AS 2003 3457
Accordo di riassicurazione reciproca fra l'Ufficio della garanzia dei rischi delle esportazioni Kirchenweg 8, CH-8032 Zurigo (di seguito GRE), che agisce per la Confederazione Svizzera, e l'Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero, Piazza Poli 37/42, I-00187 Roma, (di seguito SACE), ente di diritto pubblico istituito con decreto legislativo n. 143 del 31 marzo 1998, valevole nella sua versione modificata e completata (con appendici e allegati)
Traduzione1
Accordo di riassicurazione reciproca fra l’Ufficio della garanzia dei rischi delle esportazioni, Kirchenweg 8, CH-8032 Zurigo (di seguito GRE), che agisce per la Confederazione Svizzera, e l’Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero, Piazza Poli 37/42, I-00187 Roma, (di seguito SACE), ente di diritto pubblico istituito con decreto legislativo n. 143 del 31 marzo 1998, valevole nella sua versione modificata e completata
Concluso il 5 novembre 2002 Approvato dall’Assemblea federale il 19 marzo 20032 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 21 maggio 2003 Entrato in vigore il 21 maggio 2003
Preambolo SACE è l’ente italiano di credito all’esportazione che fornisce agli esportatori le prestazioni secondo il diritto, le norme e le direttive vigenti in Italia e nell’Unione europea; GRE è l’ente svizzero di credito all’esportazione, che fornisce agli esportatori le prestazioni secondo il diritto, le norme e le direttive vigenti in Svizzera; le parti convengono quanto segue:
Art. 1 Scopo dell’Accordo 1. SACE si dichiara disposto a riassicurare la quota percentuale delle garanzie di credito accordate da GRE a esportatori svizzeri o a terzi (in particolare banche), per quanto queste garanzie coprano i rischi derivanti dalla fornitura di prodotti d’esportazione di origine italiana. 2. GRE si dichiara disposto a riassicurare la quota percentuale delle garanzie di credito accordate da SACE a favore di esportatori italiani e/o di banche che finan- ziano esportazioni italiane, per quanto queste garanzie coprano i rischi derivanti dalla fornitura di prodotti d’esportazione di origine svizzera.
3. L’impegno concreto di riassicurare si fonda caso per caso su una decisione di
SACE o GRE.
RS 0.946.114.54
1 Dal testo originale inglese.
2 RU 2003 3435
2003-0146 3457
Obblighi di riassicurazione reciproca. Accordo con l’Italia RU 2003
Art. 2 Applicazione 1. Possono essere oggetto di convenzioni in virtù del presente Accordo di riassicu- razione casi nei quali: – l’esportatore che risiede nel Paese di uno degli assicuratori dei crediti si avvale, per adempiere il contratto, di subfornitori che risiedono nel Paese dell’altro assicuratore dei crediti e l’esportatore soltanto ha diritti e doveri nei confronti del cliente estero; – l’assicuratore dei crediti del Paese dell’esportatore accorda una garanzia di credito all’esportazione. 2. L’Accordo di riassicurazione non è applicato se l’assicuratore concede, per un contratto di esportazione, una copertura assicurativa al mandatario principale e se quest’ultimo stipula con il suo (i suoi) subfornitore (i), nel Paese del riassicuratore, una convenzione «if and when» in relazione al rischio da assicurare.
Art. 3 Definizioni Nell’ambito del presente Accordo, s’intendono per: Giorno lavorativo: un giorno in cui gli uffici dei due assicuratori dei crediti sono aperti. Assicuratore(i) dei crediti: GRE e SACE o uno dei due enti. Prodotti d’esportazione: le merci e i servizi da fornire secondo il contratto d’esportazione. Assicuratore: l’assicuratore del credito che emette la polizza. Mandatario principale: l’esportatore che è parte al contratto concluso con il cliente estero. Polizza: una polizza assicurativa emessa dall’assicuratore o una garanzia da lui accordata. Quota di riassicurazione: la quota, espressa in per cento del valore indicato dei prodotti d’esportazione, che beneficia di una controgaranzia del riassicuratore. Riassicuratore: l’assicuratore dei crediti che mette a disposizione dell’assicuratore una controgaranzia per un determinato affare.
Art. 4 Origine del prodotto Le Parti contraenti considerano per principio che i prodotti d’esportazione prove- nienti dal Paese del riassicuratore sono originari di questo Paese. Se, in un caso concreto, l’assicuratore ha ragioni di dubitarne informa senza indugio l’altro assicu- ratore dei crediti; gli assicuratori dei crediti collaborano per stabilire l’origine delle esportazioni e si informano reciprocamente sui risultati delle loro ricerche.
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Art. 5 Forme di garanzia alle quali il presente Accordo si applica Le assicurazioni e forme di garanzia messe a disposizione da GRE e SACE alle quali si applica il presente Accordo sono indicate negli allegati 1 e 2. Ciascuno dei due assicuratori dei crediti informa l’altro per scritto se una delle sue assicurazioni o forme di garanzia subisce una modifica.
Art. 6 Designazione dell’assicuratore Per principio, è considerato assicuratore l’assicuratore dei crediti del Paese da cui proviene la maggior parte, in termini di valore, dei prodotti d’esportazione che sono oggetto della copertura richiesta. A seconda dei casi, gli assicuratori dei crediti possono pure convenire di derogare a questa norma, considerando le circostanze specifiche del singolo caso; essi possono segnatamente scegliere come assicuratore quello del Paese in cui risiede il mandatario principale, anche se i prodotti d’esportazione provenienti da questo Paese non sono i più importanti.
