AS 2001 841
Ordinanza concernente il contingentamento della produzione lattiera
Ordinanza concernente il contingentamento della produzione lattiera (Ordinanza sul contingentamento lattiero, OCL)
Modifica del 10 gennaio 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sul contingentamento lattiero è modificata come segue:
Art. 3 Titolo Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 11 cpv. 1 lett. a e cpv. 5
1 ... Gli animali devono soddisfare i requisiti seguenti:
a. abrogata
5 I produttori che ottengono un contingente supplementare devono custodire nella
propria azienda gli animali provenienti dalla regione di montagna durante almeno sei mesi dopo l’acquisto.
II La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2001.
10 gennaio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 916.350.1
2000-2610 841