Lexipedia

AS 2003 3687

Ordinanza concernente l'informatica e la telecomunicazione nell'Amministrazione federale

Ordinanza concernente l’informatica e la telecomunicazione nell’Amministrazione federale (Ordinanza sull’informatica nell’Amministrazione federale, OIAF)

del 26 settembre 2003

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 43 e 47 della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Oggetto, campo d’applicazione, definizioni

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina i compiti e le competenze nell’ambito della pianifi- cazione e dell’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) in seno all’Amministrazione federale.

Art. 2 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza si applica alle unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale di cui all’articolo 2 capoversi 1 e 2 LOGA. 2 Fatte salve disposizioni di diverso tenore previste dal diritto federale in materia di organizzazione, le autorità e i servizi seguenti possono impegnarsi mediante un accordo a rispettare la presente ordinanza e le prescrizioni e direttive che ne derivano: a. unità amministrative decentrate dell’Amministrazione federale (art. 2 cpv. 3 LOGA); b. altre autorità federali; c. organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che non appartengono all’Amministrazione federale, ma a cui sono affidati compiti amministrativi (art. 2 cpv. 4 LOGA); d. istituzioni con scopi pubblici vicine all’amministrazione, che intendono usufruire di prestazioni di servizio di fornitori interni di cui all’articolo 20.

RS 172.010.58 1 RS 172.010

2002-2078 3687

Ordinanza sull’informatica nell’Amministrazione federale RU 2003

3 Le direttive informatiche definite dalla presente ordinanza non si applicano

all’informatica dei sistemi d’arma, né ai sistemi di condotta e d’impiego dell’eser- cito.

Art. 3 Definizioni

1 Le Direttive informatiche dell’Amministrazione federale comprendono:

a. la strategia informatica; b. i processi informatici; c. le architetture e norme in materia informatica; d. i requisiti in materia di sicurezza informatica; e. il controlling informatico. 2 La strategia informatica definisce gli obiettivi a medio termine, i principi e i metodi per l’impiego della TIC nell’Amministrazione federale sulla base delle linee direttrici informatiche dell’Amministrazione federale. 3 I processi informatici stabiliscono le modalità di svolgimento dei compiti informa- tici. 4 Le architetture e norme in materia informatica, comprese l’architettura e le norme di sicurezza, determinano il quadro tecnico e organizzativo dei sistemi informatici, in particolare i requisiti posti ai fini della loro interoperatività ed economicità.

5 La sicurezza informatica comprende misure di protezione dell’integrità e

dell’accessibilità dei sistemi informatici, nonché misure di protezione del carattere confidenziale, dell’integrità, dell’accessibilità e della verificabilità dei dati memoriz- zati, elaborati e trasferiti in questi sistemi. 6 Il controlling informatico comprende l’acquisizione, la preparazione, l’esame e l’interpretazione di informazioni atte a gestire l’impiego della TIC. 7 Per prestazione interdipartimentale s’intende una prestazione TIC designata come tale dal Consiglio informatico della Confederazione (CIC), che viene offerta dallo stesso fornitore a tutti i beneficiari di prestazioni.

8 Un programma informatico comprende diversi progetti informatici coordinati fra

loro e dotati di una finalità comune. 9 La sicurezza delle informazioni comprende misure di protezione delle infrastruttu- re critiche, come quelle per l’approvvigionamento energetico, la logistica e la salute. 10 Per centro di competenze per l’informatica s’intende un servizio che offre presta- zioni TIC complete a livello sovradipartimentale in un determinato settore specifico (consulenza, concezione, realizzazione, esercizio e supporto).

Ordinanza sull’informatica nell’Amministrazione federale RU 2003

Sezione 2: Principi della gestione della TIC

Art. 4 Obiettivi

1 La TIC è impiegata in modo da ottimizzare i processi lavorativi nell’Ammini-

strazione federale. 2 L’impiego della TIC è conforme ai principi d’opportunità, economicità e facilità d’uso per l’utente.

Art. 5 Gestione dell’impiego della TIC Nell’ambito delle direttive informatiche del Consiglio informatico della Confedera- zione (CIC), i dipartimenti e la Cancelleria federale gestiscono l’impiego della TIC nelle unità amministrative: a. allestendo una pianificazione strategica in materia informatica; b. assicurando un impiego economico ed efficace della TIC; c. assicurando la compatibilità e interoperatività delle prestazioni TIC.