Art. 7 Quota della riassicurazione 1. La quota della riassicurazione è fissata in funzione della quota svizzera o italiana nel prodotto d’esportazione da riassicurare, in base alle indicazioni del richiedente. Il criterio determinante è il rapporto tra i prodotti d’esportazione di origine svizzera e quelli di origine italiana; la quota di riassicurazione è calcolata come indicato nell’appendice A. 2. Se l’operazione da assicurare include prodotti d’esportazione provenienti da uno o più Paesi terzi, considerato che anche il Paese cliente è un Paese terzo, il rischio è per principio assunto in funzione della quota cui sono state attribuite funzionalmente le forniture del Paese terzo. Conformemente a questa subordinazione funzionale, la quota di riassicurazione è calcolata come indicato nell’appendice A. Se non è possibile classificare in modo inequivocabile le forniture di un Paese terzo, l’assicuratore accorda una copertura per forniture di Paesi terzi senza riassicurazio- ne. Se, nel caso concreto, l’assicuratore non può assumere esclusivamente i rischi legati alle forniture del Paese terzo, gli assicuratori dei crediti possono convenire una ripartizione dei rischi tra l’assicuratore e il riassicuratore in funzione del tasso di copertura risultante dal rapporto tra le quote rispettive di forniture svizzere e italia- ne; la quota di riassicurazione è calcolata come indicato nell’allegato A. Gli assicuratori dei crediti possono in ogni caso convenire di fissare la quota di riassicurazione in altro modo. 3. Se il contratto tra il mandatario principale e il subfornitore (contratto di subfor- nitura) e il contratto tra il mandatario principale e l’acquirente straniero (contratto principale) sono formulati in valute diverse, la valuta utilizzata nel contratto di subfornitura è convertita nella moneta del contratto principale per calcolare la quota di riassicurazione. La conversione viene effettuata al tasso del giorno della firma del contratto principale.
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Art. 8 Obblighi del riassicuratore 1. Se non è stato convenuto altrimenti, il riassicuratore assume la quota di riassicu- razione che gli è stata attribuita al tasso di copertura fissato dall’assicuratore nella sua polizza. Il riassicuratore non è tuttavia obbligato a mettere a disposizione una riassicurazione che superi il suo tasso massimo di copertura. 2. Il riassicuratore si impegna a pagare all’assicuratore un importo corrispondente alla percentuale dell’indennità che l’assicuratore ha pagato o deve pagare confor- memente alla polizza in questione. Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni lavorativi dalla data in cui l’assicuratore ha informato il riassicuratore che è stata versata un’indennità. 3. Il riassicuratore deve versare un importo in funzione della quota di riassicurazio- ne – se una garanzia in merito è stata accordata – anche in caso di danno di fabbri- cazione. L’ammontare del pagamento non si calcola nel caso specifico in funzione dei prezzi di costo delle quote di forniture in questione, bensì sulla base del danno totale calcolato in funzione dei prezzi di costo, secondo la percentuale della quota di riassicurazione. 4. Il riassicuratore si impegna a non opporsi a versare un’indennità se vi è tenuto in virtù della polizza, a condizione che il contenuto della stessa coincida con le infor- mazioni che figurano negli allegati 1 e 2 e con le informazioni che l’assicuratore ha fornito al riassicuratore nell’ambito della procedura di cui all’articolo 13.
5. Il riassicuratore s’impegna a informare l’assicuratore in merito a qualsiasi
problema su cui è stato edotto e che potrebbe avere effetti sull’esecuzione del contratto di fornitura o sugli accordi di credito pertinenti.
Art. 9 Obblighi dell’assicuratore 1. L’assicuratore deve informare il riassicuratore su qualsiasi modifica della polizza, della portata, del genere e delle condizioni della transazione finanziata da un credito all’esportazione o delle pertinenti norme contrattuali, che potrebbero avere effetti sul rischio coperto dalla polizza. 2. L’assicuratore deve consultare il riassicuratore prima di prendere una decisione vincolante concernente le misure da prendere o le indicazioni da dare all’assicurato, se le circostanze tendono ad aumentare il rischio o un danno minaccia di prodursi. 3. L’assicuratore che, dopo il versamento di un’indennità, ha incassato un rimborso o trattenuto una parte del versamento, deve trasferire al riassicuratore, entro un termine di 30 giorni lavorativi dalla ricezione, la quota di versamenti ricevuti che gli spetta proporzionalmente alla sua quota riassicurativa.
4. L’assicuratore che viene a sapere che un debitore non ha effettuato un versa-
mento destinato ad ammortizzare un credito coperto dalla polizza è tenuto a infor- mare immediatamente il riassicuratore. 5. L’assicuratore deve mettere a disposizione del riassicuratore, su richiesta di quest’ultimo, le copie in suo possesso di tutti i documenti relativi a una transazione.
6. L’assicuratore deve informare immediatamente il riassicuratore sulla data di
estinzione degli obblighi derivanti dalla polizza.
