AS 2003 3779
Statuto del Consiglio d'Europa
Statuto del Consiglio d’Europa del 5 maggio 1949
RS 0.192.030; RU 1963 797
I
Emendamenti dell’articolo 26 (Rappresentanti della Bosnia e Erzegovina e della Serbia e Montenegro all’Assem- blea parlamentare) Approvati dal Comitato dei Ministri il 24 aprile 2002 (per la Bosnia e Erzegovina) e il 3 aprile 2003 (per la Serbia e Montenegro), e dall’Assemblea parlamentare pure il 24 aprile 2002 (per la Bosnia e Erzegovina) e il 3 aprile 2003 (per la Serbia e Mon- tenegro), in applicazione dell’articolo 41(d). Entrati in vigore per la Svizzera il 24 aprile 2002 (Bosnia e Erzegovina) e il 3 aprile
2003 (Serbia e Montenegro).
II Il testo emendato dell’articolo 26 ha il seguente tenore:
2003-1859 3779
Statuto del Consiglio d’Europa RU 2003
Traduzione1
Articolo 262 I Membri hanno diritto al seguente numero di seggi: Albania 4 Malta 3 Andorra 2 Moldova 5 Austria 6 Paesi Bassi 7 Belgio 7 Norvegia 5 Bosnia e Erzegovina 5 Polonia 12 Bulgaria 6 Portogallo 7 Cipro 3 Regno Unito di Gran Bretagna Croazia 5 e d’Irlanda del Nord 18 Danimarca 5 Repubblica ceca 7 Estonia 3 Romania 10 Finlandia 5 Russia 18 Francia 18 San Marino 2 Georgia 5 Serbia e Montenegro 7 Germania 18 Slovacchia 5 Grecia 7 Slovenia 3 Irlanda 4 Spagna 12 Islanda 3 Svezia 6 Italia 18 Svizzera 6 Lettonia 3 Turchia 12 Liechtenstein 2 Ucraina 12 Lituania 4 Ungheria 7 Lussemburgo 3 «ex-Repubblica jugoslava di Macedonia» 3
III Campo d’applicazione dello Statuto il 2 settembre 2003, complemento3
Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)
Bosnia e Erzegovina 24 aprile 2002 A 24 aprile 2002 Serbia e Montenegro 3 aprile 2003 A 3 aprile 2003
1 Dal testo originale francese (RO 2003 3780).
2 Sostituisce il testo emendato dell’articolo 26 in RU 2002 374.
3 Completa quelli in RU 2002 375.
3780