Art. 6 Gestione dell’impiego della TIC Le unità amministrative gestiscono l’impiego della TIC.

Art. 7 Acquisizione di prestazioni Previa consultazione del fornitore di prestazioni interno e delle unità amministrative interessate, il dipartimento o la Cancelleria federale o, nel caso di prestazioni inter- dipartimentali, il CIC decide: a. se una prestazione TIC è acquisita da fornitori interni o messa a concorso; b. da quale fornitore di prestazioni interno è acquisita la prestazione TIC.

Sezione 3: Sicurezza informatica e Stato maggiore speciale per la sicurezza delle informazioni

Art. 8 Protezione dei mezzi informatici e dei dati 1 Le unità amministrative sono responsabili della protezione dei loro mezzi TIC e dei dati degni di protezione (oggetti da proteggere).

2 Esse esaminano regolarmente gli oggetti da proteggere e adottano le necessarie

misure di sicurezza.

Ordinanza sull’informatica nell’Amministrazione federale RU 2003

Art. 9 Rapporti e comunicazioni 1 Tutte le unità amministrative, organizzazioni e persone che rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza annunciano all’Organo strategia informatica della Confederazione (OSIC) gli eventi che riguardano la sicurezza degli oggetti da proteggere. 2 I dipartimenti e la Cancelleria federale fanno rapporto alla fine dell’anno all’OSIC sullo stato d’attuazione delle misure di sicurezza.

3 L’OSIC informa il CIC.

Art. 10 Stato maggiore speciale per la sicurezza delle informazioni 1 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) istituisce uno stato maggiore speciale per la sicurezza delle informazioni, composto di rappresentanti dell’Ammini- strazione federale, dei Cantoni e dell’economia. 2 Lo stato maggiore speciale coadiuva gli organi direttivi supremi della politica e dell’economia nella gestione di crisi dovute a gravi perturbazioni dell’infrastruttura delle informazioni.

3 Esso è diretto dal delegato per la strategia informatica.

4 Lo stato maggiore speciale adotta un proprio regolamento interno, nel quale sono disciplinati i dettagli della sua organizzazione e del suo lavoro.

Capitolo 2: Organizzazione e competenze Sezione 1: Consiglio informatico della Confederazione, Organo strategia informatica della Confederazione e Comitato per la sicurezza informatica

Art. 11 Consiglio informatico della Confederazione (CIC) Il Consiglio informatico della Confederazione (CIC) ha la responsabilità strategica globale della TIC nell’Amministrazione federale.

Art. 12 Organizzazione del CIC

1 Il CIC si compone dei seguenti membri con diritto di voto:

a. un rappresentante nominato appositamente per ciascun dipartimento e per la Cancelleria federale; b. il segretario generale del DFF.

2 Il segretario generale del DFF ne assume la presidenza.

3 Il CIC decide se altre unità, che si impegnano a rispettare la presente ordinanza e le prescrizioni e direttive che ne derivano, possono designare un rappresentante con diritto di voto in seno al CIC.

Ordinanza sull’informatica nell’Amministrazione federale RU 2003

4 Il CIC delibera validamente alla presenza della maggioranza dei membri con diritto di voto. 5 Decide a maggioranza semplice dei membri presenti con diritto di voto. Il presi- dente non vota. Egli decide in caso di parità.

6 I membri del CIC con voto consultivo sono:

a. un rappresentante della Conferenza dei gestori informatici (CGI); b. il delegato per la strategia informatica; c. un rappresentante dell’Amministrazione federale delle finanze (AFF). 7 Il CIC adotta un proprio regolamento interno, nel quale sono disciplinati i dettagli riguardanti la sua organizzazione e il suo lavoro. È tenuto conto del diritto di avoca- zione del Consiglio federale (art. 47 cpv. 4 LOGA).

Art. 13 Compiti del CIC

1 Il CIC definisce l’evoluzione a medio e lungo termine della TIC nell’Ammini-

strazione federale.

