AS 2003 1185
Convenzione tra la Svizzera e il Regno del Marocco sul trasferimento dei condannati
Traduzione1
Convenzione tra la Svizzera e il Regno del Marocco sul trasferimento dei condannati
Conclusa il 14 luglio 2000 Approvata dall’Assemblea federale il 4 giugno 20022 Entrata in vigore mediante scambio di note il 1° ottobre 2002
La Confederazione Svizzera e il Regno del Marocco, nell’intento di promuovere i rapporti di amicizia e la cooperazione in materia giudi- ziaria tra i due Stati; animati dal desiderio di comporre di comune intesa la questioni relative al trasferi- mento dei condannati; animati dal desiderio di permettere ai condannati di espiare la pena o misura privati- va di libertà nel loro Paese, al fine di facilitare il loro reinserimento sociale; determinati in questo intento ad accordarsi reciprocamente, secondo le regole e alle condizioni previste dalla presente Convenzione, la più ampia collaborazione in ma- teria di trasferimento dei condannati a pene o a misure privative di libertà, hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I: Disposizioni generali
Art. 1 Definizioni Ai fini della presente Convenzione, s’intendono per: a) «condanna», qualsiasi pena o misura privativa di libertà pronunciata da un giudice per una durata limitata o indeterminata a seguito della commissione di un reato; b) «sentenza», una decisione giudiziale che pronuncia una condanna; c) «Stato di condanna», lo Stato dove è stata condannata la persona che può essere o è già stata trasferita; d) «Stato d’esecuzione», lo Stato in cui il condannato può essere o è già stato trasferito per scontarvi la propria condanna; e) «condannato», qualsiasi persona oggetto di una condanna definitiva sul territorio dell’uno o dell’altro Stato che si trova in detenzione.
RS 0.344.549
1 Dal testo originale francese (RO 2003 1185).
2 RU 2003 1184
2001-0294 1185
Trasferimento dei condannati. Convenzione con il Marocco RU 2003
Art. 2 Principi 1. I due Stati si impegnano ad accordarsi reciprocamente, alle condizioni previste dalle presente Convenzione, la più ampia collaborazione in materia di trasferimento dei condannati sul territorio di uno Stato verso il territorio dell’altro Stato per scon- tarvi il resto della condanna inflitta. 2. A tal fine, il condannato o, in ragione della sua età, del suo stato fisico o mentale, il suo rappresentante legale può esprimere, sia presso lo Stato di condanna, sia pres- so lo Stato di esecuzione, il desiderio di essere trasferito in virtù della presente Convenzione. 3. Il trasferimento può essere chiesto sia dallo Stato di condanna, sia dallo Stato di esecuzione. 4. Ogni condannato a cui può essere applicata la presente Convenzione deve essere informato dallo Stato di condanna circa la possibilità offerta dalla presente Conven- zione di essere trasferito nel suo Paese per l’esecuzione della condanna.
Art. 3 Motivi di rifiuto Il trasferimento può essere rifiutato se: a) i fatti che hanno dato luogo alla condanna si riferiscono a reati che lo Stato di esecuzione considera come reati politici, reati legati a reati politici o reati fiscali; b) il reato per il quale la persona è stata condannata è considerato un reato militare per uno dei due Stati; c) uno dei due Stati ritiene che il trasferimento sia di natura tale da pregiudica- re la propria sovranità, la propria sicurezza, il proprio ordine pubblico o altri interessi essenziali; d) la condanna che motiva la richiesta concerne fatti sulla base dei quali la per- sona è stata definitivamente assolta o condannata nello Stato di esecuzione; e) i fatti che motivano la condanna sono oggetto di azioni giudiziarie nello Stato di esecuzione; f) il condannato beneficia di una misura di grazia o di amnistia nello Stato di condanna o nello Stato di esecuzione; g) la prescrizione della sanzione è acquisita secondo la legge dello Stato di esecuzione; h) le autorità competenti dello Stato di esecuzione hanno deciso di non promuovere azioni giudiziarie o di porre fine alle azioni giudiziarie intentate per i medesimi fatti; i) il condannato ha la cittadinanza dello Stato di condanna; j) il condannato non ha pagato, in misura giudicata soddisfacente per lo Stato di condanna, le multe, le spese di giustizia, i risarcimenti e le sanzioni pecu- niarie di qualsiasi natura a suo carico.
Trasferimento dei condannati. Convenzione con il Marocco RU 2003
Art. 4 Condizioni del trasferimento Il trasferimento può aver luogo secondo la presente Convenzione soltanto alle seguenti condizioni: a) il condannato deve essere cittadino dello Stato di esecuzione; b) la sentenza deve essere definitiva ed esecutiva; c) al momento della presentazione della domanda di trasferimento, il condan- nato deve ancora scontare almeno un anno di pena; tuttavia, in casi eccezio- nali, i due Stati possono autorizzare il trasferimento anche se il resto della pena è inferiore a un anno; d) il condannato deve consentire al trasferimento volontariamente e nella piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano; qualora uno dei due Stati lo ritenesse necessario, in ragione dell’età del condannato, del suo stato fisico o mentale, il suo rappresentante legale deve consentire al suo trasferimento nella piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano; e) gli atti o le omissioni che hanno portato alla condanna devono costituire un reato per il diritto dello Stato di esecuzione, o dovrebbero costituirne uno qualora avvenissero sul suo territorio; e f) lo Stato di condanna o lo Stato di esecuzione devono essersi accordati sul trasferimento.
