verifiche.
2.2 Lo statuto di residente permanente di Hong Kong è presunto, in particolare,
sulla base di uno dei seguenti elementi: – documento scaduto di cui al numero 2.1 del presente allegato, – licenza di condurre, – atto di nascita, – dichiarazioni di testimoni,
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– indicazioni fornite dall’interessato stesso, – lingua parlata dall’interessato stesso. In siffatti casi, lo statuto di residente permanente è considerato comprovato a meno che le autorità di Hong Kong non l’abbiano contestato.
3. Ad art. 1 e 2 dell’Accordo
3.1 Se ritiene che la cittadinanza o lo statuto di dimorante permanente sia effet- tivamente stabilito, in applicazione dei numeri 1.2 o 2.2 del presente Accor- do, la Parte contraente richiedente trasmette per scritto alla Parte richiesta i dati seguenti sulla persona interessata: (a) cognomi e nomi, se del caso cognome da nubile, (b) data e luogo di nascita, (c) ultimo indirizzo conosciuto nello Stato d’origine, (d) fotocopia dei documenti che attestano la cittadinanza dell’interessato, la sua identità o il suo statuto di dimorante permanente di Hong Kong. La risposta è inviata nei termini più brevi e per scritto alla Parte richiedente.
3.2 Trattandosi della riammissione di una persona che ha bisogno di cure medi-
che, la Parte richiedente presenta inoltre un rapporto sul suo stato di salute, corredato all’occorrenza di un certificato medico, menzionante anche se l’interessato necessiti di un trattamento speciale, segnatamente d’ordine me- dico, se debba rimanere sotto osservazione medica oppure anche se debba essere trasportato in ambulanza.
4. Ad art. 3 e 4 dell’Accordo
4.1 Conformemente all’articolo 3 dell’Accordo, qualsiasi richiesta di riammis-
sione deve contenere le seguenti informazioni sulla persona interessata: (a) cognomi e nomi, se del caso cognome da nubile, (b) data e luogo di nascita, (c) cittadinanza, (d) ultimo indirizzo conosciuto nello Stato contraente richiesto, (e) tipo, numero, durata di validità del passaporto o di altri documenti di viaggio e particolari sull’autorità che ha rilasciato detti documenti come anche una fotocopia del documento in questione.
4.2 La residenza permanente è stabilita in base a uno dei seguenti documenti:
(a) sul territorio della Confederazione Svizzera: – permesso C valido, rilasciato dalla polizia cantonale degli stranieri che autorizza uno straniero a risiedere in modo permanente in Svizzera,
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– titolo valido di viaggio per rifugiati ai sensi della Convenzione del 28 luglio 19512 sullo statuto dei rifugiati (Convention travel docu- ment), – passaporto per stranieri valido; (b) sul territorio della Regione amministrativa speciale di Hong Kong: – carta d’identità permanente valida rilasciata dalle autorità di Hong Kong, – un attestato o una lettera rilasciati dall’Immigration Department del Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong che conferma che la persona interessata adempie le condizioni per l’ottenimento di una carta d’identità permanente.
4.3 I numeri 1.2 e 2.2 del presente allegato si applicano mutatis mutandis alla
presunzione di residenza permanente. In siffatti casi, si procede alla riam- missione dell’interessato soltanto con il consenso palese della Parte con- traente richiesta, la quale risponde alla richiesta di riammissione entro 15 giorni feriali.
5. Ad art. 1 a 3 dell’Accordo
5.1 Le autorità seguenti sono competenti per presentare, ricevere e trattare le ri- chieste di riammissione: (a) per la Confederazione Svizzera: Dipartimento federale di giustizia e polizia Ufficio federale dei rifugiati (UFR) Indirizzo: Quellenweg 6, CH-3003 Berna-Wabern Telefax: +41-31/325 85 31 Telefono: +41-31/325 86 75 (b) per la Regione amministrativa speciale di Hong Kong: Immigration Department Enforcement and Liaison Branch Indirizzo: Immigration Tower, 7 Gloucester Road, Hong Kong Telefax: +852-2824 1675 Telefono: +852-2829 3838
5.2 La riammissione di persone avviene soltanto ai seguenti posti di confine:
(a) per la Confederazione Svizzera: – Aeroporto internazionale di Zurigo-Kloten – Aeroporto internazionale di Ginevra-Cointrin (b) per la Regione amministrativa speciale di Hong Kong: – Hong Kong International Airport
2 RS 0.142.30
Riammissione di persone in situazione irregolare. Accordo con Hong Kong RU 2001
6. Ad art. 5 dell’Accordo
I termini stabiliti nel quadro dell’articolo 5 sono termini massimi. I termini decorrono dalla notificazione della richiesta di riammissione alla Parte con- traente richiesta.
7. Ad art. 7 dell’Accordo
Conformemente all’articolo 7 dell’Accordo, la Parte contraente richiedente paga le spese di riammissione entro trenta giorni dalla ricezione della fattura, versando la somma dovuta sul conto bancario del Dipartimento dell’altra Parte contraente.
8. Le Parti contraenti possono convenire di modificare il presente allegato, me- diante notifica tra il Dipartimento federale di giustizia e polizia e l’Immigra- tion Department.