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Art. 10 Calcolo e ripartizione dei premi
1. Il riassicuratore ha diritto a un premio di riassicurazione che:
a) corrisponde alla quota di riassicurazione sul premio o b) è stato convenuto tra gli assicuratori dei crediti, nel caso concreto, affinché il riassicuratore riceva il premio che il suo sistema di rimunerazione richiede per coprire il rischio da riassicurare. L’assicuratore trattiene il 10 per cento dagli importi di cui alle lettere a) e b) quale corrispettivo per le spese amministrative sostenute. 2. Il premio di riassicurazione è esigibile entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui l’assicuratore ha incassato il premio. 3. Se l’assicurato ottiene dall’assicuratore un rimborso del premio, il riassicuratore è per principio tenuto a restituire all’assicuratore, su richiesta di quest’ultimo, la quota sul premio rimborsato corrispondente alla quota di premio da esso incassata, dopo deduzione dell’ammontare trattenuto per le spese amministrative. Il riassicu- ratore deve assumere la sua quota di rimborso del premio soltanto se il motivo di questo rimborso è valido anche per la quota riassicurata.
Art. 11 Modifica dell’origine della prestazione
1. Se, una volta stipulata la polizza di riassicurazione, l’origine dei prodotti
d’esportazione si modifica nella sua composizione in termini di valore o se il rapporto fra le quote dei prodotti d’esportazione del mandatario principale e quelle dei subfornitori è modificato nel valore, l’assicuratore ne informa il riassicuratore e ciascuna delle due parti può esigere l’adeguamento della quota di riassicurazione. 2. Se questo adeguamento è effettuato, vengono adeguati di conseguenza gli importi che l’assicuratore e il riassicuratore si devono reciprocamente sotto forma di premi, di diritti e di partecipazioni alle prestazioni d’indennizzo, di spese giudiziarie o di costi di riduzione o di prevenzione dei danni.
Art. 12 Regresso 1. L’assicuratore consulta il riassicuratore prima di promuovere un’azione penale o di far valere diritti di regresso i cui costi supererebbero il 10 per cento dell’importo scoperto. Il riassicuratore è tenuto a partecipare, in proporzione alla sua quota di riassicura- zione, alle spese sostenute dall’assicuratore per ottenere un rimborso o impegnarsi in un procedimento giudiziario, per quanto l’assicuratore, conformemente alla sua polizza, sia obbligato ad assumere o a rimborsare costi all’assicurato. Il pagamento è effettuato entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data della comunicazione delle spese.
2. Ad eccezione dei crediti che sono oggetto di un accordo di conversione del
debito conformemente all’articolo 14, l’assicuratore può alienare, condonare o annullare crediti che gli spettano economicamente e giuridicamente dopo il paga-
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mento di un’indennità soltanto con il consenso del riassicuratore. Se quest’ultimo nega il suo consenso, l’assicuratore è autorizzato a cedergli il credito.
Art. 13 Norme procedurali Le norme procedurali relative ai singoli casi di riassicurazione sono enunciate nell’allegato 3.
Art. 14 Conversione del debito
1. Se il Paese dell’acquirente o il Paese del debitore presenta una domanda di
conversione del debito, le Parti contraenti si consultano al fine di stabilire come possono essere risolti i problemi che ne derivano. La decisione definitiva è tuttavia presa dall’assicuratore.
2. Se il credito assicurato è oggetto di un accordo di conversione del debito,
l’assicuratore consulta il riassicuratore se intende alienare o condonare questo cre- dito. Su richiesta del riassicuratore, l’assicuratore è autorizzato a cedergli il credito. 3. L’assicuratore ha il diritto di versare le indennità alle scadenze previste nel contratto, senza tener conto del termine di attesa generalmente previsto per il paga- mento di un’indennità.
Art. 15 Valuta Salvo accordo contrario, tutti i pagamenti riguardanti le diverse transazioni di riassi- curazione devono essere effettuati nella valuta del Paese dell’assicuratore.
Art. 16 Procedura d’arbitrato
1. Le Parti contraenti si adoperano per comporre amichevolmente le controversie
che il presente Accordo può suscitare.
2. Le controversie che non possono essere composte amichevolmente sono compo-
ste da un tribunale arbitrale formato di tre persone. Ogni Parte all’Accordo designa un giudice arbitrale, e i due giudici designati cooptano il giudice arbitrale che pre- siede. Il foro è al domicilio d’affari dell’assicuratore interessato; per SACE è Roma e per GRE è Zurigo. La procedura si svolge in inglese, ma le Parti possono presentare i mezzi di prova in inglese, in francese, in tedesco e in italiano senza traduzione. Per il resto, il tribunale arbitrale fissa la procedura secondo i principi dello Stato di diritto.
Art. 17 Denuncia e modifica dell’Accordo 1. Le due Parti contraenti firmano il presente Accordo, che entra in vigore il giorno in cui GRE comunica a SACE che le prescrizioni costituzionali della Svizzera per la conclusione e la messa in vigore di detto Accordo sono adempiute (ratifica). 2. Ciascuna delle due Parti contraenti ha il diritto di denunciare il presente Accordo per la fine di un anno civile. La denuncia deve avvenire per scritto, con un preavviso
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di tre mesi. La denuncia non ha alcun effetto sugli obblighi sorti prima della scaden- za dell’Accordo. 3. Le Parti contraenti possono modificare il presente Accordo in qualsiasi momento. L’allegato 3 e tutte le appendici possono essere modificati in qualsiasi momento, con il consenso scritto di GRE e SACE.