Capitolo II: Procedura
Art. 5 Vie di trasmissione 1. Le domande sono indirizzate dal Ministero di Giustizia dello Stato richiedente al Ministero di Giustizia dello Stato richiesto. Le risposte sono trasmesse senza indu- gio attraverso la stessa via. 2. Ogni Stato comunica per scritto all’altro Stato l’autorità competente designata.
Art. 6 Domande di trasferimento e risposte 1. Le domande di trasferimento e le risposte devono essere formulate per scritto. 2. La domanda indica segnatamente l’identità completa del condannato, il suo indi- rizzo nello Stato di esecuzione nonché il suo luogo di incarcerazione. 3. Lo Stato richiesto deve informare senza indugio lo Stato richiedente della propria decisione di accettare o rifiutare il trasferimento chiesto.
4. Il condannato deve essere informato circa l’evoluzione del suo fascicolo come
pure su qualsiasi decisione presa da uno dei due Stati in merito al suo trasferimento.
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Art. 7 Atti a sostegno
1. A sostegno della propria domanda o in risposta alla domanda formulata dallo
Stato di esecuzione, lo Stato di condanna deve fornire i documenti seguenti: a) una copia autenticata della sentenza, con attestazione della forza esecutiva, e delle disposizioni legali applicate; b) un’esposizione dei fatti indicante le circostanze del reato, la data o il luogo in cui è stato commesso; c) indicazioni sulla durata della condanna, sull’inizio della sanzione privativa di libertà tenuto conto dell’eventuale detenzione preventiva e menzionando ogni altro atto in grado di influire sull’esecuzione della condanna; d) una dichiarazione raccolta dall’autorità competente che accerti il consenso del condannato o del suo rappresentante legale ai sensi dell’articolo 4; e) ogni informazione utile sulle modalità di esecuzione della sanzione nello Stato di condanna.
2. A sostegno della propria domanda o in risposta alla domanda formulata dallo
Stato di condanna, lo Stato di esecuzione deve fornire i documenti seguenti: a) un documento o una dichiarazione indicante che il condannato è cittadino di questo Stato; b) una copia delle disposizioni legali dello Stato di esecuzione, dalle quali ri- sulti che gli atti o le omissioni che hanno portato alla condanna nello Stato di condanna costituiscono un reato per il diritto dello Stato di esecuzione, o ne costituirebbero uno qualora avvenissero sul suo territorio; c) un documento indicante la natura e la durata della sanzione che deve ancora essere scontata nello Stato di esecuzione, come pure le modalità di esecuzio- ne delle sanzioni. 3. Prima di presentare una domanda di trasferimento o di prendere la decisione di accettare o rifiutare il trasferimento, lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione possono entrambi richiedere tutti i documenti o informazioni ritenuti utili.
Art. 8 Verifica del consenso Lo Stato di condanna deve dare allo Stato di esecuzione la possibilità di verificare, mediante un agente consolare o un’altra persona designata di comune accordo, che il consenso è stato dato volontariamente e nella piena consapevolezza delle conse- guenze giuridiche che ne derivano.
Art. 9 Revoca del consenso Il consenso del condannato è irrevocabile dopo l’accordo dei due Stati sul trasferi- mento.
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Art. 10 Informazioni riguardanti l’esecuzione Lo Stato di esecuzione fornisce allo Stato di condanna informazioni riguardanti l’esecuzione: a) quando ritiene terminata l’esecuzione della condanna; b) qualora il condannato evada prima che l’esecuzione della condanna sia terminata, oppure c) qualora lo Stato di condanna gli chieda una relazione speciale.
Art. 11 Esenzione dalla legalizzazione I documenti trasmessi in applicazione della presente Convenzione sono esentati da ogni formalità di legalizzazione.
Art. 12 Lingue Ogni Stato può riservarsi la facoltà di chiedere che le domande di trasferimento e gli atti allegati siano corredati di una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle sue lingue ufficiali.
Art. 13 Scorta e spese
1. Lo Stato di esecuzione fornisce la scorta per il trasferimento.
2. Le spese di trasferimento, comprese quelle per la scorta, sono a carico dello Stato di esecuzione, salvo diversa decisione da parte dei due Stati. 3. Le spese cagionate esclusivamente sul territorio dello Stato di condanna sono a carico di quest’ultimo. 4. Lo Stato di esecuzione può tuttavia ricuperare tutte o parte delle spese di trasfe- rimento presso il condannato.
Capitolo III: Conseguenze del trasferimento
Art. 14 Effetti nello Stato di condanna 1. La presa in consegna del condannato da parte delle autorità dello Stato di esecu- zione sospende l’esecuzione della condanna nello Stato di condanna. Quando il condannato, una volta trasferito, si sottrae all’esecuzione, lo Stato di condanna ricu- pera il diritto di eseguire il resto della pena che il condannato avrebbe dovuto scon- tare nello Stato di esecuzione.