2 I suoi compiti sono segnatamente:

a. definire le direttive informatiche per l’Amministrazione federale, sorvegliar- ne l’attuazione nei dipartimenti e nella Cancelleria federale e stabilire a quali condizioni è possibile derogare a tali direttive; b. autorizzare deroghe alle direttive informatiche; c. definire le prestazioni interdipartimentali nonché la loro acquisizione e gestione; d. decidere in merito all’istituzione di centri di competenze per l’informatica, sui loro compiti e sulla loro subordinazione organizzativa; e. inizializzare e dirigere programmi informatici sovradipartimentali; f. decidere in merito al Configuration Management e al Release Management, sempre che siano da prevedere ripercussioni sui processi lavorativi, sugli utenti (in particolare individuazione della necessità di un’istruzione), su altre applicazioni o sull’interoperatività; g. collaborare nell’allestimento del preventivo e della pianificazione finanzia- ria; h. decidere in merito alla cessione di mezzi riservati temporaneamente alla TIC presso il DFF a favore dei dipartimenti e della Cancelleria federale; i. definire le priorità dei progetti informatici sovradipartimentali; j. garantire l’esercizio di un servizio di registrazione e d’analisi volto a proteg- gere le infrastrutture essenziali. 3 Al fine di coordinare il fabbisogno di prestazioni interdipartimentali, esso può istituire una Conferenza dei beneficiari di prestazioni.

4 Nell’ambito dei suoi compiti, il CIC emana regolamenti amministrativi.

Ordinanza sull’informatica nell’Amministrazione federale RU 2003

5 Esso può delegare decisioni di secondaria importanza, in particolare riguardanti deroghe alle direttive informatiche, requisiti per l’esercizio della TIC o lo svolgi- mento di progetti e programmi, ai seguenti organi o servizi: a. al Comitato per la sicurezza informatica (C-SI); b. alla Conferenza dei gestori informatici (CGI); c. all’Organo strategia informatica della Confederazione (OSIC); d. ai dipartimenti o alla Cancelleria federale; e. a organizzazioni di programmi o progetti.

Art. 14 Organo strategia informatica della Confederazione (OSIC)

1 L’Organo strategia informatica della Confederazione (OSIC) è l’organo di stato

maggiore del CIC.

2 L’OSIC ha segnatamente i seguenti compiti:

a. elaborare le direttive informatiche e sottoporle al CIC; b. coordinare l’applicazione delle direttive informatiche e delle decisioni del CIC; c. approntare le basi decisionali necessarie per la pianificazione della TIC nell’Amministrazione federale; d. approntare mandati modello per progetti e accordi modello per prestazioni relativi a prestazioni interdipartimentali, avviare la procedura d’acquisizione e assicurare il controlling informatico per il CIC; e. dirigere programmi informatici.

3 Riguardo alla sicurezza informatica, l’OSIC ha i seguenti compiti:

a. elaborare, sulla base del bisogno di protezione accertato d’intesa con le unità amministrative, le misure atte a proteggere gli oggetti e ordinare le misure di sicurezza concrete da adottare; b. accertare, quale organo peritale incaricato da un dipartimento, dalla Cancel- leria federale o dal CIC, i fatti legati a incidenti presunti o avvenuti in rela- zione alla sicurezza.

4 L’OSIC collabora con servizi esterni all’Amministrazione federale.

Art. 15 Comitato per la sicurezza informatica (C-SI) Il Comitato per la sicurezza informatica (C-SI) è l’organo specifico del CIC compe- tente per la sicurezza informatica.

Art. 16 Organizzazione del C-SI 1 Sono membri con diritto di voto del C-SI gli incaricati della sicurezza informatica dei dipartimenti e della Cancelleria federale.

Ordinanza sull’informatica nell’Amministrazione federale RU 2003

2 Sono membri con voto consultivo i rappresentanti:

a. del Controllo federale delle finanze; b. dell’Archivio federale; c. del Servizio di sicurezza federale; d. dell’OSIC; e. della Conferenza dei gestori informatici (CGI); f. dell’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL); g. dell’Incaricato federale della protezione dei dati. 3 Il C-SI è diretto dall’Incaricato della sicurezza informatica della Confederazione.

4 Il C-SI si riunisce periodicamente o per ordine del CIC o su richiesta di uno dei suoi membri. Può anche prendere decisioni per corrispondenza (anche elettronica).

5 Le decisioni del C-SI sono valide se la maggioranza dei membri partecipa alla

votazione. 6 Il C-SI decide a maggioranza semplice dei membri votanti. Il presidente non vota. Egli decide in caso di parità.

7 Ogni membro votante e l’OSIC possono sottoporre le decisioni del C-SI al CIC.

Quest’ultimo le può modificare o annullare.

Art. 17 Compiti del C-SI

1 Il C-SI consiglia il CIC in materia di sicurezza informatica.

2 Esso prende posizione, all’indirizzo del CIC, su direttive in materia di sicurezza informatica. 3 Esso decide sulle richieste dei dipartimenti, della Cancelleria federale e delle unità amministrative in relazione all’attribuzione di diritti e mandati rilevanti dal profilo della sicurezza, in particolare riguardo a firewall, diritti d’accesso e privilegi.

4 Esso comunica senza indugio le sue decisioni al CIC.

Sezione 2: Beneficiari di prestazioni

Art. 18 Principi 1 Beneficiari di prestazioni sono le unità e i servizi di cui all’articolo 2 capoversi 1 e 2. 2 I beneficiari delle prestazioni sono responsabili del rispetto delle direttive infor- matiche nonché delle decisioni del CIC e dei dipartimenti o della Cancelleria fede- rale nel loro settore di competenza.

Ordinanza sull’informatica nell’Amministrazione federale RU 2003

Art. 19 Compiti dei beneficiari di prestazioni 1 I beneficiari di prestazioni impiegano la TIC in maniera economica e allestiscono un preventivo corrispondente. 2 Essi concludono con i fornitori di prestazioni accordi di progetti e prestazioni e approntano un portafoglio dei loro studi, progetti e applicazioni (portafoglio infor- matico). 3 Essi assicurano mediante un adeguato controlling che i servizi superiori disponga- no in ogni momento delle necessarie informazioni in materia di direzione e gestione.

Sezione 3: Fornitori di prestazioni interni

Art. 20 Principi

1 Ogni dipartimento dispone al massimo di un proprio fornitore di prestazioni

interno. 2 I fornitori di prestazioni interni sono responsabili del rispetto delle direttive infor- matiche e delle decisioni del CIC e dei dipartimenti nel loro settore di competenza.

Art. 21 Compiti dei fornitori di prestazioni interni 1 I fornitori di prestazioni interni forniscono ai beneficiari di prestazioni le presta- zioni TIC conformemente ai relativi accordi di prestazioni e progetti.

2 Essi tengono una contabilità analitica (CA).

3 D’intesa con il loro dipartimento, essi possono offrire le loro prestazioni anche ad altre unità amministrative e istituzioni con scopi pubblici vicine all’amministra- zione. 4 I fornitori di prestazioni interni tengono un inventario dei mezzi TIC e lo mettono a disposizione dell’OSIC.

Art. 22 Organizzazione della Conferenza dei gestori informatici (CGI)

1 La Conferenza dei gestori informatici (CGI) si compone dei rappresentanti dei

fornitori di prestazioni interni dei dipartimenti e della Cancelleria federale, designati appositamente quali membri con diritto di voto. 2 Il direttore dell’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT) ne assume la presidenza. 3 La CGI decide se altre unità, che si impegnano a rispettare la presente ordinanza e le prescrizioni e direttive che ne derivano, possono designare un rappresentante con diritto di voto in seno alla CGI.

4 Sono membri con voto consultivo i rappresentanti:

a. dell’OSIC; b. dell’UFCL.

Ordinanza sull’informatica nell’Amministrazione federale RU 2003

5 La CGI delibera validamente alla presenza della maggioranza dei membri con

diritto di voto. 6 Essa decide a maggioranza semplice dei membri presenti. Il presidente non vota. Egli decide in caso di parità.

Art. 23 Compiti della CGI 1 La CGI assicura l’armonizzazione tecnica necessaria per la fornitura delle presta- zioni. 2 Fatta salva la competenza del CIC, essa coordina le interfacce a livello d’esercizio, il Configuration Management e il Release Management, nonché altri aspetti rilevanti dal profilo dell’esercizio.

