AS 2002 4131
Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie
Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull’asilo, OAsi 2)
Modifica del 6 novembre 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza 2 dell’11 agosto 19991 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie è modificata come segue:
Art. 29 cpv. 1 e 4
1 La Confederazione rimborsa trimestralmente a ogni Cantone per l’assistenza so-
ciale di richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione senza permesso di di- mora un sussidio di base di 77 874 franchi e un importo K secondo la formula: B× Z Y K= × W 100 Nella formula s’intendono: B = importo di base di 22 123 151 franchi; Z = numero di nuovi richiedenti l’asilo e di nuove persone bisognose di protezione, calcolato in base alle nuove entrate registrate nell’AUPER, al termine del trimestre in questione e dei tre trimestri precedenti; W = previsione di base di 22 000 nuove entrate; Y = chiave di ripartizione determinante giusta l’articolo 27 della legge.
4 Il sussidio di base nonché l’importo di base B giusta il capoverso 1 si basano
sull’indice nazionale dei prezzi al consumo di 107.4 punti (stato dell’indice: 31 ottobre 2001). L’Ufficio federale li adegua a tale indice alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente.
Art. 30 cpv. 3 3 L’importo forfetario previsto dal capoverso 2 variabile P ammonta a 1038 franchi sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo di 107.4 punti (stato del- l’indice: 31 ottobre 2001). L’Ufficio federale lo adegua a tale indice alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente.
1 RS 142.312
2002-2400 4131
Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie RU 2002
Art. 31 Spese di servizio sociale e di amministrazione per rifugiati (art. 88 cpv. 3) 1 La Confederazione versa trimestralmente a ogni Cantone per le spese di servizio sociale e amministrazione a favore dei rifugiati fino al rilascio del permesso di do- micilio, ma al più tardi fino al giorno in cui nasce un diritto in virtù dell’articolo 60 capoverso 2 della legge, un importo K secondo la formula: (M + N) (O + P) K= + × Fr. 587.40 2 2 Nella formula s’intendono: M = numero di rifugiati l’ultimo giorno del trimestre precedente secondo il Registro centrale degli stranieri (RCS); N = numero di rifugiati l’ultimo giorno del trimestre secondo il RCS; O = numero dei rifugiati ammessi provvisoriamente l’ultimo giorno del trimestre precedente secondo l’AUPER; P = numero dei rifugiati ammessi provvisoriamente l’ultimo giorno del trimestre secondo l’AUPER. 2 L’importo forfetario secondo il capoverso 1 si basa sull’indice nazionale dei prezzi al consumo di 107.4 punti (stato dell’indice: 31 ottobre 2001). L’Ufficio federale lo adegua a tale indice alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente.
II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2002.
6 novembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz