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AS 2003 4595

Ordinanza concernente le misure collaterali per la partecipazione della Svizzera ai Sesti programmi quadro delle Comunità europee negli anni 2002-2006

Ordinanza concernente le misure collaterali per la partecipazione della Svizzera ai Sesti programmi quadro delle Comunità europee negli anni 2002–2006

del 19 novembre 2003

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 32 della legge del 7 ottobre 19831 sulla ricerca, ordina:

Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina le misure collaterali per la partecipazione della Svizzera ai Sesti programmi-quadro delle Comunità europee negli anni 2002–2006. I Sesti programmi quadro comprendono: a. il programma quadro della Comunità europea nel campo della ricerca, dello sviluppo tecnologico e della dimostrazione; b. il programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per le attività nel campo della ricerca e della formazione.

2 Inoltre, essa disciplina il finanziamento di dette misure.

Art. 2 Misure collaterali Le misure collaterali ai sensi della presente ordinanza sono: a. l’informazione e la consulenza agli organi di ricerca, alle organizzazioni e alle imprese in merito ai Sesti programmi quadro; b. la valutazione dell’efficacia della partecipazione svizzera ai Sesti programmi quadro; c. la difesa degli interessi svizzeri nei comitati e nelle istituzioni delle Comuni- tà europee nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico; d. le perizie nazionali sulle partecipazioni svizzere ai progetti dei Sesti pro- grammi quadro o di altri programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimo- strazione delle Comunità europee; e. la concessione di sussidi per l’elaborazione di proposte di progetti nell’ambito dei Sesti programmi quadro.

RS 420.132 1 RS 420.1

2003-1608 4595

Ordinanza concernente le misure collaterali RU 2003

Art. 3 Informazione e consulenza 1 L’Ufficio federale dell’educazione e della scienza (Ufficio) provvede all’informa- zione e alla consulenza agli organi di ricerca, alle organizzazioni e alle imprese in merito ai Sesti programmi quadro. 2 Il Dipartimento federale dell’interno (Dipartimento) può attribuire a istituzioni il compito di fornire informazioni e consulenza ai ricercatori in merito ai Sesti pro- grammi quadro. Esso conviene con tali istituzioni le prestazioni da fornire mediante i sussidi federali a disposizione.

Art. 4 Valutazione dell’efficacia L’Ufficio provvede affinché l’efficacia della partecipazione svizzera ai Sesti pro- grammi quadro sia valutata regolarmente. Esso riferisce al Consiglio federale.

Art. 5 Rappresentanza degli interessi svizzeri L’Ufficio può avvalersi di periti per partecipare alla difesa degli interessi svizzeri nei comitati e nelle istituzioni delle Comunità europee nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico. I relativi costi supplementari sono presi a carico dell’Ufficio secondo la sezione 6 dell’ordinanza federale delle finanze del 6 dicem- bre 20012 concernente l’ordinanza sul personale federale e secondo la direttiva del Consiglio federale del 24 novembre 19993 concernenti l’invio di delegazioni a conferenze internazionali, nonché i relativi lavori preparatori e successivi.

Art. 6 Perizie nazionali L’Ufficio commissiona una perizia nazionale sulla partecipazione svizzera a progetti dei Sesti programmi quadro o di altri programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione delle Comunità europee, se: a. è chiesto un sussidio federale di oltre 2 milioni di franchi per l’intera durata del progetto o di oltre 0,5 milioni di franchi per ogni anno di progetto; b. è chiesto un sussidio federale ed esistono nessi tematici con progetti che fruiscono già di un finanziamento nazionale; c. è chiesto un sussidio federale ed esistono dubbi riguardo alla fattibilità dei compiti attribuiti al partecipante svizzero al progetto secondo il contratto di progetto della Commissione europea.

Art. 7 Concessione di sussidi per la preparazione di proposte di progetto nell’ambito dei Sesti programmi quadro

1 Su richiesta, l’Ufficio può concedere mediante decisione formale un sussidio

forfetario di 6000 franchi per l’elaborazione di una proposta di progetto nell’ambito dei Sesti programmi quadro se:

2 RS 172.220.111.31 3 FF 2000 182

Ordinanza concernente le misure collaterali RU 2003

a. la proposta di progetto è stata presentata alla Commissione europea:

1. da un partecipante svizzero che assume il coordinamento amministra-

tivo del progetto, o

2. da una piccola o media impresa svizzera che propone per la prima volta

un progetto; e b. la proposta di progetto è stata valutata dai periti indipendenti incaricati dalla Commissione europea. 2 L’Ufficio redige istruzioni per la presentazione delle domande e mette a disposi- zione i moduli corrispondenti.

Art. 8 Finanziamento delle misure collaterali Le misure collaterali sono finanziate mediante il credito d’impegno stanziato dall’Assemblea federale.

Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004 con effetto sino al 31 dicembre 2007.

19 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Ordinanza concernente le misure collaterali RU 2003

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