Il presente Accordo è redatto in due esemplari originali in lingua inglese, uno per ogni Parte.
Per conto Per conto della Confederazione Svizzera: dello Stato italiano: Peter W. Silberschmidt Giorgio Tellini
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Allegato 1
Dettaglio delle agevolazioni accordate da SACE
Agevolazione Copertura Rischi coperti/sinistri Osservazioni massima in %
Assicurazione 95 % Rischio del credito Descrizione delle esporta- Eventi economici Copertura dei crediti derivanti da un solo contratto d’esportazione zioni per – Insolvenza de jure o de facto del debitore privato e del con un acquirente privato. La copertura si estende anche ai crediti acquirenti suo garante esigibili, compresi gli interessi che, conformemente al contratto privati – Mora del debitore o del suo garante d’esportazione con il debitore straniero, sono dovuti entro la data Eventi politici di scadenza stabilita nel contratto. – Provvedimento di un Paese terzo – Moratoria generale imposta dal Governo del Paese Termine d’attesa debitore 90 giorni per i rischi politici ed economici, nessun termine d’attesa – Mancato trasferimento di valute estere a causa di eventi per insolvenza (a decorrere dalla data dell’accertamento giudiziario politici o di problemi economici fuori dall’Italia dell’insolvenza per i pagamenti già scaduti) o in caso di conversioni – Legislazione emanata nel Paese debitore del debito. – Decisioni prese dall’Italia o da organizzazioni inter- nazionali (UE, ONU) inerenti il commercio, quali divieti di esportazione ecc. – Casi di forza maggiore, quali guerre, guerre civili, rivoluzioni, disordini interni, terrorismo, sabotaggi, cicloni, inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, incidenti nucleari Possono altresì essere coperti: – Rischi di fabbricazione – Richiesta abusiva di garanzie – Mancato pagamento o rimborso parziale di depositi in contanti all’estero
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Agevolazione Copertura Rischi coperti/sinistri Osservazioni massima in %
Assicurazione 95 % Rischio del credito Descrizione delle esporta- Eventi economici Copertura dei crediti rimanenti derivante da un solo contratto zioni per – Mora del debitore o del suo garante d’esportazione con un acquirente pubblico. La copertura si estende acquirenti anche ai crediti rimanenti, compresi gli interessi che, conforme- pubblici Eventi politici – Provvedimento di un Paese terzo mente al contratto d’esportazione con il debitore straniero, sono – Moratoria generale imposta dal Governo del Paese dovuti entro la data di scadenza stabilita nel contratto. debitore Le garanzie all’esportazione per gli acquirenti pubblici sono – Mancato trasferimento di valute estere a causa di eventi accordate qualora il partner contrattuale straniero o il garante sia politici o di problemi economici fuori dall’Italia un Governo, una collettività pubblica o una personalità affine, – Legislazione emanata nel Paese debitore contro la quale non è possibile procedere per insolvenza. – Decisioni prese dall’Italia o da organizzazioni inter- nazionali (UE, ONU) inerenti il commercio, quali divieti Termine d’attesa di esportazione ecc. – Casi di forza maggiore, quali guerre, guerre civili, 90 giorni per i rischi politici, nessun termine d’attesa in caso rivoluzioni, disordini interni, terrorismo, sabotaggi, di accordi sulla conversione del debito. cicloni, inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, incidenti nucleari Possono altresì essere coperti: – Rischi di fabbricazione – Richiesta abusiva di garanzie – Mancato pagamento o rimborso parziale di depositi in contanti all’estero
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Agevolazione Copertura Rischi coperti/sinistri Osservazioni massima in %
Copertura 95 % Rischio di richiesta abusiva di garanzie Descrizione per garanzie e/o La copertura per la richiesta abusiva di garanzie si estende rischio di mancato pagamento o rimborso parziale delle unicamente alle garanzie di prima domanda. prestazioni di garanzia Rischio del credito Termine d’attesa Eventi economici 90 giorni – Insolvenza de jure o de facto del debitore privato e del suo garante – Mora del debitore o del suo garante Eventi politici – Provvedimento di un Paese terzo – Moratoria generale imposta dal Governo del Paese debitore – Mancato trasferimento di valute estere a causa di eventi politici o di problemi economici fuori dall’Italia – Legislazione emanata nel Paese debitore – Decisioni prese dall’Italia o da organizzazioni inter- nazionali (UE, ONU) inerenti il commercio, quali divieti di esportazione ecc. – Casi di forza maggiore, quali guerre, guerre civili, rivoluzioni, disordini interni, terrorismo, sabotaggi, cicloni, inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, incidenti nucleari
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Agevolazione Copertura Rischi coperti/sinistri Osservazioni massima in %