Sezione 4: Acquisizione di prestazioni TIC da fornitori esterni all’Amministrazione federale

Art. 24 Procedura 1 La procedura d’acquisizione di prestazioni TIC da fornitori esterni è retta dalla legge federale del 16 dicembre 19942 sugli acquisti pubblici (LAPub) e dalla relativa ordinanza, come pure dall’ordinanza del 14 dicembre 19983 sulla gestione immobi- liare e la logistica della Confederazione. L’UFCL emana, d’intesa con l’OSIC, direttive specifiche. 2 I fornitori di prestazioni interni non sono considerati offerenti ai sensi della legi- slazione in materia di acquisti. Essi possono tuttavia essere invitati a presentare pure un’offerta nell’ambito di una procedura d’acquisto. Il committente specifica questa possibilità nel bando di concorso. 3 I committenti scelgono la variante con il rapporto più conveniente costi-utilità- rischi. Se la commessa è aggiudicata a un fornitore di prestazioni interno, sono applicabili per analogia gli articoli 27–35 LAPub sui rimedi giuridici.

Art. 25 Contratti modello Per l’acquisizione di prestazioni TIC da fornitori esterni, il committente si basa sui contratti modello esistenti.

2 RS 172.056.1 3 RS 172.010.21

Ordinanza sull’informatica nell’Amministrazione federale RU 2003

Sezione 5: Revisione informatica

Art. 26 1 La revisione informatica avviene in base ai principi della vigilanza finanziaria della Confederazione.

2 Essa è svolta dal Controllo federale delle finanze.

3 Il CIC, i dipartimenti e la Cancelleria federale possono proporre al Controllo delle finanze singoli oggetti ai fini della revisione informatica.

Capitolo 3: Disposizioni finali

Art. 27 Abrogazione e modifica del diritto vigente L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato.

Art. 28 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2003.

26 settembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Ordinanza sull’informatica nell’Amministrazione federale RU 2003

Allegato (art. 27)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I I seguenti atti normativi sono abrogati:

1. ordinanza del 23 febbraio 20004 concernente l’informatica e la telecomuni-

cazione nell’Amministrazione federale;

2. istruzioni del Consiglio federale del 23 febbraio 20005 concernenti l’infor-

matica e la telecomunicazione nell’Amministrazione federale.

II Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza dell’11 dicembre 20006 sull’organizzazione

del Dipartimento federale delle finanze

Art. 8 Organo strategia informatica della Confederazione (OSIC)

1 L’Organo strategia informatica della Confederazione (OSIC) ha segnatamente i

seguenti compiti: a. elabora e comunica strategie, architetture, norme e metodi nell’ambito dell’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC); b. inizializza e coordina strategie e misure in materia di sicurezza delle infor- mazioni in Svizzera.

2 Esso collabora nel suo settore di competenze con i Cantoni, le organizzazioni,

l’economia e con partner esteri e rappresenta la Confederazione in seno alle orga- nizzazioni interessate. 3 I compiti dell’OSIC quale organo di stato maggiore del Consiglio informatico della Confederazione sono disciplinati nell’ordinanza del 26 settembre 20037 sull’infor- matica nell’Amministrazione federale.

4 L’OSIC nomina l’Incaricato della sicurezza informatica della Confederazione.

4 RU 2000 1227 5 FF 2000 2549 6 RS 172.215.1 7 RS 172.010.58; RU 2003 3687

Ordinanza sull’informatica nell’Amministrazione federale RU 2003

Art. 21 Obiettivi L’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT) persegue i seguenti obiettivi: a. fornisce prestazioni nel settore dell’informatica e della telecomunicazione a sostegno dei processi lavorativi nell’Amministrazione federale; b. adegua la propria offerta alle esigenze dei beneficiari delle prestazioni (clienti); c. garantisce la sicurezza necessaria per i mezzi informatici e i dati; d. impiega le risorse finanziarie disponibili in modo economico ed efficace; e. garantisce la trasparenza dei costi e fornisce prestazioni informatiche a con- dizioni concorrenziali.

