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AS 2002 3839

Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale

Protocollo del 10 marzo 1988 per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale

RS 0.747.711; RU 1993 1923

I

Campo di applicazione del Protocollo il 21 marzo 2002, complemento1 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Barbados 6 maggio 1994 A 4 agosto 1994 Botswana 14 settembre 2000 A 13 dicembre 2000 Bulgaria 8 luglio 1999 6 ottobre 1999 Canada 18 giugno 1993 16 settembre 1993 Cile 22 aprile 1994 21 luglio 1994 Cipro 2 febbraio 2000 A 2 maggio 2000 Danimarca* 25 agosto 1995 23 novembre 1995 El Salvador 7 dicembre 2000 A 7 marzo 2001 Finlandia 28 aprile 2000 27 luglio 2000 Giappone 24 aprile 1998 A 23 luglio 1998 India 15 ottobre 1999 A 13 gennaio 2000 Libano 16 dicembre 1994 A 16 marzo 1995 Liberia 5 ottobre 1995 3 gennaio 1996 Marshall, Isole 16 ottobre 1995 A 14 gennaio 1996 Messico* 13 maggio 1994 A 11 agosto 1994 Nuova Zelanda 10 giugno 1999 8 settembre 1999 Pakistan 20 settembre 2000 A 19 dicembre 2000 Portogallo 5 gennaio 1996 A 4 aprile 1996 Regno Unito 3 maggio 1991 1° marzo 1992 Isola di Man 8 febbraio 1999 7 maggio 1999 Romania 2 giugno 1993 A 31 agosto 1993 Slovacchia 8 dicembre 2000 A 8 marzo 2001 Stati Uniti 6 dicembre 1994 6 marzo 1995 Sudan 22 maggio 2000 A 20 agosto 2000 Tunisia 6 marzo 1998 A 4 giugno 1998 Turchia* 6 marzo 1998 4 giugno 1998 Turkmenistan 8 giugno 1999 A 6 settembre 1999 Ucraina 21 aprile 1994 20 luglio 1994 Uzbekistan 25 settembre 2000 A 24 dicembre 2000

1 Completa quello in RU 1993 1928.

2002-0622 3839

Sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale RU 2002

Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Vanuatu 18 febbraio 1999 A 19 maggio 1999 Yemen 30 giugno 2000 A 28 settembre 2000 * Riserve e dichiarazioni vedi qui appresso

II

Riserve e dichiarazioni Danimarca La Convenzione e il Protocollo non si applicano né alle Isole Faeroer né alla Groenlandia.

Messico Il Messico aderisce alla Convenzione e al Protocollo, restando inteso che in materia di estradizione le disposizioni dell’articolo 11 della Convenzione e dell’articolo 3 del Protocollo si applicheranno nella Repubblica messicana conformemente alle modalità e procedure previste dalle disposizioni applicabili della legislazione nazio- nale.

Turchia La Repubblica di Turchia dichiara, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 16 della Convenzione, di non essere vincolata dalle disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo.