AS 2003 4279
Ordinanza del DDPS sui prodotti e sui metodi dopanti
Ordinanza del DDPS sui prodotti e sui metodi dopanti (Ordinanza sui prodotti dopanti)
Modifica del 18 novembre 2003
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, ordina:
I L’ordinanza del 31 ottobre 20011 sui prodotti dopanti è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 1 lett. a, b, d ed e 1 I prodotti appartenenti a una delle seguenti classi di sostanze sono considerati pro- dotti dopanti proibiti nello sport di competizione regolamentato: a. stimolanti; b. narcotici; d. ormoni peptidici; e. beta-2-agonisti;
Art. 4 cpv. 1 lett. a
1 Nello sport di competizione regolamentato è proibita l’applicazione dei metodi
seguenti: a. incremento della capacità di trasporto di ossigeno;
II L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.
1 RS 415.052.1
2003-2029 4279
Ordinanza sui prodotti dopanti RU 2003
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.
18 novembre 2003 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Samuel Schmid
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Ordinanza sui prodotti dopanti RU 2003
Allegato (art. 3 e 4)
Prodotti e metodi proibiti
I. Prodotti proibiti in tutte le discipline sportive
1. Stimolanti
Le sostanze proibite appartenenti a questa classe comprendono i rispettivi isomeri ottici L e D. adrenafinile etilefrina metilefedrina** amfepramone fencamfamina metilendiossamfetamina amfetamina fendimetrazina metilendiossimetamfetamina amfetaminile fenetillina metilfenidato amifenazolo fenfluramina modafinile benzfetamina fenmetrazina nicetamide bromantan fenproporex norfenfluramina carfedone fentermina paraidrossiamfetamina catina* furfenorex pemolina clobenzorex mefenorex prolintano cocaina mefentermina selegilina dimetilanfetamina mesocarbo stricnina efedrina** metamfetamina etilamfetamina metilanfetamina * La catina è proibita se la concentrazione nell’urina è superiore a 5 µg/ml. ** L’efedrina o la metilefedrina sono proibite se la concentrazione nell’urina è superiore a
10 µg/ml.
2. Narcotici
buprenorfina metadone ossimorfone destromoramide morfina pentazocina diamorfina (eroina) ossicodone petidina idromorfone
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3. Agenti anabolizzanti
a. Steroidi anabolizzanti androgeni aa. Steroidi anabolizzanti androgeni esogeni androstadienone gestrinone 19-norandrostenedione bolasterone 4-idrossitestosterone norboletone boldenone 4-idrossi-19- noretandrolone nortestosterone boldione mestenolone ossabolone clostebolo mesterolone ossandrolone danazolo metandienone ossimesterone deidroclormetiltestosterone metandriolo ossimetolone delta1-androstene-3,17-dione metenolone quinbolone drostandiolo metiltestosterone stanozololo drostanolone mibolerone stenbolone fluossimesterone nandrolone 1-testosterone (delta1- diidro-testosterone) formebolone 19-norandrostenediolo trenbolone ab. Steroidi anabolizzanti androgeni endogeni androstenediolo deidroepiandrosterone (DHEA) testosterone androstenedione diidrotestosterone
Sostanza esogena: sostanza che non può essere prodotta naturalmente nel corpo.
Sostanza endogena: sostanza che può essere prodotta naturalmente nel corpo.
Se una sostanza proibita (ai sensi di quanto esposto sopra) può anche essere prodotta naturalmente nel corpo, si considera che un campione contiene tale sostanza proibita quando la concentrazione di detta sostanza, la concentrazione dei suoi metaboliti, la concentrazione dei suoi marcatori diagnostici e/o di altri rapporti rilevanti nel cam- pione si scosta dai valori normali in misura tale da non poter più essere spiegata con la produzione normale del corpo. Per contro, non si considera che un campione contiene una sostanza proibita se può essere provato che la concentrazione di tale sostanza, la concentrazione dei suoi metaboliti, la concentrazione dei suoi marcatori diagnostici e/o di altri rapporti rilevanti nel campione è stata prodotta da uno stato patologico o fisiologico. Se il laboratorio può dimostrare, mediante metodi d’analisi affidabili, che la sostanza proibita ha un’origine esogena, i risultati sono ritenuti anomali in tutti i casi e con qualsiasi concentrazione.