Art. 22 Compiti speciali

1 L’UFIT adempie in particolare i compiti seguenti:

a. pianifica, appronta, gestisce e intrattiene la comunicazione vocale e dei dati nel settore civile; b. pianifica, appronta, gestisce e intrattiene applicazioni interdipartimentali; c. fornisce prestazioni complete quale servizio informatico in centri di compe- tenze per l’informatica (consulenza, concezione, realizzazione, esercizio e supporto), in particolare nei settori SAP e Internet; d. organizza corsi nell’ambito della formazione informatica; e. assicura l’interoperatività tecnica della burotica nell’insieme della Confede- razione; f. fornisce prestazioni interdipartimentali nel settore della sicurezza operativa; g. previene le catastrofi e assicura la gestione di centri di calcolo d’emergenza ad alta e media disponibilità per l’Amministrazione federale; h. rappresenta la Confederazione e il dipartimento in seno a organizzazioni, che si occupano di questioni legate alla fornitura di prestazioni informatiche. 2 Esso è il fornitore di prestazioni interno per il DFF e la Cancelleria federale.

3 Esso può offrire le sue prestazioni anche ai Cantoni e a istituzioni con scopi pub- blici vicine alla Confederazione. 4 Esso collabora nel suo settore di competenza con le organizzazioni informatiche dei Cantoni e altre amministrazioni pubbliche.

5 Se è provato che una soluzione presenta la massima economicità (migliore rap-

porto prezzo-prestazione) o se è definita una nuova prestazione interdipartimentale, il Consiglio informatico della Confederazione può riattribuire tale prestazione.

Ordinanza sull’informatica nell’Amministrazione federale RU 2003

2. Ordinanza del 30 giugno 19938 sull’organizzazione

della statistica federale

Art. 10 cpv. 2

2 La sicurezza dei dati è garantita dalle disposizioni della legge e da quelle

dell’ordinanza del 26 settembre 20039 sull’informatica nell’Amministrazione fede- rale, nonché da quelle dell’ordinanza del 14 giugno 199310 relativa alla legge fede- rale sulla protezione dei dati.

3. Ordinanza del 13 gennaio 199911 sul censimento federale della

popolazione del 2000

Art. 25 cpv. 3

3 Per questi compiti, i centri di servizi sottostanno alle disposizioni:

a. della presente ordinanza; b. della legge federale del 26 giugno 199812 sul censimento federale della popolazione; c. della LStat; d. della legge federale del 19 giugno 199213 sulla protezione dei dati; e. dell’ordinanza del 14 giugno 199314 relativa alla legge federale sulla prote- zione dei dati; f. dell’ordinanza del 26 settembre 200315 sull’informatica nell’Amministra- zione federale.

8 RS 431.011 9 RS 172.010.58; RU 2003 3687 10 RS 235.11 11 RS 431.112.1 12 RS 431.112 13 RS 235.1 14 RS 235.11 15 RS 172.010.58; RU 2003 3687

Ordinanza sull’informatica nell’Amministrazione federale RU 2003

4. Ordinanza del 30 giugno 199316 sul registro delle imprese

e degli stabilimenti

Art. 15 La sicurezza dei dati è garantita dalle disposizioni dell’ordinanza del 14 giugno 199317 relativa alla legge sulla protezione dei dati e da quelle dell’ordinanza del 26 settembre 200318 sull’informatica nell’Amministrazione federale.

5. Ordinanza del 7 dicembre 199819 sui dati agricoli

Art. 19 La sicurezza dei dati è garantita dalle disposizioni dell’ordinanza del 14 giugno 199320 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e dall’ordinanza del

26 settembre21 sull’informatica nell’Amministrazione federale.

6. Ordinanza del 16 marzo 199822 sull’Ufficio di comunicazione

in materia di riciclaggio di denaro (OURD)

Art. 17 cpv. 1 1 La sicurezza dei dati è garantita dalle disposizioni dell’ordinanza del 14 giugno 199323 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e dall’ordinanza del 26 settembre 200324 sull’informatica nell’Amministrazione federale.

16 RS 431.903 17 RS 235.11 18 RS 172.010.58; RU 2003 3687 19 RS 919.117.71 20 RS 235.11 21 RS 172.010.58; RU 2003 3687 22 RS 955.23 23 RS 235.11 24 RS 172.010.58; RU 2003 3687

Ordinanza concernente l'informatica e la telecomunicazione nell'Amministrazione federale | Lexipedia | Lexipedia