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AS 2002 2911

Accordo del 30 giugno 1995 tra il Capo del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie ed il Ministro federale dell'economia pubblica e dei trasporti della Repubblica d'Austria concernente l'articolo 8 capoverso 2 dell'Accordo del 22 ottobre 1958 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria concernente gli autotrasporti internazionali

Accordo del 30 giugno 1995 tra il Capo del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie ed il Ministro federale dell’economia pubblica e dei trasporti della Repubblica d’Austria concernente l’articolo 8 capoverso 2 dell’Accordo del 22 ottobre 1958 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria concernente gli autotrasporti internazionali

RS 0.741.619.163.8; RU 1995 4414

Modifiche dell’Accordo

I

Modifica del 24 marzo 1998 Entrata in vigore il 24 marzo 1998

Traduzione1 Consultata la Commissione europea, il Capo del Dipartimento federale dell’am- biente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ed il Ministro federale delle scienze e dei trasporti della Repubblica d’Austria hanno convenuto di modificare e completare come segue l’Accordo del 30 giugno 1995 tra il Capo del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie ed il Ministro federale dell’economia pubblica e dei trasporti della Repubblica d’Austria concernente l’articolo 8 capoverso 2 dell’Accordo del 22 ottobre 19582 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria concernente gli autotrasporti internazionali:

1. L’articolo 1 capoverso 1 è modificato come segue:

«Le Parti contraenti determinano un contingente annuale, fissato a 28 000 autorizzazioni di transito, valevoli per un viaggio di sola andata, per il traffi- co stradale di merci trasportate da veicoli a motore svizzeri con un peso complessivo autorizzato di oltre 7,5 t, rimorchio compreso, attraverso il ter- ritorio austriaco (traffico commerciale, trasporti di merci proprie e viaggi a vuoto)».

2. L’articolo 2 è modificato come segue:

«Le Parti contraenti esaminano la situazione del traffico stradale di merci nel primo trimestre di ogni anno amministrativo. In base al risultato di questo esame il Capo del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ed il Ministro federale delle scienze e dei trasporti della Repubblica d’Austria possono, dopo aver consultato la Com- missione europea, fissare un nuovo volume del contingente».

1 Dal testo originale tedesco (AS 2002 2911)

2 RS 0.741.619.163; RU 1959 315

2002-0663 2911

Autotrasporti internazionali. Acc. con la Repubblica d’Austria RU 2002

3. Al titolo «Trasporti che non necessitano di un’autorizzazione di transito»

dell’Allegato è aggiunto un secondo titolo del seguente tenore: «Trasporti effettuati con una scheda per il conteggio Traffico di Samnaun Al fine di garantire un approvvigionamento continuo della zona franca e turistica di Samnaun nel Cantone dei Grigioni, il traffico stradale che transita per la strada nazionale 184 (strada dell’Engadina), il posto di frontiera di Pfunds, la strada regionale 348 (strada regionale di Spiss) ed il posto di frontiera di Spiss in direzione di Samnaun e viceversa è regolato mediante un sistema con schede per il conteggio.» Il presente Accordo entra in vigore all’atto della firma. Con la sua entrata in vigore esso modifica e completa l’Accordo del 30 giugno 1995 tra il Capo del Diparti- mento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie ed il Ministro fede- rale dell’economia pubblica e dei trasporti della Repubblica d’Austria.

Fatto a Vienna e a Berna, in due esemplari originali in lingua tedesca, il 20 gennaio

1998 e il 24 marzo 1998.