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Ordinanza sui prodotti dopanti RU 2003
Se i risultati non sono concludenti e non sono riscontrate concentrazioni ai sensi di quanto esposto sopra, ma tuttavia sussistono validi indizi che sia stata utilizzata una sostanza proibita, l’organizzazione antidoping competente esegue ulteriori accerta- menti (per es. confronto dei profili metabolici). Se il reperto di laboratorio comprova la presenza di un rapporto tra testosterone (T) ed epitestosterone (E) superiore a sei (6) a uno (1) nel campione di urina, devono essere eseguiti ulteriori accertamenti per stabilire se l’elevato rapporto è stato pro- dotto da uno stato patologico o fisiologico. In ambedue i casi gli accertamenti comprendono una verifica di eventuali controlli precedenti, di controlli successivi e/o di indagini endocrine. In mancanza di controlli precedenti, sono eseguiti un’indagine endocrina o controlli supplementari non an- nunciati (per almeno tre volte nel corso di tre mesi). Se lo sportivo rifiuta di collaborare a tali accertamenti, si considera che il campione contiene una sostanza proibita. b. Altre sostanze ad azione anabolizzante clenbuterolo zeranolo
4. Ormoni peptidici
Sono proibiti le sostanze seguenti e i relativi mimetici, analoghi e fattori di rilascio: corticotropina gonadotropine ipofisarie e sintetiche* eritropoietina (EPO) insulina gonadotropina corionica (HCG)* ormone della crescita (HGH) e fattore di crescita insulino-simile (IGF-1) * Il divieto concerne unicamente gli uomini.
Mimetici: sostanze con un effetto farmacologico simile a quello di un’altra sostanza, indipendentemente dalla differente struttura chimica. Analoghi: sostanze ottenute mediante la modificazione o variazioni della struttura chimica di un’altra sostanza, rispetto alla quale conservano un effetto farmacologico simile. Se lo sportivo non è in grado di provare che la concentrazione di una sostanza proi- bita (ai sensi di quanto esposto sopra) riscontrata in un campione è stata prodotta da uno stato patologico e fisiologico, si considera che il campione contiene detta sostanza proibita se la concentrazione di tale sostanza, la concentrazione dei suoi metaboliti, la concentrazione dei suoi marcatori diagnostici e/o di altri rapporti rilevanti nel campione si scosta dai valori normali in misura tale da non poter più essere spiegata con la produzione normale del corpo. La presenza di analoghi, di mimetici, di marcatori diagnostici o di fattori di rilascio di uno degli ormoni summenzionati oppure un altro reperto indicante che la sostanza riscontrata non corrisponde a un ormone naturale sono annunciati come risultati analitici anomali.
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5. Beta-2-agonisti
Tutti i beta-2-agonisti, compresi i rispettivi isomeri ottici L e D, sono proibiti. Per la prevenzione e/o il trattamento dell’asma, dell’asma indotta da esercizio o della broncocostrizione, sono autorizzati, se somministrati per inalazione, unicamente il formoterolo, il salbutamolo, il salmeterolo e la terbutalina. Per l’utilizzazione di tali medicamenti è necessaria un’autorizzazione medica conformemente alle regole concernenti l’utilizzazione di medicamenti proibiti a fini terapeutici. Se il laboratorio riscontra nel campione una concentrazione di salbutamolo superiore a 1000 ng/ml (forma libera e glucuronidata), il risultato è considerato anomalo nonostante un’eventuale precedente autorizzazione all’utilizzazione di salbutamolo, a meno che non sia possibile provare che il valore anomalo è da ricondurre a un impiego terapeutico di salbutamolo inalato.