Copertura 95 % Rischio di fabbricazione Descrizione del rischio Copertura dei costi di produzione se l’esportatore non può di fabbricazio- Rischio del credito adempiere il contratto di fornitura. ne Eventi economici – Insolvenza de jure o de facto del debitore privato e del suo garante Termine d’attesa – Mora del debitore o del suo garante 6 mesi in caso di rinvio o di rifiuto arbitrario; 4 mesi in tutti gli altri – Rinvio o rifiuto arbitrari casi di sinistro Eventi politici – Provvedimento di un Paese terzo – Moratoria generale imposta dal Governo del Paese debitore – Mancato trasferimento di valute estere a causa di eventi politici o di problemi economici fuori dall’Italia – Legislazione emanata nel Paese debitore – Decisioni prese dall’Italia o da organizzazioni inter- nazionali (UE, ONU) inerenti il commercio, quali divieti di esportazione ecc. – Casi di forza maggiore, quali guerre, guerre civili, rivoluzioni, disordini interni, terrorismo, sabotaggi, cicloni, inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, incidenti nucleari
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Agevolazione Copertura Rischi coperti/sinistri Osservazioni massima in %
Assicurazione 95 % Rischio del credito Descrizione credito Eventi economici L’assicurazione credito acquirente può essere concessa a istituti acquirente per – Insolvenza de jure o de facto del debitore privato e del suo bancari. La copertura comprende l’ammontare del credito confor- acquirenti garante memente al contratto di finanziamento, compresi gli interessi dovuti privati – Mora del debitore o del suo garante fino alla scadenza del pagamento. Eventi politici – Provvedimento di un Paese terzo Termine d’attesa – Moratoria generale imposta dal Governo del Paese 90 giorni per i rischi politici ed economici, nessun termine d’attesa debitore per insolvenza (a decorrere dalla data dell’accertamento giudiziario – Mancato trasferimento di valute estere a causa di eventi dell’insolvenza per i pagamenti già scaduti) o per accordi di conver- politici o di problemi economici fuori dall’Italia sione dei debiti. – Legislazione emanata nel Paese debitore – Decisioni prese dall’Italia o da organizzazioni inter- nazionali (UE, ONU) inerenti il commercio, quali divieti di esportazione ecc. – Casi di forza maggiore, quali guerre, guerre civili, rivoluzioni, disordini interni, terrorismo, sabotaggi, cicloni, inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, incidenti nucleari Possono altresì essere coperti: – Rischi di fabbricazione – Richiesta abusiva di garanzie – Mancato pagamento parziale di depositi in contanti all’estero Può essere chiesto da un esportatore soltanto mediante una domanda di credito venditore specifico (non è compreso nel rischio del credito)
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Agevolazione Copertura Rischi coperti/sinistri Osservazioni massima in %
Assicurazione 95 % Rischio del credito Descrizione crediti Eventi economici L’assicurazione credito acquirente può essere concessa a istituti acquirenti per – Mora del debitore o del suo garante bancari per acquirenti pubblici. La copertura concerne l’ammontare acquirenti del credito conformemente al contratto di finanziamento, compresi pubblici Eventi politici – Provvedimento di un Paese terzo gli interessi dovuti fino alla scadenza del pagamento. – Moratoria generale imposta dal Governo del Paese L’assicurazione delle esportazioni per gli acquirenti pubblici è debitore concessa qualora il partner contrattuale straniero o il garante sia – Mancato trasferimento di valute estere a causa di eventi un Governo, una collettività pubblica o una personalità analoga, politici o di problemi economici fuori dall’Italia contro la quale non è possibile procedere per insolvenza. – Legislazione emanata nel Paese debitore – Casi di forza maggiore, quali guerre, guerre civili, Termine d’attesa rivoluzioni, disordini interni, terrorismo, sabotaggi, cicloni, inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, Rischio del credito maremoti, incidenti nucleari 90 giorni per i rischi politici, nessun termine di pagamento in caso Possono altresì essere coperti: di conversioni dei debiti. – Rischi di fabbricazione – Richiesta abusiva di garanzie – Mancato pagamento o rimborso parziale di depositi in contanti all’estero Può essere chiesto soltanto da un esportatore mediante una speciale domanda di credito venditore (non è compreso nel rischio del credito)
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Allegato 2
Dettaglio delle agevolazioni accordate dalla GRE I Agevolazione: Copertura del credito Tipo: Garanzia Beneficiario della garanzia: L’esportatore o un terzo (segnatamente una banca) Condizioni di assicurazione: Legge federale e ordinanza sulla garanzia dei rischi delle esportazioni Rischio residuo dell’esportatore: Il 5 per cento almeno Tasso di copertura: Il 95 per cento al massimo Base di calcolo: Prezzo dei prodotti d’esportazione secondo il contratto d’esportazione. Rischi coperti: a) Rischio politico: rischio che si verifichino all’estero eventi politici, come guerre o disordini civili, che mettono i clienti nell’impossibilità di adem- piere i loro obblighi contrattuali o provo- cano la perdita di una merce che appartiene ancora all’esportatore; b) Rischio di trasferimento: rischio che il cliente sia nell’impossibilità di pagare a causa di una misura presa dal suo Governo a proposito delle divise, dopo che egli stesso ha depositato il controvalore in valuta locale; c) Rischio economico: – connesso con i debitori pubblici; – connesso con i debitori privati, – che appartengono a una collettività o a un’istituzione di diritto pubblico, o – il cui credito beneficia di una fideius- sione pubblica o è garantito da una banca autorizzata dalla GRE, o – che svolgono compiti pubblici, mentre il rischio economico è limitato agli obblighi dei clienti pubblici o privati che, dal canto loro, svolgono compiti pubblici;