Il Capo del Dipartimento federale dell’ambiente, Il Ministro federale delle dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: scienze e dei trasporti della Repubblica d’Austria: Moritz Leuenberger Caspar Einem

Autotrasporti internazionali. Acc. con la Repubblica d’Austria RU 2002

II

Scambio di lettere del 20 gennaio 1998/6 aprile 1998 concernente il presente Accordo (clausola di necessità) Traduzione3 Repubblica d’Austria Vienna, 20 gennaio 1998 Il Ministro federale delle scienze e dei trasporti Signor Moritz Leuenberger Capo del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni Berna

Signor Consigliere federale, Ho l’onore di riferirmi al nostro recente incontro avvenuto il 12 novembre 1997 nel quadro della Conferenza di Vienna sui trasporti e l’ambiente; in quell’occasione abbiamo stabilito di firmare la modifica – convenuta a livello di funzionari dopo aver consultato la Commissione europea – dell’Accordo di Crans Montana del 30 giugno 1995, fissando un contingente annuale pari a 28 000 autorizzazioni di transito, valevoli per un viaggio di sola andata, nonché la regolazione del traffico di Samnaun. Faccio inoltre riferimento all’accordo da noi raggiunto a Berna il 26 agosto 1997 relativo alla concessione alla parte svizzera di un massimo di 500 autorizzazioni a titolo supplementare nel caso in cui sussistano le condizioni definite nella clausola di necessità riportata qui di seguito ed approvata dalla Commissione europea, che diventerà parte integrante dell’Accordo di Crans Montana del 30 giugno 1995 con effetto alla data della Sua risposta: «Qualora, in seguito a nuove rilevazioni del traffico nel corso di mesi rap- presentativi e considerate le autorizzazioni di transito già emesse ed utiliz- zate, si prevedesse un numero di trasporti superiore a 28 000 entro la fine del corrente anno amministrativo, la Svizzera ha diritto a un contingente di riserva pari al massimo a 500 autorizzazioni di transito, valevoli per un viaggio di sola andata. La concessione di questo contingente di riserva av- viene solo previa comunicazione scritta all’Austria.» Voglia gradire, signor Consigliere federale, i sensi della mia più alta stima. Caspar Einem

3 Dal testo originale tedesco (AS 2002 2913)

Autotrasporti internazionali. Acc. con la Repubblica d’Austria RU 2002

Traduzione4 Il Capo del Dipartimento federale Berna, 6 aprile 1998 dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni

Signor Ministro Caspar Einem Ministero federale delle scienze e dei trasporti Vienna

Signor Ministro, Ho l’onore di riferirmi alla Sua lettera del 20 gennaio 1998 in cui Lei si richiama a quanto da noi stabilito di comune accordo il 26 agosto 1997 a Berna. In quell’oc- casione abbiamo convenuto di completare l’Accordo del 30 giugno 1995 con l’ag- giunta della seguente clausola di necessità: «Qualora, in seguito a nuove rilevazioni del traffico nel corso di mesi rap- presentativi e considerate le autorizzazioni di transito già emesse ed utiliz- zate, si prevedesse un numero di trasporti superiore a 28 000 entro la fine del corrente anno amministrativo, la Svizzera ha diritto a un contingente di riserva pari al massimo a 500 autorizzazioni di transito, valevoli per un viaggio di sola andata. La concessione di questo contingente di riserva av- viene solo previa comunicazione scritta all’Austria.» Come da Lei proposto, la Sua lettera del 20 gennaio 1998 ed il presente scritto han- no valore di accordo sulla clausola di necessità e pertanto modificano e completano l’Accordo del 30 giugno 1995. Le trasmetto inoltre un esemplare firmato dell’Accordo5 fra il Capo del Dipartimen- to federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ed il Mi- nistro federale delle scienze e dei trasporti della Repubblica d’Austria concernente la modifica dell’Accordo del 30 giugno 1995. L’Accordo con le modifiche è entrato in vigore all’atto della seconda firma, avvenuta il 24 marzo 1998. Gradisca, signor Ministro, l’espressione della mia massima considerazione.

Moritz Leuenberger

4 Dal testo originale tedesco (AS 2002 2914).

5 Il testo dell’Accordo è riportato nella cifra I della presente pubblicazione.

Accordo del 30 giugno 1995 tra il Capo del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie ed il Ministro federale dell'economia pubblica e dei trasporti della Repubblica d'Austria concernente l'articolo 8 capoverso 2 dell'Accordo del 22 ottobre 1958 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria concernente gli autotrasporti internazionali | Lexipedia | Lexipedia