6. Sostanze ad azione antiestrogena
ciclofenile* inibitore dell’aromatasi* tamossifene* clomifene* * Il divieto concerne unicamente gli uomini.
7. Sostanze mascheranti
Le sostanze mascheranti sono proibite. Le sostanze mascheranti sono potenzialmen- te in grado di ostacolare l’escrezione di sostanze proibite, di dissimulare la loro presenza nell’urina o in altri campioni utilizzati nei controlli antidoping o di modifi- care i parametri ematologici. Per sostanze mascheranti si intendono: a. i diuretici*; b. l’epitestosterone; c il probenecide; d. gli espansori della massa plasmatica (plasmaexpander) quali il destrano e l’amido idrossietilico (HES). * Non può essere fatta valere un’autorizzazione medica conformemente alle regole concernenti l’utilizzazione di medicamenti proibiti a fini terapeutici nei casi in cui nel campione di urina sono riscontrati diuretici unitamente ad altre sostanze proibite in quantità equivalenti o inferiori ai pertinenti valori limite.
Per diuretici si intendono: acetazolamide canrenone indapamide acido etacrinico clorotiazide mersalile amiloride clortalidone spironolattone bendroflumetiazide furosemide triamterene bumetanide idroclorotiazide
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II. Metodi proibiti in tutte le discipline sportive
1. Incremento della capacità di trasporto di ossigeno
a. Doping ematico L’utilizzazione, al di fuori di ogni prescrizione medica di carattere strettamente terapeutico, di sangue autologo, omologo o eterologo oppure di prodotti a base di cellule ematiche rosse di qualsiasi provenienza. b. Altri prodotti La somministrazione di prodotti destinati a incrementare la capacità di assorbimento, di trasporto o di liberazione dell’ossigeno, quali ad esempio le eritropoietine, i prodotti a base di emoglobina modificata (segnatamente surrogati sanguigni emo- globinici e prodotti di emoglobina microincapsulata), i perfluorocomposti e l’efaproxiral (RSR 13).
2. Manipolazioni farmacologiche, chimiche e fisiche
L’utilizzazione di sostanze e metodi (comprese le sostanze mascheranti), che modi- ficano l’integrità o la validità dei campioni usati nei controlli antidoping, che sono finalizzati a una tale modifica o che sono presumibilmente in grado di modificare i campioni. Rientrano in questa categoria segnatamente la cateterizzazione, la sostitu- zione e/o l’alterazione dei campioni utilizzati nei controlli antidoping, l’alterazione delle escrezioni renali e l’alterazione dei risultati delle misurazioni di testosterone e epitestosterone.
3. Doping genetico
Qualsiasi utilizzazione, al di fuori di ogni prescrizione medica di carattere stretta- mente terapeutico, di geni, di sequenze di geni e/o di cellule potenzialmente in grado di incrementare le prestazioni sportive.
III. Prodotti proibiti in determinate discipline sportive I betabloccanti sono proibiti nelle discipline sportive seguenti, nelle quali sono determinanti la concentrazione e la quiete interiore: automobilismo, bigliardo, birilli, bob, bocce, bridge, calcio, curling, ginnastica, lotta, motociclismo, nuoto (immersio- ne, nuoto sincronizzato), pentathlon moderno, scacchi, sci (salto con gli sci, free style snowboard), sport aeronautici, tiro (proibiti anche al di fuori delle competizio- ni), tiro con l’arco (proibiti anche al di fuori delle competizioni), vela (solo timo- nieri).
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Per betabloccanti si intendono: acebutololo carvedilolo nadololo alprenololo celiprololo ossiprenololo atenololo esmololo pindololo betassololo labetalolo propranololo bisoprololo levobunololo sotalolo bunololo metipranololo timololo carteololo metoprololo
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