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d) Eventuale rischio monetario: gli eventuali rischi monetari che potrebbero presentarsi al momento del rifinanziamento di un credito in valuta estera, di un mercato in divise a termine o di una transazione analoga, dopo il verificarsi di un danno coperto secondo le lettere a)–c). Non vi è alcuna garanzia contro le fluttuazioni dei corsi di cambio intese come rischi primari. II Agevolazione: Copertura del rischio di produzione (rischio prima della fornitura) Tipo: Garanzia Beneficiario della garanzia: L’esportatore e per principio anche un terzo (segnatamente una banca) Condizioni di assicurazione: Legge federale e ordinanza sulla garanzia dei rischi delle esportazioni Rischio residuo dell’esportatore: Il 5 per cento almeno Tasso di copertura: Il 95 per cento al massimo Base di calcolo: Prezzo di costo Rischi coperti: Impossibilità presunta o reale di effettuare la fornitura a causa di un aumento, posteriore all’ordinazione, dei rischi politici, economici o di trasferimento che possono essere coperti secondo il numero I o per mancanza di possibilità di trasporto all’estero. III Agevolazione: Copertura di garanzie dell’offerta e di garanzie di buona esecuzione (soltanto a complemento di una garanzia secondo il n. I e /o II) Tipo: Garanzia Beneficiario della garanzia: L’esportatore o un terzo (segnatamente una banca) Condizioni di assicurazione: Legge federale e ordinanza sulla garanzia dei rischi delle esportazioni Rischio residuo dell’esportatore: Il 5 per cento al minimo Tasso di copertura: Il 95 per cento al massimo Base di calcolo: Importo della garanzia dell’offerta o della garanzia di buona esecuzione
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Rischi coperti: – richiesta abusiva – richiesta legittima, quando l’esportatore non può adempiere i suoi impegni perché si è verificato un rischio politico o di trasferimento.
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Allegato 3
Norme procedurali (art. 13)
§1 Osservazione preliminare Il presente allegato disciplina le questioni procedurali ai sensi dell’articolo 13 dell’Accordo di riassicurazione reciproca fra SACE e GRE.
§2 Domanda e risposta provvisorie a) Non appena una domanda è presentata a uno dei due assicuratori dei crediti, quest’ultimo comunica all’altro il suo desiderio di essere riassicurato, per mezzo del formulario di domanda provvisoria (appendice B). b) L’assicuratore dei crediti a cui è chiesta la riassicurazione risponde, entro
30 giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione del formulario di domanda
provvisoria debitamente compilato, per mezzo del formulario di risposta provvisoria (appendice C). Egli vi segnala anche le eventuali modifiche che auspica (p. es. garanzie supplementari) e indica la sua quota di premio, nel caso in cui quest’ultima non sia conforme ai calcoli dell’assicuratore.
§3 Domanda e risposta definitive a) Se il potenziale assicuratore intende accordare una garanzia di credito all’esportazione, lo comunica per mezzo del formulario di domanda definiti- va (appendice D). b) Il potenziale riassicuratore risponde, entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione di detta domanda, per mezzo del formulario di risposta defi- nitiva (appendice E). c) Una volta emessa la polizza, l’assicuratore conferma al riassicuratore, per scritto e il più presto possibile, il suo impegno di copertura per mezzo del formulario di emissione di una garanzia (appendice F).
§4 Premi Il riassicuratore deve comunicare all’assicuratore, al più tardi alla ricezione del formulario di emissione di una garanzia (appendice F), un numero di conto, di fattura o di riferimento, affinché l’assicuratore possa versare il premio di riassicura- zione conformemente all’articolo 10 numeri 1 e 2.
§5 Sinistro Se, in caso di sinistro, l’assicuratore fa valere un diritto presso il riassicuratore, deve dare a quest’ultimo le indicazioni seguenti: – il pertinente numero di riferimento, – l’importo totale non ancora pagato e la data di scadenza,
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– l’importo totale che l’assicuratore deve pagare, – la quota del riassicuratore nell’indennità pagata dall’assicuratore, – il motivo dell’indennizzo (rischio avvenuto) – la data del pagamento dell’indennizzo.
§6 Rimborsi In caso di rimborso, l’assicuratore deve fornire al riassicuratore le seguenti indica- zioni: – il pertinente numero di riferimento, – l’ammontare totale che egli ha riscosso, – i costi di riscossione che egli ha pagato, – la quota del riassicuratore nel rimborso netto, – la data del rimborso, – i tassi d’interesse in vigore, – il numero dei giorni in cui l’interesse è stato riscosso, – (se necessario) i tassi di cambio.