2. Lo Stato di condanna non può più eseguire la condanna quando lo Stato di
esecuzione ne considera terminata l’esecuzione.
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Art. 15 Effetti nello Stato di esecuzione 1. La sanzione pronunciata dallo Stato di condanna è direttamente applicabile nello Stato di esecuzione. 2. Lo Stato di esecuzione è vincolato dalle constatazioni di fatto come pure dalla natura giuridica e dalla durata della sanzione quali risultano dalla condanna. 3. Tuttavia, qualora la natura e la durata di questa sanzione fossero incompatibili con la sua legislazione, lo Stato di esecuzione può adattare la sanzione alla pena o alla misura previste dalla propria legge per reati della stessa natura. Quanto alla sua natura, tale pena o misura corrisponde, per quanto possibile, a quella inflitta dalla condanna da eseguire. Essa non può aggravare, per la sua natura o durata, la sanzio- ne pronunciata nello Stato di condanna né eccedere il massimo previsto dalla legge dello Stato di esecuzione. 4. L’esecuzione della sanzione nello Stato di esecuzione è regolata dalla legge di questo Stato. Quest’ultimo è il solo competente per prendere le decisioni riguardanti le modalità di esecuzione della sanzione, comprese quelle concernenti la durata del periodo di incarcerazione del condannato.
Art. 16 Conseguenze del trasferimento 1. Ogni persona trasferita conformemente alle disposizioni della presente Conven- zione non può essere giudicata di nuovo nello Stato di esecuzione sulla base di fatti che hanno dato luogo alla condanna nello Stato di condanna. 2. Tuttavia, la persona trasferita può essere detenuta, giudicata e condannata nello Stato di esecuzione per qualsiasi altro fatto diverso da quello che ha dato luogo alla condanna nello Stato di condanna, quando esso è sanzionato penalmente dalla legi- slazione dello Stato di esecuzione.
Art. 17 Cessazione dell’esecuzione della sanzione
1. Lo Stato di condanna informa senza indugio lo Stato di esecuzione in merito a
qualsiasi decisione o misura intervenuta sul suo territorio che ponga fine all’ese- cuzione. 2. Lo Stato di esecuzione deve porre fine all’esecuzione della condanna non appena lo Stato di condanna l’abbia informato di qualsiasi decisione o misura che tolga ca- rattere esecutivo alla condanna.
Art. 18 Grazia e amnistia Ogni Stato può accordare la grazia, l’amnistia o la commutazione della pena conformemente alla sua Costituzione o alle sue altre regole giuridiche.
Art. 19 Revisione della sentenza Solo lo Stato di condanna ha il diritto di giudicare su qualsiasi ricorso per revisione interposto contro la sentenza.
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Art. 20 Transito 1. Qualora uno dei due Stati trasferisca un condannato di un Paese terzo, l’altro Stato collabora per facilitare il transito sul suo territorio. Lo Stato che intende effet- tuare un tale transito avverte in anticipo l’altro Stato.
2. Ogni Stato può rifiutare di accordare il transito qualora:
a) la persona oggetto del transito sia suo cittadino; oppure b) l’infrazione che ha portato alla condanna non costituisca un reato secondo la propria legislazione.
Capitolo IV: Disposizioni finali
Art. 21 Applicazione temporale La presente Convenzione è applicabile all’esecuzione delle condanne pronunciate sia prima sia dopo la sua entrata in vigore.
Art. 22 Relazioni con altri accordi La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi dei due Stati deri- vanti da accordi di estradizione e altri accordi di cooperazione internazionale in materia penale che prevedono il trasferimento di detenuti per scopi di confronto o di testimonianza.
Art. 23 Scambi di vedute e consultazione 1. Se lo ritengono utile, le autorità competenti dei due Stati procedono, verbalmente o per scritto, a scambi di vedute sull’applicazione della presente Convenzione, in maniera generale o per un caso particolare. 2. Ogni Stato può chiedere la convocazione di una riunione di esperti, composta da rappresentanti dei Ministeri di Giustizia e degli Affari Esteri, per discutere qualsiasi questione concernente l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione o una questione relativa a un caso particolare.
3. Ogni vertenza è composta mediante negoziazione tra i due Stati.
Art. 24 Applicazione ed entrata in vigore
1. La presente Convenzione è applicabile a titolo provvisorio dopo la sua firma.
2. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese
seguente la data dell’ultima notificazione che attesti l’adempimento delle formalità costituzionali richieste in ciascuno dei due Stati.
3. La presente Convenzione è conclusa per una durata indeterminata.
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Art. 25 Denunzia Ogni Stato può denunziare la presente Convenzione in qualsiasi momento mediante notificazione scritta indirizzata all’altro Stato. La denunzia ha effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della suddetta notificazione.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatta a Rabat, il 14 luglio 2000, in due esemplari, in francese e in arabo, i due testi facenti ugualmente fede.
Per la Per il Confederazione Svizzera: Regno del Marocco: Daniel von Muralt Omar Azziman