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Appendice A
Esempi di calcolo della quota di riassicurazione
Esempio 1 Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità L’importo determinante per l’assicurazione si riferisce a 102 unità Messa a disposizione Paese A: 70 unità Messa a disposizione Paese B: 50 unità 1.1 Copertura da parte dell’assicuratore (A): 95 % Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 % Calcolo della quota di riassicurazione 50 × 95 4750 × 100 120 × 95 11 400 1.2 Copertura da parte dell’assicuratore (A): 95 % Copertura da parte del riassicuratore (B): 90 % Calcolo della quota di riassicurazione 50 × 90 4500 × 100 120 × 95 11 400
Esempio 2 Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità L’importo determinante per l’assicurazione si riferisce a 102 unità Messa a disposizione Paese A: 60 unità Messa a disposizione Paese B: 40 unità Messa a disposizione Paese C: 20 unità (forniture di Paesi terzi) 2.1 Copertura da parte dell’assicuratore (A): 95 % Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 % Calcolo della quota di riassicurazione 40 × 95 3800 × 100 110 × 95 9500
Accordo di riassicurazione reciproca RU 2003
2.2 Copertura da parte dell’assicuratore (A): 93 % Copertura da parte del riassicuratore (B): 90 % Calcolo della quota di riassicurazione 40 × 90 3600 × 100 110 × 95 9500
Esempio 3 Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità L’importo determinante per l’assicurazione si riferisce a 102 unità Forniture – Paese A: 60 unità Forniture – Paese B: 40 unità Forniture – Paese C: 20 unità (provenienti dai Paesi dell’UE) 3.1 Se le forniture dei Paesi terzi si riferiscono esclusivamente al Paese A: 3.1.1 Copertura da parte dell’assicuratore (A): 95 % Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 % Calcolo della quota di riassicurazione 40 × 95 3800 × 100 120 × 95 11 400 3.1.2 Copertura da parte dell’assicuratore (A): 95 % Copertura da parte del riassicuratore (B): 90 % Calcolo della quota di riassicurazione 40 × 90 3600 × 100 120 × 95 11 400 3.2 Se le forniture dei Paesi terzi si riferiscono esclusivamente al Paese B: 3.2.1 Copertura da parte dell’assicuratore (A): 95 % Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 % Calcolo della quota di riassicurazione 60 × 95 5700 × 100 120 × 95 11 400
Accordo di riassicurazione reciproca RU 2003
3.2.2 Copertura da parte dell’assicuratore (A): 95 % Copertura da parte del riassicuratore (B): 90 % Calcolo della quota di riassicurazione 60 × 90 5400 × 100 120 × 95 11 400
Osservazione: Se l’assicuratore e il riassicuratore offrono tassi di copertura diversi per rischi diver- si, il calcolo del tasso di copertura equivale alla media di questi diversi tassi, per esempio: Rischi politici: 95 % Rischi economici prima della spedizione: 85 % Rischi economici di perdite su crediti: 90 %
Tasso medio: 90 %
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Appendice B
Formulario di domanda provvisoria
Da: .............................................................................................................................. A: ................................................................................................................................ In riferimento all’Accordo che abbiamo concluso con voi il ...................................... vi chiediamo di riassicurare l’operazione seguente: .................................................... Nostro n. di riferimento: ............................................................................................. Esportatore del nostro Paese: ...................................................................................... Esportatore del vostro Paese: ....................................................................................... Loro relazioni contrattuali: .............. (nome del mandatario principale) .............. in quanto mandatario principale con un contratto di subfornitura senza la clausola «if and when» con .............. (nome del subfornitore) Progetto: ..................................................................................................................... Acquirente/Paese: ....................................................................................................... Mutuatario/Paese: ....................................................................................................... Garante/garanzie: ........................................................................................................
Contratto di fornitura Valore contrattuale: .................................................................................................... Interessi: ...................................................................................................................... Composizione delle forniture: Esportazioni d’origine svizzera: .................................................................................. Esportazioni d’origine italiana: ................................................................................... Esportazioni provenienti dall’UE: .............................................................................. Esportazioni provenienti dal Paese acquirente: ........................................................... Esportazioni provenienti da altri Paesi terzi: .............................................................. Le esportazioni provenenti da ....................... (... % del valore contrattuale) devono essere funzionalmente attribuite al Paese dell’assicuratore / del riassicuratore. Condizioni di rimborso: .............................................................................................. Eventualmente, osservazioni particolari concernenti il caso: ......................................
Contratto di finanziamento Importo del mutuo: ..................................................................................................... Interessi: ...................................................................................................................... Mutuante: ....................................................................................................................
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Coperture assicurative Tipo di copertura (e) da mettere a disposizione: ......................................................... Importo determinante per l’assicurazione: .................................................................. Importo coperto (stima): ............................................................................................. Quota di riassicurazione secondo stima (presentazione del calcolo): ......................... Indennità massima (valutazione): ................................................................................ Tasso del premio (indicazione dell’importo di base)/scadenza: .................................. Durata del rischio: – produzione: ..................................................................................................... – credito: ............................................................................................................ Condizioni particolari: ................................................................................................ Condizioni di rimborso: .............................................................................................. Osservazioni: ..............................................................................................................
Data: ........................................... Firma: ....................................................................
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Appendice C
Formulario di risposta provvisoria
A: ................................................................................................................................ Da: .............................................................................................................................. Facciamo riferimento al vostro formulario di domanda provvisoria del ..................... Vostro n. di rif.: .......................................................................................................... Nostro n. di rif.: .......................................................................................................... *(a) In base alle vostre indicazioni, possiamo concedervi una copertura e contia- mo di ricevere in tempo utile il vostro formulario di domanda definitiva. *(b) In linea di massima, possiamo dar seguito alla vostra domanda, per quanto siate disposti a procedere alle modifiche seguenti: Aspettiamo la vostra presa di posizione e/o una versione modificata del formulario di domanda provvisoria. *(c) In qualità di riassicuratori, chiediamo il premio seguente: – tasso del premio ........................... – pagabile il .................................... *(d) Non possiamo dar seguito alla vostra domanda concernente questa operazio- ne.
Osservazioni: Il presente formulario di risposta provvisoria non vincola l’interessato. Una decisio- ne di riassicurare può essere presa soltanto in seguito a un’analisi approfondita dei rischi ed è subordinata all’approvazione delle nostre autorità di decisione/di vigilan- za.
Firma: ............................................................... (assicuratore dei crediti)
Data: ................................................................. * P.f. cancellare ciò che non fa al caso
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Appendice D
Formulario di domanda definitiva
Da: .............................................................................................................................. A: ................................................................................................................................ In riferimento all’Accordo che abbiamo concluso con voi il ...................................... e al formulario di domanda provvisoria del: ............................................................... Nostro n. di riferimento: ............................................................................................. Vostro n. di riferimento: ............................................................................................. Chiediamo alla vostra azienda di riassicurare l’operazione seguente alle condizioni indicate qui appresso: .................................................................................................. Esportatore del nostro Paese: ...................................................................................... Esportatore del vostro Paese: ...................................................................................... Relative relazioni contrattuali: .............. (nome del mandatario principale) .............. in quanto mandatario principale con un contratto di subfornitura senza la clausola «if and when» con .............. (nome del subfornitore) Progetto: ...................................................................................................................... Acquirente/Paese: ....................................................................................................... Mutuatario/Paese: ....................................................................................................... Garante/garanzie: ........................................................................................................
Contratto di fornitura Valore contrattuale: ..................................................................................................... Interessi: ...................................................................................................................... Composizione delle forniture: Esportazioni d’origine svizzera: .................................................................................. Esportazioni d’origine italiana: ................................................................................... Esportazioni provenienti dall’UE: .............................................................................. Esportazioni provenienti dal Paese acquirente: ........................................................... Esportazioni provenienti da altri Paesi terzi: .............................................................. Le esportazioni provenienti da ....................... (... % del valore contrattuale) devono essere funzionalmente subordinate al Paese dell’assicuratore /del riassicuratore. Condizioni di rimborso: .............................................................................................. Eventualmente, osservazioni particolari concernenti il caso: ......................................
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Contratto di finanziamento Importo del mutuo: ..................................................................................................... Interessi: ...................................................................................................................... Mutuante: ....................................................................................................................
Coperture assicurative Tipo di copertura (e) da mettere a disposizione: ......................................................... Importo determinante totale coperto: .......................................................................... – valore delle merci e/o dei servizi in relazione al Paese del riassicuratore (in proporzione al valore dell’insieme delle merci e/o dei servizi forniti) – quota della copertura assunta dall’assicuratore – quota di riassicurazione (presentazione del calcolo) – indennità massima secondo stima Durata del rischio: – Produzione: .................................................................................................... – Credito: ........................................................................................................... Condizioni particolari: ................................................................................................ Condizioni di rimborso: .............................................................................................. Importo del premio da pagare: .................................................................................... – all’assicuratore ................................................................................................ – al riassicuratore ............................................................................................... (presentazione del calcolo)
L’impegno dell’assicuratore nei confronti del richiedente termina presumibilmente il: ................................................................................................................................. Osservazioni: ..............................................................................................................
Data: ........................................... Firma: ....................................................................
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Appendice E
Formulario di risposta definitiva
Da: .............................................................................................................................. A: ................................................................................................................................ Facciamo riferimento all’Accordo che abbiamo concluso con voi il .......................... e alla vostra domanda definitiva del ............................................................................ Nostro n. di rif.: .......................................................................................................... Vostro n. di rif.: ..........................................................................................................
Accettiamo la vostra domanda e vi accordiamo la riassicurazione desiderata conformemente all’Accordo del .................. e alle condizioni fissate nel formulario di domanda definitiva del .................
Non possiamo dar seguito alla vostra domanda di riassicurazione.
Osservazioni: L’impegno di riassicurazione è valido per 180 giorni a decorrere dalla firma del presente formulario, se entro tale termine non avrete emesso una garanzia. Se desi- derate una proroga di questo termine, siete invitati a farci pervenire un altro formu- lario di domanda definitiva, indicando nella rubrica «Osservazioni» le motivazioni della stessa.
Data: ........................................... Firma: .................................................................... * P.f. cancellare ciò che non fa al caso
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Appendice F
Formulario di emissione di una garanzia
Da: .............................................................................................................................. A: ................................................................................................................................ Facciamo riferimento all’Accordo che abbiamo concluso con voi il: ......................... e alla vostra risposta definitiva del: ............................................................................. Nostro n. di rif.: .......................................................................................................... Vostro n. di rif.: .......................................................................................................... Vi informiamo che una garanzia è stata concessa il ................ La copertura ammonta a: ................... La quota di riassicurazione ammonta a: ...................................................................... A Il premio totale da pagare ammonta a: ............................................................ B L’importo da pagare all’assicuratore è di: ...................................................... C L’importo da pagare al riassicuratore è di: ..................................................... C La quota del premio rappresenta = A
Il premio deve essere pagato come segue: Data di scadenza ......................... Importo .......................... Quota del premio ........ Importo da pagare al riassicuratore Effettueremo il pagamento dovuto entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione. Altre osservazioni: ......................................................................................................
Data: ........................................... Firma: ....................................................................